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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5391/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5391/2024 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Parte_1
Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...]-Cho Miyagi-Ken (Giappone) il 15 gennaio 1978, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Anzola del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 15 luglio 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 328/2024, pubblicata il giorno 14 novembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto che tale sentenza non è stata impugnata;
considerato che
, con le note scritte depositate in seguito, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
nulla sulle spese di lite considerato l'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da il 25 Parte_1 Parte_2 settembre 2021 a Bardolino (VR), iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 35, P. II, Serie C, anno 2021.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 10 luglio 2024 e depositato il 15 luglio 2024;
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5391/2024 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Parte_1
Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...]-Cho Miyagi-Ken (Giappone) il 15 gennaio 1978, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Anzola del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 15 luglio 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 328/2024, pubblicata il giorno 14 novembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto che tale sentenza non è stata impugnata;
considerato che
, con le note scritte depositate in seguito, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
nulla sulle spese di lite considerato l'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da il 25 Parte_1 Parte_2 settembre 2021 a Bardolino (VR), iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 35, P. II, Serie C, anno 2021.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 10 luglio 2024 e depositato il 15 luglio 2024;
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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