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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione ad avviso di addebito. Rigetto istanza CIGO TRIBUNALE DI PERUGIA Giudicato TAR
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. PA CC, nella causa civile iscritta al n. 1029/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabrizio Parte_1
EN ST - avv. Alessandra Tizzi)
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 01 dicembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo il 24/11/2021 la società ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 380 2021 00002821 23 000, notificato in data
16/10/2021 con il quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro
39.479,07 pretesa dall' a titolo di contribuzione ordinaria con riferimento al periodo CP_1
16/4/2018-14/7/2018 rispetto al quale la società ricorrente ha, invece, sostenuto di avere diritto a godere della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, richiesta con domande presentate in data
24/04/2018 per 10 operai e per 2 apprendisti, rigettate dall' con provvedimento del CP_1
21/11/2018.
Preliminarmente, la società ricorrente ha evidenziato la pendenza dinanzi al TAR de L'Aquila, del giudizio di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande di
, chiedendo pertanto la sospensione del giudizio ex art. 295 del c.p.c. CP_2
Pag. 1 di 5 Nel merito, richiamati gli incontri con i dipendenti e le rappresentanze sindacali effettuati in considerazione delle conseguenze negative sull'attività lavorativa per la momentanea mancanza di commesse nel periodo intercorrente fra la fine di un cantiere e l'inizio dei lavori in un nuovo cantiere, ha lamentato che, nonostante l'ampia documentazione fornita e l'inizio del nuovo cantiere, l' aveva rigettato le richieste di ammissione alla con la Controparte_3 CP_2 motivazione che “Anche a seguito del supplemento istruttorio effettuato e della comunicazione pervenuta, si rilevano problematiche commesse a difficoltà tecnico burocratiche (che rientrano comunque nel rischio di impresa, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 del contratto) piuttosto che a una temporanea difficoltà riconducibile alla causale dedotta nella domanda. “la prima commessa da subito un ritardo a causa del procrastinato finanziamento da parte dello stato;
la seconda ha subito ritardi per le impreviste difficoltà tecnico burocratiche-informatiche”, invitando contestualmente l'azienda alla regolarizzazione contributiva e provvedendo poi a notificarle l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Mantenuta ferma l'istanza di sospensione del giudizio, la società opponente ha comunque contestato la legittimità dell'avviso di addebito impugnato, eccependo:
- la genericità e la carenza di motivazione del provvedimento di rigetto delle richieste di CP_2 con violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90, vizi tali da impedire di comprendere gli elementi posti alla base del rigetto della domanda;
- l'infondatezza delle pretese azionate mediante l'avviso di addebito stante la sussistenza dei presupposti per la concessione della CIGO richiesta per “fine cantiere”, consistenti nell'avere terminato in data 07/02/2018 il cantiere del e di essere in Controparte_4 procinto di terminare anche quello del consorzio ” a S. Eusanio Forconese, Controparte_5 quanto l'apertura di un nuovo cantiere (relativo a lavori di costruzione/ristrutturazione post sisma, in quanto tale condizionato alla concreta elargizione e all'entità di contributi statali, circostanze queste estranee al controllo dell'impresa) era stato programmato solo per il mese di luglio del 2018, mentre le minime commesse medio tempore in essere non le avrebbero consentito l'impiego di tutti i propri dipendenti, lamentando che, invece, l' , travisando i CP_1 fatti e la documentazione prodotta, aveva ricondotto le domande presentate alla diversa fattispecie della momentanea mancanza di commesse dipendente da fattori organizzativi, ricollegandola al normale rischio di impresa;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento che l'Istituto opposto ha ingenerato nell'opponente, per averla indotta a compiere scelte diverse da quelle
Pag. 2 di 5 fatte, atteso il ritardo con cui era stato adottato in data 21/11/2018 il provvedimento di rigetto della a fronte di una domanda avanzata il 24/04/2018; CP_2
- la violazione dell'art. 11 del Decreto legislativo n.148 del 14/09/2015 dettato in tema di integrazione salariale ordinaria, essendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla normativa per la concessione della CIGO;
- l'illegittimità delle sanzioni applicate sulla base dell'art. 116, comma 8, lettera b) della Legge
n. 388/2000 a titolo di evasione contributiva, non sussistendo il presupposto dell'occultamento delle retribuzioni al fine specifico di non versare i contributi.
Su tali presupposti, la società opponente ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE
- ai sensi dell'art. 24, 6° co., D. Lgs. n. 46/99, disporre con ordinanza inoppugnabile la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto.
- ai sensi dell'art 295 c.p.c. disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi al TAR de L'Aquila e rubricato al rg n. 201900083
NEL MERITO accertare l'illegittimità della cartella esattoriale e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all' in relazione all'avviso di addebito 38020210000289908000. CP_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, funzioni e onorari”.
In data 23/02/2023 si è costituito in giudizio l' eccependo, pregiudizialmente, il difetto di CP_1 legittimazione passiva della Società Controparte_6
L' convenuto, inoltre, ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario CP_7 in favore di quello amministrativo confermando che il provvedimento di diniego della CP_2 emanato dall' resistente era stato fatto oggetto di impugnazione innanzi al Giudice CP_7 amministrativo aderendo, pertanto, all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dalla stessa difesa di parte ricorrente.
Nel merito, l' ha, comunque, ribadito la fondatezza della Controparte_8 motivazione posta alla base del provvedimento di rigetto delle domande di accesso alla , CP_2 sostenendo che le difficoltà tecnico incontrate dalla società istante fossero inquadrabili nel rischio di impresa, in quanto tali non costituenti una delle causali previste dal Decreto legislativo n. 148/2015 per la concessione della integrazione salariale, normativa da considerarsi di stretta interpretazione.
Pag. 3 di 5 L' resistente ha, inoltre, riaffermato la legittimità delle sanzioni applicate, stante il CP_7 ritenuto complessivo comportamento imprudente seguito, nel caso di specie, dal datore di lavoro.
Su tali premesse, l' ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso. CP_1
Con decreto del 03/01/2022 l'originaria giudice assegnataria ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
Con successivo decreto del 19/09/2023 la causa è stata delegata allo scrivente per la sua trattazione e definizione.
All'udienza dell'11/11/2024 la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che il giudizio pendente di fronte al giudice amministrativo era stato trattenuto in decisione in data 22/05/2024 ma che ancora non era stata comunicata la relativa sentenza.
La causa è stata pertanto rinviata alla successiva udienza del 12/05/2025 per l'adozione dei provvedimenti che si fossero resi opportuni all'esito della decisione assunta dal giudice amministrativo;
in detta occasione, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che “con sentenza
n. 525 del 10/12/2024 il TAR dell'Aquila ha annullato il provvedimento amministrativo presupposto all'ava oggetto di causa e rappresenta, altresì, che tale sentenza è stata notificata in data 11/02/2025 e non è stata impugnata passando, così, in giudicato”, chiedendo l'autorizzazione al deposito della pronuncia del Tar de L'Aquila.
La causa è stata, pertanto, rinviata all'odierna udienza anche al fine di consentire all' CP_7 resistente di verificare se la suddetta sentenza del TAR de l'Aquila fosse effettivamente passata in giudicato.
La difesa della società resistente, a ciò espressamente autorizzata, in data 14/05/2025 ha provveduto al deposito della sentenza emessa dal Tar e dei relativi atti di notifica. CP_3
A fronte di quanto sopra, con nota di deposito del 26/11/2025, la difesa dell' ha prodotto CP_1 provvedimento di riliquidazione 10000002 a seguito autotutela n. 380000-25-0048 del
25/07/2025 sede in autotutela, da cui risulta l'avvenuto abbandono da parte Controparte_3 dell'Istituto del credito oggetto del presente giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza di discussione, la difesa della società ricorrente ha dato atto di avere depositato sia la sentenza del Tar de L'Aquila sia il provvedimento di autotutela del CP_1
25/07/2025 e ticket del 04/08/2025; a sua volta, la difesa dell' ha dato atto di avere CP_1 CP_1 depositato una “dichiarazione del direttore della sede di Perugia attestante la non CP_1 debenza del credito di cui all'ava opposto di cui è causa, non dovuto”.
Pag. 4 di 5 Su tali premesse, i difensori hanno concluso chiedendo, concordemente, “emettersi conseguenziale sentenza di infondatezza del credito avanzato dall' tramite l'avviso di CP_1 addebito impugnato, con compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Stante la concorde richiesta delle parti, va dichiarata, previo suo accertamento, l'infondatezza del credito avanzato dall' tramite l'avviso di addebito oggetto di impugnazione. CP_1
In effetti, in base a quanto ricavabile dalla lettura degli atti di causa – e come, del resto, confermato anche dall'abbandono del credito oggetto del presente giudizio da parte di a CP_1 seguito della sentenza n. 525 emessa dal TAR de L'Aquila in data 10/12/2024, passata in giudicato, con la quale sono state accolte le ragioni della società ricorrente, caducando in tal modo le motivazioni a suo tempo poste dall' a fondamento del provvedimento di diniego CP_1 della concessione della CIGO – emergono e sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia accertativa e dichiarativa dell'infondatezza della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio.
In considerazione della concorde richiesta sul punto, va infine disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara, nel merito, l'infondatezza del credito avanzato dall' tramite l'avviso CP_1 di addebito n. 380 2021 00002821 23 000, notificato in data 16/10/2021 e che, conseguentemente, nulla è dovuto dalla società ricorrente all' con riferimento a quanto CP_1 portato in detto titolo di cui viene dichiarata l'inefficacia;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 01 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
PA CC
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