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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Scuteri Pietro Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1881/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
14.05.2025, vertente
TRA
C.F. E P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Piluso del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rende, via Crati n. 81, giusta procura in calce all'atto d'appello.
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona dell'amministratore in qualità di legale rappresentante P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
1 risposta, dall'avv.to Maria Teresa Barone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, P.zza dei Bruzi, 5.
- APPELLATO –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, meglio specificata in epigrafe, per quanto di interesse e ragione, rigettando l'opposizione avversa e dichiarando definitivamente valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 610/2014 del tribunale di Cosenza. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura congrua dello scaglione di riferimento tariffario anche per il primo grado.
Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile, per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze di giudizio, nel merito, rigettare in toto l'appello proposto dalla perché Parte_2
infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 789/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 11.04.2019. per i motivi sopra esposti, sempre con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in subordine, in ipotesi resistita di accoglimento della domanda proposta da parte appellate, si chiede di voler ridurre l'importo complessivo richiesto, in considerazione della mancata applicazione dello sconto, riportandolo a quanto riconosciuto in primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede di detrarre dall'importo richiesto la somma di €
597,92, già versata a seguito della sentenza di primo grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , CP_1 Controparte_1
[...
di Cosenza ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 610/2014,
2 emesso dal tribunale di Cosenza in data 23.04.2014, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 10.875,19, oltre ad interessi e Parte_1
spese del monitorio.
A sostegno della spiegata opposizione ha affermato:
-che il presunto credito azionato dalla deriverebbe dal contratto di appalto Parte_1
del 3.08.2012, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile per complessivi € 95.000.000,00 oltre IVA;
-che a dire di controparte, in corso d'opera venivano commissionati ulteriori lavori regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 101.902,00;
-che a detta della , detratti gli acconti versati residuerebbe il credito oggetto Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto;
-che sono stati contabilizzati dei lavori senza prevedere lo sconto del 9% promesso e sottoscritto dalle parti;
-che in ogni caso residuavano dei lavori rimasti incompiuti e quindi qualunque richiesta di pagamento non poteva che avvenire solo dopo l'ultimazione dei lavori, con la sistemazione di quanto lasciato in sospeso;
-che considerata la totalità degli importi versati pari ad € 101.317,10 a fronte della somma dovuta di € 101.902,00 tutt'al più residuerebbe il pagamento dell'importo di €
584,90 e quindi non si comprende come la ditta sia pervenuta a richiedere la somma ingiunta.
Si è costituita in giudizio la evidenziando: Parte_1
-di aver eseguito regolarmente i lavori ordinari e straordinari affidati in appalto e quelli commissionati in corso d'opera per come certificato dal direttore dei lavori, per un ammontare complessivo di € 101.902,00;
-che nonostante la corretta esecuzione dei lavori certificata dal verbale del 15.06.2013 il non ha corrisposto la somma residua di € 10.875,19 di cui € 6.000,00 CP_1
a saldo della fattura n. 9/2013 ed € 4.875,19, come da fattura n. 1/2014, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
3 -che a seguito della perdurante ostinazione del l'importo finale di € CP_1
106.103,00 veniva corretto dal direttore dei lavori nella somma dovuta di €
101.902,00;
-che sono assolutamente pretestuose le richieste afferenti a lavori non conclusi.
Pertanto ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Con sentenza n. 789/2019 del 14.04.2019 il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando il opponente al pagamento della somma di € 584,90, nonché al CP_1
pagamento delle spese di lite, pur operandone tra le parti la compensazione nella misura dei due terzi.
In sintesi il giudice di primo grado ha evidenziato come l'opposizione del fosse fondata in quanto il creditore opponente, con l'allegazione di CP_1
sette bonifici, ha provato il pagamento della complessiva somma di € 101.317,10, con un residuo di € 584,90 sul dovuto.
Ha ritenuto di non accogliere le contestazioni del relative alla non CP_1
corretta esecuzione dei lavori, avendo il direttore dei lavori, in data 7.10.2013, certificato con il collaudo l'avvenuta ultimazione e regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto e quindi ha condannato l'opponente al pagamento della somma non corrisposta di € 584,90, a fronte della maggior richiesta che era stata azionata con il ricorso in monitorio dalla Parte_3
[.
2. Il giudizio di secondo grado
[...]
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la concludendo come in Parte_1
epigrafe.
A fondamento dell'appello ha dedotto quale unico motivo di appello l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha tenuto conto che le somme versate dal non erano comprensive dell'IVA, che non è stata corrisposta, con CP_1
conseguente spettanza di quanto richiesto con il ricorso in monitorio.
4 Si è costituito in giudizio il appellato eccependo l'inammissibilità della CP_1
domanda avanzata da controparte che solo in appello ha richiesto una somma maggiore rispetto a quella azionata con il ricorso in monitorio, giustificandone la maggiorazione come dovuta a titolo di IVA.
Sul punto ha evidenziato che nelle interlocuzioni stragiudiziali intercorse con le parti la ditta richiedeva a saldo e stralcio, l'importo complessivo di € 101.902,00 e che la stessa somma veniva precisata nel ricorso per decreto ingiuntivo, salvo avanzare richiesta dell'IVA solo in sede di gravame.
In diritto ha dedotto che trattandosi di domanda nuova la stessa risulta inammissibile in grado d'appello ex art. 345 c.p.c.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel termine assegnato le parti in causa hanno depositato sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
3. Le valutazioni della Corte
3.1.Quale unico motivo di appello la ha contestato l'erroneità della sentenza Parte_1
appellata che non avrebbe tenuto conto che gli importi corrisposti dal Condominio, in relazione all'appalto per cui è causa, fossero al netto dell'IVA e che quindi l'importo azionato con il ricorso in monitorio fosse totalmente dovuto e non nella misura minore riconosciuta in primo grado.
Trattasi di motivo infondato alla luce della documentazione agli atti.
Con il ricorso in monitorio l'appellante ha fatto riferimento all'esecuzione di lavori per un importo complessivo di € 101.902,00, chiedendo il pagamento della somma di €
10.875,19 che a detta della non sarebbe mai stata corrisposta dal Committente. Parte_1
Si riporta testualmente quanto richiesto con il ricorso in monitorio “che per come si evince dal certificato di collaudo e regolare esecuzione redatto in data 7.10.2013 dall'ing. nella sua qualità di Direttore dei Lavori, come pure nella Persona_1
5 scheda riepilogativa analitica e nel certificato del 3° S.A.L. del 18.09.2013 gli stessi risultano pari a complessivi € 101.902,00…. Che, detratti gli acconti ricevuti, e pur considerando detto minor importo, l'esponente società è ancora creditrice del
Condominio di Via Monte San Michele 13 in Cosenza della somma di € 10.875,19 di cui € 6.000,00 a saldo della fattura n.9/2013 ed € 4.875,19 a saldo della fattura n.
1/2014”.
Il ricorso in monitorio non ha fatto altro che recepire le interlocuzioni stragiudiziali intercorse tra le parti per come espressamente ammesso dalla stessa società, odierna appellante.
Senonché in sede di giudizio di opposizione il ha provato CP_1
documentalmente (vedi bonifici agli atti), di aver corrisposto quasi totalmente la somma complessiva richiesta dall'appaltatrice, con un credito residuo di soli €
584,90, al cui pagamento è stato condannato l'opponente con la sentenza di primo grado.
Il ha anche provato di aver eseguito l'ulteriore pagamento del dovuto CP_1
dopo la pronuncia del giudice (vedi bonifico allegato alla comparsa conclusionale della presente fase).
Ora è di tutta evidenza che nessuna richiesta è mai stata azionata dalla a Parte_1
titolo di mancata corresponsione dell'IVA, né in sede di ricorso in monitorio, né con la comparsa di costituzione e risposta, né con la memoria 183 VI comma primo termine c.p.c., che non risulta essere mai stata depositata nel primo grado e che si è materializzata solo in appello, con un allegato prospetto riepilogativo, anch'esso mai prodotto prima, per come emerge dall'esame del fascicolo di primo grado e per come evidenziato anche dal appellato con la propria comparsa conclusionale. CP_1
Sul divieto di domande nuove in appello giova richiamare la giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, applicabile al caso di specie, secondo la quale il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c.,
è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna
6 influenza l'accettazione del contraddittorio (in tal senso Cass. Civ. SS.UU. 9.01.2020,
n. 157).
Le uniche domande che in appello non sono considerate nuove e sono pertanto ammissibili, sono le c.d. domande accessorie, cioè relative a interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché ai danni subiti dopo la sentenza stessa.
Tanto chiarito il collegio deve ulteriormente rilevare che ove fosse vero l'assunto dell'appellante secondo il quale l'importo azionato riguarderebbe l'IVA, allora detta appellante con il ricorso in monitorio avrebbe dovuto richiedere la somma di €
10.190,3 a titolo di IVA, per come da prospetto allegato solo nella presente fase;
invece con il ricorso in monitorio la ha chiesto a saldo la diversa somma Parte_1
di € 10.857,19 che non corrisponde con l'importo indicato solo nella presente fase come dovuto a titolo di IVA.
Ne consegue che per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nei valori medi, inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass.
30219/2023).
Sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
7 1) Rigetta l'appello per le ragioni chiarite in parte motiva e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Parte_1
favore del Condominio Via Monte San Michele 13 in Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del giudizio che liquida in complessivi €
5.809,00 per compensi professionali , oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data in data 10.10.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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