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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti, a seguito della discussione orale del 7 maggio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2334/2024, promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Annunziata Parte_2
del Foro di Salerno
ATTORE
Contro
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Manfrini del Foro di CP_2
Ferrara
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Su ricorso della società il Tribunale di Ferrara ha emesso, in data Controparte_1
18/10/2024, il decreto n. 695/2024, ingiungendo alla società di pagare la Parte_1
somma di euro 33.677,14 oltre ad interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e alle spese di procedura.
Con atto di citazione tempestivamente notificato si è opposta al decreto Parte_1
ingiuntivo sostenendo di non aver mai ricevuto la merce da parte di e Controparte_1
dolendosi che il ricorso monitorio fosse stato accolto in mancanza della dimostrazione
1 dell'avvenuta consegna di detta merce, bensì solo su presentazione di fattura.
L'opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare la illegittimità/insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla pari ad € 33.677,14, oltre spese ed oneri – perché Controparte_1
fondata su presupposti del tutto errati, alla stregua delle argomentazioni svolte;
2) respingere la richiesta di esecutività del D.I. n. 695/2024 del 18/10/2024 emesso dal
Tribunale di Ferrara - stante la chiara insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, oltre al gravissimo danno che riceverebbe dalla esecuzione del Parte_1
titolo - e la successiva revoca del D.I. n. 695/2024 del 18/10/2024; 3) condannare la
“ , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, Controparte_1
competenze ed onorari del presente giudizio, in uno al rimborso del contributo unificato”.
Si è costituita resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto – Controparte_1 sul rilievo dell'avvenuta consegna della merce comprovata dalle bolle di consegna/fatture debitamente firmate dal ricevente- ed ha concluso come segue:
“Voglia il Giudice adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e previo mutamento del rito e concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, respingere
l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o condannare al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € 33.677,14 o quella diversa somma che Controparte_1
sarà ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali come indicati nel decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite e condanna di parte opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”.
inoltre, con separata istanza depositata il 16 gennaio 2025, ha chiesto la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo prima dell'udienza di comparizione, ex art. 648 comma 3 c.p.c. Il Giudice, con propria ordinanza del
07/02/2025, a seguito di fissazione di apposita udienza, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando come parte opposta avesse fornito prova scritta del ricevimento della merce da parte della silente, nella fase, la Parte_1
parte opponente (fascicolo rg 2334/1/2024).
In sede di provvedimento ex art.171 bis c.p.c. il giudice, inoltre, ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato.
2 infine, con memoria integrativa datata il 03/03/2025 insisteva nella Controparte_1
domanda di condanna della controparte per lite temeraria ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., “in quanto, pur avendo piena consapevolezza dell'avvenuta ricezione della merce, ha falsamente affermato di non averla ricevuta, utilizzando tale circostanza per incardinare un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con finalità meramente dilatorie”.
§2. L'opposizione è infondata e va respinta.
L'ingiunzione oggetto della presente opposizione si fonda sulle fatture n. 550 del
22/03/2024, n. 1028 del 12/06/2024, n. 1057 del 17/06/2024, n. 1065 del 19/06/2024, n.
1070 del 19/06/2024, n. 1088 del 22/06/2024, n. 1121 del 26/06/2024, n. 1145 del
29/06/2024, n. 1218 del 09/07/2024, n. 1243 del 12/07/2024 e n. 1275 del 17/07/2024
(dc.
2-12 del ricorso per decreto ingiuntivo) emesse da nei confronti Controparte_1
della società Parte_1
non contesta le fatture nel loro contenuto o nel prezzo indicato ma si
[...]
duole che il decreto ingiuntivo sia stato concesso senza la prova della consegna della merce mediante i DDT di cui al DPR 472/1996.
In altre parole non ha affermato di non avere mai contrattato con Parte_1
di non avere mai ordinato la frutta oggetto delle fatture, ma si è limitata Controparte_1
ad affermare che le fatture non costituiscono prova sufficiente della consegna della merce stessa.
Con l'atto di costituzione ha provato la consegna della merce indicata Controparte_1
nelle fatture. I documenti prodotti presentano infatti il timbro e firma di ricevuta da parte della unitamente alla firma del vettore (docc.2-12). L'opposta ha poi provato Parte_1
di avere corrisposto al vettore i compensi per i viaggi effettuati da Ferrara verso Pagani
(Sa) ossia la località in cui ha sede (doc.13 e 14). Parte_1
L'opposizione, conseguentemente, appare infondata, avendo Controparte_1
comprovato l'avvenuta consegna di frutta alla società opponente.
§3. Per quanto riguarda le spese processuali del presente giudizio, esse sono poste a carico di in virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 Parte_1
c.p.c.. Le spese si liquidano tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del D.M. 10.03.2014 n. 55, sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di
3 liquidazione previsti nello scaglione “da euro 26.000,01 a 52.000,00“: euro 1.701,00 per fase di studio valore medio, euro 1.204,00 per fase introduttiva di valore medio, euro
903,00 per fase di trattazione/istruttoria di valore minimo, euro 1.453,00 per fase decisoria di valore minimo, per un totale di Euro 6.050,15, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Deve essere accolta la domanda di diretta alla condanna di controparte Controparte_1 al pagamento di una somma determinata ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma terzo. Nel caso di specie non può che osservarsi che la parte attrice, pur avendo consapevolezza dell'avvenuta ricezione della merce lo ha negato, utilizzando tale circostanza per instaurare un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con finalità meramente dilatorie. Difatti, l'art. 96 comma 3 c.p.c. sanziona il comportamento di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per fini dilatori. Come chiarito da giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.
96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020). Si reputa equo quantificare tale somma nella misura di €2000, ossia un terzo dei compensi difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 695/2024 emesso in data 18/10/2024, proposta dalla nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione da parte di confermando il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
2) Dichiara tenuta e condanna a rifondere alla controparte le spese di Parte_1
4 lite, che liquida in €6.050,15= per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA;
3) Dichiara tenuta e condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di €2.000,00.
[...]
Così deciso in Ferrara, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti, a seguito della discussione orale del 7 maggio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2334/2024, promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Annunziata Parte_2
del Foro di Salerno
ATTORE
Contro
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Manfrini del Foro di CP_2
Ferrara
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Su ricorso della società il Tribunale di Ferrara ha emesso, in data Controparte_1
18/10/2024, il decreto n. 695/2024, ingiungendo alla società di pagare la Parte_1
somma di euro 33.677,14 oltre ad interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e alle spese di procedura.
Con atto di citazione tempestivamente notificato si è opposta al decreto Parte_1
ingiuntivo sostenendo di non aver mai ricevuto la merce da parte di e Controparte_1
dolendosi che il ricorso monitorio fosse stato accolto in mancanza della dimostrazione
1 dell'avvenuta consegna di detta merce, bensì solo su presentazione di fattura.
L'opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare la illegittimità/insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla pari ad € 33.677,14, oltre spese ed oneri – perché Controparte_1
fondata su presupposti del tutto errati, alla stregua delle argomentazioni svolte;
2) respingere la richiesta di esecutività del D.I. n. 695/2024 del 18/10/2024 emesso dal
Tribunale di Ferrara - stante la chiara insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, oltre al gravissimo danno che riceverebbe dalla esecuzione del Parte_1
titolo - e la successiva revoca del D.I. n. 695/2024 del 18/10/2024; 3) condannare la
“ , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, Controparte_1
competenze ed onorari del presente giudizio, in uno al rimborso del contributo unificato”.
Si è costituita resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto – Controparte_1 sul rilievo dell'avvenuta consegna della merce comprovata dalle bolle di consegna/fatture debitamente firmate dal ricevente- ed ha concluso come segue:
“Voglia il Giudice adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e previo mutamento del rito e concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, respingere
l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o condannare al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € 33.677,14 o quella diversa somma che Controparte_1
sarà ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali come indicati nel decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite e condanna di parte opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”.
inoltre, con separata istanza depositata il 16 gennaio 2025, ha chiesto la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo prima dell'udienza di comparizione, ex art. 648 comma 3 c.p.c. Il Giudice, con propria ordinanza del
07/02/2025, a seguito di fissazione di apposita udienza, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando come parte opposta avesse fornito prova scritta del ricevimento della merce da parte della silente, nella fase, la Parte_1
parte opponente (fascicolo rg 2334/1/2024).
In sede di provvedimento ex art.171 bis c.p.c. il giudice, inoltre, ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato.
2 infine, con memoria integrativa datata il 03/03/2025 insisteva nella Controparte_1
domanda di condanna della controparte per lite temeraria ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., “in quanto, pur avendo piena consapevolezza dell'avvenuta ricezione della merce, ha falsamente affermato di non averla ricevuta, utilizzando tale circostanza per incardinare un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con finalità meramente dilatorie”.
§2. L'opposizione è infondata e va respinta.
L'ingiunzione oggetto della presente opposizione si fonda sulle fatture n. 550 del
22/03/2024, n. 1028 del 12/06/2024, n. 1057 del 17/06/2024, n. 1065 del 19/06/2024, n.
1070 del 19/06/2024, n. 1088 del 22/06/2024, n. 1121 del 26/06/2024, n. 1145 del
29/06/2024, n. 1218 del 09/07/2024, n. 1243 del 12/07/2024 e n. 1275 del 17/07/2024
(dc.
2-12 del ricorso per decreto ingiuntivo) emesse da nei confronti Controparte_1
della società Parte_1
non contesta le fatture nel loro contenuto o nel prezzo indicato ma si
[...]
duole che il decreto ingiuntivo sia stato concesso senza la prova della consegna della merce mediante i DDT di cui al DPR 472/1996.
In altre parole non ha affermato di non avere mai contrattato con Parte_1
di non avere mai ordinato la frutta oggetto delle fatture, ma si è limitata Controparte_1
ad affermare che le fatture non costituiscono prova sufficiente della consegna della merce stessa.
Con l'atto di costituzione ha provato la consegna della merce indicata Controparte_1
nelle fatture. I documenti prodotti presentano infatti il timbro e firma di ricevuta da parte della unitamente alla firma del vettore (docc.2-12). L'opposta ha poi provato Parte_1
di avere corrisposto al vettore i compensi per i viaggi effettuati da Ferrara verso Pagani
(Sa) ossia la località in cui ha sede (doc.13 e 14). Parte_1
L'opposizione, conseguentemente, appare infondata, avendo Controparte_1
comprovato l'avvenuta consegna di frutta alla società opponente.
§3. Per quanto riguarda le spese processuali del presente giudizio, esse sono poste a carico di in virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 Parte_1
c.p.c.. Le spese si liquidano tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del D.M. 10.03.2014 n. 55, sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di
3 liquidazione previsti nello scaglione “da euro 26.000,01 a 52.000,00“: euro 1.701,00 per fase di studio valore medio, euro 1.204,00 per fase introduttiva di valore medio, euro
903,00 per fase di trattazione/istruttoria di valore minimo, euro 1.453,00 per fase decisoria di valore minimo, per un totale di Euro 6.050,15, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Deve essere accolta la domanda di diretta alla condanna di controparte Controparte_1 al pagamento di una somma determinata ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma terzo. Nel caso di specie non può che osservarsi che la parte attrice, pur avendo consapevolezza dell'avvenuta ricezione della merce lo ha negato, utilizzando tale circostanza per instaurare un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con finalità meramente dilatorie. Difatti, l'art. 96 comma 3 c.p.c. sanziona il comportamento di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per fini dilatori. Come chiarito da giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.
96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020). Si reputa equo quantificare tale somma nella misura di €2000, ossia un terzo dei compensi difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 695/2024 emesso in data 18/10/2024, proposta dalla nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione da parte di confermando il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
2) Dichiara tenuta e condanna a rifondere alla controparte le spese di Parte_1
4 lite, che liquida in €6.050,15= per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA;
3) Dichiara tenuta e condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di €2.000,00.
[...]
Così deciso in Ferrara, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
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