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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRILLO ANTONELLA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: occupazione sine titulo-azione di rivendica-risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società attrice cita in giudizio il sig. per Controparte_1 sentire accertare e dichiarare dall'intestato Tribunale la proprietà dell'unità abitativa sita nel Comune di
GR (CS), Contrada Scalo Ferroviario alla Via Fornace n. 96, riportata nel Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 6, part. 501 sub. 2, in capo alle occupata Parte_1 abusivamente dal Sig. ; per l'effetto, disporne l'immediata restituzione del bene e Controparte_1 condannare altresì al risarcimento danni da occupazione abusiva, quantificabile in € 5.445,00 o altra somma da valutarsi eventualmente anche in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto dell'11.10.2023 il Giudice, rilevata la regolare evocazione in giudizio del convenuto, dichiarava la contumacia della convenuta.
La causa veniva istruita con prova testimoniale con rinvio e, conclusa l'escussione, il GI in data 02.04.2024
pagina 1 di 5 emetteva ordinanza con la quale concedeva termine di cui all'art. 189 n.1 cpc e all'udienza dell'1.03.2025, anche termine di cui all'art. 189 n. 2 cpc, rinviando all'udienza del 03.06.2025 ove la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda va accolta.
Parte attrice chiede di accertare la proprietà dell'unità abitativa sita nel Comune di GR (CS),
Contrada Scalo Ferroviario alla Via Fornace n. 96, riportata nel Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 6, part. 501 sub. 2, in capo alle , occupata, sine titulo dal Sig. Parte_1 Parte_1 CP_1
, per l'effetto ordinare l'immediata restituzione oltre al risarcimento dei danni subiti quantificati in
[...]
€ 5.445,00.
Va premesso che con legge del 17/5/1985 n. 210 è stato istituito l'ente “ ”, dotato di Parte_1 propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria e tutti i beni mobile ed immobili ai sensi dell'art. 15 sono stati trasferiti all'ente e costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche.
L'ente su tali beni ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata.
Da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato è stata instaurata la procedura di esproprio nei confronti dell'immobile distinto al NCT del Comune di GR alla partita n. 139, foglio 6 particelle 16 e 52 per la superfice di mq 8830 oggetto del presente processo.
Con atto per Notaio del 4/8/1989, Rep. nn. 20722 e 9979 è provata la cessione Persona_1 volontaria in favore dell'Ente espropriante (doc. 1), trascritto presso la Conservatoria di RR.II. di Cosenza
(doc. n. 2).
Edificato sul terreno di cui sopra una stabile costruzione, l'Ente Ferrovie dello Stato ha presentato in data
5/11/1996, all'Ufficio Tecnico Erariale di Cosenza – Catasto Terreni, denuncia di cambiamento n. 28923
(doc. 3) e censimento (doc. 4).
L'Ente Ferrovie dello Stato si è trasformato in società per azioni assumendo l'attuale denominazione (doc.
5) e in data 21/6/01, modificata in “Rete VI IA , in sigla “RFI S.p.A.” Controparte_2
(doc. 7).
Nell'ottica di un riassetto societario, parte del patrimonio è stato attribuito a Ferrovie Real Estate SpA tra cui l'immobile in GR (v. atto di scissione doc. 8 e 9 e 9/bis).
Successivamente, con nuovo atto di scissione (doc. 10), l'intero patrimonio di Ferrovie Real Estate Spa è stato assegnato in favore di e di . CP_3 Parte_1
pagina 2 di 5 Pertanto l'unità immobiliare sopra indicata (fg. 6, part. 501 sub. 2), ubicata in GR Contrada Scalo
Ferroviario alla Via Fornace n. 96, è stata attribuita all'attuale attrice (nota di trascrizione del 22/05/07, nn.
19874 Reg. Gen. e 13316 Reg. Part. (doc. 10/bis) attualmente a seguito della nuova modificazione sociale
“ ” (doc. 11). Parte_1
Ciò premesso, la domanda va qualificata azione ex art. 948 c.c. ed in quanto tale è sottoposta all'onere della probatio diabolica proprio di tale tipo di domanda.
Ciò comporta l'onere di provare l'asserita proprietà del bene risalendo anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento della usucapione, rigore che si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti specificamente la originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto ( v. sul punto Cass. civ. sez. II, 30/3/2006, n. 7529 ; Cass. civ. sez. II,
22/9/2010, n. 20037 ).
Nel caso di specie, risulta documentalmente il titolo in virtù del quale agisce parte attrice ed in base al quale risulta proprietaria di unità abitativa sita nel Comune di GR (CS), Contrada Scalo Ferroviario, alla
Via Fornace n. 6, riportata nel NCEU di detto Comune al fg. 6, particella 501 sub. 2, a suo tempo adibita ad alloggio del personale ferroviario sin dal 5.11.1996.
Risulta dimostrato pertanto l'intervenuto acquisto a titolo originario a seguito dell'intervenuta devoluzione per legge in favore dell'allora Ente Ferrovie dello Stato ed oggi in favore delle Parte_1
[...]
In data 25/05/2021, a seguito di un accesso sui luoghi, allegato in atti (doc. n. 12), da parte dei tecnici sigg.ri e è emerso che il Sig. aveva occupato, senza Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 alcuna autorizzazione, l'unità abitativa e conseguentemente veniva diffidato al rilascio di quell'unità abitativa.
A seguito dell'accesso ne è seguita segnalazione al Comune di GR e all'Enel Spa, con le quali ha segnalato quell'occupazione abusiva (doc. n. 14).
Seguiva, in data 27/07/2021, nuovo sopralluogo all'esito del quale è stata riscontrata la permanenza del Sig.
all'interno di quell'immobile (doc. n. 15). Controparte_1
Orbene, le risultanze probatorie dimostrato l'illegittima occupazione da parte del Sig. Controparte_1 dell'unità abitativa oggetto della proposta azione di rivendica.
I verbali di sopralluogo del 25/5/2021 e del 27/7/2021, prodotti in atti, rispettivamente, quali docc. 12 e pagina 3 di 5 15, risulta che, in occasione di detti accessi, il Sig. , ivi identificato a mezzo documento di Controparte_1 riconoscimento, occupava, senza alcun titolo legittimante e/o autorizzazione della proprietaria, l'unità immobiliare dedotta in giudizio.
Inoltre, i Sigg.ri e , escussi all'udienza del 2/4/2024, hanno confermato Controparte_5 Controparte_4 il contenuto dei rapporti di sopralluogo dagli stessi effettuati ove e la sua permanenza abusiva nell'immobile.
La domanda di rivendica dei convenuti deve trovare accoglimento, al pari della domanda diretta ad ottenere la condanna dell'attrice al rilascio del bene in loro favore, quale statuizione conseguenziale all'accoglimento della domanda riconvenzionale di rivendica e al rigetto della domanda principale di usucapione.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
In proposito, infatti, deve farsi applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione in materia di occupazione sine titulo di immobile (Cass., Sez. Un., 33645/2022), in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, quindi, non può qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma al più come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento, rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo, quindi, quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Nel caso specifico, parte attrice ha chiesto un'indennità di occupazione senza offrire – almeno nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito - alcun elemento specifico da cui inferire il pregiudizio sofferto, legato semplicemente al non uso del bene e alla sussistenza di un danno ritenuto “in re ipsa”, sicché non può farsi ricorso alla liquidazione equitativa del giudice né recepirsi la richiesta di risarcimento quantificata in €
5.445,00 senza indicazione sui criteri di quantificazione posto che la descrizione dei danni è rimandata tout pagina 4 di 5 cout per come dedotta al mancato godimento del bene immobile e/o ai frutti dallo stesso prodotti ed al ricorso di CTU sotto questo profilo apparsa invero meramente esplorativa.
-Le spese di lite sono dichiarate irripetibili non essendosi parte convenuta costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la proprietà dell'unità abitativa sita nel Comune di
GR (CS), Contrada Scalo Ferroviario alla Via Fornace n. 96, riportata nel Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 6, part. 501 sub. 2, in capo alle , occupata, sine titulo Parte_1 dal Sig. , e per l'effetto ne ordina l'immediata restituzione;
Controparte_1
-dichiara le spese irripetibili nei confronti della parte convenuta contumace
Cosenza, 11 giugno 2025
Il Giudice
Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRILLO ANTONELLA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: occupazione sine titulo-azione di rivendica-risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società attrice cita in giudizio il sig. per Controparte_1 sentire accertare e dichiarare dall'intestato Tribunale la proprietà dell'unità abitativa sita nel Comune di
GR (CS), Contrada Scalo Ferroviario alla Via Fornace n. 96, riportata nel Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 6, part. 501 sub. 2, in capo alle occupata Parte_1 abusivamente dal Sig. ; per l'effetto, disporne l'immediata restituzione del bene e Controparte_1 condannare altresì al risarcimento danni da occupazione abusiva, quantificabile in € 5.445,00 o altra somma da valutarsi eventualmente anche in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto dell'11.10.2023 il Giudice, rilevata la regolare evocazione in giudizio del convenuto, dichiarava la contumacia della convenuta.
La causa veniva istruita con prova testimoniale con rinvio e, conclusa l'escussione, il GI in data 02.04.2024
pagina 1 di 5 emetteva ordinanza con la quale concedeva termine di cui all'art. 189 n.1 cpc e all'udienza dell'1.03.2025, anche termine di cui all'art. 189 n. 2 cpc, rinviando all'udienza del 03.06.2025 ove la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda va accolta.
Parte attrice chiede di accertare la proprietà dell'unità abitativa sita nel Comune di GR (CS),
Contrada Scalo Ferroviario alla Via Fornace n. 96, riportata nel Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 6, part. 501 sub. 2, in capo alle , occupata, sine titulo dal Sig. Parte_1 Parte_1 CP_1
, per l'effetto ordinare l'immediata restituzione oltre al risarcimento dei danni subiti quantificati in
[...]
€ 5.445,00.
Va premesso che con legge del 17/5/1985 n. 210 è stato istituito l'ente “ ”, dotato di Parte_1 propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria e tutti i beni mobile ed immobili ai sensi dell'art. 15 sono stati trasferiti all'ente e costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche.
L'ente su tali beni ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata.
Da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato è stata instaurata la procedura di esproprio nei confronti dell'immobile distinto al NCT del Comune di GR alla partita n. 139, foglio 6 particelle 16 e 52 per la superfice di mq 8830 oggetto del presente processo.
Con atto per Notaio del 4/8/1989, Rep. nn. 20722 e 9979 è provata la cessione Persona_1 volontaria in favore dell'Ente espropriante (doc. 1), trascritto presso la Conservatoria di RR.II. di Cosenza
(doc. n. 2).
Edificato sul terreno di cui sopra una stabile costruzione, l'Ente Ferrovie dello Stato ha presentato in data
5/11/1996, all'Ufficio Tecnico Erariale di Cosenza – Catasto Terreni, denuncia di cambiamento n. 28923
(doc. 3) e censimento (doc. 4).
L'Ente Ferrovie dello Stato si è trasformato in società per azioni assumendo l'attuale denominazione (doc.
5) e in data 21/6/01, modificata in “Rete VI IA , in sigla “RFI S.p.A.” Controparte_2
(doc. 7).
Nell'ottica di un riassetto societario, parte del patrimonio è stato attribuito a Ferrovie Real Estate SpA tra cui l'immobile in GR (v. atto di scissione doc. 8 e 9 e 9/bis).
Successivamente, con nuovo atto di scissione (doc. 10), l'intero patrimonio di Ferrovie Real Estate Spa è stato assegnato in favore di e di . CP_3 Parte_1
pagina 2 di 5 Pertanto l'unità immobiliare sopra indicata (fg. 6, part. 501 sub. 2), ubicata in GR Contrada Scalo
Ferroviario alla Via Fornace n. 96, è stata attribuita all'attuale attrice (nota di trascrizione del 22/05/07, nn.
19874 Reg. Gen. e 13316 Reg. Part. (doc. 10/bis) attualmente a seguito della nuova modificazione sociale
“ ” (doc. 11). Parte_1
Ciò premesso, la domanda va qualificata azione ex art. 948 c.c. ed in quanto tale è sottoposta all'onere della probatio diabolica proprio di tale tipo di domanda.
Ciò comporta l'onere di provare l'asserita proprietà del bene risalendo anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento della usucapione, rigore che si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti specificamente la originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto ( v. sul punto Cass. civ. sez. II, 30/3/2006, n. 7529 ; Cass. civ. sez. II,
22/9/2010, n. 20037 ).
Nel caso di specie, risulta documentalmente il titolo in virtù del quale agisce parte attrice ed in base al quale risulta proprietaria di unità abitativa sita nel Comune di GR (CS), Contrada Scalo Ferroviario, alla
Via Fornace n. 6, riportata nel NCEU di detto Comune al fg. 6, particella 501 sub. 2, a suo tempo adibita ad alloggio del personale ferroviario sin dal 5.11.1996.
Risulta dimostrato pertanto l'intervenuto acquisto a titolo originario a seguito dell'intervenuta devoluzione per legge in favore dell'allora Ente Ferrovie dello Stato ed oggi in favore delle Parte_1
[...]
In data 25/05/2021, a seguito di un accesso sui luoghi, allegato in atti (doc. n. 12), da parte dei tecnici sigg.ri e è emerso che il Sig. aveva occupato, senza Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 alcuna autorizzazione, l'unità abitativa e conseguentemente veniva diffidato al rilascio di quell'unità abitativa.
A seguito dell'accesso ne è seguita segnalazione al Comune di GR e all'Enel Spa, con le quali ha segnalato quell'occupazione abusiva (doc. n. 14).
Seguiva, in data 27/07/2021, nuovo sopralluogo all'esito del quale è stata riscontrata la permanenza del Sig.
all'interno di quell'immobile (doc. n. 15). Controparte_1
Orbene, le risultanze probatorie dimostrato l'illegittima occupazione da parte del Sig. Controparte_1 dell'unità abitativa oggetto della proposta azione di rivendica.
I verbali di sopralluogo del 25/5/2021 e del 27/7/2021, prodotti in atti, rispettivamente, quali docc. 12 e pagina 3 di 5 15, risulta che, in occasione di detti accessi, il Sig. , ivi identificato a mezzo documento di Controparte_1 riconoscimento, occupava, senza alcun titolo legittimante e/o autorizzazione della proprietaria, l'unità immobiliare dedotta in giudizio.
Inoltre, i Sigg.ri e , escussi all'udienza del 2/4/2024, hanno confermato Controparte_5 Controparte_4 il contenuto dei rapporti di sopralluogo dagli stessi effettuati ove e la sua permanenza abusiva nell'immobile.
La domanda di rivendica dei convenuti deve trovare accoglimento, al pari della domanda diretta ad ottenere la condanna dell'attrice al rilascio del bene in loro favore, quale statuizione conseguenziale all'accoglimento della domanda riconvenzionale di rivendica e al rigetto della domanda principale di usucapione.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
In proposito, infatti, deve farsi applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione in materia di occupazione sine titulo di immobile (Cass., Sez. Un., 33645/2022), in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, quindi, non può qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma al più come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento, rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo, quindi, quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Nel caso specifico, parte attrice ha chiesto un'indennità di occupazione senza offrire – almeno nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito - alcun elemento specifico da cui inferire il pregiudizio sofferto, legato semplicemente al non uso del bene e alla sussistenza di un danno ritenuto “in re ipsa”, sicché non può farsi ricorso alla liquidazione equitativa del giudice né recepirsi la richiesta di risarcimento quantificata in €
5.445,00 senza indicazione sui criteri di quantificazione posto che la descrizione dei danni è rimandata tout pagina 4 di 5 cout per come dedotta al mancato godimento del bene immobile e/o ai frutti dallo stesso prodotti ed al ricorso di CTU sotto questo profilo apparsa invero meramente esplorativa.
-Le spese di lite sono dichiarate irripetibili non essendosi parte convenuta costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la proprietà dell'unità abitativa sita nel Comune di
GR (CS), Contrada Scalo Ferroviario alla Via Fornace n. 96, riportata nel Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 6, part. 501 sub. 2, in capo alle , occupata, sine titulo Parte_1 dal Sig. , e per l'effetto ne ordina l'immediata restituzione;
Controparte_1
-dichiara le spese irripetibili nei confronti della parte convenuta contumace
Cosenza, 11 giugno 2025
Il Giudice
Erminia Ceci
pagina 5 di 5