Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 352 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
NN (CZ) in data 01/02/1981, ivi residente in [...]B, n. 19, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF - che C.F._2 lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e IG. - CF CP_1
– nato a [...] ed in data 18/12/1986, anche lui ivi residente in [...]C.F._3
SPERANZA B, n. 19, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti:
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 15 e 16 maggio
2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25/04/2025 - che i ricorrenti, in data 20/07/2019, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in VE AN (CZ), come da Estratto Riassunto dal Registro degli atti di matrimonio, del
14.01.2025 (Atto n. 4, parte II, Serie A – Anno 2019-Comune di VE AN);
- Come è dato evincersi dal certificato di Stato di famiglia il nucleo familiare risulta composto unicamente dai due coniugi, senza, dunque, alcuna progenie;
- I coniug , hanno fissato la sede della residenza del nucleo familiare in VE AN (CZ), Parte_2 alla via Speranza B, n. 19;
- La IG.r è casalinga mentre il IG. è bracciante agricolo;
Parte_1 CP_1
- Ormai da svariati mesi la convivenza è divenuta insostenibile, a causa di una insanabile incompatibilità caratteriale;
- Vani sono risultati tutti i tentativi esperiti al fine di superare la crisi insorta e non appare possibile ripristinare il consortium vitae (testualmente come da ricorso congiunto in atti).
Tanto esposto, i coniugi e , hanno raggiunto la comune determinazione di Parte_1 CP_1 addivenire alla separazione alle seguenti condizioni.
“Casa coniugale - beni mobili-Corredo nuziale
I coniugi hanno fissato la residenza del proprio nucleo familiare in VE AN (CZ), via Speranza, B, n.
19. Detto immobile, veniva concesso in comodato dal IG alla figlia, IG.r . Controparte_2 Parte_1
L'immobile, pertanto, verrà assegnato alla IG.r . Parte_1
I coniugi contraevano una serie di finanziamenti necessari sia per effettuare dei lavori di ristrutturazione della casa che per l'acquisto dei mobili che arredavano la stessa.
In merito ai predetti impegni economici le parti concordano quanto segue:
1) Il IG. continuerà a pagare sino a totale estinzione: CP_1
- N. 1 Finanziamento Compass-Gruppo Banca Mediobanca-Prontissimo Banco posta, di € 255,00 mensili, intestato al IG. (padre del ricorrente). Detto finanziamento veniva contratto per poter far Persona_1 fronte a parte delle spese per lavori di ristrutturazione della casa;
- N. 2 Finanziamenti Fiditalia, dei quali uno con rata mensile pari ad € 140,00 ed uno con rata mensile di €
195,00. Detti finanziamenti venivano contratti per l'acquisto dei mobili ossia, per l'acquisto di cucina (con annesso frigorifero, lavatrice ed asciugatrice) e salotto;
- N. 1 Finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Fiat ND, 4X4, tg. DA270DG. La rata mensile è pari ad
€ 250,00. Il mezzo rimarrà in proprietà e disponibilità del IG . CP_1
2) La IG.r , con l'aiuto dei genitori, si impegna: Pt_1
- A pagare, fino a totale estinzione, N. 1 finanziamento, intestato al padre di lei, , contratto Controparte_2 per effettuare parte dei lavori di ristrutturazione della casa coniugale-Finanziamento Compass Spa-Prontissimo
Posta-Gruppo Banca Mediolanum, di € 87,99 mensili;
- A versare, a partire da giorno 12 giugno 2025, e con cadenza mensile, la somma di € 200,00 al IG CP_1 al fine aiutare quest'ultimo a pagare le n. 2 finanziarie accese per l'acquisto dei beni mobili che rimarranno alla IG.r . Ovviamente detta somma verrà versata fino alla totale estinzione dei due finanziamenti. Pt_1
- Salderà altresì un debito, di circa €. 4.950,00, per una serie di prestiti ottenuti da parenti.
Le parti concordano quindi che i mobili acquistati insieme, ossia cucina, con annesso frigorifero, lavatrice ed asciugatrice nonché salotto, rimarranno nell'immobile stesso e la IG.ra contribuirà al pagamento dei Pt_1
n. 2 finanziamenti versando mensilmente la somma di 200,00.
Ove, però, la IG.ra non dovesse trovare un lavoro stabile entro giorno 12 giugno 2025, il IG. Pt_1 CP_1 preleverà i predetti mobili, si occuperà, in modo esclusivo, del pagamento dei due finanziamenti e la IG.ra non verserà la somma di € 200,00 mensili. Pt_1 3
Per quanto riguarda gli ulteriori beni mobili, quali corredo, beni personali, utensili e quant'altro, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla loro equa divisione e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
Mantenimento del coniuge
L'obbligo di mantenimento in costanza di separazione, stabilito dall'art. 156 c.c., è una continuazione ed un affievolimento del dovere di contribuzione previsto, in piena vigenza del matrimonio, dal terzo comma dell'art. 143 c.c.
La IG.ra , visti anche gli svariati debiti contratti, che dovranno essere pagati, per la maggior Parte_1 parte dal IG. dichiara di riconoscere la propria autosufficienza economica e di non avere alcuna CP_1 pretesa economica di cui onerare il coniuge.
Beni mobili registrati.
Come già evidenziato, successivamente al matrimonio il IG. acquistava una autovettura, Fiat ND CP_1
(FIAT PANDA 4X4, tg. DA270DG, di cui allegato libretto). Per l'acquisto della stessa il IG. contraeva CP_1 un finanziamento.
Le parti di comune accordi stabiliscono che il IG. continuerà a pagare la finanziaria e la macchina CP_1 rimarrà di sua esclusiva proprietà e disponibilità
Conto corrente
Le parti non sono intestatari di conto corrente cointestai e dichiarano di non aver risparmi.
Dunque, alcuna divisione è concordata in merito agli stessi.
E pertanto i IG.r , per come sopra assistiti, con il presente atto intendono Parte_1 CP_1 espressamente promettersi reciproco rispetto, evitando in futuro qualsiasi ulteriore ragione di attrito e dissidio suscettibile di arrecare nocumento alla serenità dei medesimi istanti”.
Tanto premesso i IG.ri e , chiedevano che l'intestato Tribunale volesse così Parte_1 CP_1 statuire:
I Volersi dichiarare lo stato di separazione personale dei coniugi.
II Volersi approvare le condizioni sopra descritte e rappresentate.
III Volersi emettere decreto di omologazione della separazione nel rispetto delle condizioni sopra rassegnate.
In rito, le parti dichiaravano – altresì - di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473- bis.13, comma 3, c.p.c. (art. 473-bis.51, comma 2, ultima parte, c.p.c.) e chiedono di voler sostituire l'udienza in presenza con note di trattazione scritta.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 352 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi IG.ra Parte_1
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF - e C.F._1 C.F._2 IG. - CF - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MUSCARA' CP_1 C.F._3
MARIALUISA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente C.F._4 del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 28 aprile 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico 4
di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 20/05/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente separatamente in cancelleria, in data 15
e 16 maggio 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano contrarie a norme di legge;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, in presenza o in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 2 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 352 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF – nata a OV NN (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
01/02/1981, ivi residente in [...]B, n. 19, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF - che lo rappresenta e difende C.F._2 in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e IG. - CF – CP_1 C.F._3 nato a [...] ed in data 18/12/1986, anche lui ivi residente in [...]B, n. 19, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF - elettivamente C.F._4 domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti:
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Parti ricorrenti -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente in [...]B 19 C.F._1
88049 OV NN, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALIERI SIMONA - CF - C.F._2
e IG. - CF - nato a [...], il [...], anche CP_1 C.F._3 lui residente in [...] 88049 OV NN ITALIA - a sua volta rappresentato a e difeso dall'avv. MUSCARA' MARIALUISA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, alle condizioni di cui in premessa ed in parte motiva:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV NN (CZ) – atto n. 4, parte II, serie A, anno 2019 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)