Articolo 4 della Legge 30 ottobre 1989, n. 356
Articolo 3
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22 novembre 1989
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Istituto nazionale di geofisica".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 novembre 1989