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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29780/2019 proposto da: IC AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO FORTUNATO;
- ricorrente – contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA COLARIETI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI SALERNO n. 851/2019, depositata il 28/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 2324 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 25/01/2023 2 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La causa ha ad oggetto un’opposizione avverso un’ordinanza in- giunzione del 2016, emanata sulla base di un accertamento del 2014 di violazione della disposizione dell’art. 101, co. 2 del testo unico dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), relativa ai valori-limite (stabiliti dalle Regioni) di emissione degli scarichi. La Regione Campania aveva irro- gato la sanzione ex art. 133, co. 1 d.lgs. 152/2006, cit., nei confronti di NT IA, in proprio e nella sua qualità di Sindaco del Comune di Corleto Monforte, per il superamento dei predetti valori-limite. La sanzione veniva ridotta a 7232,50 euro all’esito dell’opposizione, che peraltro veniva rigettata con doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. NT IA ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Regione Campania. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di appello ritenuto non fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal sindaco in proprio, in particolare per avere omesso di considerare che la delega di funzione in materia di manutenzione e gestione della rete idrica e fognaria era stata allegata in giudizio sia in primo che secondo grado e non è stata contestata. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Ci troviamo di- nanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi 3 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto dell’appello e quindi conferma della sentenza di primo grado sul capo investito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. 7724/2022). La parte ricorrente non si è avveduta di dover assolvere a tale onere per l’ammissibilità del primo motivo di ricorso. Pertanto, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce viola- zione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 689/1981 (cfr. art. 3, co. 1 l. cit.: «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»), per avere la Corte di appello: (a) accertato la responsabilità del Sindaco, nonostante che costui non avesse mai ricevuto alcuna sollecitazione ad intervenire e si fosse sempre adoperato tempestivamente al fine di verificare, nei suoi po- teri di vigilanza e controllo, la regolarità della gestione degli uffici amministrativi preposti al funzionamento della rete fognaria;
(b) rite- nuto non provata la buona fede del Sindaco. Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., poiché si denuncia come error iuris la reputata fallacia della risoluzione di una questione di fatto, relativa cioè all’accertamento del soggetto responsabile. In tal caso, profili censurabili sono il travisamento della prova o la manifesta e irriduci- 4 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. bile contraddittorietà della motivazione secondo i parametri statuiti da Cass. SU 8053/2014. Estremi di censurabilità che non si rinvengono nella motivazione de qua (cfr. sentenza, p. 11 s.). In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 l. 689/1981, per avere la Corte di appello ritenuto che la contestazione dell'illecito no- tificata all'ente valesse anche come notifica al sindaco personalmente. Il motivo non è fondato, poiché secondo il codice di procedura civile (cui l’art. 14 l. 689/1981 rinvia), così come concretizzato dalla giuri- sprudenza di legittimità è valida notificazione di cui sia destinatario il sindaco personalmente, quand’anche essa sia eseguita presso il mu- nicipio nei confronti di un sindaco. In questo senso si veda l’interpretazione della nozione di ufficio ex art. 139, co. 1 c.p.c. data da Cass. 2012/1997 e 2506/1997, cui il Collegio intende dare conti- nuità. In questo senso si vedano anche le conclusioni del P.M. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4.1. - Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce sotto un primo profilo violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di rilevare l’illegittimità delle operazioni di prelievo dei campioni, in relazione al luogo e alle modalità. Nel suo primo profilo, il quarto motivo non è fondato. La disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'i- nosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d’invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell’osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi comples- 5 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. sivamente emersi, senza che la legittimità dell’accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Pertanto il Collegio conferma, in relazione alla disciplina del d.lgs. 152/2006, l’orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manife- stato in relazione al d.lgs. n. 152 del 1999 (cfr. Cass. 17571/2006, 6638/2007) e che la Corte d’appello ha correttamente applicato al ca- so di specie. Né la persuasività dell’applicazione è inficiata dal richiamo a Cass. 7269/2011, compiuto dalla parte ricorrente a sostegno del motivo di ricorso, poiché tale pronuncia muove parimenti dalla premessa se- condo cui «i metodi prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle al- legate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costi- tuendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono caratte- rizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri diret- tivi di massima», mentre il ricorrente estrapola un diverso passo, quindi senza confrontarsi adeguatamente con l’intera argomentazione sviluppata da Cass. 7269/2011. 4.2. - Nei paragrafi finali (n. 4.4., 4.5.) dell’esposizione del quarto motivo, la parte ricorrente sviluppa un profilo autonomo, che avrebbe dovuto essere tratto ad oggetto di un motivo distinto, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame relativamente a un fatto de- cisivo, cioè l’omessa motivazione sulle valutazioni tecniche che, te- nendo conto delle peculiarità del caso concreto, sono richieste dalla giurisprudenza richiamata per discostarsi dalle indicazioni legislative relative alle metodiche di campionamento. L’imperfetta tecnica di redazione sul punto del ricorso in cassazione non ne impedisce l’esame nel merito. Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza - ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo - non costitui- 6 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. sce, di per sé, ragione d'inammissibilità del motivo o dell’uno dei più profili condensati in modo promiscuo. Ai fini dell'ammissibilità del mo- tivo in ciascuno dei suoi più profili, è sufficiente – come è accaduto nel caso di specie - che la formulazione permetta di cogliere con chia- rezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'e- same separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare, se esse fossero state articolate in motivi diversi, singo- larmente numerati (cfr. Cass. 36881/2021, 9100/2015). Il secondo profilo del quarto motivo è infondato. La sentenza impu- gnata (p. 14), dopo aver premesso che «le disposizioni contenute nel d. lgs 152/2006, concernenti il metodo di prelievo e di campionamen- to degli scarichi di acque reflue, non hanno valore precettivo assoluto, ma indicano soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli orga- ni deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe ade- guate valutazioni tecniche» precisa che: «nel caso di specie l'effettua- zione di quattro prelievi istantanei direttamente dallo scarico conse- guiva al fatto che non vi fosse alcun trattamento depurativo e, per- tanto, la deroga era motivata dalla situazione di fatto». Diversamente da quanto argomenta la parte ricorrente, esiste, pur stringata, una motivazione sul punto rilevante. Essa è comprensibile, non è perplessa, non è irriducibilmente contraddittoria. Pertanto, essa supera con successo il vaglio delineato dal motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., così come concretizzato da Cass. SU 8053/2014, cit. È super- fluo ricordare che il superamento di tale vaglio non reca con sé (ne- cessariamente) che la Corte faccia proprio l’apprezzamento del giudi- ce di merito. Ciò sarebbe in contrasto con il dominio riservato a quest’ultimo, nonché con la funzione propria di una corte di legittimi- tà, che è limitata al controllo che il giudice di merito abbia motivato 7 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. sulla base di ragioni, cioè di argomenti sorretti da un iter logico rico- noscibile come tale. In conclusione, l’infondatezza di ogni profilo di cui consta il quarto motivo comporta che quest’ultimo è rigettato. 5. – Con il quinto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 140 d. lgs. 152/2006, per ave- re la Corte di appello escluso l'applicazione della circostanza atte- nuante prevista da quest’ultima disposizione, nonostante che il desti- natario della sanzione avesse dimostrato di avere riparato il danno at- traverso i rapporti di prova allegati che attestavano la conformità del- le analisi eseguite ai limiti di legge nel periodo successivo a quello oggetto del procedimento sanzionatorio. Il quinto motivo non è fondato. Sul punto la sentenza d’appello conferma nei termini seguenti la motivazione della sentenza di primo grado: «ulteriore motivo [d’appello] concerneva la mancata applica- zione dell'attenuante di cui all’art. 140 d. lgs. 152/2006; in proposito il giudice di primo grado aveva ritenuto che la riparazione del danno non potesse conseguire all’esito positivo di successivi rapporti di pro- va, ma che semmai poteva essere ritenuta sussistente nel caso in cui fossero state adottate misure opportune per il trattamento degli sca- richi urbani. Tale valutazione risulta sicuramente condivisibile». Per- tanto, la Corte si è pronunciata e non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. In conclusione, il quinto motivo è rigettato. 6. - Con il sesto motivo, la parte ricorrente ha reiterato l’istanza di riduzione della sanzione al minimo edittale. Il sesto motivo è da dichiarare inammissibile per difetto di specifici- tà ex art. 366, n. 4 c.p.c. poiché nessuna censura specifica è stata prospettata nei confronti delle argomentazioni con cui la Corte d'ap- 8 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. pello ha reso ragione dell'inesistenza dei presupposti per l'applicazio- ne del minimo edittale (cfr. sentenza, p. 15 s.). In conclusione, il sesto motivo è inammissibile. 7. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in complessivi 2.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/11/2022.
- ricorrente – contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA COLARIETI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI SALERNO n. 851/2019, depositata il 28/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 2324 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 25/01/2023 2 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La causa ha ad oggetto un’opposizione avverso un’ordinanza in- giunzione del 2016, emanata sulla base di un accertamento del 2014 di violazione della disposizione dell’art. 101, co. 2 del testo unico dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), relativa ai valori-limite (stabiliti dalle Regioni) di emissione degli scarichi. La Regione Campania aveva irro- gato la sanzione ex art. 133, co. 1 d.lgs. 152/2006, cit., nei confronti di NT IA, in proprio e nella sua qualità di Sindaco del Comune di Corleto Monforte, per il superamento dei predetti valori-limite. La sanzione veniva ridotta a 7232,50 euro all’esito dell’opposizione, che peraltro veniva rigettata con doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. NT IA ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Regione Campania. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di appello ritenuto non fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal sindaco in proprio, in particolare per avere omesso di considerare che la delega di funzione in materia di manutenzione e gestione della rete idrica e fognaria era stata allegata in giudizio sia in primo che secondo grado e non è stata contestata. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Ci troviamo di- nanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi 3 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto dell’appello e quindi conferma della sentenza di primo grado sul capo investito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. 7724/2022). La parte ricorrente non si è avveduta di dover assolvere a tale onere per l’ammissibilità del primo motivo di ricorso. Pertanto, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce viola- zione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 689/1981 (cfr. art. 3, co. 1 l. cit.: «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»), per avere la Corte di appello: (a) accertato la responsabilità del Sindaco, nonostante che costui non avesse mai ricevuto alcuna sollecitazione ad intervenire e si fosse sempre adoperato tempestivamente al fine di verificare, nei suoi po- teri di vigilanza e controllo, la regolarità della gestione degli uffici amministrativi preposti al funzionamento della rete fognaria;
(b) rite- nuto non provata la buona fede del Sindaco. Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., poiché si denuncia come error iuris la reputata fallacia della risoluzione di una questione di fatto, relativa cioè all’accertamento del soggetto responsabile. In tal caso, profili censurabili sono il travisamento della prova o la manifesta e irriduci- 4 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. bile contraddittorietà della motivazione secondo i parametri statuiti da Cass. SU 8053/2014. Estremi di censurabilità che non si rinvengono nella motivazione de qua (cfr. sentenza, p. 11 s.). In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 l. 689/1981, per avere la Corte di appello ritenuto che la contestazione dell'illecito no- tificata all'ente valesse anche come notifica al sindaco personalmente. Il motivo non è fondato, poiché secondo il codice di procedura civile (cui l’art. 14 l. 689/1981 rinvia), così come concretizzato dalla giuri- sprudenza di legittimità è valida notificazione di cui sia destinatario il sindaco personalmente, quand’anche essa sia eseguita presso il mu- nicipio nei confronti di un sindaco. In questo senso si veda l’interpretazione della nozione di ufficio ex art. 139, co. 1 c.p.c. data da Cass. 2012/1997 e 2506/1997, cui il Collegio intende dare conti- nuità. In questo senso si vedano anche le conclusioni del P.M. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4.1. - Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce sotto un primo profilo violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di rilevare l’illegittimità delle operazioni di prelievo dei campioni, in relazione al luogo e alle modalità. Nel suo primo profilo, il quarto motivo non è fondato. La disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'i- nosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d’invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell’osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi comples- 5 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. sivamente emersi, senza che la legittimità dell’accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Pertanto il Collegio conferma, in relazione alla disciplina del d.lgs. 152/2006, l’orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manife- stato in relazione al d.lgs. n. 152 del 1999 (cfr. Cass. 17571/2006, 6638/2007) e che la Corte d’appello ha correttamente applicato al ca- so di specie. Né la persuasività dell’applicazione è inficiata dal richiamo a Cass. 7269/2011, compiuto dalla parte ricorrente a sostegno del motivo di ricorso, poiché tale pronuncia muove parimenti dalla premessa se- condo cui «i metodi prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle al- legate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costi- tuendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono caratte- rizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri diret- tivi di massima», mentre il ricorrente estrapola un diverso passo, quindi senza confrontarsi adeguatamente con l’intera argomentazione sviluppata da Cass. 7269/2011. 4.2. - Nei paragrafi finali (n. 4.4., 4.5.) dell’esposizione del quarto motivo, la parte ricorrente sviluppa un profilo autonomo, che avrebbe dovuto essere tratto ad oggetto di un motivo distinto, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame relativamente a un fatto de- cisivo, cioè l’omessa motivazione sulle valutazioni tecniche che, te- nendo conto delle peculiarità del caso concreto, sono richieste dalla giurisprudenza richiamata per discostarsi dalle indicazioni legislative relative alle metodiche di campionamento. L’imperfetta tecnica di redazione sul punto del ricorso in cassazione non ne impedisce l’esame nel merito. Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza - ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo - non costitui- 6 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. sce, di per sé, ragione d'inammissibilità del motivo o dell’uno dei più profili condensati in modo promiscuo. Ai fini dell'ammissibilità del mo- tivo in ciascuno dei suoi più profili, è sufficiente – come è accaduto nel caso di specie - che la formulazione permetta di cogliere con chia- rezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'e- same separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare, se esse fossero state articolate in motivi diversi, singo- larmente numerati (cfr. Cass. 36881/2021, 9100/2015). Il secondo profilo del quarto motivo è infondato. La sentenza impu- gnata (p. 14), dopo aver premesso che «le disposizioni contenute nel d. lgs 152/2006, concernenti il metodo di prelievo e di campionamen- to degli scarichi di acque reflue, non hanno valore precettivo assoluto, ma indicano soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli orga- ni deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe ade- guate valutazioni tecniche» precisa che: «nel caso di specie l'effettua- zione di quattro prelievi istantanei direttamente dallo scarico conse- guiva al fatto che non vi fosse alcun trattamento depurativo e, per- tanto, la deroga era motivata dalla situazione di fatto». Diversamente da quanto argomenta la parte ricorrente, esiste, pur stringata, una motivazione sul punto rilevante. Essa è comprensibile, non è perplessa, non è irriducibilmente contraddittoria. Pertanto, essa supera con successo il vaglio delineato dal motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., così come concretizzato da Cass. SU 8053/2014, cit. È super- fluo ricordare che il superamento di tale vaglio non reca con sé (ne- cessariamente) che la Corte faccia proprio l’apprezzamento del giudi- ce di merito. Ciò sarebbe in contrasto con il dominio riservato a quest’ultimo, nonché con la funzione propria di una corte di legittimi- tà, che è limitata al controllo che il giudice di merito abbia motivato 7 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. sulla base di ragioni, cioè di argomenti sorretti da un iter logico rico- noscibile come tale. In conclusione, l’infondatezza di ogni profilo di cui consta il quarto motivo comporta che quest’ultimo è rigettato. 5. – Con il quinto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 140 d. lgs. 152/2006, per ave- re la Corte di appello escluso l'applicazione della circostanza atte- nuante prevista da quest’ultima disposizione, nonostante che il desti- natario della sanzione avesse dimostrato di avere riparato il danno at- traverso i rapporti di prova allegati che attestavano la conformità del- le analisi eseguite ai limiti di legge nel periodo successivo a quello oggetto del procedimento sanzionatorio. Il quinto motivo non è fondato. Sul punto la sentenza d’appello conferma nei termini seguenti la motivazione della sentenza di primo grado: «ulteriore motivo [d’appello] concerneva la mancata applica- zione dell'attenuante di cui all’art. 140 d. lgs. 152/2006; in proposito il giudice di primo grado aveva ritenuto che la riparazione del danno non potesse conseguire all’esito positivo di successivi rapporti di pro- va, ma che semmai poteva essere ritenuta sussistente nel caso in cui fossero state adottate misure opportune per il trattamento degli sca- richi urbani. Tale valutazione risulta sicuramente condivisibile». Per- tanto, la Corte si è pronunciata e non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. In conclusione, il quinto motivo è rigettato. 6. - Con il sesto motivo, la parte ricorrente ha reiterato l’istanza di riduzione della sanzione al minimo edittale. Il sesto motivo è da dichiarare inammissibile per difetto di specifici- tà ex art. 366, n. 4 c.p.c. poiché nessuna censura specifica è stata prospettata nei confronti delle argomentazioni con cui la Corte d'ap- 8 di 8 – RG 29780/2019 – S2 - PU 18/11/2018 (n. 13) – Caponi est. pello ha reso ragione dell'inesistenza dei presupposti per l'applicazio- ne del minimo edittale (cfr. sentenza, p. 15 s.). In conclusione, il sesto motivo è inammissibile. 7. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in complessivi 2.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/11/2022.