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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. ER PO -Presidente rel.
Dott. Adriana Cassano Cicuto - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3460/2024 r.g. promossa da:
con sede in Milano, al Corso Italia n. 11, in persona del proprio Controparte_1
Amministratore Unico dr. con C.F.: , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Luigi Fariello (C.F.: ; pec , eletti- C.F._1 Email_1 vamente domiciliata in Milano via S. Vittore al Teatro n. 3, presso il difensore, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_1
- appellante -
Contro in persona del suo procuratore speciale, Avv. Massimiliano Zanetti, Controparte_3 giusta procura speciale conferita in data 31.03.2010 (Atto Rep. n. 92.622 – Racc. n. 17.132 –
Notaio in Milano), con sede Via Amerigo Vespucci n. 2, 20124 Milano, Cod. Fisc. Per_1
e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni, Cod. Fisc. P.IVA_2 [...]
, del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta C.F._2
Vittoria n. 28, presso il difensore che dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax al n. 02/54.64.206 ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo Email_2
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 L'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dott.
AU IO n. 9782/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. 7679/2024,
- DICHIARARE la cessazione della materia del contendere, per essere stato revocato il titolo alla base della presente esecuzione (Decreto Ingiuntivo n. 17247/22) con la sentenza n.
6870/2025 del Tribunale di Milano;
ACCERTARE il comportamento tenuto della società privo di qualsiasi Controparte_3 prudenza e, per l'effetto,
REVOCARE le statuizioni di condanna ex art. 96 commi 3° e 4° cpc inflitte alla CP_1
e, di contro,
[...]
CONDANNARE la società ai sensi dell'art. 96, comma 2, cpc. Controparte_3
Con vittoria del doppio grado di giudizio».
L'appellata:
- rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da contro la sentenza n. CP_1
9782/2024 del Tribunale di Milano, Dott. AU Giuseppe IO, emessa il 12/11/2024 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data, in quanto infondato in fatto ed in dirit- to per tutti i motivi esposti in atti e nella presente comparsa di costituzione, confermando inte- gralmente la sentenza impugnata;
- condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata a Controparte_1 favore di ex art. 96 3° co. c.p.c. Controparte_3 in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del procedimento di secondo grado.
MOTIVAZIONE
1.- Con precetto notificato il 6/2/2024, intimava a Controparte_3 CP_1
il pagamento dell'importo di € 22.630,26, oltre interessi e spese, in forza di titolo
[...] esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 17247/2022, dichiarato provvisoriamente esecuti- vo il 10/5/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 22/10/2022 per un importo pari ad eu- ro 13.057,35, oltre interessi come da domanda e spese.
2.- L'intimata proponeva opposizione al precetto davanti al Tribunale di Milano deducendo che il credito azionato dalla convenuta si fondava su fatture e note di credito, relative al perio- do di tempo compreso tra l'1.8.2013 e il 31.7.2016, contestate ed erronee, come emerso nel pagina 2 di 10 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti allo stesso Tribunale. In partico- lare, contestava il diritto controparte di agire in via esecutiva:
a. in quanto gli elementi, anche documentali, emersi soltanto nel corso dell'istruttoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresentavano fatti posteriori rispetto al- la definitività del titolo esecutivo ed escludevano la fondatezza del credito recato dal me- desimo provvedimento monitorio;
b. perché la sorte capitale e gli interessi moratori liquidati in precetto erano quantificati in misura erronea ed eccessiva.
3.- si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione in quanto fondata su eccezioni e doglianze che non attenevano a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito posteriori rispetto alla formazione del titolo esecutivo e che, dunque, potevano essere fatte valere nel solo ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente tra le parti.
4.- Il Tribunale, con sentenza n. 9782/2024 del 12/11/2024, rigettava l'opposizione sul ri- lievo che, essendo pendente il giudizio di cognizione nel quale si era formato il titolo esecutivo provvisorio, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non potevano essere fatte vale- re censure relative a circostanze anteriori al momento di formazione del titolo, né poteva essere demandata al giudice dell'opposizione a esecuzione la valutazione delle risultanze dell'istruttoria svolta nel procedimento di cognizione. Il motivo con il quale l'opponente inten- deva far valere le risultanze dell'istruttoria del giudizio di cognizione era pertanto infondato, così come era infondato il motivo concernente il calcolo degli interessi al saggio indicato nel decreto ingiuntivo. Con la stessa sentenza il Tribunale condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma determinata in misura corrispondente alla metà delle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
4.- Avverso tale sentenza la ha interposto appello affidato a tre moti- Controparte_1 vi.
4.1- Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante, ai fini dell'opposizione a precetto, la consulenza tecnica d'ufficio depositata nel giudizio di oppo- sizione a decreto ingiuntivo. Deduce che la c.t.u., dalla quale era emersa l'inesistenza del credi-
pagina 3 di 10 to azionato in via monitora o, comunque, la sussistenza di un credito notevolmente inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo, costituirebbe un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, anche in considerazione del mancato avvio dell'esecuzione forzata.
4.2- Con il secondo motivo l'appellante contesta l'assunto del Tribunale secondo cui le questioni relative al merito del credito non sarebbero deducibili in sede di opposizione a pre- cetto, trattandosi di titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo. In presenza di elementi do- cumentali chiari e successivi alla formazione del titolo, ad avviso dell'appellante sarebbe co- munque ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c., anche al fine di paralizzare l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
4.3- Con il terzo motivo, infine, si duole della condanna al pagamento della somma di eu- ro 1.300,00 disposta in primo grado dal Tribunale ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., rite- nendola ingiustificata e sproporzionata. Nella prospettiva di parte appellante, al contrario, sa- rebbe stata ad abusare dello strumento processuale, avendo la stes- Controparte_3 sa avviato l'esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostan- te la CTU avesse evidenziato l'erroneità della pretesa creditoria.
5.- L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la con- ferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante, anche in questo grado, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
6.- All'udienza dell' 1/7/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e conclusioni e la Corte ha fissato udienza per la decisione ai sensi dell'artt. 350- bis c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
7.- Con note depositate il 16/9/2025 l'appellante ha esposto che, con sentenza in data
15/9/2025, il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'ha condannata al pagamento di una somma inferiore. Ha quindi modificato le conclusioni chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi nonché al risarcimento del danno ex art. 96, 2° comma c.p.c.
8.- All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
pagina 4 di 10 9.- Come allegato dall'appellante con le note conclusionali, nelle more di questo giudizio il
Tribunale di Milano, con sentenza n. 6870/2025 del 15/9/2025 (resa nel proc. iscritto al n.
47554/2022 r.g.), ha definito il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo sottostante il precetto opposto. Con detta sentenza, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'opponente a pagare a la minor somma Controparte_3 di “€ 3.876,78, in linea capitale, oltre interessi moratori commerciali ex artt. 4 e 5 decreto le- gislativo n. 231/2002” nonché “a rimborsare alla parte opposta le spese di lite del giudizio
d'opposizione, nella misura di un quarto, frazione liquidata in € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, compensati i residui tre quarti”.
10.- Ciò posto, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il parzia- le accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con la revoca del decreto stesso e la condanna dell'opponente al pagamento di una minore somma, non comporta la caducazione del titolo esecutivo e la totale cessazione della materia del contendere, bensì integra la diversa ipotesi di trasformazione del titolo stesso (o successione di titoli esecutivi) che si verifica al- lorché a un titolo esecutivo provvisorio di formazione giudiziale se ne sostituisce un altro, per contenuto o quantità diverso. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la ca- ducazione del titolo consiste nel venir meno di un provvedimento giudiziale, contrassegnata dall'irreversibile privazione della sua idoneità esecutiva e dall'impossibilità di una sua revivi- scenza, quale conseguenza dell'ulteriore ordinario sviluppo del processo di sua formazione con riconoscimento della carenza dei suoi presupposti in rito o di merito, ovvero di una suc- cessiva ed eventuale fase dello stesso (ad esempio, l'accoglimento integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo) […] la trasformazione del titolo, invece, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi giù compiuti, si realizza quando ad un titolo di formazione giu- diziale intrinsecamente provvisorio - azionato esecutivamente - si sostituisca un altro provve- dimento, recante una statuizione avente eguale idoneità alla coazione, ma affermativa di un diritto per contenuto o quantità diverso da quello riconosciuto nel titolo provvedimento emesso nell'àmbito del medesimo giudizio oppure all'esito dello svolgimento di un grado di impugna- zione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 21264/2024). La regola per cui il titolo esecutivo deve esistere durante tutto il corso e sino al termine del processo esecutivo non impone, cioè, che l'esecuzione, iniziata sulla base di un determinato titolo, debba concludersi in forza di es-
pagina 5 di 10 so potendo l'esecuzione, quando l'esecuzione iniziata in forza di un titolo di formazione giu- diziale connotato da interseca caducità, proseguire in forza del titolo che, all'esito del procedi- mento di cognizione, ad esso si sostituisce (ad es., sentenza di appello che riforma in parte quella impugnata, provvisoriamente esecutiva, riconoscendo un credito inferiore a quello ac- certato dal primo giudice).
11.- La trasformazione del titolo esecutivo per effetto del parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta, dunque, la cessazione solo parziale della mate- ria del contendere (cfr., in motivazione, Cass. n. 273/2021) venendo meno la possibilità, per il creditore, di agire in executivis sulla base del titolo originario, con salvezza, però, de- gli effetti degli atti eventualmente compiuti nei limiti della somma ridotta e, in ogni caso, con salvezza del dritto di proseguire l'azione esecuitva per il pagamento della somma portata dal nuovo titolo succeduto a quello originario.
11.1- Nel caso in esame è pacificamente venuto meno il titolo esecutivo originario (il decreto ingiuntivo revocato) con conseguente cessazione della materia del contende- re, ma permane l'interesse in ordine all'accertamento della sussistenza o meno diritto del credi- tore di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo che ha sostituito il titolo originario. La materia del contendere, in altri termini, è cessata in ordine al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo eccedente quello portato dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 9782/2024 del 15/9/2024, ma deve essere affermato il diritto di di proseguire l'azione esecutiva in forza del titolo costitui- CP_3 to dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 9782/2024 del 15/9/2024, per il pagamento dell'importo di € 3.876,78, in linea capitale, oltre interessi moratori commerciali ex artt. 4 e 5 decreto legislativo n. 231/2002 e delle spese di lite con la stessa sentenza liquidate in favore di
CP_3
11.2- Va, infatti, osservato che i motivi di opposizione all'esecuzione, che l'opponente ha ri- proposto con le censure veicolate con i primi due motivi di appello, come meglio si preciserà in seguito, sono (prima ancora che infondati) inammissibili. Né può comunque farsi a meno di ri- levare che, anche a volere considerare cessata totalmente la materia del contendere, la fonda- tezza o meno dell'opposizione dovrebbe comunque essere valutata, ai fini della regolazione delle spese di lite, in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. sez. un.
25478/2021).
pagina 6 di 10 12.- Orbene, con l'opposizione a precetto, come sopra esposto sub n. 2., l'opponente aveva negato il diritto di di procedere esecutivamen- CP_3 te facendo valere ragioni di contestazione del credito (secondo l'opponente del tutto insussi- stente per difetto di prova dei fatti costitutivi o, comunque, inferiore a quello azionato in via monitoria) sollevate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché elementi emersi nel corso dell'istruttoria di tale giudizio. Con i primi due motivi di appello - che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente - l'appellante ripropone le tesi svolte in primo grado, deducendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere irrile- vanti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di opposizio- ne a decreto ingiuntivo (in particolare, la consulenza tecnica d'ufficio e la documentazione prodotta in quella sede), elementi in tesi idonei a dimostrare l'inesistenza ab origine del credi- to o la sussistenza di un credito di importo sensibilmente inferiore a quello azionato in via mo- nitoria da 'appellante contesta, cioè, l'assunto del giudice a Controparte_3 quo secondo cui le questioni relative alla sussistenza del credito oggetto di titolo esecutivo provvisorio di formazione giudiziale, già proposte nel giudizio di cognizione, non sarebbero proponibili nell'ambito dell'opposizione a precetto. I fatti indicativi della sussistenza di un cre- dito di importo inferiore a quello del titolo provvisorio, emersi nel corso del giudizio di merito, anche se anteriori alla formazione del titolo, sarebbero comunque opponibili, secondo l'appellante, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
13.- Tali motivi sono privi di fondamento. Come condivisibilmente osservato dal Tribuna- le, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.
1238/2015, Cass. n. 6337/2014), in sede di opposizione a precetto fondato su titolo giudizia- le dotato di provvisoria esecutività, non è consentito dedurre contestazioni relative al merito del credito, essendo tali questioni devolute esclusivamente al giudizio di cognizione (nel caso in esame, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). È stato osservato, in particolare, che, promossa una procedura esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecu- tivo, in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. il titolo esecutivo resta il prov- vedimento monitorio, sicché, in sede di opposizione all'esecuzione possono essere allegati solo fatti estintivi dell'obbligazione posteriori alla sua formazione (Cass. n. 5381/2013). Nel giudi- zio di opposizione all'esecuzione, cioè, è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esi- stenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale pagina 7 di 10 regola da parte dell'opponente, secondo il condivisibile insegnamento del S.C., costituisce cau- sa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (Cass. n. 22402/2008). In altre parole, in presenza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, non è consentito al giu- dice dell'opposizione all'esecuzione sostituirsi al giudice del merito per valutare la fondatezza della pretesa creditoria, né il giudice dell'esecuzione può anticipare l'esito del giudizio di op- posizione a decreto ingiuntivo.
14.- Nel caso di specie, il titolo esecutivo era costituito dal decreto ingiuntivo n.
17247/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 10/5/2023. Il Tribunale ha pertanto correttamente escluso la rilevanza, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, della c.t.u. depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così co- me di tutte le altre questioni oggetto dell'istruzione svolta nel giudizio di cognizio- ne, riguardanti fatti anteriori alla formazione del titolo. Le risultanze emerse nel cor- so dell'istruttoria svolta nel giudizio di cognizione nel quale si è formato il tito- lo esecutivo provvisorio, non costituiscono, invero, “fatti sopravvenuti estintivi dell'obbligazione” deducibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma elementi la cui va- lutazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria, è demandata, in via esclusiva, alla stregua della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, al giudice della cognizione.
15.- In conclusione, da quanto sopra esposto circa l'inammissibilità, nel giudizio di opposi- zione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale provvisorio, di difese concernenti il merito del giudizio di cognizione nel quale il titolo stesso si è formato (e fondate su fatti anteriori alla formazione del titolo), discende che la coincidenza tra le difese spiegate nell'opposizione a precetto e quelle svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sen- tenza di revoca parziale è indicativa, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nelle note conclusionali, non già della fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, ma della sua in- fondatezza.
16.- Va poi rilevato che l'appellante ha introdotto, con le conclusioni formulate con la me- moria depositata il 16/9/2025, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, domanda di con- danna dell'opposta al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, 2° comma c.p.c., per avere agito esecutivamente senza la normale prudenza in forza di un titolo giudiziale non definitivo pagina 8 di 10 16.1- Osserva, in proposito, il collegio che, secondo l'insegnamento del S.C., ta- le domanda deve essere proposta nel giudizio di cognizione in cui il titolo si è forma- to (Cass. sez, un. n. 25478/2021) e che, comunque, il presupposto della responsabilità è che sia accertata l'insussistenza del diritto, mentre nella fattispecie, con la sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo (che non risulta ancora passata in giudicato), il credito è risultato (non già inesistente, ma) esistente sia pure in misura inferio- re a quella portata dal titolo originario. La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
17.- Può invece essere accolto il terzo motivo di appello riguardante la condan- na disposta dal tribunale ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° comma c.p.c.
17.1- Se è vero, infatti, che i motivi di opposizione con i quali l'odierno appellante ha erroneamente proposto questioni che potevano essere fatte valere solo nel giudizio di cogni- zione sono inammissibili, è altresì vero che, con l'opposizione a precet- to, aveva contestato (questione non riproposta in appello) anche la corrispondenza della som- ma precettata a quella portata dal titolo provvisorio (quantificazione degli interessi), in relazio- ne alla quale il giudizio è predicabile in termini di infondatezza e non già di radicale inammis- sibilità. La complessiva condotta dell'appellante, ad avviso della Corte, non può ritenersi con- notata da un abuso del ricorso alla tutela giurisdizionale costituente il presupposto della re- sponsabilità ravvisata dal primo giudice.
18.- Quanto alle spese del giudizio, deve premettersi che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c. secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parzia- le, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamen- to delle stesse. Tanto premesso, osserva il collegio che l'accoglimento del motivo riguardante il capo accessorio di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva e assolutamente prevalente soccombenza dell'appellante, la cui impugnazione sul merito è risultata infondata. L'appellante, essendo i motivi di opposizione privi di fondamen- to, deve essere condannato a rimborsare all'appellato le spese si entrambi i gradi del giudi- zio che, ferma la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado operata dal Tribunale, sono liquidate, quanto al giudizio di appello, nella misura determinata in dispositivo con appli- cazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazio-
pagina 9 di 10 ne/istruttoria e di decisione in considerazione del mancato espletamento e della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 9782/2024 del Tribunale di Milano, in parziale accoglimen- CP_1 to dell'appello, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione al precetto intimato per l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 17247/22 revocato con sen- tenza del Tribunale di Milano n. 6870/2025 e dichiara che ha diritto Controparte_3 di proseguire l'azione esecutiva in forza del titolo costituito da quest'ultima sentenza per gli importi nella stessa indicati;
2. revoca la condanna della al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° Controparte_1 comma c.p.c.;
3. rigetta la domanda dell'appellante di condanna di al risarcimento Controparte_3 dei danni ex art. 96, 2° comma c.p.c.;
4. condanna a rimborsare all'appellata le spese di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio che - ferma la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado effettuata dal
Tribunale - liquida, per il presente grado, in € 3.933,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Milano, 21 ottobre 2025
Il Presidente est.
ER PO
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Agostino Ara- neo pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. ER PO -Presidente rel.
Dott. Adriana Cassano Cicuto - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3460/2024 r.g. promossa da:
con sede in Milano, al Corso Italia n. 11, in persona del proprio Controparte_1
Amministratore Unico dr. con C.F.: , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Luigi Fariello (C.F.: ; pec , eletti- C.F._1 Email_1 vamente domiciliata in Milano via S. Vittore al Teatro n. 3, presso il difensore, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_1
- appellante -
Contro in persona del suo procuratore speciale, Avv. Massimiliano Zanetti, Controparte_3 giusta procura speciale conferita in data 31.03.2010 (Atto Rep. n. 92.622 – Racc. n. 17.132 –
Notaio in Milano), con sede Via Amerigo Vespucci n. 2, 20124 Milano, Cod. Fisc. Per_1
e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni, Cod. Fisc. P.IVA_2 [...]
, del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta C.F._2
Vittoria n. 28, presso il difensore che dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax al n. 02/54.64.206 ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo Email_2
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 L'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dott.
AU IO n. 9782/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. 7679/2024,
- DICHIARARE la cessazione della materia del contendere, per essere stato revocato il titolo alla base della presente esecuzione (Decreto Ingiuntivo n. 17247/22) con la sentenza n.
6870/2025 del Tribunale di Milano;
ACCERTARE il comportamento tenuto della società privo di qualsiasi Controparte_3 prudenza e, per l'effetto,
REVOCARE le statuizioni di condanna ex art. 96 commi 3° e 4° cpc inflitte alla CP_1
e, di contro,
[...]
CONDANNARE la società ai sensi dell'art. 96, comma 2, cpc. Controparte_3
Con vittoria del doppio grado di giudizio».
L'appellata:
- rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da contro la sentenza n. CP_1
9782/2024 del Tribunale di Milano, Dott. AU Giuseppe IO, emessa il 12/11/2024 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data, in quanto infondato in fatto ed in dirit- to per tutti i motivi esposti in atti e nella presente comparsa di costituzione, confermando inte- gralmente la sentenza impugnata;
- condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata a Controparte_1 favore di ex art. 96 3° co. c.p.c. Controparte_3 in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del procedimento di secondo grado.
MOTIVAZIONE
1.- Con precetto notificato il 6/2/2024, intimava a Controparte_3 CP_1
il pagamento dell'importo di € 22.630,26, oltre interessi e spese, in forza di titolo
[...] esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 17247/2022, dichiarato provvisoriamente esecuti- vo il 10/5/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 22/10/2022 per un importo pari ad eu- ro 13.057,35, oltre interessi come da domanda e spese.
2.- L'intimata proponeva opposizione al precetto davanti al Tribunale di Milano deducendo che il credito azionato dalla convenuta si fondava su fatture e note di credito, relative al perio- do di tempo compreso tra l'1.8.2013 e il 31.7.2016, contestate ed erronee, come emerso nel pagina 2 di 10 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti allo stesso Tribunale. In partico- lare, contestava il diritto controparte di agire in via esecutiva:
a. in quanto gli elementi, anche documentali, emersi soltanto nel corso dell'istruttoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresentavano fatti posteriori rispetto al- la definitività del titolo esecutivo ed escludevano la fondatezza del credito recato dal me- desimo provvedimento monitorio;
b. perché la sorte capitale e gli interessi moratori liquidati in precetto erano quantificati in misura erronea ed eccessiva.
3.- si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione in quanto fondata su eccezioni e doglianze che non attenevano a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito posteriori rispetto alla formazione del titolo esecutivo e che, dunque, potevano essere fatte valere nel solo ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente tra le parti.
4.- Il Tribunale, con sentenza n. 9782/2024 del 12/11/2024, rigettava l'opposizione sul ri- lievo che, essendo pendente il giudizio di cognizione nel quale si era formato il titolo esecutivo provvisorio, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non potevano essere fatte vale- re censure relative a circostanze anteriori al momento di formazione del titolo, né poteva essere demandata al giudice dell'opposizione a esecuzione la valutazione delle risultanze dell'istruttoria svolta nel procedimento di cognizione. Il motivo con il quale l'opponente inten- deva far valere le risultanze dell'istruttoria del giudizio di cognizione era pertanto infondato, così come era infondato il motivo concernente il calcolo degli interessi al saggio indicato nel decreto ingiuntivo. Con la stessa sentenza il Tribunale condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma determinata in misura corrispondente alla metà delle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
4.- Avverso tale sentenza la ha interposto appello affidato a tre moti- Controparte_1 vi.
4.1- Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante, ai fini dell'opposizione a precetto, la consulenza tecnica d'ufficio depositata nel giudizio di oppo- sizione a decreto ingiuntivo. Deduce che la c.t.u., dalla quale era emersa l'inesistenza del credi-
pagina 3 di 10 to azionato in via monitora o, comunque, la sussistenza di un credito notevolmente inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo, costituirebbe un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, anche in considerazione del mancato avvio dell'esecuzione forzata.
4.2- Con il secondo motivo l'appellante contesta l'assunto del Tribunale secondo cui le questioni relative al merito del credito non sarebbero deducibili in sede di opposizione a pre- cetto, trattandosi di titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo. In presenza di elementi do- cumentali chiari e successivi alla formazione del titolo, ad avviso dell'appellante sarebbe co- munque ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c., anche al fine di paralizzare l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
4.3- Con il terzo motivo, infine, si duole della condanna al pagamento della somma di eu- ro 1.300,00 disposta in primo grado dal Tribunale ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., rite- nendola ingiustificata e sproporzionata. Nella prospettiva di parte appellante, al contrario, sa- rebbe stata ad abusare dello strumento processuale, avendo la stes- Controparte_3 sa avviato l'esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostan- te la CTU avesse evidenziato l'erroneità della pretesa creditoria.
5.- L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la con- ferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante, anche in questo grado, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
6.- All'udienza dell' 1/7/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e conclusioni e la Corte ha fissato udienza per la decisione ai sensi dell'artt. 350- bis c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
7.- Con note depositate il 16/9/2025 l'appellante ha esposto che, con sentenza in data
15/9/2025, il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'ha condannata al pagamento di una somma inferiore. Ha quindi modificato le conclusioni chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi nonché al risarcimento del danno ex art. 96, 2° comma c.p.c.
8.- All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
pagina 4 di 10 9.- Come allegato dall'appellante con le note conclusionali, nelle more di questo giudizio il
Tribunale di Milano, con sentenza n. 6870/2025 del 15/9/2025 (resa nel proc. iscritto al n.
47554/2022 r.g.), ha definito il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo sottostante il precetto opposto. Con detta sentenza, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'opponente a pagare a la minor somma Controparte_3 di “€ 3.876,78, in linea capitale, oltre interessi moratori commerciali ex artt. 4 e 5 decreto le- gislativo n. 231/2002” nonché “a rimborsare alla parte opposta le spese di lite del giudizio
d'opposizione, nella misura di un quarto, frazione liquidata in € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, compensati i residui tre quarti”.
10.- Ciò posto, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il parzia- le accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con la revoca del decreto stesso e la condanna dell'opponente al pagamento di una minore somma, non comporta la caducazione del titolo esecutivo e la totale cessazione della materia del contendere, bensì integra la diversa ipotesi di trasformazione del titolo stesso (o successione di titoli esecutivi) che si verifica al- lorché a un titolo esecutivo provvisorio di formazione giudiziale se ne sostituisce un altro, per contenuto o quantità diverso. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la ca- ducazione del titolo consiste nel venir meno di un provvedimento giudiziale, contrassegnata dall'irreversibile privazione della sua idoneità esecutiva e dall'impossibilità di una sua revivi- scenza, quale conseguenza dell'ulteriore ordinario sviluppo del processo di sua formazione con riconoscimento della carenza dei suoi presupposti in rito o di merito, ovvero di una suc- cessiva ed eventuale fase dello stesso (ad esempio, l'accoglimento integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo) […] la trasformazione del titolo, invece, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi giù compiuti, si realizza quando ad un titolo di formazione giu- diziale intrinsecamente provvisorio - azionato esecutivamente - si sostituisca un altro provve- dimento, recante una statuizione avente eguale idoneità alla coazione, ma affermativa di un diritto per contenuto o quantità diverso da quello riconosciuto nel titolo provvedimento emesso nell'àmbito del medesimo giudizio oppure all'esito dello svolgimento di un grado di impugna- zione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 21264/2024). La regola per cui il titolo esecutivo deve esistere durante tutto il corso e sino al termine del processo esecutivo non impone, cioè, che l'esecuzione, iniziata sulla base di un determinato titolo, debba concludersi in forza di es-
pagina 5 di 10 so potendo l'esecuzione, quando l'esecuzione iniziata in forza di un titolo di formazione giu- diziale connotato da interseca caducità, proseguire in forza del titolo che, all'esito del procedi- mento di cognizione, ad esso si sostituisce (ad es., sentenza di appello che riforma in parte quella impugnata, provvisoriamente esecutiva, riconoscendo un credito inferiore a quello ac- certato dal primo giudice).
11.- La trasformazione del titolo esecutivo per effetto del parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta, dunque, la cessazione solo parziale della mate- ria del contendere (cfr., in motivazione, Cass. n. 273/2021) venendo meno la possibilità, per il creditore, di agire in executivis sulla base del titolo originario, con salvezza, però, de- gli effetti degli atti eventualmente compiuti nei limiti della somma ridotta e, in ogni caso, con salvezza del dritto di proseguire l'azione esecuitva per il pagamento della somma portata dal nuovo titolo succeduto a quello originario.
11.1- Nel caso in esame è pacificamente venuto meno il titolo esecutivo originario (il decreto ingiuntivo revocato) con conseguente cessazione della materia del contende- re, ma permane l'interesse in ordine all'accertamento della sussistenza o meno diritto del credi- tore di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo che ha sostituito il titolo originario. La materia del contendere, in altri termini, è cessata in ordine al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo eccedente quello portato dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 9782/2024 del 15/9/2024, ma deve essere affermato il diritto di di proseguire l'azione esecutiva in forza del titolo costitui- CP_3 to dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 9782/2024 del 15/9/2024, per il pagamento dell'importo di € 3.876,78, in linea capitale, oltre interessi moratori commerciali ex artt. 4 e 5 decreto legislativo n. 231/2002 e delle spese di lite con la stessa sentenza liquidate in favore di
CP_3
11.2- Va, infatti, osservato che i motivi di opposizione all'esecuzione, che l'opponente ha ri- proposto con le censure veicolate con i primi due motivi di appello, come meglio si preciserà in seguito, sono (prima ancora che infondati) inammissibili. Né può comunque farsi a meno di ri- levare che, anche a volere considerare cessata totalmente la materia del contendere, la fonda- tezza o meno dell'opposizione dovrebbe comunque essere valutata, ai fini della regolazione delle spese di lite, in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. sez. un.
25478/2021).
pagina 6 di 10 12.- Orbene, con l'opposizione a precetto, come sopra esposto sub n. 2., l'opponente aveva negato il diritto di di procedere esecutivamen- CP_3 te facendo valere ragioni di contestazione del credito (secondo l'opponente del tutto insussi- stente per difetto di prova dei fatti costitutivi o, comunque, inferiore a quello azionato in via monitoria) sollevate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché elementi emersi nel corso dell'istruttoria di tale giudizio. Con i primi due motivi di appello - che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente - l'appellante ripropone le tesi svolte in primo grado, deducendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere irrile- vanti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di opposizio- ne a decreto ingiuntivo (in particolare, la consulenza tecnica d'ufficio e la documentazione prodotta in quella sede), elementi in tesi idonei a dimostrare l'inesistenza ab origine del credi- to o la sussistenza di un credito di importo sensibilmente inferiore a quello azionato in via mo- nitoria da 'appellante contesta, cioè, l'assunto del giudice a Controparte_3 quo secondo cui le questioni relative alla sussistenza del credito oggetto di titolo esecutivo provvisorio di formazione giudiziale, già proposte nel giudizio di cognizione, non sarebbero proponibili nell'ambito dell'opposizione a precetto. I fatti indicativi della sussistenza di un cre- dito di importo inferiore a quello del titolo provvisorio, emersi nel corso del giudizio di merito, anche se anteriori alla formazione del titolo, sarebbero comunque opponibili, secondo l'appellante, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
13.- Tali motivi sono privi di fondamento. Come condivisibilmente osservato dal Tribuna- le, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.
1238/2015, Cass. n. 6337/2014), in sede di opposizione a precetto fondato su titolo giudizia- le dotato di provvisoria esecutività, non è consentito dedurre contestazioni relative al merito del credito, essendo tali questioni devolute esclusivamente al giudizio di cognizione (nel caso in esame, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). È stato osservato, in particolare, che, promossa una procedura esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecu- tivo, in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. il titolo esecutivo resta il prov- vedimento monitorio, sicché, in sede di opposizione all'esecuzione possono essere allegati solo fatti estintivi dell'obbligazione posteriori alla sua formazione (Cass. n. 5381/2013). Nel giudi- zio di opposizione all'esecuzione, cioè, è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esi- stenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale pagina 7 di 10 regola da parte dell'opponente, secondo il condivisibile insegnamento del S.C., costituisce cau- sa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (Cass. n. 22402/2008). In altre parole, in presenza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, non è consentito al giu- dice dell'opposizione all'esecuzione sostituirsi al giudice del merito per valutare la fondatezza della pretesa creditoria, né il giudice dell'esecuzione può anticipare l'esito del giudizio di op- posizione a decreto ingiuntivo.
14.- Nel caso di specie, il titolo esecutivo era costituito dal decreto ingiuntivo n.
17247/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 10/5/2023. Il Tribunale ha pertanto correttamente escluso la rilevanza, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, della c.t.u. depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così co- me di tutte le altre questioni oggetto dell'istruzione svolta nel giudizio di cognizio- ne, riguardanti fatti anteriori alla formazione del titolo. Le risultanze emerse nel cor- so dell'istruttoria svolta nel giudizio di cognizione nel quale si è formato il tito- lo esecutivo provvisorio, non costituiscono, invero, “fatti sopravvenuti estintivi dell'obbligazione” deducibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma elementi la cui va- lutazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria, è demandata, in via esclusiva, alla stregua della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, al giudice della cognizione.
15.- In conclusione, da quanto sopra esposto circa l'inammissibilità, nel giudizio di opposi- zione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale provvisorio, di difese concernenti il merito del giudizio di cognizione nel quale il titolo stesso si è formato (e fondate su fatti anteriori alla formazione del titolo), discende che la coincidenza tra le difese spiegate nell'opposizione a precetto e quelle svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sen- tenza di revoca parziale è indicativa, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nelle note conclusionali, non già della fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, ma della sua in- fondatezza.
16.- Va poi rilevato che l'appellante ha introdotto, con le conclusioni formulate con la me- moria depositata il 16/9/2025, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, domanda di con- danna dell'opposta al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, 2° comma c.p.c., per avere agito esecutivamente senza la normale prudenza in forza di un titolo giudiziale non definitivo pagina 8 di 10 16.1- Osserva, in proposito, il collegio che, secondo l'insegnamento del S.C., ta- le domanda deve essere proposta nel giudizio di cognizione in cui il titolo si è forma- to (Cass. sez, un. n. 25478/2021) e che, comunque, il presupposto della responsabilità è che sia accertata l'insussistenza del diritto, mentre nella fattispecie, con la sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo (che non risulta ancora passata in giudicato), il credito è risultato (non già inesistente, ma) esistente sia pure in misura inferio- re a quella portata dal titolo originario. La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
17.- Può invece essere accolto il terzo motivo di appello riguardante la condan- na disposta dal tribunale ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° comma c.p.c.
17.1- Se è vero, infatti, che i motivi di opposizione con i quali l'odierno appellante ha erroneamente proposto questioni che potevano essere fatte valere solo nel giudizio di cogni- zione sono inammissibili, è altresì vero che, con l'opposizione a precet- to, aveva contestato (questione non riproposta in appello) anche la corrispondenza della som- ma precettata a quella portata dal titolo provvisorio (quantificazione degli interessi), in relazio- ne alla quale il giudizio è predicabile in termini di infondatezza e non già di radicale inammis- sibilità. La complessiva condotta dell'appellante, ad avviso della Corte, non può ritenersi con- notata da un abuso del ricorso alla tutela giurisdizionale costituente il presupposto della re- sponsabilità ravvisata dal primo giudice.
18.- Quanto alle spese del giudizio, deve premettersi che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c. secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parzia- le, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamen- to delle stesse. Tanto premesso, osserva il collegio che l'accoglimento del motivo riguardante il capo accessorio di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva e assolutamente prevalente soccombenza dell'appellante, la cui impugnazione sul merito è risultata infondata. L'appellante, essendo i motivi di opposizione privi di fondamen- to, deve essere condannato a rimborsare all'appellato le spese si entrambi i gradi del giudi- zio che, ferma la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado operata dal Tribunale, sono liquidate, quanto al giudizio di appello, nella misura determinata in dispositivo con appli- cazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazio-
pagina 9 di 10 ne/istruttoria e di decisione in considerazione del mancato espletamento e della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 9782/2024 del Tribunale di Milano, in parziale accoglimen- CP_1 to dell'appello, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione al precetto intimato per l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 17247/22 revocato con sen- tenza del Tribunale di Milano n. 6870/2025 e dichiara che ha diritto Controparte_3 di proseguire l'azione esecutiva in forza del titolo costituito da quest'ultima sentenza per gli importi nella stessa indicati;
2. revoca la condanna della al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° Controparte_1 comma c.p.c.;
3. rigetta la domanda dell'appellante di condanna di al risarcimento Controparte_3 dei danni ex art. 96, 2° comma c.p.c.;
4. condanna a rimborsare all'appellata le spese di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio che - ferma la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado effettuata dal
Tribunale - liquida, per il presente grado, in € 3.933,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Milano, 21 ottobre 2025
Il Presidente est.
ER PO
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Agostino Ara- neo pagina 10 di 10