Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2024, n. 21254
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Sentenza 30 luglio 2024

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Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2024, n. 21254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21254
    Data del deposito : 30 luglio 2024

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