CASS
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/05/2025, n. 18536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18536 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR GIORDANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18536 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: GIORDANO AR Data Udienza: 23/04/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato ex art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la non idonea contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; Ritenuto detto motivo non manifestamente infondato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte sulla natura valutativa di tale circostanza (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878); Considerato, dunque, in via preliminare, stante la non manifesta infondatezza di tale motivo, che il reato si è prescritto in data 6 febbraio 2025; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/04/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere AR GIORDANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18536 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: GIORDANO AR Data Udienza: 23/04/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato ex art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la non idonea contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; Ritenuto detto motivo non manifestamente infondato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte sulla natura valutativa di tale circostanza (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878); Considerato, dunque, in via preliminare, stante la non manifesta infondatezza di tale motivo, che il reato si è prescritto in data 6 febbraio 2025; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/04/2025