CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Rg.410/24
BBLICA ITALIANREPY BEL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel. Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 410/24 RG avente a oggetto APPELLO promosso da:
(c.f.
) nato a [...] il [...] e res. in via .Fazello n. C.F. 1 Parte_1
27 NT (Sr) e C.F. 2 1) nato a [...] il [...] ed (c.f. Parte_2
res. in via Eschilo n.13 Carlentini (Sr),rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Maddalena
C.F. 3 1) come da mandato in atti.
Appellanti
Contro
nato ad [...], il [...], C.F. Codice Fiscale_4 Controparte_1 residente in [...], 96013 - Carlentini (SR), ed attualmente domiciliato a Brühlstr. n°
5, 72810 Gomaringen, Deutschland (D), elettivamente domiciliato in Via Erice n° 1, 96016
NT (SR), presso e nello studio dell'Avv. Veronica Costanzo, C.F. Codice Fiscale_5
che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Antonio Milano, C.F. Codice Fiscale_6
come da mandato in atti appellato
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 29.04.2024, i signori Parte_1 e hanno
,Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n° 2336/2023 del 21.12.2023 pubblicata il 21.12.2023
(procedimento R.G. n° 2677/2022), emessa dal Tribunale Ordinario di Siracusa, e per l'effetto hanno evocato in giudizio Controparte_1 per la riforma della decisione impugnata.
Con tale statuizione il Tribunale dichiarava la nullità del giudizio atteso che la procura rilasciata al difensore dello CP_1 non era valida, in quanto recava una sottoscrizione autenticata da un funzionario comunale e non dal difensore, e conseguentemente compensava le spese di lite.
Gli appellanti impugnavano tale statuizione limitatamente alla decisione riguardante la compensazione delle spese e narravano che in primo grado (ove erano stati evocati dallo
CP_1 che aveva chiesto al primo decidente di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento da parte dei Pt 1 della ulteriore indennità di avviamento di mesi 18, pari a 6.600,00, sull'ultimo canone di locazione pagato, pari ad €. 370,00) dopo l'ammissione delle prove orali ed espletata l'istruttoria, all' udienza del 14.12.2023 (fissata per la discussione e decisione della causa) il procuratore di essi appellanti aveva eccepito la irregolarità della procura rilasciata dal ricorrente ai suoi procuratori, irregolarità mai rilevata dal giudice.
Il Giudice, pertanto, rilevata la irregolarità della procura, aveva concesso termine allo CP_1 fino al 21.12.2024, per procedere alla sanatoria della stessa, rinviando la causa a tale udienza, ma il ricorrente non aveva ottemperato. Pertanto il Giudice aveva emesso la sentenza oggetto di gravame.
Con l'unico motivo di doglianza lamentavano che essendo l'eccezione sollevata da essi appellanti rilevabile d'Ufficio in qualunque stato e grado del procedimento ed avendo il Giudice il potere e l'obbligo di procedere alla verifica della regolarità della procura alla prima udienza di comparizione, nessuna censura poteva essere mossa loro (per avere sollevato la relativa eccezione solo all'udienza di discussione) con la conseguenza data la soccombenza dello CP_1 che era stato inoltre messo in condizioni di sanare le irregolarità - che lo stesso andava condannato alla rifusione delle spese di lite. Pertanto il Giudice di primo grado aveva errato a compensare le stesse.
Si costituiva Controparte_1 che chiedeva il rigetto del gravame.
Indi la Corte all'udienza del 17.11.25 tenutasi in modalità telematica decideva la causa con dispositivo depositato telematicamente. Tanto esposto in linea di fatto va osservato che in caso di difetto di rappresentanza la sanatoria prevista dall' art. 182 c.p.c. non opera automaticamente, per come peraltro ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità ( Corte di Cassazione, ordinanza n. 12868 del 4 maggio 2025).
E infatti si devono distinguere due ipotesi: nel caso in cui la nullità della procura di costituzione in giudizio sia accertata direttamente dal Giudice, si applica l'art. 182 c.p.c. e deve essere dato un termine alla parte per sanare la propria procura.
Invece, se tale eccezione di difetto di procura sia eccepita e sollevata da controparte, non si applica l'art. 182 c.p.c. e il Giudice non può rinviare l'udienza per dare un termine a controparte per sanarla.
Deve invece seguire alla predetta eccezione un'attività propria ed immediata di controparte. E cioè la parte contro la quale viene eccepito tale difetto di procura deve entro la prima difesa utile produrre i documenti necessari per sanare tale procura (oppure produrre una nuova procura). In caso contrario la nullità della rappresentanza processuale è confermata.
Sul punto la Giurisprudenza è chiara e condivisibile: “Laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n.
23940/2019). In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile." (Cass. n. 12868/2025).
Ne deriva che allorchè, come nella specie, il vizio di procura non sia stato sollevato dal giudice bensì dalla parte, il soggetto interessato è tenuto ad attivarsi subito, non perché a ciò compulsato dal giudice, non essendo applicabile l'art. 182 c.p.c., ma perché sollecitato dalla controparte. E, invero, su qualunque rilievo di parte l'avversario è tenuto a contraddire e a prendere posizione.
Ove non lo faccia, nel merito così come in aspetti procedurali, la sua inerzia è certamente valutabile in termini di soccombenza soprattutto ove determini quale conseguenza eziologica, così come avvenuto nella specie, un dispendio di attività processuale. Inoltre, essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2022, trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n.
132/2014, convertito in legge n. 162/2014, “integrato" dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018: la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca –
è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ora. Poiché nella specie non si verteva in ipotesi di novità delle questioni trattate, né in un caso di reviremet giurisprudenziale, né in presenza di eccezionali ragioni (chè, anzi, le questioni riguardanti la mancanza di procura afferiscono a situazioni del tutto ordinarie in un processo), era da escludere che le spese andassero compensate. Peraltro la giurisprudenza citata dal primo giudice per giustificare la statuizione sulla compensazione delle spese (ossia la sentenza Cass., Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4248) riguardava il differente caso in cui l'eccezione della nullità della procura era stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità, e si verteva quindi in una ipotesi di eccezionale ritardo nella verifica dei poteri rappresentativi.
Ma nella specie, nonostante la fase istruttoria fosse stata espletata, l'eccezione è stata svolta in primo grado e inoltre gli odierni appellati non hanno prontamente adempiuto alla integrazione degli atti necessari come era loro precipuo onere al di là dell'ordine del giudice, rientrando tale adempimento tra i doveri anche difensivi e assertivi.
Ne consegue che non sussistevano ragioni per applicare l'art. 82 c.p.c. e per disporre la compensazione delle spese di lite, dovendosi invece valorizzare l'inerzia dell'odierno appellato, al quale ricollegare causalmente l'esito della lite.
Ne deriva che sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado devono essere poste su
Controparte_1 I data la sua soccombenza. "
Solo per completezza rileva la Corte che nella fattispecie in esame non è applicabile al difensore dello CP_1 l'art. 94 c.p.c. (a tenore del quale “Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita").
E, infatti, in tema, è intervenuta la Cassazione a sezioni Unite stabilendo che nel caso di azione o di impugnazione promossa: a) dal difensore senza procura (come nel caso di inesistenza della procura" ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività processuale del difensore non ha effetto sulla parte: il legale ne assume tutta la responsabilità e può essere condannato a pagare le spese del giudizio;
b) diversamente, invece, nel caso di invalidità
o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace ( così Cass., Sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706; v. poi, Cass., 7 gennaio 2016, n. 58, Cass. 16 gennaio 2009 n. 961; su
Cass. 06 marzo 2017 n. 5577).
Poiché nella specie si verte nella seconda ipotesi sopra menzionata la condanna va statuita nei confronti della parte soccombente e non del difensore.
Le spese si liquidano dunque come in dispositivo applicando i parametri minimi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria dell'appello e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €.
5.201,00 ad €. 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 410/2024 R.G.C.A., accoglie l'appello proposto da Parte_2 e per l'effetto condanna Parte_1 e
Controparte_1 al rimborso, in favore degli appellanti delle spese processuali del primo grado di lite che liquida in 2540,00 (di cui euro 460,00 per fase di studio;
euro 389,00 per fase introduttiva;
euro 840,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a.
e Iva come per legge nonché al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1984,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio;
euro
461,00 per fase introduttiva ed euro 956,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte
d'Appello, il 24 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'
BBLICA ITALIANREPY BEL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel. Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 410/24 RG avente a oggetto APPELLO promosso da:
(c.f.
) nato a [...] il [...] e res. in via .Fazello n. C.F. 1 Parte_1
27 NT (Sr) e C.F. 2 1) nato a [...] il [...] ed (c.f. Parte_2
res. in via Eschilo n.13 Carlentini (Sr),rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Maddalena
C.F. 3 1) come da mandato in atti.
Appellanti
Contro
nato ad [...], il [...], C.F. Codice Fiscale_4 Controparte_1 residente in [...], 96013 - Carlentini (SR), ed attualmente domiciliato a Brühlstr. n°
5, 72810 Gomaringen, Deutschland (D), elettivamente domiciliato in Via Erice n° 1, 96016
NT (SR), presso e nello studio dell'Avv. Veronica Costanzo, C.F. Codice Fiscale_5
che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Antonio Milano, C.F. Codice Fiscale_6
come da mandato in atti appellato
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 29.04.2024, i signori Parte_1 e hanno
,Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n° 2336/2023 del 21.12.2023 pubblicata il 21.12.2023
(procedimento R.G. n° 2677/2022), emessa dal Tribunale Ordinario di Siracusa, e per l'effetto hanno evocato in giudizio Controparte_1 per la riforma della decisione impugnata.
Con tale statuizione il Tribunale dichiarava la nullità del giudizio atteso che la procura rilasciata al difensore dello CP_1 non era valida, in quanto recava una sottoscrizione autenticata da un funzionario comunale e non dal difensore, e conseguentemente compensava le spese di lite.
Gli appellanti impugnavano tale statuizione limitatamente alla decisione riguardante la compensazione delle spese e narravano che in primo grado (ove erano stati evocati dallo
CP_1 che aveva chiesto al primo decidente di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento da parte dei Pt 1 della ulteriore indennità di avviamento di mesi 18, pari a 6.600,00, sull'ultimo canone di locazione pagato, pari ad €. 370,00) dopo l'ammissione delle prove orali ed espletata l'istruttoria, all' udienza del 14.12.2023 (fissata per la discussione e decisione della causa) il procuratore di essi appellanti aveva eccepito la irregolarità della procura rilasciata dal ricorrente ai suoi procuratori, irregolarità mai rilevata dal giudice.
Il Giudice, pertanto, rilevata la irregolarità della procura, aveva concesso termine allo CP_1 fino al 21.12.2024, per procedere alla sanatoria della stessa, rinviando la causa a tale udienza, ma il ricorrente non aveva ottemperato. Pertanto il Giudice aveva emesso la sentenza oggetto di gravame.
Con l'unico motivo di doglianza lamentavano che essendo l'eccezione sollevata da essi appellanti rilevabile d'Ufficio in qualunque stato e grado del procedimento ed avendo il Giudice il potere e l'obbligo di procedere alla verifica della regolarità della procura alla prima udienza di comparizione, nessuna censura poteva essere mossa loro (per avere sollevato la relativa eccezione solo all'udienza di discussione) con la conseguenza data la soccombenza dello CP_1 che era stato inoltre messo in condizioni di sanare le irregolarità - che lo stesso andava condannato alla rifusione delle spese di lite. Pertanto il Giudice di primo grado aveva errato a compensare le stesse.
Si costituiva Controparte_1 che chiedeva il rigetto del gravame.
Indi la Corte all'udienza del 17.11.25 tenutasi in modalità telematica decideva la causa con dispositivo depositato telematicamente. Tanto esposto in linea di fatto va osservato che in caso di difetto di rappresentanza la sanatoria prevista dall' art. 182 c.p.c. non opera automaticamente, per come peraltro ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità ( Corte di Cassazione, ordinanza n. 12868 del 4 maggio 2025).
E infatti si devono distinguere due ipotesi: nel caso in cui la nullità della procura di costituzione in giudizio sia accertata direttamente dal Giudice, si applica l'art. 182 c.p.c. e deve essere dato un termine alla parte per sanare la propria procura.
Invece, se tale eccezione di difetto di procura sia eccepita e sollevata da controparte, non si applica l'art. 182 c.p.c. e il Giudice non può rinviare l'udienza per dare un termine a controparte per sanarla.
Deve invece seguire alla predetta eccezione un'attività propria ed immediata di controparte. E cioè la parte contro la quale viene eccepito tale difetto di procura deve entro la prima difesa utile produrre i documenti necessari per sanare tale procura (oppure produrre una nuova procura). In caso contrario la nullità della rappresentanza processuale è confermata.
Sul punto la Giurisprudenza è chiara e condivisibile: “Laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n.
23940/2019). In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile." (Cass. n. 12868/2025).
Ne deriva che allorchè, come nella specie, il vizio di procura non sia stato sollevato dal giudice bensì dalla parte, il soggetto interessato è tenuto ad attivarsi subito, non perché a ciò compulsato dal giudice, non essendo applicabile l'art. 182 c.p.c., ma perché sollecitato dalla controparte. E, invero, su qualunque rilievo di parte l'avversario è tenuto a contraddire e a prendere posizione.
Ove non lo faccia, nel merito così come in aspetti procedurali, la sua inerzia è certamente valutabile in termini di soccombenza soprattutto ove determini quale conseguenza eziologica, così come avvenuto nella specie, un dispendio di attività processuale. Inoltre, essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2022, trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n.
132/2014, convertito in legge n. 162/2014, “integrato" dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018: la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca –
è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ora. Poiché nella specie non si verteva in ipotesi di novità delle questioni trattate, né in un caso di reviremet giurisprudenziale, né in presenza di eccezionali ragioni (chè, anzi, le questioni riguardanti la mancanza di procura afferiscono a situazioni del tutto ordinarie in un processo), era da escludere che le spese andassero compensate. Peraltro la giurisprudenza citata dal primo giudice per giustificare la statuizione sulla compensazione delle spese (ossia la sentenza Cass., Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4248) riguardava il differente caso in cui l'eccezione della nullità della procura era stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità, e si verteva quindi in una ipotesi di eccezionale ritardo nella verifica dei poteri rappresentativi.
Ma nella specie, nonostante la fase istruttoria fosse stata espletata, l'eccezione è stata svolta in primo grado e inoltre gli odierni appellati non hanno prontamente adempiuto alla integrazione degli atti necessari come era loro precipuo onere al di là dell'ordine del giudice, rientrando tale adempimento tra i doveri anche difensivi e assertivi.
Ne consegue che non sussistevano ragioni per applicare l'art. 82 c.p.c. e per disporre la compensazione delle spese di lite, dovendosi invece valorizzare l'inerzia dell'odierno appellato, al quale ricollegare causalmente l'esito della lite.
Ne deriva che sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado devono essere poste su
Controparte_1 I data la sua soccombenza. "
Solo per completezza rileva la Corte che nella fattispecie in esame non è applicabile al difensore dello CP_1 l'art. 94 c.p.c. (a tenore del quale “Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita").
E, infatti, in tema, è intervenuta la Cassazione a sezioni Unite stabilendo che nel caso di azione o di impugnazione promossa: a) dal difensore senza procura (come nel caso di inesistenza della procura" ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività processuale del difensore non ha effetto sulla parte: il legale ne assume tutta la responsabilità e può essere condannato a pagare le spese del giudizio;
b) diversamente, invece, nel caso di invalidità
o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace ( così Cass., Sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706; v. poi, Cass., 7 gennaio 2016, n. 58, Cass. 16 gennaio 2009 n. 961; su
Cass. 06 marzo 2017 n. 5577).
Poiché nella specie si verte nella seconda ipotesi sopra menzionata la condanna va statuita nei confronti della parte soccombente e non del difensore.
Le spese si liquidano dunque come in dispositivo applicando i parametri minimi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria dell'appello e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €.
5.201,00 ad €. 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 410/2024 R.G.C.A., accoglie l'appello proposto da Parte_2 e per l'effetto condanna Parte_1 e
Controparte_1 al rimborso, in favore degli appellanti delle spese processuali del primo grado di lite che liquida in 2540,00 (di cui euro 460,00 per fase di studio;
euro 389,00 per fase introduttiva;
euro 840,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a.
e Iva come per legge nonché al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1984,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio;
euro
461,00 per fase introduttiva ed euro 956,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte
d'Appello, il 24 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'