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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con provvedimento del 03/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 28/02/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2410 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a San NO PI (SA) il 28/01/1956 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall' avv.to Franco
Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, alla Via
Carmine, n 92;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso,
giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Fiumicino, Persona_1
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38,
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento ed handicap grave - Opposizione ad A.T.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/04/2024, esponeva che, versando nelle condizioni Parte_1
mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L.
n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l con memoria difensiva depositata telematicamente il CP_2
24/06/2024, il quale concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
2 Nel corso del giudizio la ricorrente depositava ulteriore documentazione medica, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. e conferito incarico allo stesso Consulente che aveva operato nella fase di ATP per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volto ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate,
nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 28/02/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non è fondata e va,
pertanto, disattesa.
Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo,
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5,
c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, nel riscontrare una diagnosi di: <-esiti
3 di carcinoma lobulare infiltrante della mammella sinistra (pT1b pN0 MX G2) trattato con
quadrantectomia nel gennaio 2023 e successiva radioterapia, in attuale terapia endocrina
con letrozolo e follow-up; - esiti di recente frattura composta della branca ischio-pubica
destra trattata incruentemente in soggetto con osteoporosi;
- esiti di intervento di
ovariectomia bilaterale per cistoadenofibroma ovarico (nel 2010); - esiti di intervento di
quadrantectomia alla mammella destra per mastopatia fibrocistica (nel 2004).>>, pur ritenendo tali patologie idonee a ridurre marcatamente la validità psicofisica della ricorrente, tanto da renderla totalmente e permanentemente inabile (invalida al 100%), ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle provvidenze dedotte in giudizio, confermando la valutazione espressa prima dall' e poi dallo stesso in CP_2
sede di A.T.P.
In particolare, il C.T.U. ha svolto considerazioni che obiettivamente appaiono del tutto persuasive, coerenti con le risultanze medico-legali e fondate sulla migliore esegesi della normativa di riferimento, evidenziando, anche alla luce dell'ulteriore documentazione medica sopravvenuta, che: <la patologia osteoarticolare della ricorrente e la recente,
sopravvenuta, frattura della branca ischio-pubica comporta limitazioni funzionali
certamente di importante entità, ma non tali da impedire alla ricorrente di compiere i
movimenti necessari per lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e da
ridurne significativamente la capacità di deambulare autonomamente. Relativamente alla
patologia neoplastica mammaria, ovvero agli esiti di carcinoma lobulare infiltrante della
mammella sinistra (Stadio pT1b pN0 MX G2) trattato con quadrantectomia nel gennaio
2023 e successiva radioterapia, dalla documentazione esaminata emerge un quadro
pressoché sovrapponibile a quello riscontrato in occasione degli accertamenti medico-
legali espletati nell'ambito del precedente giudizio, ovvero una necessità di terapia
endocrina con letrozolo e follow-up. Dalla ulteriore documentazione prodotto risulta altresì
che in occasione di una recente mammografia di controllo è stata riscontrata “…a sn la
4 comparsa di alterazioni strutturale con aspetto distorsivo e retraente, a margini irregolari,
di circa 3 cm di diametro massimo, che necessita di urgente valutazione specilistica
senologica, integrazione con ecografia ed ulteriori approfondimenti mediante RM con mdc
e accertamento diretto di natura mediante biopsia…” (cfr. Parte_2
del 05/12/2024). Tale evidenza, sebbene di natura sospetta e meritevole di ulteriore
approfondimento diagnostico, non comporta allo
stato una modifica delle terapie in corso né comporta, allo stato, ripercussioni funzionali
tali da inficiare l'autonomia della ricorrente. Da quanto sopra è possibile concludere che,
relativamente al diritto all'indennità di accompagnamento, la ricorrente non presenta allo
stato “…impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore…”
né ha “…necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita…”; infatti, la sua capacità di camminare è preservata e non le sono
preclusi, per integrità intellettiva, conservate funzioni sensoriali ed interezza delle capacità
motorie, i semplici e necessari atti della quotidianità domestica, quali la vestizione e la
svestizione, l'alimentazione, l'igiene personale, i piccoli spostamenti nell'ambito
domestico, l'assunzione delle medicine e altro. Relativamente alla richiesta di
riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della legge 104/92, […] si ritiene che
le infermità della ricorrente configurino uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1
della legge 104/92 ma non ai sensi dell'art. 3 comma 3 della stessa legge, non sussistendo
per l'appunto nella fattispecie la necessità di “...un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione...”>>; venivano confermate, dunque, dal Consulente, anche successivamente all'attualizzazione delle sue valutazioni ed alla analisi della documentazione medica sopravvenuta, le conclusioni già
rassegnate in sede di A.T.P., nel senso dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento dei benefici richiesti.
5 Le conclusioni in parola sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportate da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte della ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.152 disp. att. c.p.c., sicché nulla va disposto in merito alle stesse.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese relative all'espletata CP_2
C.T.U., le quali saranno liquidate con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2410 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
contro l in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione avverso l e, per l'effetto, omologa l'esito negativo CP_3
dell'accertamento tecnico preventivo in atti, dichiarando insussistenti i requisiti sanitari occorrenti per ottenere il riconoscimenti dei benefici di cui in ricorso;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3) pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con autonomo decreto. CP_2
Salerno, 24.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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