Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1790
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 febbraio 1963
Art. 2.
Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , in corso di godimento al 1 gennaio 1961 sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:
50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;
30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1918 e il 31 dicembre 1950;
20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;
15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;
8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;
5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;
3 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.
A partire dal 1 gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente articolo 1.
Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1 gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilita' indicate nell' articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1963