Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Sentenza 12 marzo 2024
Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7189 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07189/2025REG.PROV.COLL.
N. 08013/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8013 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Interno, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 75/2024, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del rigetto dell’istanza di emersione e del diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha presentato domanda di regolarizzazione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, facendo valere il proprio contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la società agricola -OMISSIS- per la durata prevista dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
2. – La Prefettura di Campobasso, con provvedimento del 7 aprile 2021, ha opposto diniego alla regolarizzazione sulla scorta del parere negativo espresso dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Campobasso sul possesso dei requisiti di capacità economica del datore di lavoro, nonché sul numero di giornate lavorative mensili previste. La notifica del diniego non andava a buon fine per irreperibilità del destinatario che ne veniva a conoscenza solo un anno dopo.
Sicché, questi presentava al S.U.I. il 21 febbraio 2022 un’istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020.
3. – La Prefettura di Campobasso, con nota del 6 aprile 2022 trasmessa a mezzo pec il giorno 8 aprile 2022, rappresentava allora al Nait che “ il provvedimento di rigetto del 7 aprile 2021 ” era stato notificato “ per irreperibilità del destinatario in data 9 aprile 2021 ”, e, pertanto, “ essendo scaduti i termini per l’esperimento dei rimedi amministrativi e giurisdizionali apprestati dall’ordinamento ”, alcuna “ favorevole determinazione ” poteva essere adottata dalla Prefettura.
4. – Lo straniero ha adìto il TAR Molise per l’annullamento di entrambe le note denunciando la nullità assoluta della notifica del primo rigetto, con conseguente ammissibilità dell’impugnativa in parte qua , il vizio di incompetenza della nota dell’8 aprile 2022, il difetto istruttorio della nota dell’ITL, nonché l’illegittimità del decreto interministeriale 27 maggio 2020 per irragionevolezza ed illogicità nella parte in cui non prevede la possibilità di convertire il permesso in quello per attesa occupazione.
5. – Nel corso del giudizio sono intervenute due pronunce cautelari d’appello in senso favorevole allo straniero nel senso di sollecitare l’approfondimento di merito (ordinanza n. 5364 del 14 novembre 2022 e ordinanza n. 3905 del 22 settembre 2023), ponendo in particolare l’enfasi sul profilo della mancata decisione sulla istanza di convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, e, successivamente, sull’ iter procedimentale non concluso. Difatti, nelle more del giudizio, con e-mail di convocazione del 29 dicembre 2022 lo straniero è stato invitato a presentarsi in data 11 gennaio 2023 e in tale occasione ha versato copia della documentazione di riferimento. La difesa erariale, con successiva memoria prodotta nel giudizio di primo grado, ha ribadito che la convocazione non è valsa a introdurre elementi di novità rispetto all’originaria situazione dello straniero.
6. – A conclusione del giudizio di primo grado, il TAR Molise, ritenuta l’ammissibilità del ricorso introduttivo, lo ha respinto per infondatezza sotto tutti i profili.
6.1. – Quanto all’istruttoria dell’ITL il giudice di prime cure ha ravvisato la congruità delle valutazioni sull’incapienza economica in capo alla società-OMISSIS-. L’Ispettorato avrebbe invero valorizzato proprio gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il suo volume d’affari al netto degli acquisti, ossia il primo degli indici specifici di cui l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 ha previsto l’impiego, ai fini della procedura, per gli imprenditori agricoli. Il primo giudice ha, inoltre, rimarcato che nell’istanza di regolarizzazione la società-OMISSIS- dichiarava di aver conseguito, per il precedente anno 2019, un volume di affari e un reddito di esercizio indicati nella cifra di € 397.580,00 senza tuttavia suffragare tale dichiarazione dei necessari dati giustificativi a corredo.
6.2. – Quanto al dedotto vizio di incompetenza della Prefettura di Campobasso a decidere sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il TAR molisano ha ritenuto che, seppur l’istruttoria dei provvedimenti sia espletata dal S.U.I., il provvedimento finale è pur sempre adottato dal funzionario prefettizio preposto all’area di riferimento.
6.3. – Quanto alla carenza motivazionale e ai vizi di violazione di legge addebitati alla nota del 6 aprile 2022, il TAR ha giudicato che, nella fattispecie in esame, la censura di difetto di motivazione non può inficiare la legittimità della successiva nota del 6 aprile 2022, dovendo un simile esito essere escluso in forza dell’art. 21- octies , comma 2, prima parte, della legge n. 241 del 1990, dal momento che il contenuto dispositivo del nuovo provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di atto vincolato: il giudice molisano ha pervero concluso che l’assenza ab origine del requisito della capacità economica in capo alla società-OMISSIS- ha “ non soltanto invalidato, per ciò solo, l’istanza di emersione presentata a favore del Nait, come rilevatosi dall’Amministrazione con il suo provvedimento reiettivo del 7 aprile 2021, ma anche, e conseguentemente, precluso l’applicabilità a vantaggio del sunnominato dell’istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione ”.
7. – Avversata la pronuncia in appello innanzi a questo Consiglio, lo straniero nel libello di appello ripropone le censure a carico dei due provvedimenti impugnati per difetto istruttorio in ordine alla ritenuta incapienza economica, nonché per vizio di incompetenza e carenza motivazionale della nota del 6 aprile 2022 ribadendo nello specifico che lo Sportello unico sarebbe organo collegiale e non monocratico, mentre la seconda nota non rivestirebbe natura vincolata. Conferma, inoltre, l’estensione del thema decidendum a carico del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 deducendone il contrasto con l’art. 103, co. 1, del d.l. n. 34 del 2020, sotto il precipuo profilo che tale decreto avrebbe dovuto disciplinare la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione per i casi in cui la procedura di regolarizzazione veniva definita negativamente per motivi ostativi riconducibili esclusivamente al datore di lavoro.
8. – All’esito della trattazione cautelare il Collegio, apprezzando i profili di periculum in mora , ha assentito all’invocata misura cautelare esclusivamente nel senso di sospendere il provvedimento impugnato in prime cure e i suoi effetti potenzialmente espulsivi.
9. – All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 il Collegio ha disposto l’acquisizione in via istruttoria del parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro, non presente agli atti del giudizio giacché non si apprezzano perspicuamente le ragioni per cui siano stati valutati solo gli indici di capacità economica risultanti dalla dichiarazione IVA dell’anno 2018.
10. – In ottemperanza all’ordinanza istruttoria la Prefettura di Campobasso, costituitasi formalmente nel giudizio di appello, ha rappresentato che il richiesto parere dell’Ispettorato è stato integralmente riportato nel provvedimento di rigetto, dunque “ non vi è altro parere ITL al di fuori di quello espresso secondo le descritte modalità telematiche e mai contestate dagli istanti ”.
11. – La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 19 giugno 2025 e conseguentemente spedita in decisione.
12. – L’appello è fondato per le ragioni che si espongono dappresso.
Il Collegio ritiene che colga nel segno il primo motivo di appello, con sostanziale assorbimento delle altre censure che impingono sui segmenti successivi di esercizio del potere.
Più nello specifico giova premettere che l’Ispettorato territoriale del lavoro di Campobasso ha espresso parere negativo all’emersione perché, dalla ricerca effettuata al sito Punto Fisco, è stato estratto il modello IVA relativo al periodo di imposta 2018 da cui è risultato un volume di affari al netto degli acquisti dell’importo di euro 5.183.
12.1. – Senonché, la verifica del requisito di capienza economica si è immotivatamente discostata dal dettato del D.M. 27 maggio 2020 che, all’art. 9, nel fissare i requisiti reddituali del datore di lavoro nell’ambito delle procedure di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, stabilisce che “ l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui ”, specificando al comma 4 che “ per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori ”. Ad una esegesi rispettosa del dato letterale (“ possono…anche ”) e della ratio legis della speciale disciplina sull’emersione, tale previsione non può che essere sussidiaria e non alternativa rispetto a quanto disciplinato in via generale dal primo comma, che individua tra i documenti fiscali o contabili da valutare ai fini del requisito reddituale l’ultima dichiarazione dei redditi o il bilancio di esercizio precedente – che invece non sono stati presi in considerazione nel caso in esame.
12.2. – L’Ispettorato del lavoro si è infatti attestato sulla sola dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2018 senza, tuttavia, circostanziare i predetti elementi salienti: in primis , non è stata acquisita in via istruttoria, né valutata la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2019, come invece prescritto dal comma 1 dell’art. 9 nonostante che la domanda di emersione sia stata presentata nell’anno 2020 (istanza del 17 luglio 2020), indi l’ultima dichiarazione dei redditi disponibile avrebbe dovuto essere proprio quella del periodo di imposta 2019. Di contro, è stato valutato come unico indice di capacità economica di tipo analitico il volume d’affari al netto degli acquisti risultante dalla dichiarazione IVA 2018 (e non già quella 2019).
12.3. – Inoltre, sul versante probatorio, non può essere condiviso il passaggio argomentativo del primo giudice che addossa l’onere probatorio in capo allo straniero in attesa di regolarizzazione (punto 23: “ Alle medesime si potrebbe opporre subito che, a fronte degli accertamenti enucleati dall’Ispettorato territoriale del lavoro nel proprio parere negativo, e recepiti nel provvedimento di diniego del 7 aprile 2021, il Nait non ha fornito nemmeno un principio di prova circa il possesso in capo alla soc.-OMISSIS- della necessaria capacità economica prescritta dall’art. 9 del Decreto interministeriale del 27 maggio 2020 per l’accoglimento dell’istanza di emersione ”, poi ribadito al punto 23.2.2) atteso che, come osservato in modo conferente dalla difesa dell’appellante, tale impostazione sconta una “ completa sottovalutazione della precaria posizione assunta dall’ignaro ed incolpevole lavoratore straniero, parte debole del rapporto di lavoro, a cui non può essere addossato l’onere di produrre <<documenti fiscali>> del proprio datore di lavoro, dati fiscali notoriamente sensibili e, in quanto tali, inaccessibili a terzi oltre che in ogni caso completamente estranei alla sua sfera di conoscibilità ”.
Difatti, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., a fronte dell’autodichiarazione fornita dal datore di lavoro in ordine al fatturato prodotto nel 2019 e dell’inerzia dallo stesso serbata a fronte della notifica del preavviso di rigetto, non poteva essere addossato al lavoratore l’onere di procurarsi la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del requisito de quo : militano in tal senso i richiami ai canoni generali di cui agli articoli 1, comma 2- bis , e 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sicuramente applicabili anche all’istruttoria sulle domande di emersione in discorso, costruita dal citato d.m. 27 maggio 2020 sulla base del modello dell’autocertificazione.
12.4. – Tanto chiarito, deve trovare accoglimento il primo motivo di censura con conseguente azzeramento della successiva attività amministrativa posta in essere e riedizione del potere in conformità con quanto statuito dalla presente decisione nel senso della reiterazione della verifica del requisito reddituale in conformità con il dettato dell’art. 9 D.M. 27 maggio 2020. La caducazione del primo diniego impugnato determina l’assorbimento degli altri profili di censura concernenti i segmenti successivi di esercizio del potere.
13. – In conclusione, l’appello deve essere accolto con riguardo al primo motivo di gravame e assorbimento degli altri profili di censura, con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e annullamento degli atti impugnati, fatta salva la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione.
14. – La peculiarità della fattispecie nel suo articolato sviluppo procedimentale e contenzioso giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO