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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6005 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Tania Calore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9190/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso da dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS AL, presso il cui studio sito in Venezia, alla via Santa Croce 312/A è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
Contro
), rappresentata e difesa dall'Avv. GRECU CP_1 C.F._2
MANUELA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Con nota depositata in data 10.07.25 entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, reiterate nelle note depositate in data 30.10.25:
(1A) il SI , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._3
, si impegna a cedere e trasferire alla SIa nata a [...], il 28
[...] CP_1
febbraio 1967 (c.f. ), la quale si impegna ad accettare, la propria CodiceFiscale_4
quota di proprietà, pari ad 1/2 [la residua quota è già di proprietà della SIa CP_1
], delle unità immobiliari site a San Vito di Cadore (Belluno) così censite al Catasto
[...]
Fabbricati del Comune di San Vito di Cadore (I392) (BL): Foglio 25 – Particella 404 –
Subalterno 18 – Via Beata Vergine della Difesa n. 112 - Piano 1 – Cat. A/2 – Classe 2 – pagina 1 di 9 Consistenza 3,5 Vani dati di superficie 73 mq (totale escluse aree scoperte 65 mq) – Rendita
Euro 506,13; Foglio 25 – Particella 404 – Subalterno 9 – Via Beata Vergine della Difesa n.
112 - Piano S1 – Cat. C/6 – Classe 2 – Consistenza 13 mq– dati di superficie 15 mq Rendita
Euro 22,83, con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ., unità acquistate in forza di contratto di compravendita di data 5 settembre 2001, Notaio di Venezia – Rep. 41801 – fascicolo 15945. Persona_1
Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento in favore della SIa CP_1
avverrà senza corrispettivo di prezzo per la causale di cui in premessa della condizione in oggetto.
Il bene verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale ora si trova, noto alle parti, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive, libero da ipoteche e/o iscrizioni pregiudizievoli.
Le parti si impegnano a dare esecuzione al trasferimento della quota di proprietà di detto immobile sopra contemplato, in esecuzione del presente accordo, entro 60 giorni dall'emissione della emananda sentenza che confermi le presenti condizioni dichiarando così anche l'equità della contribuzione qui pattuita a titolo di una tantum - previo in ogni caso il passaggio in giudicato della stessa -, avanti al Notaio prescelto dalla SIa , CP_1
la quale comunicherà al SI la data del rogito almeno 10 giorni prima, Parte_1 con costi a carico di parte cessionaria;
mentre l'APE resta a carico del cedente.
Il SI in quella sede rinuncerà ad iscrivere ipoteca legale. Parte_1
In relazione al presente atto la SIa sin d'ora chiede di poter beneficiare CP_1
delle esenzioni e degli esoneri previsti dalla legge 898/1970 così come modificata dalla legge
74/1987 (e successive integrazioni), nonché come da disposto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999; esenzioni ed esoneri applicabili anche nella fattispecie anche a mente dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 [a mente del quale “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”].
(1B)
pagina 2 di 9 Il SI si impegna, contestualmente al trasferimento delle unità Parte_1
immobiliari di cui al precedente punto A), a cedere e trasferire, senza corrispettivo, alla SIa , la quale si impegna ad accettare, tutti gli arredi e i mobili ivi giacenti, CP_1
ad eccezione degli effetti personali del SI che egli provvederà ad Parte_1
asportare prima del rogito.
A mente di quanto sopra e del complessivo accordo raggiunto (ivi comprese le successive condizioni contrassegnate alle lettere C – D), la SIa rinuncia ad ogni CP_1
proprio preteso credito, maturato alla data della sottoscrizione del presente atto a fronte degli oneri di mantenimento posti a carico del SI con sentenza del Tribunale Parte_1
di Venezia n. 1940/2016, nei confronti del SI , il quale dichiara di Parte_1
accettare la rinuncia.
(1C)
Le parti pattuiscono altresì che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il possesso del bene di cui al punto A) farà capo esclusivamente alla SIa , CP_1
la quale potrà dunque utilizzarlo in modo pieno, fatta salva la facoltà di accesso del SI
per l'asporto dei propri effetti personali già dianzi prevista. Parte_1
Di conseguenza resterà a carico della SIa l'onere di provvedere al CP_1
pagamento delle utenze domestiche e di quelle condominiali.
(1D)
La SIa rimane assegnataria della ex casa coniugale di proprietà del CP_1
SI , sita a Venezia Lido, Via Biagio Zulian 12/A (int. 4), Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di Venezia: Foglio 28 - particella 438 - subalterno 17 - Cat. A/2 - classe 2 – consistenza 8 vani – rendita euro 1445,56 (con garage pertinenziale al piano terra catastalmente individuato al Foglio 28 – particella 438 – subalterno 8 – Cat C/6 – Classe 7 –
18 mq - Rendita euro 46,48) perché la abiti unitamente al figlio sino alla data del 30 Per_2
luglio 2030, data entro la quale la SIa si obbliga a consegnare CP_1
l'abitazione al SI libera da persone e dalle proprie cose. Parte_1
Resta altresì inteso che sino al rilascio la SIa dovrà ritenersi gravata del CP_1
pagamento di tutte le utenze domestiche
pagina 3 di 9 (1E)
Le parti chiedono che all'emissione della sentenza modificativa delle condizioni del divorzio così come in questa sede previste il Tribunale il Tribunale Voglia dichiarare l'equità della contribuzione qui pattuita a titolo di una tantum ai sensi del 7° comma dell'art, 5 della legge
898/70 e successive modifiche ed integrazioni a mente: del trasferimento immobiliare di quota di immobile previsto;
del trasferimento dei beni mobili contenuti nel medesimo compendio;
del diritto riconosciuto alla SIa di continuare ad abitare nella casa di proprietà del CP_1
SI sita a Venezia Lido, Via Biagio Zulian 12/A (int. 4), a valere sino al 30 luglio Pt_1
2030, se pure al netto del debito maturato dal SI nei confronti della stessa per le Pt_1 causali note alle parti, di cui al punto 1B)..
[Rinuncia all'assegno divorzile]
A fronte di quanto sopra la SIa dichiara di rinunciare all'assegno divorzile CP_1
e ciò a far data dalla sottoscrizione del presente atto che si chiede, dunque, venga revocato con decorrenza dal mese di luglio 2025.
[Contributo al mantenimento del figlio Per_2
Le parti per quanto necessario confermano che il SI continuerà a Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio come disposto in sentenza di divorzio, Persona_3
mediante corresponsione della somma mensile ad oggi fissata, con rivalutazione Istat, in
Euro 1200,00, da rivalutare ulteriormente secondo gli indici Istat a decorrere dal primo agosto
2025, somma da versarsi entro il 5° giorno di ogni mese presso il conto corrente già attualmente in uso,
[Spese straordinarie]
I genitori divideranno tra loro le spese straordinarie nell'interesse del figlio nella Per_2 misura del 50% ciascuno, spese individuate all'art. 16 del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20 settembre 2019 che le parti confermano di bene conoscere anche rispetto alle modalità con le quali manifestare il dissenso rispetto ad una spesa da concordare.
[Clausola di chiusura]
Le parti dichiarano che con l'esecuzione del presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione.
pagina 4 di 9 Le parti si impegnano così, con la corretta esecuzione del presente accordo, anche ad abbandonare/estinguere il procedimento tra loro pendente avanti al Tribunale di Belluno
(avente ad oggetto lo scioglimento della comunione dell'immobile in comproprietà a San Vito di Cadore) recante numero di RG n. 46/2025, con spese di lite compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà passiva.
Per il Pubblico Ministero: esprime parere favorevole all'accoglimento dell'accordo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 10.05.24, , premesso di aver divorziato Parte_1
dalla moglie , in virtù di sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio n.1940/16, emessa dal Tribunale di Venezia e pubblicata in data 26.07.16, nella quale si disponeva, per quanto d'interesse in questa sede: l'onere posto a carico del ricorrente di contribuire, al mantenimento del figlio , all'epoca minorenne, Persona_3
mediante la somma mensile di Euro 1.000,00, il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della SIa , ed a carico dell'odierno ricorrente, pari ad Euro 800,00 CP_1 mensili, l'assegnazione della casa coniugale, sita a Lido di Venezia, Via Biagio Zulian 12/A, di proprietà esclusiva del SI , alla SIa , quale genitore Parte_1 CP_1
convivente con il figlio;
deduceva il ricorrente che a seguito della predetta pronuncia erano intervenuti fatti nuovi idonei a giustificare una modifica delle statuizioni emesse in sede di divorzio e nello specifico assumeva che : 1) la SIa presta attività CP_1
lavorativa che la rende autonoma quale consulente della Season Real Estate s.r.l., quanto meno dall'anno 2021; 2 ) la SIa si rifiuta di mettere in vendita l'abitazione CP_1 della quale è comproprietaria, così impedendo anche all'ex marito la liquidità necessaria, 3) la stessa continua a vivere in un appartamento di esclusiva proprietà del SI Parte_1
4) il SI ha subito una riduzione dei propri redditi e non riesce
[...] Parte_1
più a far fronte agli obblighi posti a suo carico dal Tribunale di Venezia, di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge;
5) la SIa ha instaurato una stabile relazione CP_1
con una relazione stabile con il SI Parte_2
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
• a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1940/2016, pubblicata in data 26 luglio 2016, emessa nel procedimento RG n. 3444/2014;
pagina 5 di 9 • revochi l'onere imposto al SI di contribuire al mantenimento Parte_1
della SIa , per tutte le ragioni di cui in narrativa;
CP_1
• e per l'effetto dichiari che il SI nulla deve più corrispondere a Parte_1
tale titolo, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso.
• Con condanna della resistente al ristoro delle spese legali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale CP_1
contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza. In particolare evidenziava: a) che i rapporti con la Season Real Estate s.r.l., erano del tutto occasionali b) di non avere un reddito stabile, anzi di continuare a trovare difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro c) di non avere instaurato una stabile convivenza il sig. quanto piuttosto una frequentazione affettuosa;
d) che le perplessità Parte_2 legate alla vendita dell'immobile sito in San Vito di Cadore, erano giustificate da fondati dubbi circa l'abitabilità e la commerciabilità del bene;
e) che l'attività alberghiera gestita dal ricorrente ed in generale la sua situazione economica continuava ad essere florida.
Sulla scorta di tali rilievi, rassegnava le seguenti conclusioni:
Nel merito:
1) rigettarsi il ricorso avversario
2) condannarsi il ricorrente alla refusione delle spese di causa;
3) condannarsi il ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con nota congiunta depositata in data 10.07.25, le parti deducevano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e chiedevano l'accoglimento delle condizioni in epigrafe indicate.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 27.11.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
2.Sul merito del giudizio:La domanda di modifica
Va preliminarmente osservato che per costante orientamento giurisprudenziale, la modifica delle condizioni di divorzio, consegue ad un mutamento di circostanze, o all'insorgenza di fatti nuovi sopravvenuti , idonei a modificare gli equilibri stabiliti dagli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio (cfr. Cass. Civ. 7121/25).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che prevede in particolare l'obbligo per il ricorrente di trasferire alla resistente il 50% della casa sita in San Vito di Cadore, senza corrispettivo di prezzo, l'attribuzione di detta quota quale contribuzione una tantum ai sensi dell'art.5 Legge 898/70, la rinuncia della resistente ad ogni proprio preteso credito relativo agli oneri di mantenimento posti a carico del SI Parte_1 con sentenza del Tribunale di Venezia n. 1940/2016, la revoca dell'assegno
[...]
divorzile (inteso quale versamento di una somma di danaro mensile, attesa la contribuzione una tantum attuata attravers0 il trasferimento del bene predetto, nonché attraverso il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale), l'obbligo per il ricorrente di versare l'importo di € 1.200,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione gli accordi raggiunti dalle parti, in quanto non contrari a norme imperative, anche considerato che nei rapporti tra coniugi, detti accordi riguardano diritti disponibili ed appaiono conformi agli interessi del figlio.
Invero, a fronte della revoca dell'assegno divorzile, la misura del contributo in favore del figlio
è passata da € 1.000,00 ad € 1.200,00.
Anche l'attribuzione di detta quota quale contribuzione una tantum, deve ritenersi congrua ai sensi dell'art.5 Legge 898/70.
Deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti diretti alla revisione delle relative condizioni, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa; sicchè considerato che il trasferimento immobiliare previsto nel presente accordo costituisce attuazione dell'intesa raggiunta tra le parti nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ed è pertanto strettamente connesso al medesimo procedimento;
deve riconoscersi che l'atto notarile di trasferimento immobiliare in esecuzione del presente provvedimento, beneficia delle esenzioni fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987, come interpretato dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale.
Invero, In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, in relazione agli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla pagina 7 di 9 separazione personale (compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà, mobiliare o immobiliare, all'uno o all'altro di essi, o in favore dei figli), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, come nel caso di specie e non anche terzi. (cfr.
Cass.Civ.6522/19)
3. Le spese di lite
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1940/16, pubblicata in data 26.07.16 cosi dispone:
• Revoca l'assegno divorzile in favore di;
CP_1
• Da atto dell'obbligo assunto dal ricorrente di cedere e trasferire alla SIa CP_1
nata a [...], il [...] (c.f. ), la quale si
[...] CodiceFiscale_4
impegna ad accettare, la propria quota di proprietà, pari ad 1/2 [la residua quota è già di proprietà della SIa ], delle unità immobiliari site a San Vito di CP_1
Cadore (Belluno) così censite al Catasto Fabbricati del Comune di San Vito di Cadore
(I392) (BL): Foglio 25 – Particella 404 – Subalterno 18 – Via Beata Vergine della
Difesa n. 112 - Piano 1 – Cat. A/2 – Classe 2 – Consistenza 3,5 Vani dati di superficie
73 mq (totale escluse aree scoperte 65 mq) – Rendita Euro 506,13; Foglio 25 –
Particella 404 – Subalterno 9 – Via Beata Vergine della Difesa n. 112 - Piano S1 – Cat.
C/6 – Classe 2 – Consistenza 13 mq– dati di superficie 15 mq Rendita Euro 22,83, con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ., unità acquistate in forza di contratto di compravendita di data 5 settembre 2001, Notaio di Venezia – Rep. 41801 – fascicolo 15945, senza corrispettivo di Persona_1
prezzo; a titolo di contribuzione una tantum;
• Dispone l'obbligo per di versare in favore del figlio , Parte_1 Persona_3
pagina 8 di 9 il contributo mensile di € 1.200,00, da rivalutare ulteriormente secondo gli indici Istat, somma da versarsi entro il 5° giorno di ogni mese presso il conto corrente già attualmente in uso;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti
• Dichiara che l'atto notarile di trasferimento immobiliare previsto dall'accordo tra le parti, in esecuzione del presente provvedimento, è esente dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell'11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Beatrice Magaro' dott. Lisa Micochero
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Tania Calore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9190/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso da dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS AL, presso il cui studio sito in Venezia, alla via Santa Croce 312/A è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
Contro
), rappresentata e difesa dall'Avv. GRECU CP_1 C.F._2
MANUELA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Con nota depositata in data 10.07.25 entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, reiterate nelle note depositate in data 30.10.25:
(1A) il SI , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._3
, si impegna a cedere e trasferire alla SIa nata a [...], il 28
[...] CP_1
febbraio 1967 (c.f. ), la quale si impegna ad accettare, la propria CodiceFiscale_4
quota di proprietà, pari ad 1/2 [la residua quota è già di proprietà della SIa CP_1
], delle unità immobiliari site a San Vito di Cadore (Belluno) così censite al Catasto
[...]
Fabbricati del Comune di San Vito di Cadore (I392) (BL): Foglio 25 – Particella 404 –
Subalterno 18 – Via Beata Vergine della Difesa n. 112 - Piano 1 – Cat. A/2 – Classe 2 – pagina 1 di 9 Consistenza 3,5 Vani dati di superficie 73 mq (totale escluse aree scoperte 65 mq) – Rendita
Euro 506,13; Foglio 25 – Particella 404 – Subalterno 9 – Via Beata Vergine della Difesa n.
112 - Piano S1 – Cat. C/6 – Classe 2 – Consistenza 13 mq– dati di superficie 15 mq Rendita
Euro 22,83, con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ., unità acquistate in forza di contratto di compravendita di data 5 settembre 2001, Notaio di Venezia – Rep. 41801 – fascicolo 15945. Persona_1
Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento in favore della SIa CP_1
avverrà senza corrispettivo di prezzo per la causale di cui in premessa della condizione in oggetto.
Il bene verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale ora si trova, noto alle parti, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive, libero da ipoteche e/o iscrizioni pregiudizievoli.
Le parti si impegnano a dare esecuzione al trasferimento della quota di proprietà di detto immobile sopra contemplato, in esecuzione del presente accordo, entro 60 giorni dall'emissione della emananda sentenza che confermi le presenti condizioni dichiarando così anche l'equità della contribuzione qui pattuita a titolo di una tantum - previo in ogni caso il passaggio in giudicato della stessa -, avanti al Notaio prescelto dalla SIa , CP_1
la quale comunicherà al SI la data del rogito almeno 10 giorni prima, Parte_1 con costi a carico di parte cessionaria;
mentre l'APE resta a carico del cedente.
Il SI in quella sede rinuncerà ad iscrivere ipoteca legale. Parte_1
In relazione al presente atto la SIa sin d'ora chiede di poter beneficiare CP_1
delle esenzioni e degli esoneri previsti dalla legge 898/1970 così come modificata dalla legge
74/1987 (e successive integrazioni), nonché come da disposto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999; esenzioni ed esoneri applicabili anche nella fattispecie anche a mente dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 [a mente del quale “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”].
(1B)
pagina 2 di 9 Il SI si impegna, contestualmente al trasferimento delle unità Parte_1
immobiliari di cui al precedente punto A), a cedere e trasferire, senza corrispettivo, alla SIa , la quale si impegna ad accettare, tutti gli arredi e i mobili ivi giacenti, CP_1
ad eccezione degli effetti personali del SI che egli provvederà ad Parte_1
asportare prima del rogito.
A mente di quanto sopra e del complessivo accordo raggiunto (ivi comprese le successive condizioni contrassegnate alle lettere C – D), la SIa rinuncia ad ogni CP_1
proprio preteso credito, maturato alla data della sottoscrizione del presente atto a fronte degli oneri di mantenimento posti a carico del SI con sentenza del Tribunale Parte_1
di Venezia n. 1940/2016, nei confronti del SI , il quale dichiara di Parte_1
accettare la rinuncia.
(1C)
Le parti pattuiscono altresì che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il possesso del bene di cui al punto A) farà capo esclusivamente alla SIa , CP_1
la quale potrà dunque utilizzarlo in modo pieno, fatta salva la facoltà di accesso del SI
per l'asporto dei propri effetti personali già dianzi prevista. Parte_1
Di conseguenza resterà a carico della SIa l'onere di provvedere al CP_1
pagamento delle utenze domestiche e di quelle condominiali.
(1D)
La SIa rimane assegnataria della ex casa coniugale di proprietà del CP_1
SI , sita a Venezia Lido, Via Biagio Zulian 12/A (int. 4), Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di Venezia: Foglio 28 - particella 438 - subalterno 17 - Cat. A/2 - classe 2 – consistenza 8 vani – rendita euro 1445,56 (con garage pertinenziale al piano terra catastalmente individuato al Foglio 28 – particella 438 – subalterno 8 – Cat C/6 – Classe 7 –
18 mq - Rendita euro 46,48) perché la abiti unitamente al figlio sino alla data del 30 Per_2
luglio 2030, data entro la quale la SIa si obbliga a consegnare CP_1
l'abitazione al SI libera da persone e dalle proprie cose. Parte_1
Resta altresì inteso che sino al rilascio la SIa dovrà ritenersi gravata del CP_1
pagamento di tutte le utenze domestiche
pagina 3 di 9 (1E)
Le parti chiedono che all'emissione della sentenza modificativa delle condizioni del divorzio così come in questa sede previste il Tribunale il Tribunale Voglia dichiarare l'equità della contribuzione qui pattuita a titolo di una tantum ai sensi del 7° comma dell'art, 5 della legge
898/70 e successive modifiche ed integrazioni a mente: del trasferimento immobiliare di quota di immobile previsto;
del trasferimento dei beni mobili contenuti nel medesimo compendio;
del diritto riconosciuto alla SIa di continuare ad abitare nella casa di proprietà del CP_1
SI sita a Venezia Lido, Via Biagio Zulian 12/A (int. 4), a valere sino al 30 luglio Pt_1
2030, se pure al netto del debito maturato dal SI nei confronti della stessa per le Pt_1 causali note alle parti, di cui al punto 1B)..
[Rinuncia all'assegno divorzile]
A fronte di quanto sopra la SIa dichiara di rinunciare all'assegno divorzile CP_1
e ciò a far data dalla sottoscrizione del presente atto che si chiede, dunque, venga revocato con decorrenza dal mese di luglio 2025.
[Contributo al mantenimento del figlio Per_2
Le parti per quanto necessario confermano che il SI continuerà a Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio come disposto in sentenza di divorzio, Persona_3
mediante corresponsione della somma mensile ad oggi fissata, con rivalutazione Istat, in
Euro 1200,00, da rivalutare ulteriormente secondo gli indici Istat a decorrere dal primo agosto
2025, somma da versarsi entro il 5° giorno di ogni mese presso il conto corrente già attualmente in uso,
[Spese straordinarie]
I genitori divideranno tra loro le spese straordinarie nell'interesse del figlio nella Per_2 misura del 50% ciascuno, spese individuate all'art. 16 del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20 settembre 2019 che le parti confermano di bene conoscere anche rispetto alle modalità con le quali manifestare il dissenso rispetto ad una spesa da concordare.
[Clausola di chiusura]
Le parti dichiarano che con l'esecuzione del presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione.
pagina 4 di 9 Le parti si impegnano così, con la corretta esecuzione del presente accordo, anche ad abbandonare/estinguere il procedimento tra loro pendente avanti al Tribunale di Belluno
(avente ad oggetto lo scioglimento della comunione dell'immobile in comproprietà a San Vito di Cadore) recante numero di RG n. 46/2025, con spese di lite compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà passiva.
Per il Pubblico Ministero: esprime parere favorevole all'accoglimento dell'accordo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 10.05.24, , premesso di aver divorziato Parte_1
dalla moglie , in virtù di sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio n.1940/16, emessa dal Tribunale di Venezia e pubblicata in data 26.07.16, nella quale si disponeva, per quanto d'interesse in questa sede: l'onere posto a carico del ricorrente di contribuire, al mantenimento del figlio , all'epoca minorenne, Persona_3
mediante la somma mensile di Euro 1.000,00, il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della SIa , ed a carico dell'odierno ricorrente, pari ad Euro 800,00 CP_1 mensili, l'assegnazione della casa coniugale, sita a Lido di Venezia, Via Biagio Zulian 12/A, di proprietà esclusiva del SI , alla SIa , quale genitore Parte_1 CP_1
convivente con il figlio;
deduceva il ricorrente che a seguito della predetta pronuncia erano intervenuti fatti nuovi idonei a giustificare una modifica delle statuizioni emesse in sede di divorzio e nello specifico assumeva che : 1) la SIa presta attività CP_1
lavorativa che la rende autonoma quale consulente della Season Real Estate s.r.l., quanto meno dall'anno 2021; 2 ) la SIa si rifiuta di mettere in vendita l'abitazione CP_1 della quale è comproprietaria, così impedendo anche all'ex marito la liquidità necessaria, 3) la stessa continua a vivere in un appartamento di esclusiva proprietà del SI Parte_1
4) il SI ha subito una riduzione dei propri redditi e non riesce
[...] Parte_1
più a far fronte agli obblighi posti a suo carico dal Tribunale di Venezia, di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge;
5) la SIa ha instaurato una stabile relazione CP_1
con una relazione stabile con il SI Parte_2
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
• a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1940/2016, pubblicata in data 26 luglio 2016, emessa nel procedimento RG n. 3444/2014;
pagina 5 di 9 • revochi l'onere imposto al SI di contribuire al mantenimento Parte_1
della SIa , per tutte le ragioni di cui in narrativa;
CP_1
• e per l'effetto dichiari che il SI nulla deve più corrispondere a Parte_1
tale titolo, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso.
• Con condanna della resistente al ristoro delle spese legali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale CP_1
contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza. In particolare evidenziava: a) che i rapporti con la Season Real Estate s.r.l., erano del tutto occasionali b) di non avere un reddito stabile, anzi di continuare a trovare difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro c) di non avere instaurato una stabile convivenza il sig. quanto piuttosto una frequentazione affettuosa;
d) che le perplessità Parte_2 legate alla vendita dell'immobile sito in San Vito di Cadore, erano giustificate da fondati dubbi circa l'abitabilità e la commerciabilità del bene;
e) che l'attività alberghiera gestita dal ricorrente ed in generale la sua situazione economica continuava ad essere florida.
Sulla scorta di tali rilievi, rassegnava le seguenti conclusioni:
Nel merito:
1) rigettarsi il ricorso avversario
2) condannarsi il ricorrente alla refusione delle spese di causa;
3) condannarsi il ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con nota congiunta depositata in data 10.07.25, le parti deducevano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e chiedevano l'accoglimento delle condizioni in epigrafe indicate.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 27.11.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
2.Sul merito del giudizio:La domanda di modifica
Va preliminarmente osservato che per costante orientamento giurisprudenziale, la modifica delle condizioni di divorzio, consegue ad un mutamento di circostanze, o all'insorgenza di fatti nuovi sopravvenuti , idonei a modificare gli equilibri stabiliti dagli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio (cfr. Cass. Civ. 7121/25).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che prevede in particolare l'obbligo per il ricorrente di trasferire alla resistente il 50% della casa sita in San Vito di Cadore, senza corrispettivo di prezzo, l'attribuzione di detta quota quale contribuzione una tantum ai sensi dell'art.5 Legge 898/70, la rinuncia della resistente ad ogni proprio preteso credito relativo agli oneri di mantenimento posti a carico del SI Parte_1 con sentenza del Tribunale di Venezia n. 1940/2016, la revoca dell'assegno
[...]
divorzile (inteso quale versamento di una somma di danaro mensile, attesa la contribuzione una tantum attuata attravers0 il trasferimento del bene predetto, nonché attraverso il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale), l'obbligo per il ricorrente di versare l'importo di € 1.200,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione gli accordi raggiunti dalle parti, in quanto non contrari a norme imperative, anche considerato che nei rapporti tra coniugi, detti accordi riguardano diritti disponibili ed appaiono conformi agli interessi del figlio.
Invero, a fronte della revoca dell'assegno divorzile, la misura del contributo in favore del figlio
è passata da € 1.000,00 ad € 1.200,00.
Anche l'attribuzione di detta quota quale contribuzione una tantum, deve ritenersi congrua ai sensi dell'art.5 Legge 898/70.
Deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti diretti alla revisione delle relative condizioni, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa; sicchè considerato che il trasferimento immobiliare previsto nel presente accordo costituisce attuazione dell'intesa raggiunta tra le parti nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ed è pertanto strettamente connesso al medesimo procedimento;
deve riconoscersi che l'atto notarile di trasferimento immobiliare in esecuzione del presente provvedimento, beneficia delle esenzioni fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987, come interpretato dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale.
Invero, In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, in relazione agli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla pagina 7 di 9 separazione personale (compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà, mobiliare o immobiliare, all'uno o all'altro di essi, o in favore dei figli), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, come nel caso di specie e non anche terzi. (cfr.
Cass.Civ.6522/19)
3. Le spese di lite
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1940/16, pubblicata in data 26.07.16 cosi dispone:
• Revoca l'assegno divorzile in favore di;
CP_1
• Da atto dell'obbligo assunto dal ricorrente di cedere e trasferire alla SIa CP_1
nata a [...], il [...] (c.f. ), la quale si
[...] CodiceFiscale_4
impegna ad accettare, la propria quota di proprietà, pari ad 1/2 [la residua quota è già di proprietà della SIa ], delle unità immobiliari site a San Vito di CP_1
Cadore (Belluno) così censite al Catasto Fabbricati del Comune di San Vito di Cadore
(I392) (BL): Foglio 25 – Particella 404 – Subalterno 18 – Via Beata Vergine della
Difesa n. 112 - Piano 1 – Cat. A/2 – Classe 2 – Consistenza 3,5 Vani dati di superficie
73 mq (totale escluse aree scoperte 65 mq) – Rendita Euro 506,13; Foglio 25 –
Particella 404 – Subalterno 9 – Via Beata Vergine della Difesa n. 112 - Piano S1 – Cat.
C/6 – Classe 2 – Consistenza 13 mq– dati di superficie 15 mq Rendita Euro 22,83, con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ., unità acquistate in forza di contratto di compravendita di data 5 settembre 2001, Notaio di Venezia – Rep. 41801 – fascicolo 15945, senza corrispettivo di Persona_1
prezzo; a titolo di contribuzione una tantum;
• Dispone l'obbligo per di versare in favore del figlio , Parte_1 Persona_3
pagina 8 di 9 il contributo mensile di € 1.200,00, da rivalutare ulteriormente secondo gli indici Istat, somma da versarsi entro il 5° giorno di ogni mese presso il conto corrente già attualmente in uso;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti
• Dichiara che l'atto notarile di trasferimento immobiliare previsto dall'accordo tra le parti, in esecuzione del presente provvedimento, è esente dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell'11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Beatrice Magaro' dott. Lisa Micochero
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