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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/11/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “Separazione consensuale”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 557/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per procura in calce al presente atto, dagli Avvocati
NZ BI, e OR SI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Caluso (TO), Piazza Ubertini, 34
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Conclusioni congiunte
“Voglia pronunziare sentenza di omologazione degli accordi di separazione intervenuti tra i ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa coniugale, sita in Caluso (TO), via Guala, 30, rimarrà assegnata al signor Pt_2
per ragioni di lavoro con i relativi arredi, ad eccezione degli effetti personali della moglie,
che saranno da lei prelevati successivamente al deposito del presente ricorso ovvero non appena la stessa reperirà un'unità immobiliare ove trasferirsi.
3. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti: Parte_1 Pt_2
la moglie risulta dipendente comunale e percepisce un reddito annuo di circa € 30.000
(doc. 3, ultime dichiarazioni dei redditi) mentre il marito ha un reddito annuale di circa
€ 44.000 (doc. 4, Certificazione Unica degli ultimi 3 anni); con la sottoscrizione del presente ricorso la moglie rinuncia all'assegno di mantenimento ed entrambi dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione delle condizioni di cui sovra, per qualsivoglia ragione ed azione connessa e/o correlata alla presente causa,
avendo disciplinato definitivamente ogni questione patrimoniale.
4. L'attribuzione e gli accordi economici suindicati sono da considerarsi elementi indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale (Circolare Agenzia
Entrate n. 27/E del 21.6.2012) e, segnatamente, alla definizione degli aspetti economici correlati alla separazione personale dei coniugi, con conseguente esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987, così come interpretata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 154 del 10.05.1999 e confermata dall'Agenzia delle Entrate
con la circolare n. 2/E del 21/02/2014 (in tema di negoziazione familiare Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015).
5. Il veicolo Volkswagen Tiguan targato FE796DY rimarrà assegnato al signor , Pt_2
mentre il veicolo Fiat 500 targato GG755KK resterà in uso alla signora (doc. Parte_1
5, carte di circolazione veicoli).
6. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate.”
Il P.M. il 06.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 11/03/2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 01/08/2015, nel Comune di Rivarolo Canavese (TO),
atto di matrimonio anno 2015 parte II serie B n. 3 in regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dall'unione coniugale non è nato alcun figlio.
- con il tempo, a causa di sopraggiunte incompatibilità caratteriali, l'unione tra i coniugi
è andata progressivamente deteriorandosi. Ad oggi, di fatto, tra gli stessi non esiste più
alcuna comunione materiale e spirituale che consenta di proseguire l'unione matrimoniale.
Con provvedimento del giorno 15/10/2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in data 01/08/2015, nel Comune di Rivarolo Canavese (TO), atto di matrimonio anno 2015 parte II serie B n. 3 in regime patrimoniale della comunione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, come richiesto dalle parti, saranno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 01/08/2015, nel Comune di Rivarolo Canavese (TO), atto di matrimonio anno 2015
parte II serie B n. 3, in regime patrimoniale della comunione dei beni;
2) le spese legali relative alla presente procedura vanno compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
dott. Rossella MASTROPIETRO dott.ssa Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “Separazione consensuale”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 557/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per procura in calce al presente atto, dagli Avvocati
NZ BI, e OR SI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Caluso (TO), Piazza Ubertini, 34
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Conclusioni congiunte
“Voglia pronunziare sentenza di omologazione degli accordi di separazione intervenuti tra i ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa coniugale, sita in Caluso (TO), via Guala, 30, rimarrà assegnata al signor Pt_2
per ragioni di lavoro con i relativi arredi, ad eccezione degli effetti personali della moglie,
che saranno da lei prelevati successivamente al deposito del presente ricorso ovvero non appena la stessa reperirà un'unità immobiliare ove trasferirsi.
3. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti: Parte_1 Pt_2
la moglie risulta dipendente comunale e percepisce un reddito annuo di circa € 30.000
(doc. 3, ultime dichiarazioni dei redditi) mentre il marito ha un reddito annuale di circa
€ 44.000 (doc. 4, Certificazione Unica degli ultimi 3 anni); con la sottoscrizione del presente ricorso la moglie rinuncia all'assegno di mantenimento ed entrambi dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione delle condizioni di cui sovra, per qualsivoglia ragione ed azione connessa e/o correlata alla presente causa,
avendo disciplinato definitivamente ogni questione patrimoniale.
4. L'attribuzione e gli accordi economici suindicati sono da considerarsi elementi indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale (Circolare Agenzia
Entrate n. 27/E del 21.6.2012) e, segnatamente, alla definizione degli aspetti economici correlati alla separazione personale dei coniugi, con conseguente esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987, così come interpretata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 154 del 10.05.1999 e confermata dall'Agenzia delle Entrate
con la circolare n. 2/E del 21/02/2014 (in tema di negoziazione familiare Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015).
5. Il veicolo Volkswagen Tiguan targato FE796DY rimarrà assegnato al signor , Pt_2
mentre il veicolo Fiat 500 targato GG755KK resterà in uso alla signora (doc. Parte_1
5, carte di circolazione veicoli).
6. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate.”
Il P.M. il 06.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 11/03/2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 01/08/2015, nel Comune di Rivarolo Canavese (TO),
atto di matrimonio anno 2015 parte II serie B n. 3 in regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dall'unione coniugale non è nato alcun figlio.
- con il tempo, a causa di sopraggiunte incompatibilità caratteriali, l'unione tra i coniugi
è andata progressivamente deteriorandosi. Ad oggi, di fatto, tra gli stessi non esiste più
alcuna comunione materiale e spirituale che consenta di proseguire l'unione matrimoniale.
Con provvedimento del giorno 15/10/2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in data 01/08/2015, nel Comune di Rivarolo Canavese (TO), atto di matrimonio anno 2015 parte II serie B n. 3 in regime patrimoniale della comunione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, come richiesto dalle parti, saranno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 01/08/2015, nel Comune di Rivarolo Canavese (TO), atto di matrimonio anno 2015
parte II serie B n. 3, in regime patrimoniale della comunione dei beni;
2) le spese legali relative alla presente procedura vanno compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
dott. Rossella MASTROPIETRO dott.ssa Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)