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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3096/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv.to SCERRA Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA CONCETTA
ATTORI contro
P.IV ) con il patrocinio dell'avv. MACELLO DEBORA Controparte_1 P.IV_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI E Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:
1. In rito: Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 934/2023 del
04.05.2023 (R.G. n. 1477/2023), emesso dal Tribunale di Pavia in favore di Controparte_1
2. nel merito, annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 934/2023 del 04.05.2023 (R.G. n. 1477/2023), emesso dal Tribunale di Pavia in favore di nei confronti sig.ri e per tutte le ragioni meglio Controparte_1 Parte_1 Parte_2
spiegate in narrativa;
3. in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IV e CPA come per legge.
CONCLUSIONI CP_1 CP_1 pagina 1 di 7 Nel merito
- rigettare ogni domanda formulata dagli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo n.
934/2023 del 3.5.2023, concesso dal Tribunale di Pavia, in ogni caso, accertare che Controparte_1
quale mandataria di è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_3 Pt_1
e del sig. , quale coobbligato di € 12.259,29 (ovvero quella diversa
[...] Parte_2
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore di quale mandataria di Controparte_1 Parte_3
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di parte opponente, condannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore di quale mandataria di della Controparte_1 Parte_3 somma di € 12.259,29 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IV e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, quale procuratrice di premesso di CP_1 Parte_3
che la signora aveva sottoscritto con la società Santander Consumer Bank contratto di Parte_1
finanziamento per l'importo di € 10.880,00; che contestualmente il sig. , sottoscriveva il contratto quale coobbligato;
Parte_2
che atteso il mancato pagamento delle rate, Santander procedeva alla risoluzione del contratto;
che Santander, con cessione del 15.12.2021, aveva ceduto il credito alla;
Parte_3 insta per la emanazione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 12.259,29 nei confronti dei predetti.
Avverso detto decreto, emanato in data 3 maggio 2023, propongono opposizione gli ingiunti deducendo:
1. Mancata prova della titolarità del credito, rilevando che aveva omessa, in ricorso, Controparte_1
di depositare l'elenco dei crediti ceduti, con la conseguenza che non è dato ricavare in alcun modo se tra tali crediti vi possa rientrare quello oggetto del decreto oggi opposto;
2. la inammissibilità della domanda per difetto dei relativi presupposti applicativi, non avendo la pagina 2 di 7 società ingiungente e versato in atti tutti i documenti giustificativi e costitutivi del credito reclamato;
3. l'infondatezza e l'illegittimità del credito reclamato attesa l'incompleta documentazione contrattuale prodotta e l'errata indicazione delle condizioni economiche, con conseguente applicazione di capitalizzazione composta nel metodo di ammortamento dei prestiti, non esplicitamente pattuita, determina indeterminatezza in merito al costo del finanziamento con conseguente necessità di operare un ricalcolo dello stesso piano d'ammortamento ai tassi sostitutivi ex art 117 TUB e rideterminazione del rapporto dare – avere tra le parti;
che infatti, la rata del finanziamento indicata nel contratto pari ad euro 205,00, risulta effettivamente calcolata applicando la formula del regime di capitalizzazione composta, mentre ricalcolando le rate, e di conseguenza il piano di ammortamento, secondo la formula alternativa di capitalizzazione semplice, si palesa per differenza l'effetto anatocistico insito nella previsione contrattuale, il ricalcolo restituisce un valore della rata calcolata in regime di capitalizzazione semplice del mutuo pari ad euro 185,29 (contro euro 200,12 in regime di capitalizzazione composta).
Nel giudizio così incardinato si costituiva la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce: che in data 09/10/2019 la Signora e il sig. , in qualità di Parte_1 Parte_2
coobbligato, sottoscrivevano contratto di per l'importo complessivo di € 10.808,00; che nell'estratto conto prodotto venivano riportate le rate pagate e quelle ancora dovute dall'odierno ricorrente, nonché gli importi dare- avere, mentre il piano di ammortamento invece riporta nel dettaglio l'importo di ciascuna rata, del capitale, degli interessi, nonché del debito residuo.
Quanto alla eccezione connessa alla titolarità del credito, deduce che trattasi di operazione di cartolarizzazione;
che dal doc. 2 prodotto emerge che il credito ceduto è quello oggetto di causa, espressamente indicato il numero di contratto n. 14941619 , che inoltre in sede monitoria è stato prodotto anche il contratto di cessione Santader Consumer Bank S.p.A. e Parte_3
che l'articolo 58, commi 2, 3 e 4 TUB, stabilisce che la cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
rileva inoltre di aver correttamente prodotto nel giudizio monitorio l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, che riporta tutte le singole operazioni contabili effettuate dalla sig.ra , Parte_1
comprendendo operazioni dal 9.10.2019 sino al 2.4.2021 e corredato delle necessarie certificazioni previste dalla Legge;
che trattasi di estratto conto e non già di estratto di salda conto.
Quanto alla contestazione connessa alla illegittimità della pretesa creditoria per essere sarebbe stato adottato un regime di capitalizzazione composta per la determinazione della rata, deduce la pagina 3 di 7 genericità della contestazione ed evidenzia che l'indicazione esatta del capitale e degli interessi sono espressamente indicati nel piano di ammortamento, con dettaglio dell'importo di ciascuna rata, del capitale, degli interessi e del debito residuo;
che trattasi di ammortamento alla francese, che la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimo.
Acquisita la documentazione prodotta, invitate le parti alla mediazione e alla individuazione di una soluzione conciliativa;
disposta la conversione del rito in semplificato;
la causa veniva discussa alla udienza del 20.5.2025, sostituita da note scritte, con riserva di deposito nei
30 giorni.
***
La opposizione al decreto ingiuntivo si fonda sui seguenti motivi:
1) mancata prova della titolarità del credito.
2) Inammissibilità e illegittimità del decreto ingiuntivo per asserita insussistenza e mancata prova della pretesa creditoria.
3) illegittimità della pretesa creditoria, per essere stato adottato un regime di capitalizzazione composta nella determinazione della rata.
Per quel che attiene alla legittimazione attiva, si rileva.
Pacifico che il contratto stato stipulato con altra società, la Santander Consumer Bank S.p.A. (doc. 6 fascicolo monitorio, doc. 1)
Santander Consumer Bank S.p.A., con atto di cessione del 15/12/2021 (cfr. doc. 13 del doc. 1), pubblicato in G.U. (n. 4 Parte seconda 13/1/2022) (doc. 14 nel doc. 1) cedeva, a titolo oneroso e pro soluto, a , un portafoglio di crediti pecuniari di cui la Parte_3
prima era originaria creditrice.
La ricorrente ha prodotto, doc. 2, del doc. 1, striscia dalla quale si evince che fra i crediti ceduti vi è anche il contratto n. 14941619; trattasi del medesimo numero riportato nel contratto sottoscritto con gli odierni opponenti.
Come noto, la cessione del credito, è istituto, previsto e disciplinato dall'art. 1260 c.c., con il quale “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Nel caso di specie si è in presenza di cessione in blocco, operata in virtù delle previsioni di cui all'art. 58 TUB.
Tali essendo le norme di riferimento si rileva che costituisce principio generale espresso dal sopra pagina 4 di 7 riportato art. 1260 c.c., quello in base al quale il creditore possa trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito a terzi, con la sola esclusione dei crediti a carattere strettamente personale ovvero in cui il trasferimento risulta vietato per legge.
In ipotesi di credito avente ad oggetto somme di denaro, come nel caso di specie, il credito può pertanto essere normalmente ceduto. La cessione è contratto che intercorre esclusivamente fra cedente e ceduto;
il debitore non è tenuto in alcun modo a fornire il suo assenso (salvo ove si sia in presenza, come detto, di credito di natura strettamente personale).
La tutela del debitore ceduto, necessaria al fine di evitare che questi, all'oscuro della cessione, adempia la sua obbligazione nei confronti del cedente, si attua, ex art. 1264 c.c., con la notifica allo stesso della cessione, ovvero con la accettazione della cessione medesima.
Nel caso di cartolarizzazione, vale a dire di cessione da parte di una banca, in blocco, di numerose linee di credito, l'art. 58 TUB ha previsto, in alternativa alla notifica singola, due oneri di natura pubblicitaria in capo alle parti, costituiti, dalla iscrizione nel registro delle imprese e dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Una volta assolti detti obblighi non vi è necessità di procedere a notificazione al debitore della avvenuta cessione.
Nel caso di specie, peraltro, si deve rilevare che la cessione è stata effettuata in favore di Parte_3
[...]
quest'ultima infine, ha conferito alla odierna ricorrente procura notarile (doc. 3 del Controparte_1
doc.1) per agire in giudizio quale mandataria.
La ricorrente, quindi, quale mandataria della cessionaria, ha allegato prova della cessione, specificamente rapportata al credito in esame e prova della sua pubblicazione in Gazzetta;
deve quindi ritenersi la sussistenza della sua legittimazione attiva.
Quanto alle ulteriori doglianze si rileva.
Gli opponenti deducono la mancata prova della pretesa creditoria.
La ha prodotto, in allegato al decreto ingiuntivo, oltre al contratto, doc. 6, il paino di CP_1
ammortamento, doc. 18, nonché lettere di risoluzione e ricevuta di consegna, inviate sia alla debitrice principale sia al garante (docc. da 8 a 11).
Attraverso la produzione del contratto la ricorrente ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente.
Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova pagina 5 di 7 del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre
2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del
11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che la parte convenuta non ha offerto, posto che questa non ha in alcun modo dedotto di aver versato le rate del finanziamento accordatole.
Non vi è alcuna carenza documentale;
trattandosi di contratto di finanziamento sottoscritto, la parte che afferma l'inadempimento ben può allegare semplicemente il contratto, che onera il soggetto finanziato di comprovare il versamento delle rate pattuite.
Da ultimo, con riferimento alla terza contestazione legata alla modalità di ammortamento prescelta, si osserva.
La parte si duole del fatto che la rata del finanziamento risulta calcolata con applicazione del regime di capitalizzazione composta;
e rileva che ove prevista la capitalizzazione semplice vi sarebbe stato un risparmio di € 1.067,51.
Parte convenuta rileva che trattasi di ammortamento alla francese, sulla sua liceità non sembrano esservi più dubbi.
Come noto, il piano di ammortamento alla francese è un ammortamento a rata costante, in quanto metodo di calcolo del mutuo con il quale l'importo della rata rimane costante per tutte le scadenze previste nel piano di ammortamento.
In tal caso la rata viene prevista in misura fissa ed è costituita da quota interessi e quota capitale le quali variano rispettivamente in aumento e in diminuzione ad ogni singola scadenza, seguendo la seguente logica: la quota interessi all'inizio è prevalente ma decresce ad ogni singolo pagamento, la quota capitale all'inizio è inferiore ma aumenta ad ogni singolo pagamento.
Sul punto non vi è necessità di dilungarsi atteso che, dopo le plurime tesi emerse in giurisprudenza circa la legittimità o meno di siffatto metodo, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte precisando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del pagina 5 di 7 contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del
29/05/2024).
L'opposizione svolta va pertanto disattesa, con conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo e spese di lite a carico degli opponenti, liquidate come da dispositivo con applicazione del parametro di pagina 6 di 7 riferimento e liquidazione delle tre fasi con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 934/2023 del 4.5.2023.
Condanna altresì la parte opponente e Parte_1 Parte_2
A rimborsare alla parte opposta quale procuratrice di " le Controparte_1 Parte_3
spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3096/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv.to SCERRA Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA CONCETTA
ATTORI contro
P.IV ) con il patrocinio dell'avv. MACELLO DEBORA Controparte_1 P.IV_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI E Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:
1. In rito: Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 934/2023 del
04.05.2023 (R.G. n. 1477/2023), emesso dal Tribunale di Pavia in favore di Controparte_1
2. nel merito, annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 934/2023 del 04.05.2023 (R.G. n. 1477/2023), emesso dal Tribunale di Pavia in favore di nei confronti sig.ri e per tutte le ragioni meglio Controparte_1 Parte_1 Parte_2
spiegate in narrativa;
3. in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IV e CPA come per legge.
CONCLUSIONI CP_1 CP_1 pagina 1 di 7 Nel merito
- rigettare ogni domanda formulata dagli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo n.
934/2023 del 3.5.2023, concesso dal Tribunale di Pavia, in ogni caso, accertare che Controparte_1
quale mandataria di è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_3 Pt_1
e del sig. , quale coobbligato di € 12.259,29 (ovvero quella diversa
[...] Parte_2
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore di quale mandataria di Controparte_1 Parte_3
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di parte opponente, condannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore di quale mandataria di della Controparte_1 Parte_3 somma di € 12.259,29 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IV e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, quale procuratrice di premesso di CP_1 Parte_3
che la signora aveva sottoscritto con la società Santander Consumer Bank contratto di Parte_1
finanziamento per l'importo di € 10.880,00; che contestualmente il sig. , sottoscriveva il contratto quale coobbligato;
Parte_2
che atteso il mancato pagamento delle rate, Santander procedeva alla risoluzione del contratto;
che Santander, con cessione del 15.12.2021, aveva ceduto il credito alla;
Parte_3 insta per la emanazione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 12.259,29 nei confronti dei predetti.
Avverso detto decreto, emanato in data 3 maggio 2023, propongono opposizione gli ingiunti deducendo:
1. Mancata prova della titolarità del credito, rilevando che aveva omessa, in ricorso, Controparte_1
di depositare l'elenco dei crediti ceduti, con la conseguenza che non è dato ricavare in alcun modo se tra tali crediti vi possa rientrare quello oggetto del decreto oggi opposto;
2. la inammissibilità della domanda per difetto dei relativi presupposti applicativi, non avendo la pagina 2 di 7 società ingiungente e versato in atti tutti i documenti giustificativi e costitutivi del credito reclamato;
3. l'infondatezza e l'illegittimità del credito reclamato attesa l'incompleta documentazione contrattuale prodotta e l'errata indicazione delle condizioni economiche, con conseguente applicazione di capitalizzazione composta nel metodo di ammortamento dei prestiti, non esplicitamente pattuita, determina indeterminatezza in merito al costo del finanziamento con conseguente necessità di operare un ricalcolo dello stesso piano d'ammortamento ai tassi sostitutivi ex art 117 TUB e rideterminazione del rapporto dare – avere tra le parti;
che infatti, la rata del finanziamento indicata nel contratto pari ad euro 205,00, risulta effettivamente calcolata applicando la formula del regime di capitalizzazione composta, mentre ricalcolando le rate, e di conseguenza il piano di ammortamento, secondo la formula alternativa di capitalizzazione semplice, si palesa per differenza l'effetto anatocistico insito nella previsione contrattuale, il ricalcolo restituisce un valore della rata calcolata in regime di capitalizzazione semplice del mutuo pari ad euro 185,29 (contro euro 200,12 in regime di capitalizzazione composta).
Nel giudizio così incardinato si costituiva la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce: che in data 09/10/2019 la Signora e il sig. , in qualità di Parte_1 Parte_2
coobbligato, sottoscrivevano contratto di per l'importo complessivo di € 10.808,00; che nell'estratto conto prodotto venivano riportate le rate pagate e quelle ancora dovute dall'odierno ricorrente, nonché gli importi dare- avere, mentre il piano di ammortamento invece riporta nel dettaglio l'importo di ciascuna rata, del capitale, degli interessi, nonché del debito residuo.
Quanto alla eccezione connessa alla titolarità del credito, deduce che trattasi di operazione di cartolarizzazione;
che dal doc. 2 prodotto emerge che il credito ceduto è quello oggetto di causa, espressamente indicato il numero di contratto n. 14941619 , che inoltre in sede monitoria è stato prodotto anche il contratto di cessione Santader Consumer Bank S.p.A. e Parte_3
che l'articolo 58, commi 2, 3 e 4 TUB, stabilisce che la cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
rileva inoltre di aver correttamente prodotto nel giudizio monitorio l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, che riporta tutte le singole operazioni contabili effettuate dalla sig.ra , Parte_1
comprendendo operazioni dal 9.10.2019 sino al 2.4.2021 e corredato delle necessarie certificazioni previste dalla Legge;
che trattasi di estratto conto e non già di estratto di salda conto.
Quanto alla contestazione connessa alla illegittimità della pretesa creditoria per essere sarebbe stato adottato un regime di capitalizzazione composta per la determinazione della rata, deduce la pagina 3 di 7 genericità della contestazione ed evidenzia che l'indicazione esatta del capitale e degli interessi sono espressamente indicati nel piano di ammortamento, con dettaglio dell'importo di ciascuna rata, del capitale, degli interessi e del debito residuo;
che trattasi di ammortamento alla francese, che la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimo.
Acquisita la documentazione prodotta, invitate le parti alla mediazione e alla individuazione di una soluzione conciliativa;
disposta la conversione del rito in semplificato;
la causa veniva discussa alla udienza del 20.5.2025, sostituita da note scritte, con riserva di deposito nei
30 giorni.
***
La opposizione al decreto ingiuntivo si fonda sui seguenti motivi:
1) mancata prova della titolarità del credito.
2) Inammissibilità e illegittimità del decreto ingiuntivo per asserita insussistenza e mancata prova della pretesa creditoria.
3) illegittimità della pretesa creditoria, per essere stato adottato un regime di capitalizzazione composta nella determinazione della rata.
Per quel che attiene alla legittimazione attiva, si rileva.
Pacifico che il contratto stato stipulato con altra società, la Santander Consumer Bank S.p.A. (doc. 6 fascicolo monitorio, doc. 1)
Santander Consumer Bank S.p.A., con atto di cessione del 15/12/2021 (cfr. doc. 13 del doc. 1), pubblicato in G.U. (n. 4 Parte seconda 13/1/2022) (doc. 14 nel doc. 1) cedeva, a titolo oneroso e pro soluto, a , un portafoglio di crediti pecuniari di cui la Parte_3
prima era originaria creditrice.
La ricorrente ha prodotto, doc. 2, del doc. 1, striscia dalla quale si evince che fra i crediti ceduti vi è anche il contratto n. 14941619; trattasi del medesimo numero riportato nel contratto sottoscritto con gli odierni opponenti.
Come noto, la cessione del credito, è istituto, previsto e disciplinato dall'art. 1260 c.c., con il quale “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Nel caso di specie si è in presenza di cessione in blocco, operata in virtù delle previsioni di cui all'art. 58 TUB.
Tali essendo le norme di riferimento si rileva che costituisce principio generale espresso dal sopra pagina 4 di 7 riportato art. 1260 c.c., quello in base al quale il creditore possa trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito a terzi, con la sola esclusione dei crediti a carattere strettamente personale ovvero in cui il trasferimento risulta vietato per legge.
In ipotesi di credito avente ad oggetto somme di denaro, come nel caso di specie, il credito può pertanto essere normalmente ceduto. La cessione è contratto che intercorre esclusivamente fra cedente e ceduto;
il debitore non è tenuto in alcun modo a fornire il suo assenso (salvo ove si sia in presenza, come detto, di credito di natura strettamente personale).
La tutela del debitore ceduto, necessaria al fine di evitare che questi, all'oscuro della cessione, adempia la sua obbligazione nei confronti del cedente, si attua, ex art. 1264 c.c., con la notifica allo stesso della cessione, ovvero con la accettazione della cessione medesima.
Nel caso di cartolarizzazione, vale a dire di cessione da parte di una banca, in blocco, di numerose linee di credito, l'art. 58 TUB ha previsto, in alternativa alla notifica singola, due oneri di natura pubblicitaria in capo alle parti, costituiti, dalla iscrizione nel registro delle imprese e dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Una volta assolti detti obblighi non vi è necessità di procedere a notificazione al debitore della avvenuta cessione.
Nel caso di specie, peraltro, si deve rilevare che la cessione è stata effettuata in favore di Parte_3
[...]
quest'ultima infine, ha conferito alla odierna ricorrente procura notarile (doc. 3 del Controparte_1
doc.1) per agire in giudizio quale mandataria.
La ricorrente, quindi, quale mandataria della cessionaria, ha allegato prova della cessione, specificamente rapportata al credito in esame e prova della sua pubblicazione in Gazzetta;
deve quindi ritenersi la sussistenza della sua legittimazione attiva.
Quanto alle ulteriori doglianze si rileva.
Gli opponenti deducono la mancata prova della pretesa creditoria.
La ha prodotto, in allegato al decreto ingiuntivo, oltre al contratto, doc. 6, il paino di CP_1
ammortamento, doc. 18, nonché lettere di risoluzione e ricevuta di consegna, inviate sia alla debitrice principale sia al garante (docc. da 8 a 11).
Attraverso la produzione del contratto la ricorrente ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente.
Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova pagina 5 di 7 del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre
2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del
11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che la parte convenuta non ha offerto, posto che questa non ha in alcun modo dedotto di aver versato le rate del finanziamento accordatole.
Non vi è alcuna carenza documentale;
trattandosi di contratto di finanziamento sottoscritto, la parte che afferma l'inadempimento ben può allegare semplicemente il contratto, che onera il soggetto finanziato di comprovare il versamento delle rate pattuite.
Da ultimo, con riferimento alla terza contestazione legata alla modalità di ammortamento prescelta, si osserva.
La parte si duole del fatto che la rata del finanziamento risulta calcolata con applicazione del regime di capitalizzazione composta;
e rileva che ove prevista la capitalizzazione semplice vi sarebbe stato un risparmio di € 1.067,51.
Parte convenuta rileva che trattasi di ammortamento alla francese, sulla sua liceità non sembrano esservi più dubbi.
Come noto, il piano di ammortamento alla francese è un ammortamento a rata costante, in quanto metodo di calcolo del mutuo con il quale l'importo della rata rimane costante per tutte le scadenze previste nel piano di ammortamento.
In tal caso la rata viene prevista in misura fissa ed è costituita da quota interessi e quota capitale le quali variano rispettivamente in aumento e in diminuzione ad ogni singola scadenza, seguendo la seguente logica: la quota interessi all'inizio è prevalente ma decresce ad ogni singolo pagamento, la quota capitale all'inizio è inferiore ma aumenta ad ogni singolo pagamento.
Sul punto non vi è necessità di dilungarsi atteso che, dopo le plurime tesi emerse in giurisprudenza circa la legittimità o meno di siffatto metodo, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte precisando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del pagina 5 di 7 contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del
29/05/2024).
L'opposizione svolta va pertanto disattesa, con conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo e spese di lite a carico degli opponenti, liquidate come da dispositivo con applicazione del parametro di pagina 6 di 7 riferimento e liquidazione delle tre fasi con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 934/2023 del 4.5.2023.
Condanna altresì la parte opponente e Parte_1 Parte_2
A rimborsare alla parte opposta quale procuratrice di " le Controparte_1 Parte_3
spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
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