Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 05/06/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 4960/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 379/2020, pubblicata in data 28/04/2020 e non notificata, resa in materia di “Risarcimento” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CUTOLO DANIELE
- appellante - e (C.F./P.IVA: ) Controparte_1 C.F._1
- contumace – Conclusioni All'udienza del 05/06/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata parzialmente accolto la domanda proposta dall'odierna appellata, , nei confronti di Controparte_1 [...]
, odierno appellante, al fine di ottenere l'indennizzo contrattualmente Pt_1 previsto e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dalla sospensione della linea telefonica recante numerazione 3927017452, verificatasi dal 10/06/2016 al 16/06/2016, con impossibilità di utilizzare l'apparecchio, sia per le chiamate, sia per l'accesso ad internet. A fondamento della decisione, esitata nella condanna della Parte_1
al pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo pari a € 84,00, oltre al
[...] pagamento delle spese di lite, la seguente motivazione: […] Nel merito, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, anche considerando la prova testimoniale espletata (che ha confermato il fatto storico dedotto) nei limiti in cui si dirà, e va accolta, per quanto di ragione. Le risultanze istruttorie hanno certamente evidenziato che nel periodo dal 10 al 16/06/2016 effettivamente vi fu una totale interruzione del servizio telefonico mobile della Ma si vada per Pt_1 gradi;
in primis, la prova testimoniale di parte attrice (teste ) Testimone_1 ha chiarito che l'attrice non poteva ricevere ed effettuare chiamate e non poteva connettersi ad internet. Il teste , ingegnere della ha chiarito che il sito Tes_2 Pt_1 che erogava il segnale sulla zona di Cervinara, dal 10/06/2016 smise di espletare le sue funzioni a causa della mancanza di energia elettrica;
circostanza che ebbe modo di conoscere tramite mail automatiche informative. Il sito funzionò dunque per breve tempo con le batterie, che avevano durata solo per alcune ore. Il teste ha riferito che la mancanza di energia fu dovuta al maltempo e che furono necessari alcuni giorni per il ripristino. Orbene, deve rilevarsi che le dedotte circostanze di grave maltempo non sono state affatto provate. Difatti, da un'analisi effettuata sui siti Meteo, per i giorni dal 10 al 16/06/2016 si nota che la temperatura era in media di 23° e le precipitazioni, per quanto sussistenti, non raggiunsero un'entità tale da considerarsi “eccezionali” e/o comunque tali da impedire una sollecita energizzazione del sito ripetitore del segnale. Da quanto sopra si evince che, sia pure nell'incontestata situazione di condizioni metereologiche avverse, l'operatore telefonico non fu in grado, se non con grave ritardo, di assicurare il servizio senza interruzione. In sintesi la convenuta non ha dato prova (in relazione all'impianto di diffusione del segnale di zona) di aver preventivamente adottato delle soluzioni utili per scongiurare falle del sistema.
3 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
L'istruttoria ha dunque permesso di attribuire la responsabilità esclusiva nella causazione del disservizio in oggetto a carico del gestore telefonico, con declaratoria di inadempimento contrattuale. Ma vi è di più. Deve rilevarsi, nell'ottica dell'ormai irreversibile scelta degli utenti verso connessioni mobili e non fisse, che, anche un'assenza di connessione per anche per pochi giorni, può rappresentare, per l'utente, una seria difficoltà. In ordine al quantum debeatur, è dovuto a parte attrice l'indennizzo previsto dalla delibera AGCOM n. 147-18-CONS in relazione all'interruzione del servizio per motivi tecnici, per € 6 al giorno per indennizzo base e per € 8 al giorno per indennizzo servizi Internet broad band.
Tanto per gg. 6, per un totale di € 84. Quanto al risarcimento del danno, esso non è stato provato da parte attrice che lamenta genericamente “un danno esistenziale” senza specificare in cosa sarebbe consistito. Pertanto, sul punto, si appalesa una parziale soccombenza. Le spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo seguono la soccombenza parziale. […] (v. sentenza in atti). Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello da Parte_1
per i seguenti motivi: […]
1. Ricostruzione della vicenda contrattuale:
[...] erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità di .
1.1 La natura del contratto di somministrazione di Pt_1 telefonia mobile atteso che […] in alcune zone territoriali (nazionali e non) è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi […] Difatti, appare importante la distinzione tra tali due tipi di servizi di somministrazione telefonica: con la sottoscrizione di un contratto di telefonia fissa il gestore, verso il versamento di un corrispettivo, si obbliga all'esecuzione di una fornitura del servizio presso la residenza o la sede del cliente per una determinata durata e, pertanto, in caso di impossibilità di ricevere od effettuare chiamate il gestore sarà ritenuto responsabile;
diversamente, per la telefonia mobile il gestore non è nelle condizioni di sapere il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell'acquisto, la residenza dell'acquirente, nonché l'effettiva zona dell'uso del credito corrispondere a tre luoghi geograficamente distinti. Pertanto quest'ultimo assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura che ad oggi, anche mediante l'utilizzo di sistemi tecnologicamente molto avanzati, risulta ancora essere utopia […];
1.2. La copertura del territorio di Cervinara dal segnale , atteso che […] Dalla Pt_1 documentazione prodotta da parte di , neppure citata dal giudice, emergeva Pt_1 che il territorio di Cervinara gode di un'ottima copertura per il segnale mobile garantita dalla stazione radio base AV64186, a sua volta rilegata in ponte Pt_1 radio sul sito BN62004 Airola. Dalla documentazione tecnica allegata si evince che, in seguito al verificarsi di condizioni metereologiche avverse, vi è stato un distacco dell'energia elettrica sul sito BN62004 Airola. Tale avvenimento climatico, di
4 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
portata sicuramente eccezionale, ha causato il malfunzionamento del sito di Airola, su cui è collegato in ponte radio il sito di Cervinara, per via dell'interruzione della trasmissione di energia elettrica all' impianto. Inoltre, gli interventi di riparazione hanno richiesto più tempo stante la difficoltà di raggiungere la stazione radio di
Airola. Difatti il sito di Airola è situato in un'area difficilmente raggiungibile in presenza di cattivo tempo. L'ultimo tratto di strada, infatti, per accedere alla stazione va percorso a piedi o con mezzi speciali. Ciò ha allungato i tempi di ripristino del sito Il giudice, senza alcun fondamento, ritiene che sebbene ci si trovasse in condizioni metereologiche avverse, l'operatore non ha assicurato il servizio. […];
2. Errata valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p., atteso che il Giudice di prime cure […] ha rilevato che la convenuta non avrebbe fornito il servizio in maniera regolare e continuativa. La decisione non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, la documentazione prodotta da
(illustrazione grafica dei siti che coprono il territorio) e ha errato Pt_1 nell'interpretare la prova testimoniale della convenuta (Ing. ). Il Testimone_3 magistrato avrebbe dovuto attribuire quantomeno analogo valore probatorio alle dichiarazioni dei testi di parte attrice e di parte convenuta ed approfondire alcuni aspetti fondamentali che emergevano dall'istruttoria […] Dall'istruttoria svolta, invero, non risultano provati i fatti né la legittimazione attiva. Guardando alla prova testimoniale dell'attore, invero, si rileva ed eccepisce che il teste escusso, marito dell'attrice, ha reso una dichiarazione lacunosa ed inattendibile. […] il teste escusso non ha spiegato in che cosa consistevano i disservizi, la durata, se, trattandosi di interruzioni, l'utenza era ben collegata, non ha indicato con precisione i tempi del disservizio ben potendo, nel frangente in cui erano insieme, il telefono non funzionare o il segnale essere assente […] il giudice avrebbe dovuto applicare le Condizioni Generali di Contratto relative al servizio di somministrazione di telefonia mobile gestito da che prevedono Pt_1 espressamente che “ potrà sospendere in ogni momento il Servizio, in tutto o Pt_1 in parte, anche senza preavviso, in caso di guasti alla rete e agli apparati di fornitura del Servizio, dipendenti da caso fortuito o forza maggiore, nonché nel caso di modifiche e/o manutenzioni straordinarie non programmate tecnicamente indispensabili” (art.
3.3 Modifica e sospensione del servizio) ed, ancora, che “ Pt_1 si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del sistema, ma non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui eventuali carenze del Servizio siano dovute a cause ad essa non imputabili quali, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici, interferenze, particolari condizioni atmosferiche o ostacoli … Nelle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, non sarà in alcun modo responsabile della Pt_1 mancata o difettosa fornitura del Servizio, né risponderà di alcuna perdita, danno o lesione che ne derivino al Cliente, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, perdite
5 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
economico/finanziarie, di affari, di ricavi, e di utili e/o avviamento commerciale.
Costituiscono casi di forza maggiore gli eventi al di fuori del ragionevole controllo di quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività e/o decisioni
Pt_1 governative e/o della Pubblica Amministrazione, atti dell'Autorità Militare, limitazioni legali, catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, sommosse, guerre, epidemie, e, purché siano su base nazionale, scioperi, mancanza di materie prime, energia, trasporti, ecc.” (art.
3.4 Limitazione di responsabilità). […] Nel caso in esame, si è verificato un evento impeditivo non imputabile a quali, appunto
Pt_1 le avverse condizioni metereologiche;
ne ha fornito prova con la
Pt_1 documentazione allegata, avvalorata dal teste di parte convenuta. non ha
Pt_1 generato alcuno squilibrio danneggiando il cliente, limitandosi, al contrario, a fare proprio un principio generale di diritto […];
3. Omessa pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da atteso che
Pt_1
[…] il giudice omette di pronunciarsi circa la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva. L'eccezione sollevata da nel giudizio di primo grado è Pt_1 volta all'individuazione dell'interesse ad agire del soggetto che promuove l'azione, quale requisito necessario. Alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio, alla data a cui i fatti si riferiscono, l'attore non ha fornito alcuna prova di essere intestatario della carta telefonica indicata in citazione nel periodo di cui se ne lamenta la descritta interruzione. Non è stato depositato, invero, alcun contratto comprovante la titolarità della sim oggetto di causa,
l'utilizzo e le relative modalità. Manca, in altre parole, la prova della legittimazione ad agire, quale requisito necessario per la proposizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore […];
4. Erroneità della sentenza sulla ritenuta fondatezza della domanda, sul diritto all'indennizzo e circa i criteri di liquidazione, atteso che il giudice di prime cure […] ha errato nel non applicare le disposizioni della carta dei servizi applicando, invece, i criteri di liquidazione di una Delibera entrata in vigore successivamente al verificarsi del disservizio e dell'introduzione della causa. In ogni caso, nella sentenza impugnata il
Giudice ha liquidato in maniera errata gli indennizzi, invero, la richiamata delibera
378/18 all'art. 6 n. 1 prevede un indennizzo di 6 euro al giorno. Vi è da aggiungere, poi, che le disposizioni delle Delibere AGCOM in materia di liquidazione degli indennizzi sono applicabili esclusivamente nelle controversie amministrative e non innanzi all'Autorità Giudiziaria […]. Ciò posto, e passando al merito del gravame, nella mancata costituzione in giudizio dell'appellata, , preme osservare come Controparte_1 costituisca principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da 6 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Ebbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere l'appello sulla base della censura - intrinsecamente di merito – rubricata Errata valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed attinente alla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui considera la domanda sufficientemente provata alla luce delle risultanze istruttorie, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori doglianze, anche di rito, logicamente sovraordinate e ritualmente avanzate. In tale prospettiva, fondato, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene l'appello proposto. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007). Dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata in primo grado, tuttavia, non appaiono emergere adeguati riscontri in ordine all'effettiva sussistenza del danno di cui è stato accordato il ristoro. A tal riguardo, il Giudice di prime cure, pur dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del disservizio Controparte_2 lamentato, a ragione rigettava la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non. Quanto al danno patrimoniale, in disparte l'assenza di documentazione attestante gli erbosi in ipotesi effettuati a causa dell'inadempimento dedotto, la deposizione dei testi escussi, pur dando atto dell'effettivo verificarsi del disservizio lamentato, coincidente con l'interruzione delle linee telefoniche per i giorni ricompresi tra il 10 giugno 2020 ed il 16 giugno 2016, non sembrano fornire specifici e circostanziati elementi circa le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo derivanti. Neutre sul punto appaiono, difatti, le dichiarazioni di TE
, limitatosi ad affermare, quale marito dell'attrice, che Ricordo che era il
[...]
10 giugno 2016 e mia moglie si lamentava che non gli funzionava la linea telefonica. Ricordo che dal 10 al 16 giugno 2016 non poteva utilizzare il telefono perché non aveva la connessione ad Internet ma poteva ricevere ed effettuare chiamate. Ricordo di avergli prestato il mio cellulare per farla telefonare perché
7 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
aveva impegni lavorativi. Preciso che mia moglie lamentava di tale disservizio solo a Cervinara, e non so se quando andava negli altri paesi gli funzionava la linea.
Preciso che in nessuna delle due utenze telefoniche c'era la linea. Il numero di telefono che mia moglie riferiva che non aveva la linea è 3927017452, cliente della
. Preciso che anch'io all'epoca ero cliente della e subivo gli stessi disservizi ma non ho avanzato richieste di riconoscimento. (v. verbale del 29/06/2018 in atti), senza ulteriori specificazioni riguardo a elementi rilevanti a fini risarcitori (ad es. occasioni contrattuali, lavorative, ecc.). Quanto poi al danno non patrimoniale, in disparte la mancanza di autentiche allegazioni sul punto ad opera della danneggiata (v. generico riferimento in citazione ad un generico “danno esistenziale” causato dall'impossibilità a ricevere ed effettuare telefonate e a collegarsi ad internet), basti in questa sede citare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2370 del 04/02/2014; ma anche Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). La menzionata inconsistenza degli elementi probatori e delle allegazioni a disposizione, invero, precluderebbe in ogni caso la liquidazione anche in termini meramente equitativi del danno, la giurisprudenza avendo a più riprese affermato che in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità
o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013). Né a soluzioni dissimili potrebbe pervenirsi con riferimento alle (residue) somme riconosciute a titolo di indennizzo ai sensi della delibera n. 347/18/CONS. Per altrettanto condivisa giurisprudenza, difatti, gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, ma «non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno». Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del
8 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa (Cass., sez. 3, 21/06/2017, n. 15349). Con la conseguenza che la sola dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio, in difetto di prova del danno, non può da sola dare diritto ad un indennizzo (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27609) (v. testualmente in parte motiva, Sez. III ordinanza n. 34930 del 28/11/2022). Alla stregua tutto quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello proposto, deve riformarsi la sentenza gravata, rigettando integralmente la domanda proposta in primo grado, fermo il correlato assorbimento, in applicazione dei principi esposti in apertura, di ogni altra doglianza, istanza od eccezione rispettivamente dalle parti in causa proposta. Alla suddetta riforma segue altresì l'accoglimento della domanda ritualmente proposta con l'atto di gravame dall'appellante, avente ad oggetto la restituzione di quanto versato per effetto della decisione riformata. Si tratta difatti di circostanza in alcun modo contestata dalla controparte (Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018), fermo il parimenti condiviso orientamento secondo cui Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita (Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016).
Quanto alla disposta attribuzione, giova precisare come, secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo
9 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento. (Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013), da cui discende che non commette alcun error in procedendo il giudice che condanna il procuratore antistatario a restituire quanto ricevuto (v. in parte motiva Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 2007: IL SECONDO ED IL TERZO MOTIVO vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. In essi il ricorrente deduce che la Corte di appello, condannando il procuratore antistatario (avv. De Rosa) a restituire alla , quale impresa designata, le somme dal medesimo percepite a titolo di spese e CP_3 competenze del giudizio di primo grado, avrebbe "inventato " una terza parte processuale, non avendo tale qualifica e dunque avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda. In senso contrario si osserva come, nel caso di riforma della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorar in favore del difensore della parte vittoriosa, dettosi antistatario, tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è proprio lo stesso difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente. Non sussiste pertanto alcun error in procedendo sul punto (conf: Cass. 2612/1989 e 5695/85, Cass. 22 settembre 2002 n. 13752). Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa attorea in primo grado, impone la condanna dell'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese dell'intero giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - in € 346,00 per il primo grado, ed in € 662,00 per il presente grado, tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 379/2020, Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Cervinara, pubblicata in data 28/04/2020, nei
10 Tribunale di Avellino n. 4960/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
confronti di , rimasta contumace, respinta o Controparte_1 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello così come proposto;
riforma la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta in prime cure;
condanna
alla rifusione in favore di , in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese dell'intero giudizio, liquidate in € 91,50 per spese vive documentate, ed in € 1.008,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna
e l'avvocato Amelia Gallo, dichiaratosi antistatario Controparte_1 in prime cure, alla restituzione in favore di di quanto a Parte_1 ciascuno di essi corrisposto in forza della decisione riformata;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 6/06/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
11