Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25.3.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5301/21 R. G. sezione civile vertente
TRA
in proprio ed in qualità di Sindaco legale rapp.te p.t. del Parte_1 CP_1 rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Andrea Abbamonte
[...]
APPELLANTE
E
, in persona del suo Presidente p.t rappresentata e difesa come in atti Controparte_2 dall'Avv. MARIA FILOMENA LUONGO APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L'odierno appellante, in proprio e nella qualità, ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di BENEVENTO n. 1344 del 24.6.21 con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 122 del 31.5.2019 emessa dalla
[...]
notificata il 18.6.2019, con cui era stato Controparte_3 ingiunto al Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.257,95 (per violazione dell'art. 105 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a causa del superamento dei valori limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 allegato V parte II Dlgs 152/2006 dello scarico provenienti da tronco della rete fognaria comunale di CP_1 sulla scorta del verbale n. 251 del 28.09.2018 redatto dalla Legione Carabinieri Forestale CP_2
Gruppo CC. F. di Benevento e dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco.
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto, come da sentenza, 1) la nullità del decreto dirigenziale per violazione della legge n. 689/1981 per indeterminatezza dell'individuazione della persona fisica responsabile della contestata infrazione;
2) la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 in virtù dell'affidamento del servizio idrico integrato al Controparte_4
, il quale garantiva, oltre la distribuzione dell'acqua sino all'utente finale, la
[...] C.F._1 gestione della rete fognaria e la depurazione delle acque per il tramite di apposito impianto;
3) nullità del procedimento di accertamento dell'infrazione per omessa comunicazione dell'esito dell'analisi eseguite ex art. 15 comma 2 legge 689/1981; 4) erroneo ricorso al campionamento istantaneo;
5) la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione circa la sussistenza della causa di esclusione della responsabilità, rilevante ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, riferita all'avocazione dei lavori del depuratore da parte della stessa 6) l'erroneità della quantificazione della Controparte_2 sanzione comminata, in quanto non risultavano affatto specificati i criteri seguiti per la determinazione della sanzione pecuniaria.
Amministrazione procedente – nello specifico la un dovere di identificazione Controparte_2 dell'autore della violazione. La ratio dell'art. 14 è invero evincibile proprio dalla lettura coordinata di tale norma con quella dell'art. 6, erroneamente applicata dal Tribunale di Benevento. Infatti secondo la prospettazione dell'appellante, la individuazione dell'autore della violazione si pone quale presupposto necessario di legittimità del procedimento sanzionatorio, dovendosi assicurare all'obbligato in solido – che provveda al pagamento della sanzione- il diritto di regresso stabilito dall'art. 1299 c.c. e dall'art 6 legge 689/81. Ancora ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva addossato al Sindaco compiti di vigilanza al di là delle proprie attribuzioni ex lege, ovvero compiti spettanti a figure dirigenziali, conferendogli di fatto compiti di amministrazione attiva che la legge non prevede. Con l'ulteriore motivo di gravame ha dedotto che parte opponente in primo grado aveva allegato e provato che il Servizio Idrico Integrato – SII- del Comune di Paupisi è stato affidato tramite convenzione del 30.6.2005 al Consorzio CABIB, e di poi alla GESESA. E che la sussistenza del rapporto di affidamento del SSI dal al CABIB aveva fondato la eccezione di Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, respinta dal Tribunale di Benevento, sul presupposto della inesistenza dell'impianto di depurazione della rete fognaria comunale. Il Tribunale di Benevento ha erroneamente ritenuto che il solo responsabile delle violazioni contestate ( superamento dei limiti di legge delle sostanze ritenute nocive immesse nel fiume “Calore” e provenienti da uno scarico afferente la rete comunale ) fosse il titolare dello scarico non autorizzato, e Controparte_1 dunque di un impianto connotato da vizio strutturale, discostandosi completamente, dal contenuto del provvedimento amministrativo impugnato (il D.D. 122/2019), fondato su un accertamento compiuto dalla P.G. in data 28.9.2019, e relativo al superamento dei limiti tabellari di immissione.
Ed ancora ha dedotto che, se è pur vero che l'art. 3 della legge 689/81 prevede una presunzione di colpa a carico del trasgressore – ed il non è individuato nel provvedimento Controparte_1 impugnato quale trasgressore, ma quale coobbligato in solido-, nel caso de quo risulta pienamente offerta la prova delle azioni intraprese dalla Amministrazione al fine di dotare la rete di impianto di depurazione, avendo l'Amministrazione adottato tutte le iniziative necessarie alla realizzazione dell'opera, i cui fondi, come documentato in atti, erano tra l'altro da reperirsi in finanziamenti europei: avocata a sé dalla la costruzione sin dal 2014, la buona fede della Controparte_2
Amministrazione Comunale deve ritenersi provata e non discutibile, con conseguente ulteriore vizio di legittimità della motivazione della sentenza impugnata.
Ha infine censurato la contraddittorietà della sentenza impugnata e l'erroneità della stessa ove non aveva rilevato che al non è stata garantita la partecipazione alla formazione della Controparte_1
“prova tecnica” presupposto della contestazione e della ordinanza-ingiunzione; che i “risultati delle analisi erano del tutto inutilizzabili, risultando eseguito l'accertamento mediante il prelievo di un sol campione c.d. “campionamento istantaneo”); la violazione dell'art. 11 L. 689/81 (essendo, comunque, la sanzione sproporzionata alla infrazione contestata). Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite. Si è ritualmente costituita la che – rimarcata l'infondatezza dell'appello – ne ha Controparte_2 chiesto il rigetto. All'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la controversia. L'appello non può trovare accoglimento. Va premesso che con l' ordinanza impugnata è stata irrogata al Sindaco pro-tempore del CP_1
quale Legale rappresentante dell'ente, la sanzione amministrativa di € 12.257,95 per
[...] violazione dell'art. 105 del d.lgs. 152/2006, come da verbale n. 251 del 28.09.2018 redatto ora per allora dalla Legione Carabinieri Forestale Gruppo CC. F. di Benevento e la Capitaneria di CP_2 Porto di Torre del Greco. Nel citato verbale, “preso atto di quanto disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Giovanni Conzo e D.ssa con provvedimento del Controparte_5
27/07/2018, assunto nell'ambito del p.p. 3252/2018-Mod. 21, con il quale è stato disposto alla Polizia Giudiziaria operante di procedere per i successivi adempimenti di competenza in ordine alle violazioni di natura amministrativa previste dall'art. 133, c. 1 e 2, D. Lgs. 152/2006, in aderenza al dispositivo del 12/07/2018 a firma del G.I.P. del Tribunale Ordinario di Benevento Dr. Flavio Cusani, che ha accolto le motivazioni formulate in data 03/072018 dai citati Sost. Procuratori” i verbalizzanti hanno accertato in Via Organi, ricadente nel tenimento comunale di “il CP_1 superamento dei valori limite di emissione in acque superficiali, previsti dalla Tabella 3, allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06, nei seguenti parametri analitici: escherichia coli dello scarico ivi rinvenuto, come è emerso dagli esiti degli esami dei campioni di reflui di cui al Rapporto di prova n. 20170002657 del 30/03/2017 dell'ARPAC di Napoli, la cui titolarità dello scarico, come dalle risultanze degli atti di indagine, è posta in capo al Sindaco p.t. del . Controparte_1 Questi i fatti sottesi all'atto impugnato vanno trattate congiuntamente le censure involgenti la questione della responsabilità del sindaco.
Al riguardo, la Corte ritiene di condividere le motivazioni addotte dal giudice di primo grado che si
è rigorosamente attenuto ai principi dettati in materia dalla Suprema Corte (v. in particolare Cass. S.U. n. 22082/2017 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”). Del resto, questa stessa Corte (in una analoga controversia tra le stesse parti) ha richiamato i suddetti principi rilevando anche che diretta conseguenza è “che l'obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno nell'ipotesi in cui si estingua quella dell'autore della violazione (cfr. Cass.
6.5.2019 n. 11774) e, soprattutto, per quel che qui rileva, che la stessa identificazione ed indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale (proprio perché la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981) (così, ex multis, Cass. 13.5.2010 n. 11643)”. Ma soprattutto è stato sottolineato che appare “superfluo, sotto tutti i profili, indugiare sulla questione dell'individuazione del soggetto concretamente responsabile in virtù delle deleghe di funzioni (ossia stabilire se la responsabilità vada ascritta all'organo politico di vertice o agli assessori del CP_1 nell'ambito del settore di attività di loro competenza, ovvero al dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, ove nel ancorché di modeste dimensioni, sussistesse una apposita CP_1 articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima), sia perché l'ingiunzione non risulta emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il fatto, sia perché, per quanto sopra già detto, l'individuazione di tale soggetto non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del responsabile solidale” (v. sent. n. 416/2021). E questo collegio condivide appieno tale motivazione. Ancora infondata è l'ulteriore censura relativa alla carenza di legittimazione passiva per essere stato affidato il servizio idrico integrato del (tramite convenzione del 30.6.2005) al Controparte_1
Consorzio CABIB, e di poi alla GESESA, ma soprattutto considerato che “La violazione accertata, dunque, non è riferita né ad uno scarico non autorizzato, né ad uno scarico diretto nel corso d'acqua”, trattandosi “evidentemente di servizio/impianto gestito da CABIB (ora GESESA) cui è affidata la gestione della intera rete idrica e fognaria comunale, e come tale sottoposto al suo controllo e al suo onere manutentivo”. Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che – contrariamente a quanto ritiene l'appellante - la violazione accertata è riferita proprio ad uno scarico non autorizzato. Tanto lo si desume chiaramente da una piana lettura dell'ordinanza ingiunzione dove viene espressamente affermato che i verbalizzanti del verbale di contestazione ed accertamento di infrazione n. 251/18 (posto alla base della stessa ordinanza ingiunzione, n.d.r.) hanno motivato il cd. “prelievo istantaneo” evidenziando che “trattasi di scarico diretto non depurato non autorizzato”. E, in quanto tale detto scarico, come già affermato da precedenti pronunce riferentisi alla medesima vicenda, esula dagli obblighi di controllo e gestione delegati alla , cui competeva la Parte_2 manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione al fine di garantire la funzionalità ed efficienza degli stessi. L'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comporta che si è in presenza di vizi strutturali dell'impianto che possono essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi che possono competere al solo proprietario che conserva, comunque, poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti. Solo il proprietario può accertare l'esistenza di scarichi non autorizzati e non depurati presenti sul territorio comunale e attivarsi per risolvere le problematiche riscontrate. Peraltro l'art. 8 della convenzione intercorsa tra il e il consorzio C.A.B.I.B. prevede espressamente a carico di Controparte_1 quest'ultimo l'onere della sola manutenzione ordinaria dell'impianto relativo alla rete fognaria e che ogni intervento che assuma carattere eccezionale, anche in ragione della vetustà e inadeguatezza dell'impianto, sia concertato con il comune”. Ed ha, in merito, richiamato i principi dettati dalla Suprema Corte sul punto (Cass. 14441/2006 e Cass. n.11397/2011) Il collegio condivide appieno tale motivazione che risulta, peraltro, del tutto conforme ad altro precedente di questa stessa Corte che, nel rigettare analoga censura, ha affermato che “nel caso la sanzione è stata irrogata non a seguito dell'accertamento di anomalie che hanno impedito il normale funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e, quindi, il rispetto dei valori- limite di emissione, bensì a seguito dell'accertamento di smaltimento di acque niente affatto depurate, non essendo il tronco della rete fognaria comunale proprio servito da impianto di depurazione. Pertanto, ferme restando le eventuali concorrenti responsabilità dei gestori, ai sensi dell'art. 124 cit. (la cui violazione è contestata nell'ordinanza-ingiunzione) certamente il quale titolare del CP_1 diritto di scarico nel corpo idrico ricettore delle acque provenienti dal pubblico impianto, è responsabile per la mancata richiesta dell'autorizzazione e, quindi, per aver consentito che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, come accertato in sede di sopralluogo dell'ARPAC e della polizia forestale, i reflui urbani venissero sversati direttamente in un corpo idrico superficiale. A fronte di tali risultanze, il mero affidamento in concessione dell'impianto fognario non elide la responsabilità del titolare dello scarico finale, in linea proprio con la giurisprudenza citata dall'appellante, secondo cui, se è vero che la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, tuttavia resta fermo che persiste la responsabilità dell'ente preponente «per "culpa in vigilando", "in eligendo" o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi» (Cass. 22.6.2006 n. 14441; 2.11.2010 n. 22295; etc.)” (sent. n. 416/2021cit.). Siffatti principi sono stati, inoltre, confermati dalla Suprema Corte che ha affermato: “Innanzitutto, deve affermarsi il principio per il quale, in tema di sanzioni amministrative, ove il abbia CP_1 affidato la gestione del servizio idrico ad un soggetto terzo, l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge.Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 4, comma 1, lett. f), e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141, comma 2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (nella specie, la L.R. Calabria n. 10 del 1997). Nel caso de quo, inoltre, ad essere vietato era direttamente il citato scarico di acque in assenza di permesso ed è incontestato che la sua effettuazione avvenisse ad opera del Comune di (OMISSIS) con la conseguenza che, pertanto, non può essere esclusa la responsabilità di parte ricorrente” (Cass. civ. sez. II, n.7608/2022). Del tutto infondata la doglianza relativa alla “omessa comunicazione dell'esito delle analisi. vizio di motivazione”. Sul punto basti richiamare il recente arresto della Cassazione secondo cui nell'ipotesi di connessione cd. probatoria (“che ricorre quando, come nella specie, gli elementi rilevanti ai fini della prova dell'illecito amministrativo sono acquisiti nell'ambito di un procedimento penale senza che fra
l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dal citato art. 24 [L. n. 689/1981, n.d.r.]”) “L'interpretazione sistematica della normativa in esame induce a ritenere che, anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra
l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo di cui si è detto, gli agenti accertatori non possano trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima verificare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse” (Cassazione civile sez. II, n.4194/2025). Ancora infondata la doglianza relativa al vizio del provvedimento impugnato posto che i “risultati delle analisi erano del tutto inutilizzabili, risultando eseguito l'accertamento mediante il prelievo di un sol campione c.d. “campionamento istantaneo”. Al riguardo, ritiene la Corte che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006, concernenti il metodo di prelievo e di campionamento degli scarichi di acque reflue, non hanno valore precettivo assoluto, ma indicano soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche;
nel caso di specie l'effettuazione del prelievo istantaneo direttamente dallo scarico consegue al fatto che non vi fosse alcun trattamento depurativo.
Secondo la Cassazione, infatti, “La disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative” (Cassazione civile sez. II, n.2324/2023 che richiama un proprio specifico precedente, Cass. 7269/2011 che “muove parimenti dalla premessa secondo cui "i metodi prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costituendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono caratterizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi di massima"”). Non è revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo (e che i reflui non depurati confluissero nel corso d'acqua). Lo stato di necessità può semmai invocarsi in caso di anomalie temporanee e transitorie. Anche a voler ammettere che la sospensione dello scarico potesse comportare un pericolo “imminente” di danno grave, certamente questo non è ipotizzabile nella specie, non essendovi alcun elemento che deponga in tal senso ed essendo evidente che tale situazione non poteva consentire sine die lo scarico di acque reflue non depurate in un fiume. Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata e l'infrazione contestata
– appare destituita di fondamento. Invero, l'art. 133, comma 1, del d.lgs. 152/2006, quale prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 6.000,00 ad € 60.000,00; - l'art. 11 della legge 689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. Nel caso di specie, l'infrazione accertata è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve. D'altro canto, evidentemente proprio in considerazione delle obiettive difficoltà di risoluzione della problematica, risulta irrogata una sanzione assai prossima al limite inferiore della forbice sopra indicata, ragion per cui risulta congrua ed adeguata. In secondo luogo, invano è invocata l'applicazione della sanzione minima edittale, risultando solo genericamente eccepita la sussistenza della “continuazione” di cui all'art. 8 cit. e considerato che, in tal caso, non potrebbe tout court irrogarsi la sanzione minima, bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (il che potrebbe condurre nella specie all'irrogazione di una sanzione anche più elevata). L'appello va, per i motivi sopra esposti, rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.984,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto. Napoli 25/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente