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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 07-
05-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6238/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Alessio Giaquinto, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia (SA), Via Rosa Iemma, n.
52;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmine Renzulli,
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Galleria Mediterraneo Via San Leonardo, n. 52/G;
- Opposta – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1213/2018 con cui il Tribunale
di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Controparte_1
lo condannava al pagamento di € 42.752,67, oltre interessi e spese, per il
[...]
mancato adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento nn.
20143077831415 del 05.06.2015, 201430777831416 del 18.06.2015, 20143077831417 del
29.06.2015, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: la nullità dei contratti di finanziamento;
l'inesistenza della prova del credito ingiunto;
l'infondatezza della pretesa.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento conclusi dal sig. e, per l'effetto, per Parte_1
infondatezza dell'azione ex contractu esercitata dalla convenuta opposta, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1313/2018; revocare il decreto ingiuntivo n. 1313/2018 perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'odierna convenuta;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva in via Controparte_1
preliminare dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta e confermare integralmente il decreto ingiuntivo con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice;
concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto;
nel merito rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte ex adverso, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto oltre che, non provate, pretestuose e meramente dilatatorie e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte l'opposta decreto ingiuntivo n. 1313/2018; condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite. Deduceva: in via preliminare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta;
nel merito l'assoluta infondatezza della presunta nullità dei contratti di finanziamento;
infondatezza della presunta inesistenza della prova del credito ingiunto.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo e concessa la provvisoria esecuzione con provvedimento del 5.11.2020, senza svolgimento di attività istruttoria, con decreto del 25.01.2024 il giudizio veniva sospeso al fine di consentire l'apertura del sub procedimento di querela di falso.
Con ricorso del 19.04.2024, la riassumeva il giudizio Controparte_1
e il processo era rinviato alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Sull'improcedibilità dell'opposizione
L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Preliminarmente si ricorda che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione.
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione depositata emerge che il ricorso e il decreto ingiuntivo sono stati notificati all'odierno opponente in data 16.05.2018 (come risulta dall'avviso di ricevimento) mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato mediante pec il 26.06.2018. Il termine di giorni 40 per proporre opposizione (artt. 641-645 c.p.c.) scadeva il giorno 25.06.2018. Deve ritenersi pertanto che l'opposizione è stata proposta tardivamente.
Inoltre, la contestazione circa l'infondatezza dell'asserita tardività dell'opposizione eccepita da parte opposta, sollevata dall'opponente per prima volta con note di trattazione scritta depositate in data 22.01.2024 deve ritenersi inammissibile.
Invero, nel caso in esame parte opponente con note del 30.10.2020 disconosceva la firma apposta sull'avviso di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo opposto, precisando che qualcuno avesse ritirato lo stesso. Evidenziava, altresì, di aver rinvenuto tale atto senza busta in data 18.05.2018 nella cassetta postale della propria abitazione.
Ancora, con note del 22.01.2024, per la prima volta parte opponente affermava di risiedere in un luogo diverso da quello presso il quale era stato notificato l'atto oggetto di causa, producendo certificato anagrafico di residenza storico.
Successivamente, il presente il giudizio veniva sospeso ed incardinato procedimento per querela di falso avente ad oggetto il disconoscimento, il quale veniva dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale alle liti.
Per cui, anche a volersi in astratto ammettere una diversa residenza anagrafica, come asserito per la prima volta da parte opponente con note del 22.01.2024, all'atto della notificazione del decreto ingiuntivo, tale risultanza non vale minimamente ad inficiare la validità della notificazione e sul punto si rimanda a quanto stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione per cui al fine di dimostrare la sussistenza della nullità
di una notificazione, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione, essendosi altresì evidenziato nella menzionata pronuncia che nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita – come nel caso di specie - nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa,
ha l'onere di fornirne la prova (che nel caso di specie difettava nell'atto introduttivo del giudizio per cui è causa) – (cfr. Cass.n.10107 del 2014).
Ancora si veda sul punto “la produzione della documentazione anagrafica -non costituendo
il certificato anagrafico prova idonea del diverso luogo di residenza del destinatario della
notifica rispetto al luogo ove la notifica è stata effettuata- è peraltro inidonea a dimostrare "ex
se" la nullità della notificazione dell'atto di citazione” (Cass. n.13011 del 2006).
Ne consegue, che già per tali considerazioni, l'opposizione debba considerarsi inammissibile.
Le spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono posto a carico di
[...]
liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di Parte_1
riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa il Decreto Ingiuntivo 1313/2018 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 1313/2018.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.906,00 (Fase Studio € 851,00, Fase Introduttiva € 602,00, Fase
Decisoria € 1.453,00), per il presente giudizio, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 07-
05-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6238/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Alessio Giaquinto, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia (SA), Via Rosa Iemma, n.
52;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmine Renzulli,
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Galleria Mediterraneo Via San Leonardo, n. 52/G;
- Opposta – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1213/2018 con cui il Tribunale
di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Controparte_1
lo condannava al pagamento di € 42.752,67, oltre interessi e spese, per il
[...]
mancato adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento nn.
20143077831415 del 05.06.2015, 201430777831416 del 18.06.2015, 20143077831417 del
29.06.2015, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: la nullità dei contratti di finanziamento;
l'inesistenza della prova del credito ingiunto;
l'infondatezza della pretesa.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento conclusi dal sig. e, per l'effetto, per Parte_1
infondatezza dell'azione ex contractu esercitata dalla convenuta opposta, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1313/2018; revocare il decreto ingiuntivo n. 1313/2018 perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'odierna convenuta;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva in via Controparte_1
preliminare dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta e confermare integralmente il decreto ingiuntivo con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice;
concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto;
nel merito rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte ex adverso, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto oltre che, non provate, pretestuose e meramente dilatatorie e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte l'opposta decreto ingiuntivo n. 1313/2018; condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite. Deduceva: in via preliminare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta;
nel merito l'assoluta infondatezza della presunta nullità dei contratti di finanziamento;
infondatezza della presunta inesistenza della prova del credito ingiunto.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo e concessa la provvisoria esecuzione con provvedimento del 5.11.2020, senza svolgimento di attività istruttoria, con decreto del 25.01.2024 il giudizio veniva sospeso al fine di consentire l'apertura del sub procedimento di querela di falso.
Con ricorso del 19.04.2024, la riassumeva il giudizio Controparte_1
e il processo era rinviato alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Sull'improcedibilità dell'opposizione
L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Preliminarmente si ricorda che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione.
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione depositata emerge che il ricorso e il decreto ingiuntivo sono stati notificati all'odierno opponente in data 16.05.2018 (come risulta dall'avviso di ricevimento) mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato mediante pec il 26.06.2018. Il termine di giorni 40 per proporre opposizione (artt. 641-645 c.p.c.) scadeva il giorno 25.06.2018. Deve ritenersi pertanto che l'opposizione è stata proposta tardivamente.
Inoltre, la contestazione circa l'infondatezza dell'asserita tardività dell'opposizione eccepita da parte opposta, sollevata dall'opponente per prima volta con note di trattazione scritta depositate in data 22.01.2024 deve ritenersi inammissibile.
Invero, nel caso in esame parte opponente con note del 30.10.2020 disconosceva la firma apposta sull'avviso di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo opposto, precisando che qualcuno avesse ritirato lo stesso. Evidenziava, altresì, di aver rinvenuto tale atto senza busta in data 18.05.2018 nella cassetta postale della propria abitazione.
Ancora, con note del 22.01.2024, per la prima volta parte opponente affermava di risiedere in un luogo diverso da quello presso il quale era stato notificato l'atto oggetto di causa, producendo certificato anagrafico di residenza storico.
Successivamente, il presente il giudizio veniva sospeso ed incardinato procedimento per querela di falso avente ad oggetto il disconoscimento, il quale veniva dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale alle liti.
Per cui, anche a volersi in astratto ammettere una diversa residenza anagrafica, come asserito per la prima volta da parte opponente con note del 22.01.2024, all'atto della notificazione del decreto ingiuntivo, tale risultanza non vale minimamente ad inficiare la validità della notificazione e sul punto si rimanda a quanto stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione per cui al fine di dimostrare la sussistenza della nullità
di una notificazione, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione, essendosi altresì evidenziato nella menzionata pronuncia che nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita – come nel caso di specie - nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa,
ha l'onere di fornirne la prova (che nel caso di specie difettava nell'atto introduttivo del giudizio per cui è causa) – (cfr. Cass.n.10107 del 2014).
Ancora si veda sul punto “la produzione della documentazione anagrafica -non costituendo
il certificato anagrafico prova idonea del diverso luogo di residenza del destinatario della
notifica rispetto al luogo ove la notifica è stata effettuata- è peraltro inidonea a dimostrare "ex
se" la nullità della notificazione dell'atto di citazione” (Cass. n.13011 del 2006).
Ne consegue, che già per tali considerazioni, l'opposizione debba considerarsi inammissibile.
Le spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono posto a carico di
[...]
liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di Parte_1
riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa il Decreto Ingiuntivo 1313/2018 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 1313/2018.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.906,00 (Fase Studio € 851,00, Fase Introduttiva € 602,00, Fase
Decisoria € 1.453,00), per il presente giudizio, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara