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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2021 R.G. iniziata con atto di citazione notificato il 11/01/2021, da
Parte_1
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA GOZZI, 2G
[...] P.IVA_1
35131 PADOVA presso lo studio dell'Avv. GIACHIN FABIO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA ARINO 16 30031 DOLO, presso lo studio dell'Avv. MASCHERA
GIORGIA, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2932/2020 emesso da questo Tribunale il 04/12/2020.
Causa discussa a seguito di espletamento di prove testimoniali e ctu, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “nel merito: per quanto esposto e dedotto in atti, revo- carsi o dichiararsi nullo, annullabile o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto condannarsi a restituire a società Controparte_1 Parte_2
la somma di € 40.259,00 oltre interessi, corrisposta in forza della prov-
[...] visoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo n.2932/2020 – n.6963/2020 R.G., o la di- versa somma che verrà ritenuta di giustizia. Spese di lite rifuse.”
e di parte convenuta opposta: “Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si pro- cede, confermando il decreto ingiuntivo n. 2932/2020 emesso in data 4.12.2020 e per l'effetto condannare la società a pagare quanto in Parte_3 esso stabilito. Nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato che (già Controparte_1 [...]
ha adempiuto integralmente al contratto stipulato con la società Controparte_2 [...]
condannarsi quest'ultima al pagamento della Parte_1 Parte_3 somma di € 36.600,00 in quota capitale, oltre interessi di mora dal giorno della domanda al saldo effettivo. In ogni caso: spese e onorari del presente procedimento e della fase monitoria integralmente rifusi.”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta in tale misura.
ha diritto al pagamento da parte di Controparte_1 Parte_4
del compenso per l'attività professionale prestata (individuazione di ar-
[...] redi e progettazione d'interni), in misura inferiore a quanto pattuito il
07/10/2019.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 07/10/2019, i contendenti hanno stipulato un contratto col quale l'opponente conferiva all'opposta l'incarico di compiere la progettazione e lo studio per l'ottimizzazione del Blue bar e dei corridoi delle camere relative all'hotel denominato sito in Montegrotto Terme Parte_1
(Pd) (vedasi doc.1 opposta).
2) Nonostante l'attività da svolgersi fosse suddivisa in sette fasi e precisa- mente: a) interviste e colloqui;
b) studio e progetto per l'ottimizzazione e l'allestimento del Blue bar e dei corridoi delle camere;
c) rilievo di dettaglio;
d) progetto esecutivo;
e) realizzazione viste tridimensionali;
f) identificazione costi;
g) sopralluoghi, il prezzo pattuito era a corpo (€45.000,00# oltre iva, pa- ri a complessivi €54.900,00) e quindi non era stato stabilito il compenso per ciascuna fase sopra descritta (vedasi doc. 1 opposta, art. 2).
- 2 - 3) ha versato a Pt_1 Parte_1 [...]
(ora a titolo di acconto per l'incarico sopra- Controparte_3 Controparte_4 descritto, €15.000,00# oltre iva al 22% e cioè complessivi €18.300,00# (cir- costanza pacifica – vedasi peraltro doc.2 opposta).
4) L'opposta ha depositato una serie di documenti relativi all'attività commis- sionatale e precisamente: l'elenco delle lavorazioni da svolgere (vedasi doc.11 opposta), i costi previsionali del Blue bar (vedasi doc.7 opposta), il progetto esecutivo (vedasi doc.14 opposta), i rendering e cioè le immagini tridimen- sionali del progetto (vedasi docc.
8-8bis opposta) ed i rilievi relativi ai corridoi
(vedasi doc.9 opposta) e alla zona bar (vedasi doc. 10 opposta).
Il ctu, EO , ritiene che tale documentazione non possa essere CP_5 qualificata come progetto esecutivo (vedasi pagg. 23-24 ctu del febbraio
2025). Ad avviso del ctu, infatti, i predetti documenti non consentono concre- tamente di cantierizzare l'opera (vedasi pag. 20 ctu del febbraio 2025).
Lo scrivente condivide tale valutazione e fa proprie le considerazioni svolte a pagg. 23 e 24 della ctu del febbraio 2025; rileva pertanto che non essendo sta- ta svolta dall'opposta una progettazione esecutiva, il compenso maturato non può essere quello pattuito nel contratto di cui al precedente punto 1, che, al contrario, prevedeva un compenso a corpo per una progettazione esecutiva.
5) Il ctu ha individuato il compenso pattuito per ciascuna prestazione profes- sionale prevista nel contratto di cui al punto 1, mediante un procedimento che
è stato accettato da entrambe le parti (vedasi pagg. 13 e 14 ctu di febbraio
2025).
In forza di tale calcolo, le attività di cui all'art.1 del contratto del 07/10/2019, valgono quanto al punto A), €8.379,31#; quanto al punto B), €18.001,00#; quanto al punto C), €2.482,76#; quanto al punto D), €4.344,82#; quanto al punto E), €8.068,97#; quanto al punto F), €3.724,12#; quanto al punto F), nul- la, in quanto ricomprese nelle succitate voci.
- 3 - Ad avviso dello scrivente, alla luce dei precedenti punti 4) e 5), dal compenso pattuito a corpo (€45.000,00# oltre iva), occorre detrarre quanto spettante all'opposta per la redazione del progetto esecutivo (punto D art. 1) e cioè
€4.344,82# oltre iva, che non sono dovute in quanto tale attività non è stata compiutamente prestata.
Il compenso spettante ammonta dunque ad €40.655,18# oltre iva (€45.000,00-
€4.344,82=€40.655,18). al netto dell'acconto di €15.000,00# Controparte_1 oltre iva, già versatogli da ha diritto a preten- Controparte_6 dere da quest'ultima, il saldo di €25.655,18# oltre iva, pari a complessivi
€31.299,32# (€25.655,18+€5.644,14=€31.299,32).
La riduzione dei compensi proposta dal ctu a pag.25 della sua relazione di febbraio 2025, non appare accettabile in quanto fondata su un giudizio di con- gruità, che, nella fattispecie, non è applicabile in quanto le parti hanno pattuito il corrispettivo dell'attività professionale e per tale motivo, ai sensi dell'art. 2225 c.c., esso non è quantificabile in altro modo.
6) L'opponente ha versato all'opposta in esecuzione dell'ordinanza giudiziale del 18/5/2021, con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione al de- creto ingiuntivo n.2932/2020.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese nonché quelle del pro- cedimento monitorio, vengono poste a carico dell'attore opponente ed in favo- re dell'altra parte, liquidandole in €286,00# per esborsi ed €9.000,00# per onorario oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa.
Le spese di ctu vengono invece interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2932/2020 emesso da questo Tribunale il 04/12/2020.
- 4 - Condanna in per- Parte_1 sona del suo socio accomandatario a pagare €31.299,32# a Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, oltre interessi moratori dal giorno della domanda al saldo effettivo.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a restituire ad Parte_1 in persona del suo socio accomandatario quanto da quest'ultima versa-
[...] tole in più, in forza dell'ordinanza giudiziale del 18/5/2021 di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.2932/2020.
Condanna in per- Parte_1 sona del suo socio accomandatario, a pagare a in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Spese di ctu e cc.tt.pp. interamente compensate tra le parti.
Così deciso il 19 maggio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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