Articolo 12 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1336
Articolo 11Articolo 13
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1 gennaio 1962
Art. 12. Assolvimento degli obblighi militari

Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sara' diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purche' ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1962