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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3766/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Bozena SACHAJKO e Susanna ZACCARIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Bologna, Via Arienti, n. 37, RICORRENTE e nato a [...], il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Jawad ASMAHI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Belvedere, n. 10, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 giugno 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 di circa due anni e mezzo totali sfociata in un rapporto di convivenza more uxorio della durata di cinque mesi. Dall'unione è nata, il 13 ottobre 2023, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, la relazione è finita nel mese di maggio 2024. Con ricorso depositato il 17 maggio 2025 la signora a domandato che: Pt_1 pagina 1 di 4 - le sia affidata in via esclusiva rafforzata e collocata presso di lei;
Per_1
- l'affido (diventi) condiviso soltanto all'esito delle valutazioni del SERDP, del CSM e del Servizio Sociale competente dello stato di salute e comportamentale del signor CP_1
- sia previsto che gli incontri padre-figlia avvengano con modalità protette e secondo il calendario e il programma concordato con il Servizio Sociale competente;
- sia conferito incarico al Servizio Sociale affinché valuti la capacità genitoriale di entrambi i genitori;
- sia posto a carico del padre l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di 250,00 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale, precisato che il ricorso introduttivo è stato caricato soltanto erroneamente nella sequenza “giudiziale”, ha aderito integralmente alle richieste della signora Pt_1
Nell'udienza del 30 giugno 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dell'accordo. Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via esclusiva rafforzata alla madre la quale si occuperà di svolgere, Per_1 in autonomia le questioni relative alla sua ordinaria e straordinaria amministrazione, con la possibilità che in futuro -verificato lo stato di salute e comportamentale del signor e solo all'esito delle valutazioni del SERDP, del CSM e del Servizio Sociale CP_1 competente- l'affido diventi condiviso;
2) dispone la vigilanza dei servizi Sociali per due anni con il compito:
- di verificare il puntuale rispetto delle condizioni previste nella sentenza;
- di monitorare le condizioni personali, familiari, sociali e scolastiche della bambina;
- di organizzare (inizialmente con modalità protette e con cadenza quindicinale) gli incontri tra padre e figlia con facoltà di modificarne le forme, la frequenza e la durata e anche di sospenderli se disturbanti per la minore;
- di facilitare i rapporti tra le parti, quando verrà meno la misura cautelare nei confronti del signor CP_1
pagina 2 di 4 - di comunicare senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la bambina di cui vengano a conoscenza;
3) colloca la minore presso la madre;
4) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia avvengano con modalità protette e secondo quello che sarà il calendario ed il programma concordato con il Servizio Sociale competente attribuendo al servizio stesso la facoltà di modificare, nel tempo, tale programma al fine di riavvicinare quanto prima la figlia al padre o anche quella di sospendere gli incontri qualora disturbanti per la minore;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor versi alla signora CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 la somma mensile di 250,00 euro, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Per_1 tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a decorrere dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 2 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Bozena SACHAJKO e Susanna ZACCARIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Bologna, Via Arienti, n. 37, RICORRENTE e nato a [...], il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Jawad ASMAHI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Belvedere, n. 10, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 giugno 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 di circa due anni e mezzo totali sfociata in un rapporto di convivenza more uxorio della durata di cinque mesi. Dall'unione è nata, il 13 ottobre 2023, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, la relazione è finita nel mese di maggio 2024. Con ricorso depositato il 17 maggio 2025 la signora a domandato che: Pt_1 pagina 1 di 4 - le sia affidata in via esclusiva rafforzata e collocata presso di lei;
Per_1
- l'affido (diventi) condiviso soltanto all'esito delle valutazioni del SERDP, del CSM e del Servizio Sociale competente dello stato di salute e comportamentale del signor CP_1
- sia previsto che gli incontri padre-figlia avvengano con modalità protette e secondo il calendario e il programma concordato con il Servizio Sociale competente;
- sia conferito incarico al Servizio Sociale affinché valuti la capacità genitoriale di entrambi i genitori;
- sia posto a carico del padre l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di 250,00 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale, precisato che il ricorso introduttivo è stato caricato soltanto erroneamente nella sequenza “giudiziale”, ha aderito integralmente alle richieste della signora Pt_1
Nell'udienza del 30 giugno 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dell'accordo. Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via esclusiva rafforzata alla madre la quale si occuperà di svolgere, Per_1 in autonomia le questioni relative alla sua ordinaria e straordinaria amministrazione, con la possibilità che in futuro -verificato lo stato di salute e comportamentale del signor e solo all'esito delle valutazioni del SERDP, del CSM e del Servizio Sociale CP_1 competente- l'affido diventi condiviso;
2) dispone la vigilanza dei servizi Sociali per due anni con il compito:
- di verificare il puntuale rispetto delle condizioni previste nella sentenza;
- di monitorare le condizioni personali, familiari, sociali e scolastiche della bambina;
- di organizzare (inizialmente con modalità protette e con cadenza quindicinale) gli incontri tra padre e figlia con facoltà di modificarne le forme, la frequenza e la durata e anche di sospenderli se disturbanti per la minore;
- di facilitare i rapporti tra le parti, quando verrà meno la misura cautelare nei confronti del signor CP_1
pagina 2 di 4 - di comunicare senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la bambina di cui vengano a conoscenza;
3) colloca la minore presso la madre;
4) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia avvengano con modalità protette e secondo quello che sarà il calendario ed il programma concordato con il Servizio Sociale competente attribuendo al servizio stesso la facoltà di modificare, nel tempo, tale programma al fine di riavvicinare quanto prima la figlia al padre o anche quella di sospendere gli incontri qualora disturbanti per la minore;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor versi alla signora CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 la somma mensile di 250,00 euro, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Per_1 tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a decorrere dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 2 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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