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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6324
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 6324/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], Cook, Illinois (USA); Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], Illinois (USA); Parte_2 Parte_3 ata il 05.11.1996 a Honolulu, Oahu, Hawaii (USA) tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
Mario Tedesco, (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in CodiceFiscale_1
Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, posta elettronica Email_1
come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che sono cittadini italiani i Signori: cittadino statunitense, nato il [...] a [...]
Evanston Cook, Illinois (USA); cittadino statunitense, nato il Parte_2
02.06.1995 a Evanston Cook, Illinois (USA); cittadina Parte_3
statunitense, nata il [...] a [...], Oahu, Hawaii (USA); per l'effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, mercé trascrizione della sentenza, degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso, così come depositati nel fascicolo telematico, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese di lite da liquidarsi secondo giustizia, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 21.09.1983 nella città di Spring Valley, Buerau –
USA (cfr. doc. in atti n. 007), senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense (cfr. doc. in atti n. 009).
I ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7.3.20925 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che:
- l'ava si sposava due volte, un primo matrimonio con Persona_2 Persona_3
il 07.03.1906 nella Contea di La Salle – USA (cfr. doc. in atti n. 008) e un secondo matrimonio con
(cittadino italiano di anni 35) il 14.04.1914 a Spring Valley, Bureau, Illinois - USA Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 012);
- dall'unione tra e nasceva a Spring Persona_1 CP_2 Persona_5
Valley Illinois (USA) il 25.03.1907 (cfr. doc. in atti n. 014); il quale deceduto il padre naturale, con sentenza resa dal Tribunale Distrettuale della Contea di Bureau, Illinois (USA) nel Gennaio 1928 veniva adottato dal secondo marito della madre, assumendo così il nuovo nome di Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 015); Parte_1
- successivamente, in data 18.11.1931, contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
(cittadina statunitense, di Seatonville, di anni 24) in Spring Valley, Bureau, Illinois – Persona_7
USA (cfr. doc. in atti n. 016), dalla cui unione matrimoniale nasceva il Persona_8
08.01.1935 a Spring Valley, Bureau, Illinois – USA (cfr. doc. in atti n. 017), il quale si sposava con il 26.11.1960 in Elgin, Kane, Illinois - USA (cfr. doc. in atti n. 018); Persona_9
- dal predetto matrimonio nasceva il ricorrente l'08.10.1961 ad Evanston, Parte_1
Cook, Illinois - USA (cfr. doc. in atti n. 019); il quale si coniugava con il Controparte_3
21.03.1992 in Hampshire Colony UCC, Princeton, Bureau, Illinois - USA (cfr. doc. in atti n. 020),
Matrimonio i cui effetti civili sono cessati per effetto di sentenza di divorzio resa dal Tribunale della
Contea di Bureau, Illinois (USA) in data 15.11.2012 (cfr. doc. in atti n. 021);
- da e nascevano i ricorrenti: Parte_1 Controparte_3 Parte_2
il 02.06.1995 ad Evanston, Cook, Illinois – USA (cfr. doc. in atti n. 023), Parte_3
il 05.11.1996 a Honolulu, Oahu, Hawaii – USA (cfr. doc. in atti n. 024).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana è dimostrata, altresì, dal certificato di Persona_1
nascita (cfr. doc. in atti n. 006) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 008), nonché dal relativo certificato di morte (cfr. doc. in atti n. 007). In quanto italiana, dunque, Persona_1
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio (già )
[...] Parte_1 Persona_5
nato a [...] - USA in data il 25.03.1907 (cfr. doc. in atti n. 014).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_1 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per Persona_1
nascita, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta al Persona_1
proprio figlio già ) e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni Parte_1 Persona_5
ricorrenti, ovvero, , , Parte_1 Parte_2 [...]
eterminando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo Parte_3
stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato Parte_1
il 08.10.1961 a Evanston, Cook, Illinois (USA); nato il [...] Parte_2
a Evanston Cook, Illinois (USA); nata il [...] a Parte_3
Honolulu, Oahu, Hawaii (USA) il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 6324/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], Cook, Illinois (USA); Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], Illinois (USA); Parte_2 Parte_3 ata il 05.11.1996 a Honolulu, Oahu, Hawaii (USA) tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
Mario Tedesco, (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in CodiceFiscale_1
Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, posta elettronica Email_1
come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che sono cittadini italiani i Signori: cittadino statunitense, nato il [...] a [...]
Evanston Cook, Illinois (USA); cittadino statunitense, nato il Parte_2
02.06.1995 a Evanston Cook, Illinois (USA); cittadina Parte_3
statunitense, nata il [...] a [...], Oahu, Hawaii (USA); per l'effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, mercé trascrizione della sentenza, degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso, così come depositati nel fascicolo telematico, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese di lite da liquidarsi secondo giustizia, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 21.09.1983 nella città di Spring Valley, Buerau –
USA (cfr. doc. in atti n. 007), senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense (cfr. doc. in atti n. 009).
I ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7.3.20925 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che:
- l'ava si sposava due volte, un primo matrimonio con Persona_2 Persona_3
il 07.03.1906 nella Contea di La Salle – USA (cfr. doc. in atti n. 008) e un secondo matrimonio con
(cittadino italiano di anni 35) il 14.04.1914 a Spring Valley, Bureau, Illinois - USA Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 012);
- dall'unione tra e nasceva a Spring Persona_1 CP_2 Persona_5
Valley Illinois (USA) il 25.03.1907 (cfr. doc. in atti n. 014); il quale deceduto il padre naturale, con sentenza resa dal Tribunale Distrettuale della Contea di Bureau, Illinois (USA) nel Gennaio 1928 veniva adottato dal secondo marito della madre, assumendo così il nuovo nome di Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 015); Parte_1
- successivamente, in data 18.11.1931, contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
(cittadina statunitense, di Seatonville, di anni 24) in Spring Valley, Bureau, Illinois – Persona_7
USA (cfr. doc. in atti n. 016), dalla cui unione matrimoniale nasceva il Persona_8
08.01.1935 a Spring Valley, Bureau, Illinois – USA (cfr. doc. in atti n. 017), il quale si sposava con il 26.11.1960 in Elgin, Kane, Illinois - USA (cfr. doc. in atti n. 018); Persona_9
- dal predetto matrimonio nasceva il ricorrente l'08.10.1961 ad Evanston, Parte_1
Cook, Illinois - USA (cfr. doc. in atti n. 019); il quale si coniugava con il Controparte_3
21.03.1992 in Hampshire Colony UCC, Princeton, Bureau, Illinois - USA (cfr. doc. in atti n. 020),
Matrimonio i cui effetti civili sono cessati per effetto di sentenza di divorzio resa dal Tribunale della
Contea di Bureau, Illinois (USA) in data 15.11.2012 (cfr. doc. in atti n. 021);
- da e nascevano i ricorrenti: Parte_1 Controparte_3 Parte_2
il 02.06.1995 ad Evanston, Cook, Illinois – USA (cfr. doc. in atti n. 023), Parte_3
il 05.11.1996 a Honolulu, Oahu, Hawaii – USA (cfr. doc. in atti n. 024).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana è dimostrata, altresì, dal certificato di Persona_1
nascita (cfr. doc. in atti n. 006) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 008), nonché dal relativo certificato di morte (cfr. doc. in atti n. 007). In quanto italiana, dunque, Persona_1
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio (già )
[...] Parte_1 Persona_5
nato a [...] - USA in data il 25.03.1907 (cfr. doc. in atti n. 014).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_1 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per Persona_1
nascita, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta al Persona_1
proprio figlio già ) e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni Parte_1 Persona_5
ricorrenti, ovvero, , , Parte_1 Parte_2 [...]
eterminando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo Parte_3
stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato Parte_1
il 08.10.1961 a Evanston, Cook, Illinois (USA); nato il [...] Parte_2
a Evanston Cook, Illinois (USA); nata il [...] a Parte_3
Honolulu, Oahu, Hawaii (USA) il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio