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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 675/2021
TRA
iscritta nel Registro delle Imprese di Parte_1
Avellino al n. , corrispondente al codice fiscale e alla partita I.v.a., in persona del P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante statutario, , Parte_2 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Paolo Tanga (C.F.
n. ), presso il cui studio in Vallata, alla via Matteotti, n. 116, elettivamente C.F._1
domicilia;
Ricorrente in riassunzione
(originaria appellata)
E
(P. Iva Controparte_1
n. ), in persona del Commissario Liquidatore p.t., dr. (C.F. n. P.IVA_2 Controparte_2
), in forza di decreto n. 149/2022 del Ministero dello Sviluppo C.F._2
Economico in data 25.07.2022, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa pagina 1 di 16 di costituzione e risposta in riassunzione, dagli avvocati Angelo Barrasso ( C.F. n.
) e (C.F. n. ), ed elettivamente in C.F._3 Parte_3 C.F._4
Napoli, alla via Scarlatti, n. 105, presso lo studio dell'avv. Marco Visconti;
Resistente in riassunzione
NONCHE'
(C.F. n. ); (C.F. n. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
); C.F._6
Resistenti in riassunzione contumaci
(originari appellati contumaci)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n.
151/2021, depositata in data 1.2.2021 e non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2015, la Parte_4
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo , in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, , Controparte_3 [...]
nonché la (d'ora innanzi, Controparte_4 Controparte_5
Contr per brevità, anche solo ), e deduceva:
- di essere titolare, nei confronti dei coniugi – , di un credito dell'importo di € CP_3 CP_4
27.876,56, in forza di decreto ingiuntivo n. 1435/2014, emesso dal Tribunale di Benevento in data 12.11.2014, notificato in data 5.12.2014, non opposto e dichiarato esecutivo in data
29.1.2015;
- che, a distanza di qualche mese dall'emanazione del predetto decreto ingiuntivo, e, più
Contr precisamente in data 17.6.2015, i coniugi convenuti sottoscrivevano con la un contratto di mutuo fondiario, ex art. 38 e segg., d.lgs. n. 385/93, dell'importo di € 60.000,00, con contestuale concessione di ipoteca di primo grado in favore della banca mutuante, sino alla concorrenza dell'importo di € 120.000,00, sui beni immobili dei mutuatari;
- che le parti non avevano mai voluto realmente concludere un contratto di mutuo fondiario, in quanto lo scopo effettivo dell'intera operazione era la stipula di un contratto diretto a costituire pagina 2 di 16 una garanzia reale in favore della banca mutuante, altrimenti sprovvista di garanzia;
- che il mutuo fondiario era stato concesso per ripianare il debito preesistente che i coniugi mutuatari avevano precedente contratto con la medesima banca mutuante e tanto emergeva dallo stesso contratto di mutuo, che all'art. 4 espressamente prevedeva: “il mutuo è concesso per estinguere a titolo transattivo la debitoria contratta con la medesima Banca mutuante dai signori
e per come portata dal decreto ingiuntivo del Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Benevento in data 7 novembre 2014, par. 1421. La parte mutuataria, quindi, sin da questo momento conferisce espresso mandato alla mutuante affinché addebiti sul conto corrente
n. 00/000309491, l'importo di euro 56.050,00 ed utilizzi tale importo ad estinzione a saldo della debitoria anzidetta”;
- che, dunque, il contratto di mutuo sottoscritto dai convenuti in data 17.6.2015 era relativamente simulato, perché dissimulava una dazione di ipoteca diretta a garantire rapporti obbligatori preesistenti di natura chirografaria;
dall'accertamento della natura relativamente simulata della causa del negozio discendeva la nullità del contratto dissimulato (ossia del contratto di concessione della garanzia ipotecaria), in quanto deve necessariamente escludersi la validità di una ipoteca concessa a garanzia di un rapporto diverso da quello contrattualmente dedotto;
- che, in subordine, anche a voler ritenere il contratto concluso non in termini di negozio simulato, ma di negozio indiretto, si sarebbe trattato di un contratto in frode alla legge e, quindi, nullo, ex art. 1344 c.c., con conseguente caducazione dell'ipoteca iscritta;
in tale ipotesi, la norma elusa sarebbe stata l'art. 67 LF, che prevede il rimedio dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti degli atti posti in essere dal fallito nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, in pregiudizio delle ragioni dei creditori;
- che, in via ancora più gradata, ove il Tribunale non avesse voluto accogliere le qualificazioni prospettate, si sarebbe comunque dovuta riconoscere l'esistenza di un negozio in frode ai creditori, impugnabile con l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti previsti da quest'ultima norma, quali: l'eventus damni, poiché la costituzione d'ipoteca di primo grado in favore della aveva notevolmente ridotto le possibilità CP_7
di soddisfazione del credito vantato da essa il consilium fraudis, atteso che la CP_1 [...]
ed i mutuatari erano indubbiamente consapevoli di ledere i diritti della CP_7 CP_1
attrice ed, in generale, di ogni altro creditore, attraverso la stipulazione del contratto di mutuo pagina 3 di 16 fondiario e la costituzione della relativa garanzia ipotecaria.
Tanto dedotto, l'attrice concludeva chiedendo di:
“1) dichiarare nullo o inefficace, poiché simulato o perché in frode alla legge, il contratto di mutuo fondiario stipulato dai convenuti in data 17.06.2015 a rogito per AR
[...]
registrato il 23.06.2015 al n° 2119 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Persona_1
Avellino ai nn. 9544 Registro Generale e n° 808 Registro Particolare in data 23.06.2015 e per
l'effetto, dichiarare nulla o comunque inefficace l'ipoteca di 1° grado iscritta a garanzia del mutuo sui cespiti di proprietà dei coniugi – indicati in narrativa;
CP_3 CP_4
2) in subordine, ex art. 2901 c.c., accertare che il contratto di mutuo fondiario e la relativa iscrizione ipotecaria integrano un negozio giuridico in frode alle ragioni creditorie della
e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti Parte_4 dell'attrice, con tutte le conseguenze di legge;
3) ordinare la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino;
4) condannare i convenuti alla rifusione delle spese e compenso legale del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 22 febbraio 2016, si costituiva in giudizio la che, nel contestare le avverse Controparte_5
deduzioni e pretese, deduceva:
- che con decreto ingiuntivo n. 1425/2014, emesso dal Tribunale di Benevento in data 7.11.2014, in via provvisoriamente esecutiva, ex art. 642 c.p.c., era ingiunto ai coniugi , Controparte_8 in solido tra loro, di pagare in favore di essa convenuta la somma di € 48.564,35, oltre interessi convenzionali dal 27.4.2013 al saldo;
sulla base di tale decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, in data 14.11.2014 era notificato precetto di pagamento della complessiva somma di euro 58.194,54 e, successivamente, in data 4.12.2014, era iscritta ipoteca giudiziale di primo grado, presso l'Agenzia del Territorio di Avellino, sui cespiti di proprietà dei coniugi debitori siti in Ariano Irpino, riportati in Catasto al foglio 101, particella 1504, sub. 43 e foglio 101, particella
1506, sub. 13;
- che, a fronte dell'impossibilità di estinguere il proprio debito e onde evitare l'azione esecutiva sui predetti immobili, i coniugi – avevano chiesto ed ottenuto dall'istituto di CP_3 CP_4 credito convenuto l'erogazione di un mutuo fondiario a tasso agevolato ed a lungo termine, “per
pagina 4 di 16 estinguere a titolo transattivo la debitoria contratta con la medesima parte mutuante”, con l'espressa previsione (art. 7 del contratto di mutuo) che “la parte mutuataria si è obbligata a restituire la somma mutuata con interessi al tasso annuo nominale fisso del 6% in quindici anni con centottanta rate consecutive mensili, ognuna di €. 506,31 ed ha concesso ipoteca volontaria di primo grado sui predetti immobili di sua proprietà censiti nel C.F. di Ariano Irpino, previa cancellazione dell'ipoteca giudiziale dell'importo di euro 97.128,87, iscritta presso l'Agenzia del
Territorio di Avellino, ai nn. 18770/1278, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1421/14 del Tribunale di Benevento in favore della che, con immediato, successivo atto per stesso notaio, CP_7
avrebbe a tal uopo prestato il suo consenso;
- che, pertanto, era infondata tanto la domanda di simulazione relativa del contratto di mutuo fondiario, ex art. 1414 c.c., avendo le parti effettivamente voluto concludere il contratto di finanziamento per dar vita con esso ad un nuovo rapporto obbligatorio, caratterizzato dalla lunga durata dell'obbligo di restituzione e dalla costituzione a garanzia di ipoteca di primo grado su cespiti della parte mutuataria, quanto la domanda di nullità del contratto di mutuo, per violazione dell'art. 67 LF, norma che esulava dal coso in esame, atteso che i mutuatari, in considerazione della loro condizione soggettiva di libero professionista e impiegato, non erano soggetti fallibili;
- del pari infondata era l'azione revocatoria proposta, ex art. 2901 c.c., in quanto: a) non sussisteva l'eventus damni, per la semplice ragione che anche il pregresso debito dei mutuatari verso la medesima banca mutuante risultava garantito da ipoteca giudiziale di primo grado – che, dunque, l'ipoteca concessa contestualmente alla sottoscrizione del mutuo sottoscritto nel 2015 andava soltanto a sostituire –, sicchè il contratto attinto da azione revocatoria non aveva determinato nessuna variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio dei debitori;
non ricorreva neanche il consilium fraudis, poiché l'intento soggettivo delle parti non era affatto quello di frodare gli altri, eventuali, creditori, comunque già postergati rispetto alla CP_7
la cui pregressa debitoria era già garantita da ipoteca giudiziale di primo grado, ma era
[...]
quello di dar vita ad un rapporto di finanziamento che - caratterizzato dalla lunga durata dell'obbligo di restituzione (15 anni in 180 rate mensili consecutive di circa € 500,00 ognuna), a fronte di un obbligo di restituzione immediata ed in un'unica soluzione del precedente rapporto;
da un minor tasso di interessi (del 6% a fronte del 9,50% per il rapporto precedente) – arrecava ai mutuatari il considerevole vantaggio di procedere ad un ripianamento graduale e sopportabile del pagina 5 di 16 debito e di conservare integro il compendio immobiliare, sottraendolo così all'azione esecutiva della banca.
Tanto dedotto, la banca convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., nella misura determinata in corso di causa.
I convenuti e non si costituivano in giudizio ed Controparte_3 Controparte_4
erano dichiarati contumaci alla prima udienza del 25.2.2016.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della banca convenuta), il
Tribunale decideva la causa con sentenza n. 151/2021, depositata in data 1.2.2021 con cui, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dall'attrice, così statuiva:
“-dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice del mutuo fondiario stipulato in data
17/6/2015 con a firma del notaio , rep. nr. 17164/racc. nr. 7906 Persona_1
(registrato ad Ariano Irpino il 22/6/2015 al nr. 2119);
- ordina alla competente Conservatoria dei RR.II., con esonero da ogni sua responsabilità, di provvedere, a richiesta delle parti, all'annotazione del presente provvedimento ex artt. 2655 c.c.
a margine alla trascrizione dell'atto revocato ed indicato al punto che precede;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.264 per esborsi ed €.
4.835 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore degli avv.ti Angelo e , che ne hanno chiesto Parte_3
la distrazione”
Il Tribunale, rigettata la domanda di simulazione assoluta/relativa del contratto di mutuo fondiario, accoglieva l'azione revocatoria, esperita in via subordinata dalla attrice, CP_1 ritenendo sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
In particolare, il primo giudice affermava che:
- la Cooperativa attrice era titolare di un credito dell'importo di € 23.993,01, a titolo di saldo insoluto del contratto di finanziamento n. 2981, concesso ai coniugi , in data Controparte_8
22.5.2012 per l'importo di € 25.000,00; si trattava, quindi, di un credito anteriore sia al contratto di mutuo fondiario, sottoscritto in data 17.1.2015 dai medesimi coniugi con la CP_7 sia all'emissione del decreto ingiuntivo n. 1435/2014, chiesto ed ottenuto dalla Cooperativa
pagina 6 di 16 attrice per l'importo corrispondente al saldo insoluto del suindicato contratto di finanziamento;
- era onere della parte convenuta fornire la prova che l'atto di disposizione non aveva arrecato un concreto pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice, prova che non era stata fornita, atteso che non era stato documentato che i debitori fossero titolari di beni ulteriori rispetto a quelli sui quali era stata iscritta ipoteca in forza dell'atto impugnato ed atteso che, in ogni caso, la costituzione di tale garanzia aveva reso anche solo più difficoltosa ed incerta la realizzazione coattiva del credito di cui era titolare la attrice;
era richiamato, in particolare, l'orientamento CP_1 giurisprudenziale secondo cui “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni”
(Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 1902/2015);
- erano sussistenti anche i requisiti soggettivi del consilium fraudis e scientia damni del terzo, precisandosi che, in caso di atto posteriore alle ragioni creditorie, come nel caso in esame, è sufficiente il dolo generico, quindi, la mera previsione e consapevolezza da parte del debitore ed anche del terzo, in caso di atto a titolo oneroso (ipotesi ricorrente nella fattispecie) di arrecare pregiudizio al creditore con il compimento di un atto di diminuzione della consistenza del proprio patrimonio;
ed invero, con l'atto impugnato la aveva Parte_1
concesso ai propri debitori, e , un mutuo con Controparte_3 Controparte_4 garanzia ipotecaria e con vincolo di impiego della somma mutuata per l'estinzione di debiti pregressi dei mutuatari verso la mutuante, ed, in tal modo, aveva rafforzato la propria posizione creditoria, poiché attraverso la novazione del debito originario chirografario, si era assicurata la piena possibilità di soddisfare il proprio credito, che, in seguito alla novazione, era risultato garantito da ipoteca, tramite l'esclusione degli altri creditori dal concorso sul ricavato della vendita degli immobili sui quali era iscritta ipoteca.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado, depositata in data 1.2.2021, non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione Controparte_5
notificato alla a mezzo pec in data 15.2.2021, nonché a Parte_4
pagina 7 di 16 e a a mezzo posta, rispettivamente in data Controparte_3 Controparte_4
18.2.2021 e 22.2.2021, con cui, in riforma integrale della sentenza, ha chiesto di:
“- rigettare la domanda della in quanto infondata;
Parte_4
- condannare la - in persona del legale Controparte_9
rappresentante p.t. alla rifusione in favore della appellante dei compensi e delle spese, comprese quelle generali forfettarie, di entrambi i gradi di giudizio, oltre a c.p.a ed i.v.a se dovute per legge;
- condannare la – in persona del l.r.p.t. al Controparte_9
risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della appellante nella misura che sarà stimata giusta ed equa dalla Corte, oltre ad interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
29.4.2021, la di mutualità che, in via preliminare, ha eccepito Parte_4
l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha resistito ad esso, reiterando essenzialmente le difese già spiegate in primo grado, e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatati, e richiesta di valutazione anche dell'eventuale responsabilità dell'appellante, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Gli appellati e , benchè regolarmente evocati in Controparte_3 Controparte_4
giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2024 il procuratore dell'appellata
, ha comunicato la messa in Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa della e ha chiesto l'interruzione del giudizio;
il CP_1
Collegio, con ordinanza depositata in data 2.7.2024 (alla quale si rinvia), a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza del 24.6.2024, ha dichiarato l'interruzione del giudizio, che è stato tempestivamente riassunto, ex art. 303 c.p.c., dalla banca appellante, con ricorso in riassunzione depositato in data 4.7.2024.
Fissata con decreto l'udienza del 16.10.2024 per la prosecuzione del giudizio, la banca appellante ha notificato il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza, a mezzo pec, alla in persona del Controparte_1
Commissario Liquidatore, nonché, a mezzo posta, a e Controparte_3 Controparte_4
pagina 8 di 16 CP_4
La coatta amministrativa, in persona del Controparte_1
Commissario Liquidatore, si è costituita in data 29.8.2024, riportandosi integralmente alle domande, difese e conclusioni già rassegnate dalla Cooperativa in bonis.
e hanno invece continuato a rimanere Controparte_3 Controparte_4
contumaci.
Alla successiva udienza del 16.10.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C.Esame dei motivi di appello
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c. è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., è superata dalla prosecuzione del giudizio di appello.
Va evidenziato, sempre in via preliminare, che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nella parte in cui ha rigettato domanda di simulazione, assoluta o relativa, proposta avverso il contratto di mutuo fondiario, non essendo stata sul punto appellata.
L'appello investe, infatti, la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., avverso il medesimo contratto di mutuo.
C.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'elemento oggettivo della proposta azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sull'erroneo presupposto che la costituzione di ipoteca, concessa in favore della Contr banca mutuante, la di contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mutuo CP_7
fondiario tra la stessa ed i coniugi , avesse reso più difficoltosa ed incerta la Controparte_8
realizzazione coattiva del credito della credito che era Parte_4
anteriore alla conclusione del contratto di mutuo attinto da azione revocatoria, e che tanto fosse sufficiente ad integrare il requisito dell'eventus damni.
Di contro, la banca appellante ha dedotto che, nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalle parti non aveva comportato alcuna modificazione peggiorativa del preesistente patrimonio dei debitori, né quantitativa, né qualitativa, perché espressamente finalizzato alla pagina 9 di 16 estinzione di un pregresso credito vantato dalla medesima banca appellante nei confronti dei medesimi coniugi , anch'esso assistito da ipoteca giudiziale di primo grado Controparte_8
sui medesimi beni dei mutuatari (sui quali era, poi, stata iscritta l'ipoteca volontaria costituita con il contratto di mutuo fondiario, previa estinzione dell'ipoteca giudiziale), credito al quale, dunque, il credito derivante dal mutuo stesso si avvicendava. Ed invero, al credito più risalente, estinto con i mezzi economici derivanti dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
17.6.2015, succedeva il credito derivante da tale ultimo contratto, con lo stesso tipo e grado di garanzia, ed, anzi, con condizioni economiche rinegoziate e più favorevoli in termini di interessi e di modalità di restituzione per i debitori. Pertanto, la predetta operazione non aveva comportato
– né in alcun modo avrebbe potuto comportare - un peggioramento delle aspettative di realizzazione del credito della , che, era titolare di un mero credito Parte_4
chirografario e che, pertanto, non poteva vantare alcuna par condicio con la CP_7 suscettibile di compromissione per effetto della garanzia convenzionale a favore di quest'ultima.
C.2. Con un secondo motivo di appello, articolato in due diverse censure, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti sia la scientia damni che il consilium fraudis.
Contr In relazione alla scientia damni, la appellante ha dedotto che il primo giudice, sull'erroneo presupposto che le parti, con contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca del 17.6.2015, avessero novato il precedente credito chirografario vantato da essa appellante, aveva ritenuto che quest'ultima, con l'atto dispositivo contestato, di fatto, si era assicurata la possibilità di prevalere sugli altri creditori, così rafforzando la propria posizione in violazione della par condicio creditorum;
viceversa, proprio l'esistenza – documentalmente provata – di una causa legittima di prelazione che assistiva il credito preesistente vantato dalla medesima banca appellante non solo smentiva la motivazione del primo giudice, ma dimostrava che la essa appellante aveva agito nella certezza di non arrecare alcun pregiudizio ad altri ipotetici creditori.
L'appellante ha dedotto che, del pari, era insussistente il consilium fraudis, non avendo provato la
, attrice in primo grado, che essa appellante fosse consapevole del Parte_4
rapporto esistente tra i coniugi e la predetta Cooperativa. Parte_5
C.3 L'appellante, infine, ha riproposto tutte le domande e conclusioni non vagliate o rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice ed, in particolare, la domanda di condanna della pagina 10 di 16 , attrice in primo grado, al risarcimento dei danni per responsabilità Parte_4
aggravata, ex art. 96 c.p.c. Ed invero, la predetta Cooperativa, pur essendo consapevole che il preesistente credito vantato dalla banca mutuante, in forza del decreto ingiuntivo n. 1421/2014, alla cui estinzione era preordinato il contratto di mutuo fondiario, era assistito da ipoteca giudiziale di primo grado, come espressamente evidenziato nello stesso contratto di mutuo, che la stessa aveva prodotto, aveva fondato le proprie domande sull'assunto che il predetto CP_1
mutuo fondiario fosse esclusivamente finalizzato a fornire di causa ipotecaria il pregresso debito dei mutuatari verso la mutuante, altrimenti sprovvisto.
C.4. Il primo motivo di appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca di primo grado, concluso in data 17.6.2015
Contr tra la , odierna appellante, ed i coniugi e , all'art. 7, espressamente CP_4 CP_3 prevede che “la parte mutuataria si è obbligata a restituire la somma mutuata con interessi al tasso annuo nominale fisso del 6% in quindici anni con centottanta rate consecutive mensili, ognuna di €. 506,31 ed ha concesso ipoteca volontaria di primo grado sui predetti immobili di sua proprietà censiti nel C.F. di Ariano Irpino, previa cancellazione dell'ipoteca giudiziale dell'importo di euro 97.128,87, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Avellino, ai nn.
18770/1278, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1421/14 del Tribunale di Benevento in favore della che, con immediato, successivo atto per stesso notaio, avrebbe a tal uopo prestato CP_7
il suo consenso.
La banca odierna appellante, inoltre, in allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (all. n. 4), depositava la copia della nota d'iscrizione d'ipoteca giudiziale, effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Avellino, in data 4.12.2014 e recante i nn.18770/1278, in favore della sulla base del decreto ingiuntivo emesso in CP_7 favore di quest'ultima. Contr Risulta, dunque, documentalmente provato che il preesistente credito vantato dalla nei confronti dei coniugi , portato da decreto ingiuntivo, e da estinguere con le Controparte_8
somme mutuate in forza del successivo contratto di mutuo fondiario del 17.6.2015, garantito da ipoteca volontaria di primo grado, era anch'esso garantito da ipoteca di primo grado, seppure di natura giudiziale.
Pertanto, risulta del tutto insussistente l'eventus damni, in quanto, se è vero che, ai fini della pagina 11 di 16 configurazione del predetto requisito, non è richiesta la compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o più difficile la realizzazione del credito, è, altresì, vero che, nel caso di specie, alcuna modifica del patrimonio dei debitori, mutuatari, né qualitativa, né quantitativa, risulta essere stata determinata dal contratto di mutuo fondiario del 17.6.2025, né tanto meno si comprende come il predetto contratto di mutuo fondiario avrebbe potuto incidere sulle possibilità di soddisfazione di un credito chirografario, già postergato al preesistente credito della banca mutuante, garantito da ipoteca giudiziale di primo grado.
C.5. L'accoglimento del primo motivo di appello, relativo alla insussistenza dell'eventus damni, è sufficiente a riformare la sentenza di primo grado, mediante il rigetto dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., proposta avverso il contratto di mutuo fondiario del 17.6.2015, con contestuale costituzione di ipoteca in favore della banca mutuante, per cui assorbe l'esame dell'ulteriore motivo di appello, relativi alla insussistenza dei presupposti soggettivi della scientia damni e del consilium fraudis.
C.6. Deve essere rigettata la domanda, già formulata dall'odierna appellante in primo grado, di condanna della , attrice in primo grado, al risarcimento dei Parte_4
danni, ex art. 96 c.p.c., in quanto l'appellante non ha dedotto e provato, pur gravando su di essa il relativo onere, la concreta ed effettiva esistenza di un danno determinato dal comportamento processuale della controparte (cass. civ., 15.4.2013, n. 9080: “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all' art. 96
c.p.c., comma 1, richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”).
Né ricorrono nei confronti della soccombente, odierna appellata ed attrice in primo CP_1 grado, i presupposti della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
cfr., cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n.
9912) per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., non configurando l'introduzione del giudizio un abuso dello strumento processuale.
pagina 12 di 16 D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva, in solido, a carico dei convenuti, ossia della Contr
, odierna appellante, dei coniugi , odierni appellati e convenuti in primo Controparte_8
grado, rimasti contumaci.
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della Controparte_1
.
[...]
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori medi della tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando lo scaglione di riferimento da € 26.000,01, a € 52.000,00, tenuto conto che il valore della causa, avente ad oggetto azione revocatoria, si determina in base al valore del credito a tutela del quale è proposta l'azione revocatoria, e la stessa nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di CP_1
primo grado, allegava che il credito da essa vantato nei confronti dei coniugi Parte_5
, e che intendeva cautelare con l'azione revocatoria, era pari a € 27.876,56.
[...]
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando lo scaglione di riferimento di riferimento da € 26.000,01, a € 52.000,00 da 00 (tenuto conto del valore della causa di appello, uguale al valore della causa di primo grado), applicando i valori minimi per la fase di “trattazione-istruttoria”, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
E. Azione di ripetizione
Infine, la domanda di ripetizione delle somme pagate nel corso del giudizio di appello, a titolo di spese processuali, in esecuzione della sentenza impugnata, proposta dall'appellante all'udienza del 12.6.2024 e reiterata nel ricorso in riassunzione depositato in data 4.7.2024, le cui conclusioni sono state richiamate all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024, è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In particolare, all'udienza del 12.6.2024 la appellante ha chiesto di condannare gli avv.ti Pt_1
Angelo e – in una, occorrendo, alla parte da essi rappresentata -, con vincolo Parte_3 solidale tra loro, al rimborso in suo favore della somma di € 7.318,85 (comprensiva di ritenuta di pagina 13 di 16 acconto), ad essi corrisposta, quali procuratori antistatari della , in forza Parte_4
della sentenza impugnata, oltre interessi di mora al tasso legale, ex art. 1284 c.c.; ha depositato in via telematica, in data 11.6.2024, al fine di documentare il pagamento, tra l'altro, la fattura n. 53 del 17.2.2021 emessa dallo , nonché la copia della disposizione di Controparte_10
bonifico della predetta somma in favore dello . Controparte_10
Va ancora precisato che la condanna alla restituzione in favore della banca appellante della somma € 7.318,85, corrisposta dalla medesima banca appellante, a titolo di spese del giudizio di primo grado, direttamente agli avv.ti Angelo e , quali procuratori antistatari della Parte_3
Mutualità, deve essere indirizzata nei confronti dei suddetti procuratori antistatari, Parte_4
benchè essi non siano parte del giudizio di appello, e tanto perché, così come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93 c.p.c. preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello – come è accaduto nel presente giudizio - la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), benchè non evocato personalmente in giudizio, come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione (cass. civ., 15.4.2010, n. 9062; cass. civ., 25.10.2017, n.
25247).
In conclusione, gli avv.ti Angelo e , quali procuratore antistatari della Parte_3 [...]
, attrice in primo grado, devono essere condannati a restituire, in favore Parte_4 della appellante, in ragione del 50% ciascuno, la somma di € 7.318,85, oltre interessi al Pt_1
tasso legale dalla data del 22.2.2021 (pagamento) al saldo (per la data di decorrenza degli interessi, vedi cass. civ., 12.11.2021, n. 34011).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla , nei Parte_1
confronti della posta nel corso del giudizio di appello in Parte_4
pagina 14 di 16 nonché di e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n.
[...]
151/2021, depositata in data 1.2.2021, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e appellati- Controparte_3 Controparte_4
resistenti in riassunzione;
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, Rigetta l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.p.c., proposta dalla Parte_6
, avverso il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 17/6/2015 con
[...]
atto rogato dal notaio , rep. nr. 17164/racc. nr. 7906; Persona_1
3) Condanna la , Parte_6
in persona del Commissario Liquidatore p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida nella somma di € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Condanna la , Parte_6
in persona del Commissario Liquidatore p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi e € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., Condanna gli avv.ti Angelo e , quali procuratori Parte_3 antistatari della a restituire all'appellante, in ragione Controparte_11 del 50% ciascuno, la somma di € 7.318,85, oltre interessi al tasso legale dalla data del 22.2.2021
(data del pagamento) al saldo.
Napoli, 12.3.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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