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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5112 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5112 del 2020 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Giulio Nevi e dell'Avv. Daniela Giacchetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina (LT), Via Picasso, n. 30, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Carla CP_1
Anastasio e dell'Avv. Giuseppe Ibello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Latina (LT), Via Malta, n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Le parti, come sopra rappresentate e difese chiedono che il Tribunale di Latina dichiari la separazione personale dei coniugi e alle condizioni sopra riportate, di cui ai CP_1 Parte_1
nn. da 1 a 9 e assuma in decisione la causa esclusivamente sulle domande di addebito reciprocamente formulate, come precisate, quanto al IG. nella memoria ex art. Parte_1
183, VI co., n. 1, c.p.c., depositata il 13/12/2021 e, quanto alla IG.ra come CP_1
precisate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata il
Pagina 1 29/10/2021. All'uopo chiedono concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”; condizioni di cui all'accordo parziale raggiunto dalle parti come riportato nelle note scritte in sostituzione di udienza di p.c. depositate dalle parti: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa familiare, formata da due unità immobiliari contigue, unite ma catastalmente distinte ubicate rispettivamente, in Latina, Via Fratelli Bandiera, 29, di proprietà del IG. e _1 in Latina, Via Fratelli Bandiera, 19, di proprietà della IG.ra – sarà materialmente divisa, CP_1
con la conseguente ricostituzione delle due unità immobiliari materialmente autonome ed indipendenti e con assegnazione alla IG.ra della sola porzione di sua proprietà sita CP_1 in Latina, Via F.lli Bandiera 19, con tutti gli arredi già contenuti nella ex casa coniugale;
3. l'unità immobiliare sita in Latina, Via Fratelli Bandiera, 29, di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
e il garage di pertinenza della stessa sarà rilasciata dalla IG.ra in favore del IG.
[...] CP_1
il quale, a sua cura e spese, eseguirà i lavori relativi alla sola separazione materiale delle _1
unità immobiliari, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio;
4. i figli minori, e , vengono affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre in Latina, Via Fratelli
Bandiera 19; 5. il padre avrà con sé i figli minori nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, salvo diverso accordo, • a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 20,00; • nella settimana in cui i figli non trascorrono il fine settimana con il padre, questi avrà i figli con sè il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 al mattino seguente, allorquando li riporterà a scuola ovvero presso la casa della madre, in tal caso, salvo diverso accordo, alle ore 9.00; • nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con il padre, questi avrà con sé i figli minori il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 al mattino seguente, allorquando li riporterà a scuola ovvero presso la casa della madre, in tal caso, salvo diverso accordo, alle ore 9.00; • per una settimana consecutiva durante le vacanze di Natale, alternando negli anni con la madre il periodo che va dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e quello intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa delle lezioni scolastiche, e per tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando negli anni con la madre il periodo che va dalla chiusura delle scuole sino al giorno di Pasqua e quello intercorrente tra il Lunedì dell'Angelo e la ripresa delle lezioni scolastiche, nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire ai figli minori la continuità nell'impegno scolastico e sportivo, nonché ad assicurare loro uno stile di vita sano e attento alla salute.
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, e , nella misura di € 500,00 mensili Per_1 Per_2
per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi anticipatamente
Pagina 2 entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, richiamando espressamente il Protocollo del Tribunale di Latina del 20.06.2019. 7.
Le parti convengono che in nessun caso, salvo espresso accordo scritto, potrà darsi luogo alla detrazione o compensazione di quanto dovuto a titolo di contribuzione ordinaria con le spese straordinarie. Parimenti, in nessun caso, salvo espresso accordo scritto, potrà darsi luogo alla detrazione o alla compensazione dalle somme rispettivamente dovute a titolo di rimborso delle spese straordinarie a qualsiasi titolo assunte.
8. Le parti convengono che i mutui n.
0E55048360082 e n. 0E55043965990, contratti dai coniugi con la , per Controparte_2
l'acquisto dell'immobile di Via Fratelli Bandiera, 19, saranno onorati in via esclusiva dalla IG.ra
che se ne accolla tutti i relativi oneri e, segnatamente, tutte le rate a scadere, per un CP_1 importo pari, alla data del 6/11/2024, a complessivi € 126.954,86, con espressa liberatoria in favore del IG. e rinuncia a ripetere il pagamento di quanto da lei già versato e di tutto _1 quanto ancora da versare.
9. A sua volta, il IG. con decorrenza dall'assegnazione della _1
casa familiare in favore della signora si accolla tutti gli importi, a qualsiasi titolo, CP_1 maturati e rimasti insoluti, nonché quelli maturandi, a qualsiasi titolo, fino alla data dell'effettivo rilascio in suo favore dell'immobile di sua proprietà, relativi al condominio di Latina, Via Fratelli
Bandiera, 29, compresi quelli inerenti al garage di pertinenza, facente parte di altro condominio. Il
IG. si accolla, altresì, gli importi maturati sull'immobile di Latina, Via Fratelli Bandiera, _1
29 a titolo di TARI e IMU, scaduti e rimasti insoluti, nonché a scadere, sempre con decorrenza dall'assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra giusta Ordinanza CP_1
Presidenziale del 21.6.2021 e fino alla riconsegna da parte di costei dell'immobile in favore del
IG. con rilascio di liberatoria e rinuncia a ripetere il pagamento nei confronti della IG.ra _1
; CP_1
conclusioni sulla domanda di addebito rassegnate da parte ricorrente in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'avversaria richiesta di addebitare la separazione al pronunciare la separazione personale tra i coniugi con _1
addebito alla resistente in ragione della manifesta violazione da parte di costei dei doveri nascenti dal matrimonio che hanno determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza”; conclusioni sulla domanda di addebito rassegnate da parte resistente in sede di memoria di costituzione con domanda riconvenzionale per la fase dinanzi al G.I.: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Latina pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al IG. Parte_1
in ragione dei comportamenti da costui assunti e che hanno reso intollerabile la
[...] convivenza”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 3 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., specificando che gli accordi raggiunti dalle parti devono essere vagliati dal
Tribunale, sia in ordine alla conformità all'interesse morale e materiale della prole minorenne, che per quanto riguarda il rispetto dei diritti indisponibili.
***
Preliminarmente, si dà atto che con decreto della Procura presso il Tribunale di Latina dell'8 febbraio 2021, notificato ed eseguito in pari data, è stato disposto il sequestro preventivo di due plichi contenenti n. 11 fotografie, di cui alcune a contenuto sessuale esplicito, inserite nel fascicolo del presente giudizio di separazione personale dei coniugi (v. atti digitalizzati il 20 febbraio 2024); con riferimento a detto decreto il GIP del Tribunale di Latina in data 18 febbraio 2021 ha emesso ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo successivamente confermato in sede di riesame dal Tribunale di Latina con ordinanza depositata il 13 maggio 2021 (v. doc. 29 prodotto da parte resistente in allegato alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I.). In sede di memoria integrativa, parte ricorrente ha dedotto che le suddette fotografie sono state oggetto di dissequestro in data 31 agosto 2021 come da doc. 30 allegato (v. pag. 16 della memoria integrativa e il doc. 30 allegato).
Dalla lettura degli atti di causa si comprende che le fotografie in questione sono quelle indicate da parte ricorrente come prodotte sub doc. 9 in allegato al ricorso introduttivo che non si rinvengono agli atti del fascicolo telematico in allegato al suddetto atto, ma che si rinvengono nel fascicolo cartaceo in una pennetta Usb.
Si osserva, altresì, che il Presidente f.f., con provvedimento del 23 giugno 2021, aveva disposto la custodia in cassaforte del fascicolo cartaceo in cui erano stati inseriti il doc. 15 di parte ricorrente denominato “Elaborato peritale – Consulenza tecnica di parte asseverata a firma dell'Ing.
[...]
(documento la cui scansione è in atti, digitalizzata il 20 febbraio 2024), come da Per_3
memoria depositata il 3 febbraio 2021, e delle chiavette USB depositate da parte ricorrente con la nota di deposito datata 31 marzo 2021 e annotata nello storico del fascicolo telematico in data 1° aprile 2021, contenenti, secondo quanto riportato nella suddetta nota, gli allegati (foto e video) al rapporto investigativo di “Diogene investigazioni” e all'elaborato peritale dell'Ing. Persona_3 dell'8 febbraio 2021, depositati telematicamente il 31 marzo 2021 quali docc. 16 e 18.
Pagina 4 Con decreto del 4 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina è stato disposto il sequestro preventivo delle due chiavi USB 32 G.B. e dell'elaborato peritale di parte versati nel fascicolo del presente giudizio di separazione personale dei coniugi e, con decreto del
P.M. presso il Tribunale di Latina dell'8 marzo 2021 ne è stato disposto il dissequestro (v. atti digitalizzati il 20 febbraio 2024). Anche queste due pennette USB sono agli atti del fascicolo cartaceo.
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Priverno (LT), in data 26 aprile 2008, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del suindicato comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2008, e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende
Pagina 5 addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale all'infedeltà della moglie;
in particolare, ha dedotto che, in data 4 aprile 2021, avendo accesso all'applicazione Whatsapp web cui risultava connessa l'utenza telefonica della resistente, ha avuto modo di leggere un messaggio indirizzato alla resistente proveniente da un altro utente del seguente tenore: “Mi piace parlare con la tua patata” seguito dalla risposta della resistente del seguente tenore: “è qui che ti aspetta”; che tali messaggi sono stati immediatamente eliminati dalla resistente che, al rientro in casa, alla richiesta di spiegazioni del marito, ha ammesso di aver scambiato quei messaggi con una vecchia conoscenza risalente all'epoca degli studi universitari, che aveva incontrato a gennaio 2020 e con cui, da allora, aveva avuto degli incontri fugaci e privi di un sostanziale coinvolgimento, rassicurando il ricorrente che avrebbe interrotto immediatamente la frequentazione e implorando il suo perdono (v. pagg. 3 e 4 del ricorso introduttivo). Il ricorrente ha allegato, poi, che la relazione coniugale, dopo tale avvenimento, pur con difficoltà, era proseguita per la serenità dei figli fin quando, in data 11 settembre 2020, aveva ricevuto sul suo telefono cellulare undici immagini inviate per errore dalla resistente e dalla stessa immediatamente cancellate tanto da essere riuscito a salvarne solamente otto di cui cinque a contenuto sessuale esplicito ritraenti la resistente con un soggetto terzo che la resistente, poi, aveva ammesso essere la stessa persona con cui aveva scambiato i messaggi nel mese di aprile 2020, ammettendo anche di aver avviato con la stessa una relazione sentimentale sin dal settembre 2015 (v. pagg. 5 e 6 del ricorso introduttivo). Ha allegato, infine, con la memoria depositata il 9 febbraio 2021, che la relazione extraconiugale della moglie è proseguita anche dopo il mese di settembre 2020, come da relazione investigativa depositata agli atti, relativa al periodo 5 ottobre 2020 – 23 ottobre 2020, da
Pagina 6 cui risultano gli accessi della resistente con un altro uomo in un affitta-camere (v. doc. 16 in allegato alla memoria depositata da parte ricorrente il 31 marzo 2021).
La resistente, dal canto suo, nella memoria di costituzione, ha contestato l'esistenza dei messaggi cui il ricorrente fa riferimento in sede di ricorso e che le foto, tra cui quelle a contenuto sessualmente esplicito, siano state da lei inviate per errore al marito allegando, invece, che era stato il ricorrente ad acquisirle da un archivio obsoleto accedendo clandestinamente, di notte, e illegittimamente, sul dispositivo della resistente, successivamente distrutto dallo stesso ricorrente, il quale, peraltro, in quell'occasione “svegliava violentemente la moglie, la trascinava in cucina e ai tentativi della di riappropriarsi del proprio smart phone, al fine di eliminare dette foto, CP_1
strettamente personali, il marito rispondeva con percosse fisiche, immobilizzazioni e minaccia di inviare le foto a parenti e conoscenti e, malgrado il dissenso della moglie, inviava quelle foto dal telefono di quest'ultima al proprio.” (v. pagg. 3 e 11 della memoria di costituzione).
La resistente, tuttavia, ha allegato di non essersi recata al pronto soccorso, né dalle forze dell'ordine
(v. pag. 11 della memoria di costituzione) e che, solamente dopo che il marito si era avvalso delle suddette foto nel presente giudizio di separazione personale, producendole sub doc. 9 in allegato al ricorso introduttivo, aveva proposto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Latina con contestuale richiesta di sequestro delle foto prodotte dal ricorrente (v. pag. 3 della memoria di costituzione e v. pure querela sporta dalla resistente e prodotta da parte ricorrente sub doc. 22 in allegato alla memoria depositata il 31 marzo 2021) che, in effetti, sono state oggetto di decreto di sequestro preventivo e di successivo dissequestro, come sopra si è dato atto.
La resistente ha imputato la responsabilità della crisi coniugale al marito che “si è per anni volontariamente e con progressione sempre crescente sottratto ad una vera relazione coniugale e all'assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e della famiglia tutta, comportandosi cionondimeno come un padrone nella gestione del denaro e nelle decisioni fondamentali per la vita familiare.” (v. pag. 10 della memoria di costituzione) rappresentando, in particolare, che “I rapporti tra i coniugi, inizialmente distesi, hanno, quindi, iniziato ad incrinarsi dopo pochi anni di matrimonio, da un lato a causa del notevole carico di lavoro sopportato dalla resistente, a beneficio della famiglia e anche della carriera del marito, e, dall'altro, a causa del carattere e dei comportamenti assunti dal IG. che ben presto si dimostrava assente, Parte_1 addirittura indifferente alla vita familiare ma, al contempo, anche dispotico ed autoritario.” nutrendo, nonostante il suo disinteresse per l'andamento familiare, la pretesa di assumere comunque
“in via esclusiva, ogni decisione sui figli, sulla moglie, sulla casa e sulla famiglia in generale” comprese anche le decisioni di carattere economico (v. pagg. 6, 7 e 9 della memoria di costituzione)
e allegando, altresì, condotte poco consone del marito dedito a fumare e a bere superalcolici (v. pag.
Pagina 7 11 della memoria di costituzione). Ha pure, allegato, che il marito, a seguito della nascita dei figli, ha diradato i rapporti intimi per poi interromperli completamente (v. pag. 7 della memoria di costituzione).
Il ricorrente ha contestato le allegazioni della resistente circa l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla scoperta del tradimento della moglie, deducendo di aver collaborato con la moglie al ménage familiare, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, e che, ad ogni modo, non vi era alcuna crisi considerata anche la decisione dei coniugi risalente al 2018 di ampliare la casa familiare acquistando un immobile, sintomatica di una progettualità di coppia (v. pag. 4 della memoria depositata il 31 marzo 2021). Ha, pure, contestato gli addebiti di alcolismo e di aver usato violenza nei confronti della moglie dopo la scoperta delle foto sessualmente esplicite (v. pagg. 4 e 6 della memoria depositata il 31 marzo 2021).
Ebbene, tanto premesso, deve osservarsi che la resistente non ha tempestivamente e specificamente contestato di aver confessato al marito l'esistenza della relazione extraconiugale a seguito dell'episodio dell'11 settembre 2020, avendo dedotto tardivamente, solamente con la memoria depositata il 1° aprile 2021 e non con la memoria di costituzione (prima difesa utile), di non aver mai affermato di intrattenere una relazione extraconiugale da anni e addirittura dall'anno 2015.
Peraltro, sempre con la memoria depositata il 1° aprile 2021, pur contestando l'integrità e il valore probatorio delle chat Whatsapp prodotte dal ricorrente in allegato al ricorso introduttivo (e prodotte pure in allegato alla memoria depositata il 31 marzo 2021 in copia forense sub doc. 18), la resistente ha dedotto che “La confessione dell'infedeltà, di cui vi è traccia nella chat ex adverso prodotta, è stata pure accompagnata dalle discussioni intercorse tra i coniugi in cui, anche se non ve ne sarebbe stata necessità, la IG.ra ha evidenziato al marito che i motivi fossero da CP_1
individuare proprio nei comportamenti stessi del come sopra descritti, e ha provato a _1
proporre la ricostruzione del rapporto coniugale, sia pure con le criticità e i rilievi sopra già esposti.” (v. pag. 7), con la memoria depositata il 10 aprile 2021, ha dedotto che “la IG.ra
come si evince dalla chat versata in atti, pur contestata nella sua integrità, ha CP_1
effettivamente confessato al marito la sua infedeltà ma ne ha, contestualmente, anche chiarito le motivazioni, evidenziando che la crisi del loro rapporto fosse riconducibile alla volontaria e progressivamente crescente sottrazione del marito ad una vera relazione coniugale e all'assistenza morale e materiale nei suoi confronti, oltre che nei confronti della famiglia tutta.” (v. pag. 2) e, infine, in sede di memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I., ha allegato che “la
“confessione” del rapporto infedele operata dalla IG.ra diversamente da quanto CP_1
asserisce parte attrice, non può costituire prova e non può in alcun modo fondare la responsabilità della fine del matrimonio contratto dalle parti e la conseguente domanda di addebito formulata dal
Pagina 8 giacché la crisi matrimoniale data da molti anni prima del suo verificarsi ed è riconducibile _1 in via esclusiva al comportamento di quest'ultimo” (v. pag. 14).
Il fatto che la resistente abbia tradito il marito e lo abbia ammesso al suddetto è pertanto da ritenersi pacifico.
La resistente, poi, in sede di interrogatorio formale, con valenza confessoria, all'udienza del 15 giugno 2023, per quel che più rileva, ha confermato la veridicità del cap. 7 “Vero che il 5.4.2020 la moglie inviava al marito i seguenti messaggi “Imploro il Tuo perdono e una possibilità dopo ciò che ho fatto. Nelle modalità che deciderai”; “Chiedo solo di parlare di me e di noi. Del resto ho già cancellato i connotati”; “Non è vero che non mi importava e importa nulla di noi. La famiglia sarà il nostro aiuto”; “Non voglio perdere noi”; “Non ho negato la verità solo dettagli sulla persona e stupide parole” (v. allegato n. 10, pagg.105 e segg.)” cap. 11 “Vero che il giorno
11.9.2020, la IG.ra inviava al marito diversi messaggi con cui affermava di CP_1 vergognarsi per quanto fatto chiedendo di nuovo il suo perdono” ha risposto “E' vero”, sul cap. 15
“Vero che le foto a contenuto sessualmente esplicito di cui all'allegato n.9 del ricorso sono state scattate all'interno della struttura di affittacamere sita in Agro di Latina, frazione Scopeto
Madonna Giulia, Strada Pontina, Km 78,100” ha risposto “E' vero quanto mi si legge” e sul cap.
16 “Vero che le persone ritratte nelle foto di cui all'allegato n.9 del ricorso sono la IG.ra
[...] ed il IG. ha risposto “E' vero” (v. verbale di udienza del 15 giugno CP_1 Testimone_1
2023).
La resistente, pertanto, ha confessato di aver inviato al marito i messaggi di scuse sopra indicati e, vieppiù, che le foto prodotte dal ricorrente sub doc. 9, dal contenuto sessualmente esplicito, ritraggono la stessa con altro uomo.
Alla luce della documentazione in atti (in particolare delle foto dal contenuto sessualmente esplicito e delle chat dei messaggi scambiati dalle parti) e delle dichiarazioni confessorie della ricorrente, la quale ha anche confessato di aver implorato il perdono del marito, ritiene il Collegio che sia pienamente provato che la resistente abbia violato l'obbligo di fedeltà e che tale violazione sia stata la causa determinante della crisi coniugale, non avendo, peraltro la resistente in alcun modo provato che il matrimonio, prima della scoperta del marito di tale infedeltà, fosse già irrimediabilmente compromesso. La ricorrente, come si legge nelle chat agli atti, ha posto in essere alcune volte, delle recriminazioni su alcuni comportamenti del resistente, e, ha cercato in parte di giustificare il suo comportamento richiamando come il marito l'avesse ampiamente trascurata, ma le stesse richieste di perdono da parte della ricorrente palesano come l'unione, ancora al momento della scoperta da parte del marito dei rapporti intimi della moglie con un altro uomo, non fosse già irrimediabilmente compromessa.
Pagina 9 Va, pertanto, accolta la domanda di parte ricorrente e addebitata la separazione alla resistente.
Diversamente, il Collegio ritiene che da quanto prodotto in atti e dall'istruttoria orale espletata, non si evinca in alcun modo che il matrimonio sia naufragato a causa di specifiche condotte del marito contrarie ai doveri scaturenti del matrimonio, né sono state provate condotte violente o minacciose del marito.
3. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti in sede di atti conclusivi e dall'esame della documentazione in atti relativa, si ritiene che la divisione della casa familiare come concordata dalle parti, non rechi pregiudizio ai minori, considerato che l'immobile di proprietà della resistente è di una consistenza tale da assicurare ai minori spazi adeguati. Inoltre, la conflittualità tra le parti, alla luce dell'accordo parziale raggiunto, pare scemata. Si reputa, infine, che le condizioni economiche concordate siano conformi all'interesse dei minori anche alla luce della relazione della Guardia di
Finanza in atti.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e l'accordo raggiunto dalle parti, ma considerato altresì l'esito delle reciproche domande di addebito si reputa congruo disporre la compensazione di due terzi delle spese di lite e porre a carico di parte resistente il residuo terzo, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5112 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito religioso in Priverno (LT) in data 26 aprile 2008, trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni indicate nell'accordo parziale raggiunto dalle parti riportato in epigrafe.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Priverno (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. In accoglimento della domanda relativa di parte ricorrente, addebita la separazione a parte resistente.
4. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
5. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un terzo delle spese di lite, compensato i residui due terzi, che si liquida, al netto dei due terzi compensati, in € 2.538,67, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.
Pagina 10 Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5112 del 2020 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Giulio Nevi e dell'Avv. Daniela Giacchetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina (LT), Via Picasso, n. 30, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Carla CP_1
Anastasio e dell'Avv. Giuseppe Ibello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Latina (LT), Via Malta, n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Le parti, come sopra rappresentate e difese chiedono che il Tribunale di Latina dichiari la separazione personale dei coniugi e alle condizioni sopra riportate, di cui ai CP_1 Parte_1
nn. da 1 a 9 e assuma in decisione la causa esclusivamente sulle domande di addebito reciprocamente formulate, come precisate, quanto al IG. nella memoria ex art. Parte_1
183, VI co., n. 1, c.p.c., depositata il 13/12/2021 e, quanto alla IG.ra come CP_1
precisate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata il
Pagina 1 29/10/2021. All'uopo chiedono concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”; condizioni di cui all'accordo parziale raggiunto dalle parti come riportato nelle note scritte in sostituzione di udienza di p.c. depositate dalle parti: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa familiare, formata da due unità immobiliari contigue, unite ma catastalmente distinte ubicate rispettivamente, in Latina, Via Fratelli Bandiera, 29, di proprietà del IG. e _1 in Latina, Via Fratelli Bandiera, 19, di proprietà della IG.ra – sarà materialmente divisa, CP_1
con la conseguente ricostituzione delle due unità immobiliari materialmente autonome ed indipendenti e con assegnazione alla IG.ra della sola porzione di sua proprietà sita CP_1 in Latina, Via F.lli Bandiera 19, con tutti gli arredi già contenuti nella ex casa coniugale;
3. l'unità immobiliare sita in Latina, Via Fratelli Bandiera, 29, di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
e il garage di pertinenza della stessa sarà rilasciata dalla IG.ra in favore del IG.
[...] CP_1
il quale, a sua cura e spese, eseguirà i lavori relativi alla sola separazione materiale delle _1
unità immobiliari, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio;
4. i figli minori, e , vengono affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre in Latina, Via Fratelli
Bandiera 19; 5. il padre avrà con sé i figli minori nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, salvo diverso accordo, • a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 20,00; • nella settimana in cui i figli non trascorrono il fine settimana con il padre, questi avrà i figli con sè il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 al mattino seguente, allorquando li riporterà a scuola ovvero presso la casa della madre, in tal caso, salvo diverso accordo, alle ore 9.00; • nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con il padre, questi avrà con sé i figli minori il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 al mattino seguente, allorquando li riporterà a scuola ovvero presso la casa della madre, in tal caso, salvo diverso accordo, alle ore 9.00; • per una settimana consecutiva durante le vacanze di Natale, alternando negli anni con la madre il periodo che va dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e quello intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa delle lezioni scolastiche, e per tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando negli anni con la madre il periodo che va dalla chiusura delle scuole sino al giorno di Pasqua e quello intercorrente tra il Lunedì dell'Angelo e la ripresa delle lezioni scolastiche, nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire ai figli minori la continuità nell'impegno scolastico e sportivo, nonché ad assicurare loro uno stile di vita sano e attento alla salute.
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, e , nella misura di € 500,00 mensili Per_1 Per_2
per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi anticipatamente
Pagina 2 entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, richiamando espressamente il Protocollo del Tribunale di Latina del 20.06.2019. 7.
Le parti convengono che in nessun caso, salvo espresso accordo scritto, potrà darsi luogo alla detrazione o compensazione di quanto dovuto a titolo di contribuzione ordinaria con le spese straordinarie. Parimenti, in nessun caso, salvo espresso accordo scritto, potrà darsi luogo alla detrazione o alla compensazione dalle somme rispettivamente dovute a titolo di rimborso delle spese straordinarie a qualsiasi titolo assunte.
8. Le parti convengono che i mutui n.
0E55048360082 e n. 0E55043965990, contratti dai coniugi con la , per Controparte_2
l'acquisto dell'immobile di Via Fratelli Bandiera, 19, saranno onorati in via esclusiva dalla IG.ra
che se ne accolla tutti i relativi oneri e, segnatamente, tutte le rate a scadere, per un CP_1 importo pari, alla data del 6/11/2024, a complessivi € 126.954,86, con espressa liberatoria in favore del IG. e rinuncia a ripetere il pagamento di quanto da lei già versato e di tutto _1 quanto ancora da versare.
9. A sua volta, il IG. con decorrenza dall'assegnazione della _1
casa familiare in favore della signora si accolla tutti gli importi, a qualsiasi titolo, CP_1 maturati e rimasti insoluti, nonché quelli maturandi, a qualsiasi titolo, fino alla data dell'effettivo rilascio in suo favore dell'immobile di sua proprietà, relativi al condominio di Latina, Via Fratelli
Bandiera, 29, compresi quelli inerenti al garage di pertinenza, facente parte di altro condominio. Il
IG. si accolla, altresì, gli importi maturati sull'immobile di Latina, Via Fratelli Bandiera, _1
29 a titolo di TARI e IMU, scaduti e rimasti insoluti, nonché a scadere, sempre con decorrenza dall'assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra giusta Ordinanza CP_1
Presidenziale del 21.6.2021 e fino alla riconsegna da parte di costei dell'immobile in favore del
IG. con rilascio di liberatoria e rinuncia a ripetere il pagamento nei confronti della IG.ra _1
; CP_1
conclusioni sulla domanda di addebito rassegnate da parte ricorrente in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'avversaria richiesta di addebitare la separazione al pronunciare la separazione personale tra i coniugi con _1
addebito alla resistente in ragione della manifesta violazione da parte di costei dei doveri nascenti dal matrimonio che hanno determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza”; conclusioni sulla domanda di addebito rassegnate da parte resistente in sede di memoria di costituzione con domanda riconvenzionale per la fase dinanzi al G.I.: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Latina pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al IG. Parte_1
in ragione dei comportamenti da costui assunti e che hanno reso intollerabile la
[...] convivenza”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 3 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., specificando che gli accordi raggiunti dalle parti devono essere vagliati dal
Tribunale, sia in ordine alla conformità all'interesse morale e materiale della prole minorenne, che per quanto riguarda il rispetto dei diritti indisponibili.
***
Preliminarmente, si dà atto che con decreto della Procura presso il Tribunale di Latina dell'8 febbraio 2021, notificato ed eseguito in pari data, è stato disposto il sequestro preventivo di due plichi contenenti n. 11 fotografie, di cui alcune a contenuto sessuale esplicito, inserite nel fascicolo del presente giudizio di separazione personale dei coniugi (v. atti digitalizzati il 20 febbraio 2024); con riferimento a detto decreto il GIP del Tribunale di Latina in data 18 febbraio 2021 ha emesso ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo successivamente confermato in sede di riesame dal Tribunale di Latina con ordinanza depositata il 13 maggio 2021 (v. doc. 29 prodotto da parte resistente in allegato alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I.). In sede di memoria integrativa, parte ricorrente ha dedotto che le suddette fotografie sono state oggetto di dissequestro in data 31 agosto 2021 come da doc. 30 allegato (v. pag. 16 della memoria integrativa e il doc. 30 allegato).
Dalla lettura degli atti di causa si comprende che le fotografie in questione sono quelle indicate da parte ricorrente come prodotte sub doc. 9 in allegato al ricorso introduttivo che non si rinvengono agli atti del fascicolo telematico in allegato al suddetto atto, ma che si rinvengono nel fascicolo cartaceo in una pennetta Usb.
Si osserva, altresì, che il Presidente f.f., con provvedimento del 23 giugno 2021, aveva disposto la custodia in cassaforte del fascicolo cartaceo in cui erano stati inseriti il doc. 15 di parte ricorrente denominato “Elaborato peritale – Consulenza tecnica di parte asseverata a firma dell'Ing.
[...]
(documento la cui scansione è in atti, digitalizzata il 20 febbraio 2024), come da Per_3
memoria depositata il 3 febbraio 2021, e delle chiavette USB depositate da parte ricorrente con la nota di deposito datata 31 marzo 2021 e annotata nello storico del fascicolo telematico in data 1° aprile 2021, contenenti, secondo quanto riportato nella suddetta nota, gli allegati (foto e video) al rapporto investigativo di “Diogene investigazioni” e all'elaborato peritale dell'Ing. Persona_3 dell'8 febbraio 2021, depositati telematicamente il 31 marzo 2021 quali docc. 16 e 18.
Pagina 4 Con decreto del 4 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina è stato disposto il sequestro preventivo delle due chiavi USB 32 G.B. e dell'elaborato peritale di parte versati nel fascicolo del presente giudizio di separazione personale dei coniugi e, con decreto del
P.M. presso il Tribunale di Latina dell'8 marzo 2021 ne è stato disposto il dissequestro (v. atti digitalizzati il 20 febbraio 2024). Anche queste due pennette USB sono agli atti del fascicolo cartaceo.
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Priverno (LT), in data 26 aprile 2008, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del suindicato comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2008, e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende
Pagina 5 addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale all'infedeltà della moglie;
in particolare, ha dedotto che, in data 4 aprile 2021, avendo accesso all'applicazione Whatsapp web cui risultava connessa l'utenza telefonica della resistente, ha avuto modo di leggere un messaggio indirizzato alla resistente proveniente da un altro utente del seguente tenore: “Mi piace parlare con la tua patata” seguito dalla risposta della resistente del seguente tenore: “è qui che ti aspetta”; che tali messaggi sono stati immediatamente eliminati dalla resistente che, al rientro in casa, alla richiesta di spiegazioni del marito, ha ammesso di aver scambiato quei messaggi con una vecchia conoscenza risalente all'epoca degli studi universitari, che aveva incontrato a gennaio 2020 e con cui, da allora, aveva avuto degli incontri fugaci e privi di un sostanziale coinvolgimento, rassicurando il ricorrente che avrebbe interrotto immediatamente la frequentazione e implorando il suo perdono (v. pagg. 3 e 4 del ricorso introduttivo). Il ricorrente ha allegato, poi, che la relazione coniugale, dopo tale avvenimento, pur con difficoltà, era proseguita per la serenità dei figli fin quando, in data 11 settembre 2020, aveva ricevuto sul suo telefono cellulare undici immagini inviate per errore dalla resistente e dalla stessa immediatamente cancellate tanto da essere riuscito a salvarne solamente otto di cui cinque a contenuto sessuale esplicito ritraenti la resistente con un soggetto terzo che la resistente, poi, aveva ammesso essere la stessa persona con cui aveva scambiato i messaggi nel mese di aprile 2020, ammettendo anche di aver avviato con la stessa una relazione sentimentale sin dal settembre 2015 (v. pagg. 5 e 6 del ricorso introduttivo). Ha allegato, infine, con la memoria depositata il 9 febbraio 2021, che la relazione extraconiugale della moglie è proseguita anche dopo il mese di settembre 2020, come da relazione investigativa depositata agli atti, relativa al periodo 5 ottobre 2020 – 23 ottobre 2020, da
Pagina 6 cui risultano gli accessi della resistente con un altro uomo in un affitta-camere (v. doc. 16 in allegato alla memoria depositata da parte ricorrente il 31 marzo 2021).
La resistente, dal canto suo, nella memoria di costituzione, ha contestato l'esistenza dei messaggi cui il ricorrente fa riferimento in sede di ricorso e che le foto, tra cui quelle a contenuto sessualmente esplicito, siano state da lei inviate per errore al marito allegando, invece, che era stato il ricorrente ad acquisirle da un archivio obsoleto accedendo clandestinamente, di notte, e illegittimamente, sul dispositivo della resistente, successivamente distrutto dallo stesso ricorrente, il quale, peraltro, in quell'occasione “svegliava violentemente la moglie, la trascinava in cucina e ai tentativi della di riappropriarsi del proprio smart phone, al fine di eliminare dette foto, CP_1
strettamente personali, il marito rispondeva con percosse fisiche, immobilizzazioni e minaccia di inviare le foto a parenti e conoscenti e, malgrado il dissenso della moglie, inviava quelle foto dal telefono di quest'ultima al proprio.” (v. pagg. 3 e 11 della memoria di costituzione).
La resistente, tuttavia, ha allegato di non essersi recata al pronto soccorso, né dalle forze dell'ordine
(v. pag. 11 della memoria di costituzione) e che, solamente dopo che il marito si era avvalso delle suddette foto nel presente giudizio di separazione personale, producendole sub doc. 9 in allegato al ricorso introduttivo, aveva proposto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Latina con contestuale richiesta di sequestro delle foto prodotte dal ricorrente (v. pag. 3 della memoria di costituzione e v. pure querela sporta dalla resistente e prodotta da parte ricorrente sub doc. 22 in allegato alla memoria depositata il 31 marzo 2021) che, in effetti, sono state oggetto di decreto di sequestro preventivo e di successivo dissequestro, come sopra si è dato atto.
La resistente ha imputato la responsabilità della crisi coniugale al marito che “si è per anni volontariamente e con progressione sempre crescente sottratto ad una vera relazione coniugale e all'assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e della famiglia tutta, comportandosi cionondimeno come un padrone nella gestione del denaro e nelle decisioni fondamentali per la vita familiare.” (v. pag. 10 della memoria di costituzione) rappresentando, in particolare, che “I rapporti tra i coniugi, inizialmente distesi, hanno, quindi, iniziato ad incrinarsi dopo pochi anni di matrimonio, da un lato a causa del notevole carico di lavoro sopportato dalla resistente, a beneficio della famiglia e anche della carriera del marito, e, dall'altro, a causa del carattere e dei comportamenti assunti dal IG. che ben presto si dimostrava assente, Parte_1 addirittura indifferente alla vita familiare ma, al contempo, anche dispotico ed autoritario.” nutrendo, nonostante il suo disinteresse per l'andamento familiare, la pretesa di assumere comunque
“in via esclusiva, ogni decisione sui figli, sulla moglie, sulla casa e sulla famiglia in generale” comprese anche le decisioni di carattere economico (v. pagg. 6, 7 e 9 della memoria di costituzione)
e allegando, altresì, condotte poco consone del marito dedito a fumare e a bere superalcolici (v. pag.
Pagina 7 11 della memoria di costituzione). Ha pure, allegato, che il marito, a seguito della nascita dei figli, ha diradato i rapporti intimi per poi interromperli completamente (v. pag. 7 della memoria di costituzione).
Il ricorrente ha contestato le allegazioni della resistente circa l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla scoperta del tradimento della moglie, deducendo di aver collaborato con la moglie al ménage familiare, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, e che, ad ogni modo, non vi era alcuna crisi considerata anche la decisione dei coniugi risalente al 2018 di ampliare la casa familiare acquistando un immobile, sintomatica di una progettualità di coppia (v. pag. 4 della memoria depositata il 31 marzo 2021). Ha, pure, contestato gli addebiti di alcolismo e di aver usato violenza nei confronti della moglie dopo la scoperta delle foto sessualmente esplicite (v. pagg. 4 e 6 della memoria depositata il 31 marzo 2021).
Ebbene, tanto premesso, deve osservarsi che la resistente non ha tempestivamente e specificamente contestato di aver confessato al marito l'esistenza della relazione extraconiugale a seguito dell'episodio dell'11 settembre 2020, avendo dedotto tardivamente, solamente con la memoria depositata il 1° aprile 2021 e non con la memoria di costituzione (prima difesa utile), di non aver mai affermato di intrattenere una relazione extraconiugale da anni e addirittura dall'anno 2015.
Peraltro, sempre con la memoria depositata il 1° aprile 2021, pur contestando l'integrità e il valore probatorio delle chat Whatsapp prodotte dal ricorrente in allegato al ricorso introduttivo (e prodotte pure in allegato alla memoria depositata il 31 marzo 2021 in copia forense sub doc. 18), la resistente ha dedotto che “La confessione dell'infedeltà, di cui vi è traccia nella chat ex adverso prodotta, è stata pure accompagnata dalle discussioni intercorse tra i coniugi in cui, anche se non ve ne sarebbe stata necessità, la IG.ra ha evidenziato al marito che i motivi fossero da CP_1
individuare proprio nei comportamenti stessi del come sopra descritti, e ha provato a _1
proporre la ricostruzione del rapporto coniugale, sia pure con le criticità e i rilievi sopra già esposti.” (v. pag. 7), con la memoria depositata il 10 aprile 2021, ha dedotto che “la IG.ra
come si evince dalla chat versata in atti, pur contestata nella sua integrità, ha CP_1
effettivamente confessato al marito la sua infedeltà ma ne ha, contestualmente, anche chiarito le motivazioni, evidenziando che la crisi del loro rapporto fosse riconducibile alla volontaria e progressivamente crescente sottrazione del marito ad una vera relazione coniugale e all'assistenza morale e materiale nei suoi confronti, oltre che nei confronti della famiglia tutta.” (v. pag. 2) e, infine, in sede di memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I., ha allegato che “la
“confessione” del rapporto infedele operata dalla IG.ra diversamente da quanto CP_1
asserisce parte attrice, non può costituire prova e non può in alcun modo fondare la responsabilità della fine del matrimonio contratto dalle parti e la conseguente domanda di addebito formulata dal
Pagina 8 giacché la crisi matrimoniale data da molti anni prima del suo verificarsi ed è riconducibile _1 in via esclusiva al comportamento di quest'ultimo” (v. pag. 14).
Il fatto che la resistente abbia tradito il marito e lo abbia ammesso al suddetto è pertanto da ritenersi pacifico.
La resistente, poi, in sede di interrogatorio formale, con valenza confessoria, all'udienza del 15 giugno 2023, per quel che più rileva, ha confermato la veridicità del cap. 7 “Vero che il 5.4.2020 la moglie inviava al marito i seguenti messaggi “Imploro il Tuo perdono e una possibilità dopo ciò che ho fatto. Nelle modalità che deciderai”; “Chiedo solo di parlare di me e di noi. Del resto ho già cancellato i connotati”; “Non è vero che non mi importava e importa nulla di noi. La famiglia sarà il nostro aiuto”; “Non voglio perdere noi”; “Non ho negato la verità solo dettagli sulla persona e stupide parole” (v. allegato n. 10, pagg.105 e segg.)” cap. 11 “Vero che il giorno
11.9.2020, la IG.ra inviava al marito diversi messaggi con cui affermava di CP_1 vergognarsi per quanto fatto chiedendo di nuovo il suo perdono” ha risposto “E' vero”, sul cap. 15
“Vero che le foto a contenuto sessualmente esplicito di cui all'allegato n.9 del ricorso sono state scattate all'interno della struttura di affittacamere sita in Agro di Latina, frazione Scopeto
Madonna Giulia, Strada Pontina, Km 78,100” ha risposto “E' vero quanto mi si legge” e sul cap.
16 “Vero che le persone ritratte nelle foto di cui all'allegato n.9 del ricorso sono la IG.ra
[...] ed il IG. ha risposto “E' vero” (v. verbale di udienza del 15 giugno CP_1 Testimone_1
2023).
La resistente, pertanto, ha confessato di aver inviato al marito i messaggi di scuse sopra indicati e, vieppiù, che le foto prodotte dal ricorrente sub doc. 9, dal contenuto sessualmente esplicito, ritraggono la stessa con altro uomo.
Alla luce della documentazione in atti (in particolare delle foto dal contenuto sessualmente esplicito e delle chat dei messaggi scambiati dalle parti) e delle dichiarazioni confessorie della ricorrente, la quale ha anche confessato di aver implorato il perdono del marito, ritiene il Collegio che sia pienamente provato che la resistente abbia violato l'obbligo di fedeltà e che tale violazione sia stata la causa determinante della crisi coniugale, non avendo, peraltro la resistente in alcun modo provato che il matrimonio, prima della scoperta del marito di tale infedeltà, fosse già irrimediabilmente compromesso. La ricorrente, come si legge nelle chat agli atti, ha posto in essere alcune volte, delle recriminazioni su alcuni comportamenti del resistente, e, ha cercato in parte di giustificare il suo comportamento richiamando come il marito l'avesse ampiamente trascurata, ma le stesse richieste di perdono da parte della ricorrente palesano come l'unione, ancora al momento della scoperta da parte del marito dei rapporti intimi della moglie con un altro uomo, non fosse già irrimediabilmente compromessa.
Pagina 9 Va, pertanto, accolta la domanda di parte ricorrente e addebitata la separazione alla resistente.
Diversamente, il Collegio ritiene che da quanto prodotto in atti e dall'istruttoria orale espletata, non si evinca in alcun modo che il matrimonio sia naufragato a causa di specifiche condotte del marito contrarie ai doveri scaturenti del matrimonio, né sono state provate condotte violente o minacciose del marito.
3. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti in sede di atti conclusivi e dall'esame della documentazione in atti relativa, si ritiene che la divisione della casa familiare come concordata dalle parti, non rechi pregiudizio ai minori, considerato che l'immobile di proprietà della resistente è di una consistenza tale da assicurare ai minori spazi adeguati. Inoltre, la conflittualità tra le parti, alla luce dell'accordo parziale raggiunto, pare scemata. Si reputa, infine, che le condizioni economiche concordate siano conformi all'interesse dei minori anche alla luce della relazione della Guardia di
Finanza in atti.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e l'accordo raggiunto dalle parti, ma considerato altresì l'esito delle reciproche domande di addebito si reputa congruo disporre la compensazione di due terzi delle spese di lite e porre a carico di parte resistente il residuo terzo, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5112 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito religioso in Priverno (LT) in data 26 aprile 2008, trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni indicate nell'accordo parziale raggiunto dalle parti riportato in epigrafe.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Priverno (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. In accoglimento della domanda relativa di parte ricorrente, addebita la separazione a parte resistente.
4. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
5. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un terzo delle spese di lite, compensato i residui due terzi, che si liquida, al netto dei due terzi compensati, in € 2.538,67, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.
Pagina 10 Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 11