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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
All'esito dell'udienza del 20.02.2025, il Giudice, Dott.ssa Maura Manzi, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1115 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato in [...], il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
– C.U.I.: 04BTROM), elettivamente domiciliato ad Avezzano, presso lo studio dell'avv.
Loreta Massaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata Controparte_1 ex lege a Via Buccio di Ranallo n. 65/A, presso gli Uffici dell'Avvocatura CP_1 distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege, in persona del CP_1
Procuratore dello Stato, . Controparte_2
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 30, comma 6, T.U.I., 20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies
c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della di al fine di sentir – previo annullamento CP_1 CP_1 del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno ex art 10 del D. Lgs. 30/2007 - accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con provvedimento del 7.06.2024, veniva accolta l'istanza cautelare e sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con contestuale fissazione per la comparizione delle parti l'udienza del 20.02.2025 da sostituirsi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
All'udienza di trattazione, la difesa di parte ricorrente depositava regolarmente le note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
inoltre, attesa la mancata costituzione della parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità di tutti gli atti che fossero stati eventualmente depositati in caso di costituzione tardiva del . CP_3
La causa veniva trattenuta in decisione sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Con memoria del 14.03.2025, il Controparte_4 patrocinato dall'Avvocatura dello Stato di si costituiva in giudizio insistendo CP_1
nel rigetto del ricorso.
->>
Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito della vicenda che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In chiave squisitamente processuale, preme osservare che il Tribunale, nell'effettuare l'accertamento in ordine alla sussistenza dei diritti ex art. 23 d. lgs. 30/2007 e ex artt. 29
e 30 T.U.Imm., deve attenersi alla motivazione del provvedimento di diniego impugnato, senza poter indagare eventuali e ulteriori motivi ostativi ivi non contemplati;
e ciò onde evitare di dar luogo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. La motivazione del provvedimento di diniego, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita quindi il thema decidendum
(Cass. civ., nn. 5378/2020, 10925/2019).
In chiave sostanziale, il novellato testo dell'art. 23 del d.lgs. 30/2007 (rubricato
“Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
2 cittadini italiani”), così recita al comma 1: “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”.
Il seguente comma 1 bis, precisa: “Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'artico lo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (…) Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, e rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."
L'art. 19. comma 2, lett. c) T.U.Imm. stabilisce che “non è consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
L'art. 30, comma 1, lett. c), T.U.Imm. così recita: “Fatti salvi i casi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato (…) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia…”
A ciò deve essere aggiunto quanto stabilito dall'art. 5, comma 5 e comma 5 bis,
T.U.Imm. e segnatamente occorre tener conto: a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine; c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale; d) della sua pericolosità sociale. Sotto tale ultimo aspetto (sub d), la valutazione della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato impone che si tenga conto anche di eventuali condanne per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (delitti dolosi puniti con l'ergastolo, ovvero con la reclusione da 5 a 20 anni), dei delitti contro la personalità dello Stato, dei delitti ex art. 73 D.P.R. 309/1990 (a eccezione della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 della richiamata norma), del
3 reato di violenza sessuale, furto, rapina, ricettazione, associazione mafiosa, terrorismo, sequestro di persona, traffico stranieri, ecc.
L'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 (che nell'originaria formulazione disponeva: “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”), in seguito alla novella legislativa, operata con il d.l. n. 69/2023, come convertito in L. n. 103/2023, distingue tra due diverse categorie di soggetti: da un lato, i familiari di cittadini italiani che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della Direttiva 2004/38 (cc.dd. cittadini italiani dinamici o mobili ex art. 23, comma 1-bis, d. lgs. 30/2007); dall'altro, i familiari di cittadini italiani negativamente definiti come coloro non rientranti nella prima categoria (cc. dd. cittadini italiani statici, ex art. 23, comma 1-bis, d. lgs. 30/2007).
Orbene, in forza della riscrittura dell'art. 23 d.lgs. 30/2007, se per il familiare del cittadino italiano che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione nulla risulta cambiato rispetto alla previgente disciplina, per contro, per il familiare del cittadino italiano c.d. “statico”, il rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 30/2007 appare essere venuto meno.
Rispetto a tale ultima categoria di soggetti, il legislatore ha ridefinito la tipologia di permesso di soggiorno rilasciabile: non più la “carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione” di cui alla Direttiva 2004/38, e di cui al d.lgs. 30/2007 è attuativo, ma “un permesso per motivi di famiglia valido per cinque anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro”. Con la stretta e vincolata conseguenza che, allo stato, per costoro debba ritenersi applicabile la disciplina dettata dagli artt. 29 e 30 T.U. Imm., in materia di ricongiungimento e coesione familiare.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha respinto l'istanza sottesa al provvedimento di diniego per cui è causa allegando, da un lato, l'assenza dei requisiti normativamente richiesti, dall'altro, che il ricorrente sarebbe socialmente pericoloso.
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego contestando tali allegazioni.
Tuttavia, le motivazioni addotte in tal senso non sono condivisibili, cosicché il ricorso, per quando si dirà infra, risulta infondato e, come tale, deve essere respinto.
1. L'istituto della coesione familiare, invocato da parte ricorrente a fondamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, è una forma di ricongiungimento familiare “sur place”, il che significa che la persona straniera può effettuare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione e il relativo
4 visto nel Paese di origine (nel caso di specie Marocco). Tuttavia, ciò non esclude che, ai fini del rilascio del permesso, devono essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma per il ricongiungimento familiare (ad es. certificazione del legame di parentela, di reddito sufficiente e idoneità alloggiativa).
Ebbene, dalle allegazioni del ricorrente non risulta dimostrato l'avvenuto esercizio da parte dei familiari cittadini italiani, del diritto alla libera circolazione in ambito U.E., presupposto legittimante il rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
30/2007.
Ciò detto, neppure risultano provati i requisiti di cui agli artt. 29 e 30 del T.U.Imm., tra i quali l'idoneità reddituale e la certificazione di idoneità alloggiativa, rispetto ai quali nulla
è stato provato dall'istante.
Difetta, infine, il requisito fattuale della convivenza ex art. 19, comma 2, d.lgs. 286/2008.
Difatti, nonostante il ricorrente abbia dedotto la convivenza con familiari di secondo grado, cittadini italiani, detta asserzione è smentita dai documenti da lui stesso depositati.
In particolare, è stato versato in atti il certificato contestuale di residenza e di famiglia, radicante il nucleo familiare de quo nel Comune di Avezzano, alla Piazza Castello n. 27, ma dalla documentazione depositata emerge che il ricorrente sig. è Parte_1
invero da tempo dimorante nel Comune di Spoleto (PG).
Al riguardo, basti guardare: (i) la certificazione di accoglienza del ricorrente presso la
Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota – ETS- Via Canali dei Mulini n. 3
Spoleto (PG), già dal 09.06.2022; (ii) la sottoscrizione da parte del medesimo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, alle dipendenze di , Parte_2
Comune di Spoleto (PG), con decorrenza dal 21.09.2022, con la mansione professionale di aiuto cuoco di ristorante, per 40 ore settimanali, distribuite in tutti i giorni della settimana, con un giorno di riposo settimanale, preferibilmente coincidente con la domenica;
(iii) il contratto di locazione ad uso abitativo, immobile sito alla Via Pierleone
Leone n.7, sempre nel Comune di Spoleto (PG), sottoscritto dal ricorrente, di durata triennale rinnovabile per altri due anni, con decorrenza dal 15.01.2023 sino al 14.01.2026, regolarmente registrato e relativa comunicazione di cessione del fabbricato.
Tali elementi provano come il ricorrente, lungi dal convivere con il nucleo familiare in
Avezzano, sia invece stabilmente in Spoleto, sicché difetta nel caso di specie il requisito della convivenza dell'istante con i familiari entro il secondo grado, asserito nel ricorso.
5 Le circostanze appena addotte confortano e suffragano in maniera chiara e incontrovertibile la tesi della P.A., sicché il Tribunale ha ritenuto del tutto superflua e irrilevante ai fini della decisione sia la prova per testi richiesta dal ricorrente, la quale mai potrebbe superare ciò che invece risulta documentalmente.
2. Fermo quanto precede, sebbene l'assenza dei requisiti sin qui esaminati risultino ex se assorbenti rispetto all'esame dell'ulteriore motivi di ricorso (dovendosi già per quanto appena detto confermare la decisione della PA), solo per mera completezza si osserva, come peraltro il ricorrente debba considerarsi anche valutazione socialmente pericolo, essendo stato destinatario di diversi procedimenti penali (cfr.: Sentenza di patteggiamento n. 108/2015 emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano, divenuta irrevocabile in data in data 10.10.2015 - sostanze stupefacenti – ex art. 73 DPR 309/1990, condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione oltre € 4000 di multa;
Decreto penale emesso dal GIP Tribunale di Avezzano, divenuto esecutivo in data 28.10.2015: guida in stato di ebrezza, condanna alla pena di € 1.800,00 di ammenda;
sospensione della patente di guida per un anno, sospensione condizionale della pena- decreto del Tribunale di Cassino dichiarativo dell'estinzione del reato oggetto del detto decreto penale di condanna;
sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Cassino, divenuta irrevocabile 31.12.2018: sostanze stupefacenti, condanna alla pena di anni 1 di reclusione e € 1.200,00 di multa per la quale risulta dal casellario giudiziale la sospensione della pena: reclusione 8 mesi e giorni 11; in data 13.04.20215, lo straniero, in concorso con altri connazionali, veniva indagato dai Carabinieri di Avezzano per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di dava esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare in CP_1
carcere, deferendo lo stesso ricorrente, imputato odierno al reato de quo;
in data
24.02.2020 veniva deferito all'A.G. competente per violazione dell'art. 423 c.p. – incendio – relativo a due autovetture custodite all'interno del garage condominiale, imputato del reato in oggetto. Veniva altresì deferito per il reato di minaccia aggravata
612 c.p.)
In disparte gli esiti finali dei citati procedimenti penali, tali elementi sono certamente indice e/o perlomeno indizio della tendenza a delinquere dello stesso e quindi della sua pericolosità sociale.
6 3. Sulla base di quanto precede, la decisione della P.A., appare esente da censure e deve quindi essere confermata, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22, seguono la soccombenza.
La non particolare complessità delle questioni trattate consente al Tribunale di applicare il valore minimo del tariffario, al netto della fase istruttoria, in riferimento al valore
“valore indeterminato complessità bassa”, ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M.
55/2014 e succ. modd.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1115/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta il ricorso;
▪ condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%).
Così deciso in l'Aquila, il 14.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
All'esito dell'udienza del 20.02.2025, il Giudice, Dott.ssa Maura Manzi, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1115 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato in [...], il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
– C.U.I.: 04BTROM), elettivamente domiciliato ad Avezzano, presso lo studio dell'avv.
Loreta Massaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata Controparte_1 ex lege a Via Buccio di Ranallo n. 65/A, presso gli Uffici dell'Avvocatura CP_1 distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege, in persona del CP_1
Procuratore dello Stato, . Controparte_2
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 30, comma 6, T.U.I., 20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies
c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della di al fine di sentir – previo annullamento CP_1 CP_1 del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno ex art 10 del D. Lgs. 30/2007 - accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con provvedimento del 7.06.2024, veniva accolta l'istanza cautelare e sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con contestuale fissazione per la comparizione delle parti l'udienza del 20.02.2025 da sostituirsi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
All'udienza di trattazione, la difesa di parte ricorrente depositava regolarmente le note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
inoltre, attesa la mancata costituzione della parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità di tutti gli atti che fossero stati eventualmente depositati in caso di costituzione tardiva del . CP_3
La causa veniva trattenuta in decisione sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Con memoria del 14.03.2025, il Controparte_4 patrocinato dall'Avvocatura dello Stato di si costituiva in giudizio insistendo CP_1
nel rigetto del ricorso.
->>
Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito della vicenda che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In chiave squisitamente processuale, preme osservare che il Tribunale, nell'effettuare l'accertamento in ordine alla sussistenza dei diritti ex art. 23 d. lgs. 30/2007 e ex artt. 29
e 30 T.U.Imm., deve attenersi alla motivazione del provvedimento di diniego impugnato, senza poter indagare eventuali e ulteriori motivi ostativi ivi non contemplati;
e ciò onde evitare di dar luogo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. La motivazione del provvedimento di diniego, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita quindi il thema decidendum
(Cass. civ., nn. 5378/2020, 10925/2019).
In chiave sostanziale, il novellato testo dell'art. 23 del d.lgs. 30/2007 (rubricato
“Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
2 cittadini italiani”), così recita al comma 1: “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”.
Il seguente comma 1 bis, precisa: “Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'artico lo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (…) Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, e rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."
L'art. 19. comma 2, lett. c) T.U.Imm. stabilisce che “non è consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
L'art. 30, comma 1, lett. c), T.U.Imm. così recita: “Fatti salvi i casi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato (…) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia…”
A ciò deve essere aggiunto quanto stabilito dall'art. 5, comma 5 e comma 5 bis,
T.U.Imm. e segnatamente occorre tener conto: a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine; c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale; d) della sua pericolosità sociale. Sotto tale ultimo aspetto (sub d), la valutazione della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato impone che si tenga conto anche di eventuali condanne per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (delitti dolosi puniti con l'ergastolo, ovvero con la reclusione da 5 a 20 anni), dei delitti contro la personalità dello Stato, dei delitti ex art. 73 D.P.R. 309/1990 (a eccezione della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 della richiamata norma), del
3 reato di violenza sessuale, furto, rapina, ricettazione, associazione mafiosa, terrorismo, sequestro di persona, traffico stranieri, ecc.
L'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 (che nell'originaria formulazione disponeva: “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”), in seguito alla novella legislativa, operata con il d.l. n. 69/2023, come convertito in L. n. 103/2023, distingue tra due diverse categorie di soggetti: da un lato, i familiari di cittadini italiani che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della Direttiva 2004/38 (cc.dd. cittadini italiani dinamici o mobili ex art. 23, comma 1-bis, d. lgs. 30/2007); dall'altro, i familiari di cittadini italiani negativamente definiti come coloro non rientranti nella prima categoria (cc. dd. cittadini italiani statici, ex art. 23, comma 1-bis, d. lgs. 30/2007).
Orbene, in forza della riscrittura dell'art. 23 d.lgs. 30/2007, se per il familiare del cittadino italiano che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione nulla risulta cambiato rispetto alla previgente disciplina, per contro, per il familiare del cittadino italiano c.d. “statico”, il rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 30/2007 appare essere venuto meno.
Rispetto a tale ultima categoria di soggetti, il legislatore ha ridefinito la tipologia di permesso di soggiorno rilasciabile: non più la “carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione” di cui alla Direttiva 2004/38, e di cui al d.lgs. 30/2007 è attuativo, ma “un permesso per motivi di famiglia valido per cinque anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro”. Con la stretta e vincolata conseguenza che, allo stato, per costoro debba ritenersi applicabile la disciplina dettata dagli artt. 29 e 30 T.U. Imm., in materia di ricongiungimento e coesione familiare.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha respinto l'istanza sottesa al provvedimento di diniego per cui è causa allegando, da un lato, l'assenza dei requisiti normativamente richiesti, dall'altro, che il ricorrente sarebbe socialmente pericoloso.
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego contestando tali allegazioni.
Tuttavia, le motivazioni addotte in tal senso non sono condivisibili, cosicché il ricorso, per quando si dirà infra, risulta infondato e, come tale, deve essere respinto.
1. L'istituto della coesione familiare, invocato da parte ricorrente a fondamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, è una forma di ricongiungimento familiare “sur place”, il che significa che la persona straniera può effettuare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione e il relativo
4 visto nel Paese di origine (nel caso di specie Marocco). Tuttavia, ciò non esclude che, ai fini del rilascio del permesso, devono essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma per il ricongiungimento familiare (ad es. certificazione del legame di parentela, di reddito sufficiente e idoneità alloggiativa).
Ebbene, dalle allegazioni del ricorrente non risulta dimostrato l'avvenuto esercizio da parte dei familiari cittadini italiani, del diritto alla libera circolazione in ambito U.E., presupposto legittimante il rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
30/2007.
Ciò detto, neppure risultano provati i requisiti di cui agli artt. 29 e 30 del T.U.Imm., tra i quali l'idoneità reddituale e la certificazione di idoneità alloggiativa, rispetto ai quali nulla
è stato provato dall'istante.
Difetta, infine, il requisito fattuale della convivenza ex art. 19, comma 2, d.lgs. 286/2008.
Difatti, nonostante il ricorrente abbia dedotto la convivenza con familiari di secondo grado, cittadini italiani, detta asserzione è smentita dai documenti da lui stesso depositati.
In particolare, è stato versato in atti il certificato contestuale di residenza e di famiglia, radicante il nucleo familiare de quo nel Comune di Avezzano, alla Piazza Castello n. 27, ma dalla documentazione depositata emerge che il ricorrente sig. è Parte_1
invero da tempo dimorante nel Comune di Spoleto (PG).
Al riguardo, basti guardare: (i) la certificazione di accoglienza del ricorrente presso la
Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota – ETS- Via Canali dei Mulini n. 3
Spoleto (PG), già dal 09.06.2022; (ii) la sottoscrizione da parte del medesimo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, alle dipendenze di , Parte_2
Comune di Spoleto (PG), con decorrenza dal 21.09.2022, con la mansione professionale di aiuto cuoco di ristorante, per 40 ore settimanali, distribuite in tutti i giorni della settimana, con un giorno di riposo settimanale, preferibilmente coincidente con la domenica;
(iii) il contratto di locazione ad uso abitativo, immobile sito alla Via Pierleone
Leone n.7, sempre nel Comune di Spoleto (PG), sottoscritto dal ricorrente, di durata triennale rinnovabile per altri due anni, con decorrenza dal 15.01.2023 sino al 14.01.2026, regolarmente registrato e relativa comunicazione di cessione del fabbricato.
Tali elementi provano come il ricorrente, lungi dal convivere con il nucleo familiare in
Avezzano, sia invece stabilmente in Spoleto, sicché difetta nel caso di specie il requisito della convivenza dell'istante con i familiari entro il secondo grado, asserito nel ricorso.
5 Le circostanze appena addotte confortano e suffragano in maniera chiara e incontrovertibile la tesi della P.A., sicché il Tribunale ha ritenuto del tutto superflua e irrilevante ai fini della decisione sia la prova per testi richiesta dal ricorrente, la quale mai potrebbe superare ciò che invece risulta documentalmente.
2. Fermo quanto precede, sebbene l'assenza dei requisiti sin qui esaminati risultino ex se assorbenti rispetto all'esame dell'ulteriore motivi di ricorso (dovendosi già per quanto appena detto confermare la decisione della PA), solo per mera completezza si osserva, come peraltro il ricorrente debba considerarsi anche valutazione socialmente pericolo, essendo stato destinatario di diversi procedimenti penali (cfr.: Sentenza di patteggiamento n. 108/2015 emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano, divenuta irrevocabile in data in data 10.10.2015 - sostanze stupefacenti – ex art. 73 DPR 309/1990, condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione oltre € 4000 di multa;
Decreto penale emesso dal GIP Tribunale di Avezzano, divenuto esecutivo in data 28.10.2015: guida in stato di ebrezza, condanna alla pena di € 1.800,00 di ammenda;
sospensione della patente di guida per un anno, sospensione condizionale della pena- decreto del Tribunale di Cassino dichiarativo dell'estinzione del reato oggetto del detto decreto penale di condanna;
sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Cassino, divenuta irrevocabile 31.12.2018: sostanze stupefacenti, condanna alla pena di anni 1 di reclusione e € 1.200,00 di multa per la quale risulta dal casellario giudiziale la sospensione della pena: reclusione 8 mesi e giorni 11; in data 13.04.20215, lo straniero, in concorso con altri connazionali, veniva indagato dai Carabinieri di Avezzano per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di dava esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare in CP_1
carcere, deferendo lo stesso ricorrente, imputato odierno al reato de quo;
in data
24.02.2020 veniva deferito all'A.G. competente per violazione dell'art. 423 c.p. – incendio – relativo a due autovetture custodite all'interno del garage condominiale, imputato del reato in oggetto. Veniva altresì deferito per il reato di minaccia aggravata
612 c.p.)
In disparte gli esiti finali dei citati procedimenti penali, tali elementi sono certamente indice e/o perlomeno indizio della tendenza a delinquere dello stesso e quindi della sua pericolosità sociale.
6 3. Sulla base di quanto precede, la decisione della P.A., appare esente da censure e deve quindi essere confermata, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22, seguono la soccombenza.
La non particolare complessità delle questioni trattate consente al Tribunale di applicare il valore minimo del tariffario, al netto della fase istruttoria, in riferimento al valore
“valore indeterminato complessità bassa”, ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M.
55/2014 e succ. modd.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1115/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta il ricorso;
▪ condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%).
Così deciso in l'Aquila, il 14.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
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