Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1917/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1917/2022 R.G., avente ad oggetto
“Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”,
fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.2.2025, ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
, P.I. , con Parte_1 P.IVA_1
sede in , alla Via Unità Italiana, n. 28, in persona del Direttore Generale Pt_1
Dott. , c.f. , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
20.12.1955, legale rapp.te pro - tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale da intendersi in calce all'atto di appello, rilasciata su foglio separato, dall'avv. Antonia Sarro, c.f. , con cui CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia presso l' aziendale in , alla Controparte_1 Pt_1
Via Unità Italiana n. 28, con richiesta di ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di rito inerenti il presente giudizio al seguente indirizzo PEC:
ed al fax 0823445104. Email_1
APPELLANTE
E
P.Iva Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro - tempore Dott.ssa P.IVA_2
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Controparte_3
legale della società, corrente in Vairano (Ce), alla via Madonna del Carmine
n. 41, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione, rilasciato su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine, dagli avv.ti Andrea Ferraro, c.f. C.F._3
, PEC: ZO MI, c.f.
[...] Email_2 [...]
PEC: e Paolo C.F._4 Email_3
Galluccio, c.f. PEC: CodiceFiscale_5
e con questi elettivamente domiciliata Email_4
presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Melorio n. 21,
nonché presso i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale;
si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la , in persona del legale Parte_1 3
rappresentante, come da atto di appello, insistendo per il suo integrale accoglimento, previo rigetto di ogni avversa istanza;
impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte appellata in comparsa di costituzione, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Per la in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro – tempore, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, insiste per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza n. 3592/2021, resa dal Tribunale Civile di Santa
Maria Capua Vetere in data 4.11.2021; in via istruttoria, rigettare l'istanza di
CTU, in quanto inammissibile e porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo PEC in data 2.5.2022, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante, proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 3592/2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere del 4.11.2021 con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2020
dell'8.1.2020 con il quale era stato ad essa intimato il pagamento, in favore del ricorrente in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro – tempore, dell'importo di € 6.067,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie da quest'ultimo eseguite nel periodo 2011, 2012, feb-2013.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
in persona del legale rapp.te Controparte_2 4
pro – tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per i motivi meglio ivi indicati, di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, rigettata ogni avversa e
contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della gravata sentenza ed
in accoglimento del gravame, annullare la Sentenza n.3592 2021 del
Tribunale di S. Maria C.V. e riformarla nel senso di accogliere integralmente
l'opposizione proposta in primo grado e dichiarare che nulla è dovuto da
parte della in favore del Parte_3 Controparte_2
in ragione di tutto quanto sopra esposto ed argomentato.
[...]
In via subordinata, ammettere CTU contabile per l'accertamento del
superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per l'anno
2011-2012-2013.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre
oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella
misura di legge all'Avvocato del libero foro.”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 20.10.2022 si costituiva il in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro – tempore, eccependo l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito del proposto gravame, per le ragioni ivi meglio specificate, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra indicate.
All'esito della trattazione, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed alla prefissata udienza del 27.2.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art.127ter c.p.c. -
esaminate le note depositate dalle parti, la Corte si riservava la decisione, 5
assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata . Parte_3
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Orbene, con il primo motivo di gravame l'appellante censura innanzitutto la gravata decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto 6
implicitamente sussistente la giurisdizione del Tribunale adito, riguardando la questione all'esame del giudice di primo grado l'applicazione - dedotta come illegittima - dello sconto di cui all'art.1 comma 796 lett. O) della L.296/06, in relazione ai corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla appellata società
in anni successivi al triennio di diretta applicazione 2007-2009.
A dire dell'appellante - originaria opponente - l'applicazione dello sconto involgerebbe una complessa operazione di valutazione di elementi opinabili, tali che la posizione soggettiva del non sarebbe di diritto CP_2
soggettivo, che presuppone un accertamento senza margini di discrezionalità,
ma di interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento.
La vicenda in esame riguarderebbe l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., inerenti la programmazione della spesa sanitaria, di cui i decreti regionali e i contratti ex art.8 quinquies comma 2 Dlgs 502/92 sono diretta applicazione, sicché, diversamente da quanto ritenuto, se ne doveva considerare preclusa la valutazione da parte del Giudice Ordinario;
le controversie riguardanti l'impugnativa di atti autoritativi, sia pure implicitamente evocati, implicano un sindacato di legittimità di fronte al quale la posizione giuridica soggettiva dell'operatore sanitario assume la consistenza di un interesse legittimo rispetto all'esercizio della potestà amministrativa.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, l'appellante invocava la riforma della sentenza gravata, con declaratoria di difetto di giurisdizione del
Tribunale adito.
In realtà, la conclusione cui è implicitamente giunto il primo giudice si inquadra nel solco dell'insegnamento dei giudici di legittimità (v., ex
plurimis, Cassazione civile, Sez. Un., 15/07/2021, n. 20161), da tempo fatto 7
proprio da questa Corte, secondo il quale “Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.
Part c), del d.lgs. n. 104 del 2010, la domanda di condanna della competente
al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa -
in tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento -
proposta dalla società accreditata sulla base dell'annullamento in via
giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd.
tetti di spesa e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività
parziale dell'accordo tra le parti limitatamente alle clausole che stabilivano
la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui petitum sostanziale
investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione
connessa ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti
soggettivi, senza interessare il controllo di legittimità dell'azione autoritativa
della P.A. sul rapporto concessorio”.
La censura sul punto proposta appare quindi del tutto infondata.
Parte Con ulteriore censura l' lamenta ancora l'erroneità ed illegittimità
della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato nel merito la propria opposizione ritenendo non applicabile alla fattispecie di causa lo sconto tariffario ex all'art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006,
prorogato per l'anno 2011 con decreto del Commissario ad acta Regione
Campania n. 24/2011 e richiamato nelle clausole del contratto intercorso tra le parti.
La pronuncia impugnata sarebbe quindi assolutamente illegittima nella parte in cui avrebbe totalmente disatteso il pur chiaro contenuto del contratto ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92, vigente tra le parti ed in ogni sua parte 8
vincolante, limitandosi ad affermare la non applicabilità tout court della Legge
n.296/2006 al rapporto in esame, nonostante il chiaro richiamo in contratto.
Ciò posto, osserva il Collegio che non è in contestazione la questione inerente all'efficacia temporale dell'art. 1, comma 796 lett. O), l. 297/2006,
avendo ritenuto il Tribunale - con statuizione non impugnata e, quindi, passata in giudicato - di uniformarsi all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui la stessa sia limitata al solo triennio 2007
– 2009 (Cass. 10582/2018; e da ultimo anche Cass. 27007/2021).
Oggetto dell'appello è, pertanto, solo l'interpretazione delle clausole pattizie, e in particolare degli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti dalle parti con riferimento alle diverse annualità in oggetto ed in atti allegati, ossia la verifica del se con esse le parti abbiano inteso richiamare lo sconto tariffario previsto per il periodo precedente dalla legge 297/2006, determinandone la
“contrattualizzazione”.
Ritiene il collegio di uniformarsi ai numerosi precedenti di questa
Corte, cui si intende dare continuità, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (cfr. ex multis, Corte d'Appello di Napoli
1400/2023; Corte d'Appello di Napoli, 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto, infatti: “
1. La remunerazione delle
prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali
previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e
fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno
comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4…..; 2. In ogni caso, 9
l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06
costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate
…..dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di
riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e
acquisto delle prestazioni”), erano, poi, stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni per la branca di Radiodiagnostica, richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto viene richiamato lo sconto previsto dalla
Legge n. 296/2006, le parti abbiano inteso riferirsi unicamente all'importo fissato come limite di spesa e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, deve ritenersi che le parti si siano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni,
con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e
5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al
netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”.
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità
di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle 10
tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato,
come le parti hanno fatto quando si è trattato di determinare i limiti di spesa).
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto previsto dalla legge n. 296/2006 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detto limite alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 272/2018; n. 357/2018; n. 673/2018; n. 1360/2018;
n. 4203/2018; n. 252/2019; n. 257/2019; n. 753/2019, n. 3444/2022, n.
1125/2023).
Con ulteriore censura la deduce che, anche qualora non Parte_3
fosse ritenuta applicabile la normativa in esame e, quindi, lo sconto fosse ritenuto non praticabile per come previsto dall'art.1 co.796 lett. O) della Legge
n.296/16, in ogni caso la somma richiesta non sarebbe dovuta, stante il superamento del limite di spesa fissato dall'Amministrazione per gli anni in questione.
La censura, come dedotto da parte appellata, è del tutto inammissibile,
introducendo per la prima volta in questo grado, in violazione dell'art. 345
c.p.c., un tema non oggetto dell'originario giudizio di opposizione;
ad analoga conclusione deve giungersi quanto alla contestazione relativa alla non debenza degli interessi richiesti, anche questa mai sollevata innanzi al Tribunale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza della proposta impugnazione, la stessa va rigettata, con conseguente conferma della gravata sentenza n. 3592/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua 11
Vetere del 4.11.2021.
La spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante , in Parte_1
persona del legale rappresentante, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellato in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo in contestazione (da € 5.200,00 ad € 26.00,00),
nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti,
Avv. Andrea Ferraro, Avv. ZO MI ed Avv. Paolo Galluccio,
dichiaratisi antistatari, ciascuno in uguale misura.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rappresentante, di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 2.5.2022 dall' , Parte_1
in persona del legale rappresentante, nei confronti del Controparte_4 [...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore ed
[...]
avverso la sentenza n. 3592/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 4.11.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna l' , in persona del Parte_1
legale rappresentante, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
– tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.100,00,
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa se dovute, con distrazione in favore dei difensori costituiti, Avv. Andrea Ferraro, Avv. ZO MI ed
Avv. Paolo Galluccio, dichiaratisi antistatari, ciascuno in uguale misura;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Parte_1
legale rappresentante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, all'udienza del 28.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo