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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/11/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 132/2025 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 132 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosina De Marco del Foro di Roma, C.F. , con studio in Roma alla via Luigi C.F._2
Calamatta n. 16, ed ivi elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma Via Luigi Calamatta n. 16 (fax n. 06- 68300517, P.E.C. ; Email_1
-ricorrente- E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Capozza (C.F. C.F. ), Dirigente e C.F._3
RO IE (C.F. , Funzionario;
entrambi dell' C.F._4 Controparte_3
presso i cui uffici, in Roma alla Via XX Settembre n. 97, (C.A.P. 00187) sono entrambi
[...] domiciliati. Indirizzo PEC: t Email_2
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 - opposizione avverso ordinanza ingiuntiva.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7 luglio 2025, il cui provvedimento è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente : Parte_1
“- in via incidentale, sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale ut supra indicate in relazione agli artt. 1, lett. C) e 3 del D. Lgs. 195 del 2008;
in via ulteriormente preliminare, nel contempo,
- la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione contenuta nel decreto numero 452633, ivi opposta, notificata all'opponente in data 18 dicembre 2024, con la quale il Dirigente Generale ha ordinato ed
1 ingiunto al signor di pagare, per la violazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 Parte_1 novembre 2008, n. 195, la sanzione pecuniaria di Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
NEL MERITO,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, di accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
- in via preliminare dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione di legge, mancando la indicazione del giudice competente per territorio e le indicazioni sulle modalità di presentazione dell'opposizione cosi come previsto ex lege;
- in via ulteriormente preliminare dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione, per assoluta carenza di potere da parte del funzionario che ha emanato l'atto opposto, in quanto emessa dal Dirigente Generale, senza alcuna delega;
- in via principale, nella denegata ipotesi che le richieste in via preliminare non vengano accolte, accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi del presente ricorso ut supra esposti e accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, e per le causali di cui in premessa in fatto ed in diritto, la nullità e/o annullamento e/o la revoca e/o l'archiviazione dell'ordinanza ingiunzione opposta contenuta nel decreto numero 452633, ivi opposta, notificata all'opponente in data 18 dicembre 2024, emessa dal Dirigente Generale, per inesistenza della violazione, per mancanza dei presupposti di applicazione della sanzione, per mancanza di motivazione del provvedimento ivi opposto, e per tutte le ragioni indicate nella superiore premessa in fatto ed in diritto, come ampiamente esposto e documentato nonché risultante per tabulas, da parte del signor Parte_1 presunto trasgressore, e/o dichiararne la nullità e/o la revoca,
nonché disporre la revoca del sequestro e l'immediata restituzione dell'assegno sequestrato all'emittente, per lo stralcio definitivo e per ogni conseguente provvedimento, non sussistendo alcuno dei presupposti che possano far considerare la pretesa e supposta infrazione come sanzionabile nei confronti dell'esponente, così come espressamente contestate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che la richiesta in via principale non venga accolta, applicare la sanzione minima prevista per la violazione contestata e disporre il pagamento della somma minima ivi prevista;
- in ogni caso, condannare l'Amministrazione opposta al pagamento delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio, con l'aggiunta delle spese generali, c.p.a. come per legge e successive occorrende.
per parte resistente opposta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: In via preliminare:
- confermare il rigetto dell'istanza di sospensiva del decreto sanzionatorio opposto. Nel merito:
- respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- confermare il sequestro e disporre la confisca delle somme fatte oggetto di tale provvedimento cautelare fino alla concorrenza della sanzione e delle eventuali spese processuali liquidate;
- condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa come da notula”
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 iscritto a ruolo il 15.1.2025 , interponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 452633 contenente l'ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
[..
[...] [
del sistema finanziario) chiedendone Controparte_4 dichiararsi la nullità, l'illegittimità, la revoca del sequestro dell'assegno e la sua immediata restituzione, nonchè contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Faceva riferimento il ricorrente a fatti verificatisi il 13 giugno 2024 allorchè, entrando in Italia alla dogana di
Como a bordo di un'autovettura proveniente dalla Svizzera, veniva fermato per un controllo doganale da una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio per un controllo di accertamento di eventuale superamento o meno della soglia di legge di € 10.000 di denaro (o titoli equivalenti) trasferito transnazionalmente, e nel primo caso, del riscontro del possesso della copia della c.d. dichiarazione valutaria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs.
n. 195/2008.
In tali circostanze, preventivamente avvertito dai militari, qualificatisi, dell'obbligo di dichiarare le somme che aveva con sé e di redigere la dichiarazione relativa al trasporto di denari (e equivalente in titoli) in ipotesi di disponibilità con sè pari o superiore ad euro 10.000,00, dichiarava, mentendo, di avere con sé Pt_1 solamente € 1.000,00 circa, mentre la GdF accertava la presenza, nel proprio portafoglio personale, di un assegno bancario nr. 517109275 0-05 “non trasferibile” di importo pari ad euro 50.000,00, emesso dalla
[...]
, filiale di Velletri, privo dell'indicazione del beneficiario e della data di emissione. Controparte_5
Per tali ragioni con verbale GDF -2024 - 23 del 13 giugno 2024, cui seguiva il decreto sanzionatorio contenente l'ordinanza-ingiunzione nel presente giudizio opposta, il gli elevava la Controparte_1 sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000,00, oltre euro 20,00 di spese per la presunta violazione dell'art. 3 del d.lgs. n.195/2008 per omissione nella redazione della dichiarazione di importazione al seguito del citato assegno bancario “non trasferibile” di euro 50.000,00, privo dell'indicazione del beneficiario e della data di emissione, e dunque con presunta responsabilità per l'importo di € 40.000 (pari all'importo dell'assegno al netto della franchigia di euro 10.000,00 previsto ex lege).
Deduceva il ricorrente svariati vizi della predetta ordinanza, dalla mancata indicazione del giudice competente per territorio, alla carenza di potere del funzionario emanante l'atto opposto, poiché emessa dal Dirigente
Generale senza alcuna delega allegata, alla grave carenza motivazionale dell'atto (non sostituibile da mere formule di rito), ed in ogni caso la carenza nel merito dei presupposti per inapplicabilità della normativa azionata non costituendo l'assegno denaro contante e non avendo egli di conseguenza portato in Italia una somma superiore ad € 10.000; evidenziava, in ogni caso, l'illegittima nella determinazione della sanzione.
Con decreto del 17.3.2025 il sottoscritto G.I., letti gli artt. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 e art. 415 cpc, fissava udienza al 6 dicembre 2023 invitando il ricorrente a provvedere alla notifica a controparte entro dieci giorni, a quest'ultima a costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza e alla cancelleria a provvedere alla notifica, del decreto nonché del ricorso, all'autorità emettente l'ordinanza (ex art. 6 co.VIII d.lgs 1 settembre
2011, n. 150), e quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rigettandola.
Cont Con comparsa del 16.4.2025 si costituiva il contestando tutti i rilievi avversari e chiedendo pertanto respingersi il ricorso e confermarsi l'ordinanza ingiuntiva, comprensiva dell'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria irrogata, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza, in presenza, del 7.5.2025 le parti si riportavano ai propri atti e il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc al 7 luglio 2025 in trattazione cartolare ex art. 127 ter. In tale
3 data, lette le note di trattazione scritta con funzione di note difensive depositate da entrambe le parti, il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali e corretta instaurazione del contradditorio.
Il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo l'ordinanza stata notificata il 18.12.2024, il ricorso iscritto il 15.1.2025.
Correttamente radicata è la causa davanti alla giurisdizione ordinaria, e segnatamente al Tribunale di Como, territorialmente competente stante il luogo di elevazione della sanzione.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, ciò che ha consentito la costituzione, rituale e tempestiva da Cont parte del In relazione alla circostanza che la cancelleria del Tribunale abbia notificato solo il ricorso in opposizione ma non il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il profilo può ritenersi sanato Cont dalla costituzione di e dalla conoscenza sostanziale della circostanza.
Sussiste l'interesse ad agire, come la legittimazione ad causam e ad processum, da parte ricorrente, come anche quella passiva dell'Ente evocato in giudizio.
Non risultano adeguatamente enucleati, non lo sono stati ab initio (atto introduttivo) ed in ogni caso non risultano sussistenti, i presupposti per indurre il G.I. a sollevare questione di costituzionalità della normativa
(sul punto vedasi infra § V).
III. Sulle eccezioni pregiudiziali.
Giova trattare preliminarmente le eccezioni di mancata indicazione dell'Autorità Giudiziaria cui presentare l'opposizione e di carenza di potere del Funzionario emanante l'atto.
Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
Con riferimento alla prima, risulta sufficiente evidenziare che il ricorrente ha pienamente espletato il proprio diritto di difesa, tanto nelle fasi precedenti al presente giudizio (presentazione di opposizione a sequestro e di note difensive) nonché nel presente giudizio, a riprova del fatto che “nessuna violazione del diritto di difesa, in concreto, si è verificata né prima né dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione” (Cass.
Sent. n. 10923/2021 e n. 4377/2009), anche perché nel decreto sanzionatorio notificato alla parte veniva chiaramente indicato, nella parte dedicata alle “avvertenze”, la possibilità di proporre opposizione e che questa avrebbe dovuto essere “proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione”, luogo di cui era perfettamente a conoscenza come dimostrano le circostanze relative alla Pt_1 predisposizione del verbale, sostanzialmente pacifiche.
Quanto all'eccezione di carenza di potere del Funzionario emanante l'atto opposto, essa trascura il disposto di cui in materia di rapporto artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 –applicabile, al MEF, in virtù del D.P.C.M. n.
67/2013 (“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter , e 23 -quinquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”) e successive modifiche, secondo cui:
- (art. 4) “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
4 di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;
- (art.. 16, comma 1, lett. d) “i Dirigenti di Uffici dirigenziali generali “adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti”.
D'altra parte, si osservi, anche in ipotesi di specificazione normativa pure prevista, il potere in esame da parte del Funzionario va comunque ravvisato nell'ambito del principio relativo al rapporto organico tra il Direttore
Generale e l'Ufficio di sua pertinenza e l'Ente di riferimento (per cui al Dirigente spetta la concreta adozione di provvedimenti amministrativi rispetto cui nell'Organo di governo risiede il potere di definizione degli obiettivi e delle strategie dell'Amministrazione.
IV. Sul merito della domanda.
Passando al vaglio nel merito della domanda, la stessa deve essere rigettata, non essendo meritevole di accoglimento, né in ordine alla paventata carenza motivazionale dell'atto né in relazione all'asserita assenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione.
I due profili meritano trattazione congiunta, e richiedono una preliminare rassegna dei principi di declinazione dell'onere della prova in materia di ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione a sanzione amministrativa e in relazione alla normativa violata nella fattispecie concreta
IV.I - Essendo il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, il suo oggetto deve intendersi delimitato, con riferimento alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione;
conseguentemente l'onere di allegazione resta a carico dell'opponente e quello probatorio segue il disposto di cui all'art.2697 c.c., tenuto conto dell'inversione procedurale che si ha in un giudizio oppositivo: spetta pertanto grava su parte resistente, quale attore in senso sostanziale (seppur non formale), la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa;
e all'opponente, invece, dimostrare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate e provate dall'amministrazione (vds ex multis Cass. Sent. n.
20878/2020)
Ciò premesso, nel verbale accertativo vengono sufficientemente e chiaramente indicate le circostanze succitate che risultano sostanzialmente pacifiche, ovvero le circostanze di tempo e di luogo, il fatto che l'accertamento sia stato eseguito dopo che aveva attraversato la barriera doganale, in entrata nel territorio nazionale, Pt_1 nonché la circostanza che detenesse l'assegno citato, e dunque titoli equiparabili al denaro contante per valori superiore alla soglia prevista ex lege (per un totale di euro 50,000,00), nonché la dichiarazione menzognera da questi rilasciata in ordine al denaro e/o titoli detenuti in quel momento e l'omessa redazione della dichiarazione valutaria prevista da legge.
Del resto, si osservi, il verbale accertativo , rivestendo la natura di atto pubblico, è dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. e pertanto fa “piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (ex multis Cass. n.
3632/2020) e nel caso di specie non risulta essere stata presentata querela di falso.
5 IV.II - La difesa di oltre al profilo della dimenticanza di detenere l'assegno –del tutto inescusabile ed in Pt_1 ogni caso non suffragato da elementi di prova, nemmeno presuntivi- poggia essenzialmente sulla non equiparabilità di un assegno bancario al denaro contante rilevante per la normativa, ed in ogni caso sull'irrilevanza effettiva di tale assegno, poiché attinente ad un rapporto bancario chiuso e dunque non più attivo dal mese di marzo 2019, e che pertanto non avrebbe potuto più essere portato all'incasso.
Entrambe le difese, tuttavia, risultano inconferenti.
Costituisce fatto notorio, oltre che principio indiscusso in materia di titoli di credito utilizzati come mezzo di pagamento, che la chiusura del conto in banca non impedisca al prenditore dell'assegno di chiedere il pagamento, in quanto l'assegno non perde validità.
D'altra parte, anche facendo riferimento ai soli principi del codice civile, senza richiamare la normativa di settore, si rammenta la valenza dell'assegno bancario quale promessa di pagamento nei confronti del prenditore, ai sensi dell'art. 1988 c.c., in presenza della sottoscrizione di traenza, con possibilità dunque di costituire idoneo rapporto obbligatorio di natura economica;
come anche la natura di strumento di garanzia.
In ogni caso, soccorre anche la giurisprudenza di merito di secondo grado del distretto di Corte d'Appello cui appartiene l'odierno Tribunale (Corte di Appello di Milano, Sez. I Civ, Sent. n. 3724/2019) secondo cui “…non può costituire elemento ostativo la circostanza che il titolo oggetto di causa sia stato tratto su un conto corrente estinto al momento della contestazione, atteso che l'art. 1 punto 2) del succitato decreto (id est il d.lgs. n. 165/2008) parifica al denaro contante anche i titoli emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna”.
IV.III - Sottesa a tale conclusione è, d'altra parte, l'equiparabilità degli assegni, e in generale dei titoli di credito, alla nozione di “denaro contante” richiamato dalla normativa a fondamento della quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione. Equiparabilità che contesta, su tale profilo fondando il profilo principale di Pt_1 opposizione.
Giova pertanto a questo punto richiamare la normativa in materia, ovvero il d.lgs. n. 195/2008.
L'art. 3, comma 1, della citata normativa, attuativa del Reg. CE 1889/2005, recita (come applicabile ratione temporis, per fatti verificatisi fino al 31.12.24) che “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all' . L'obbligo Controparte_6 di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”.
Ed al secondo comma prevede:“La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa:
a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell' . Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione Controparte_6 attribuito dal sistema telematico doganale;
b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento”.
L'articolo 3 prosegue poi al comma V nel prevedere che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non Controparte_7 trasferibilità”
6 L'art.1, comma 1, lett. C ), nell'offrire le definizioni ai termini indicati nel corpo normativo del decreto legislativo 15/2008, precisa intendersi per “denaro contante”, oltre alle banconote e alle monete metalliche aventi corso legale, al n.2 “gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque;
gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
Dal combinato delle disposizioni che precedono deve concludersi per ritenere gli assegni bancari come sussumibili all'interno della definizione di “denaro contante” rilevante ai fini dell'applicabilità della disciplina;
e per la loro l'esclusione dall'obbligo della dichiarazione solo in presenza contestuale dei due seguenti elementi presenti sul titolo: da una parte l'indicazione del nominativo del beneficiario, dall'altra la clausola di non trasferibilità.
Orbene, nel caso di specie, essendo l'assegno privo di indicazione del beneficiario, dunque di almeno uno dei due elementi contestualmente richiesti, avrebbe dovuto essere soggetto all'obbligo dichiarativo, adempimento che invece non ha curato, oltre a non aver dichiarato l'esistenza stessa dell'assegno. Pt_1
La fattispecie concreta risulta pertanto perfettamente sovrapponibile a quella astratta costituente violazione del dettato normativo e condizione sufficiente per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
La condotta tenuta dal ricorrente determina la configurazione dell'illecito contestato ed opposto in quanto per la stessa risulta sufficiente la sola “…astratta idoneità di titoli siffatti alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato: idoneità che è stata ravvisata persino in titoli mancanti della data, del luogo di emissione o della firma di girata ovvero in assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili dalla banca trattaria” (Cass. 11337/97).
Pertinente è il richiamo svolto da parte resistente (vds pag.15 comparsa costituzione) in ordine alla configurazione della fattispecie sanzionata nel caso di specie quale fattispecie di pericolo astratto e pertanto con “irrilevanza, al fine di configurare una causa di esenzione, [del]la circostanza che il trasferimento del titolo non sia idoneo a dare luogo a movimenti di capitali da uno Stato ad un altro” (Cass.n. 11894/2024).
Per tutte le ragioni che precedono si deve concludere in ordine all'autosufficienza, ai fini della sanzione irrogata, dell'astratta idoneità dell'assegno alla successiva costituzione di rapporti obbligatori, anche se risulti privo di copertura (Cass. n. 2351/2017).
La presunzione di colpevolezza in relazione all'illecito perpetrato, non può infine essere sconfessata da alcun elemento in atti, non essendo stato fornito alcun elemento di prova o, quantomeno, presuntivo, da parte del ricorrente in senso opposto.
V. Sulla domanda subordinata: quantum della sanzione irrogata e rideterminazione della sanzione minima.
In ordine al quantum, l'art. 9, 1. così dispone:
“La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10.000 euro;
7 b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10.000 euro.
2. Nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, e' pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3.
3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità' della sanzione, l'amministrazione procedente terrà' conto dell'entità' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità' dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3,
l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148”.
Orbene nel caso di specie, essendo l'importo oggetto di trasferimento in eccedenza pari a € 40.000 (al netto della franchigia di € 10.000), trova applicazione il dictum di cui alla lettera b, dunque con sanzione prevista nella misura tra il 30 e il 50% dell'importo.
La sanzione di € 12.000, costituisce proprio l'equivalente monetario della percentuale del 30% rispetto all'importo di € 40.000, pertanto risulta già essere applicato il minimo edittale, ragione per cui esula ogni delibazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per limitare, come richiesto, l'importo, essendo quello ingiunto il minimo alla luce dell'importo “trasferito o che si tenta di trasferire”.
Anche in ordine al quantum, pertanto, la domanda –spiegata in via subordinata- deve essere rigettata, essendo la sanzione stata calcolata nel rispetto dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 195/2008, rispetto cui è preclusa al
Giudice (ex art. 6, comma XII, d.lgs. n. 150/ 2011) qualsiasi rimodulazione discrezionale in melius se volta a scendere al di sotto della soglia minima prevista ex lege.
Per tutte le ragioni che precedono l'ordinanza opposta risulta correttamente stata emessa e non meritevole di censura da alcun punto di vista.
In ogni caso, e con valenza assorbente ogni doglianza relativa alla dedotta carenza motivazionale dell'ordinanza ingiunzione, si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. SS. UU., Sent. n.
1786/2010) per cui “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
VI. Sulle conclusioni.
Le argomentazione che precedono portano a concludere per l'irrilevanza dei profili di opposizione svolti da parte ricorrente, e, conseguentemente, per la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. ….. e del verbale n. GDF –
2024 – CO168 – 23- 13/06/2024, suo presupposto.
La richiesta, svolta in via preliminare incidentale (soltanto) nelle note conclusive, di sottoposizione al vaglio della Corte costituzionale di questione pregiudiziale di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 1, lett. C)
e 3 del D. Lgs. 195 del 2008, non risulta accoglibile in quanto al vaglio necessario e preventivo che deve
8 compiere il magistrato remittente non risulta esservi alcun profilo di violazione della Carta costituzionale non risultando il complesso della disciplina richiamata nel presente paragrafo né irragionevole né violativo degli artt. 2 e 3 della Costituzione per disparità di trattamento o sproporzione;
e dunque la richiesta si appalesa manifestamente infondata.
Non si comprende d'altronde come mai se il ricorrente avesse ritenuto la normativa di cui al D. Lgs. 195 del
2008, non abbia sottoposto il profilo con l'atto introduttivo anziché con le memorie conclusive, se non per intento dilatorio.
Il rigetto della domanda principale porta con sé la conferma del provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (vds decreto del 17.3.25 di fissazione udienza) come anche il diniego delle istanze di revoca del sequestro e di immediata restituzione dell'assegno sequestrato.
VII. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate -tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) alla luce del valore di causa (valore della sanzione, € 12.000,00), ai medi, con riferimento alle prime due fasi, ai minimi per quella di trattazione (in assenza di istruttoria) e quella decisionale
(residuata in mero rinvio); nel solco del dettato della Suprema Corte (ex multis Cass 1627472022) per cui
“qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente”; con riduzione del 20 % ex art. 152 bis c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in opposizione ex art. 22,
Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed art. 6 D. Lgs. 150/2011 da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Respinge la domanda di parte ricorrente.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, che quantifica, complessivamente, Controparte_1 in € 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 1 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 132 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosina De Marco del Foro di Roma, C.F. , con studio in Roma alla via Luigi C.F._2
Calamatta n. 16, ed ivi elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma Via Luigi Calamatta n. 16 (fax n. 06- 68300517, P.E.C. ; Email_1
-ricorrente- E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Capozza (C.F. C.F. ), Dirigente e C.F._3
RO IE (C.F. , Funzionario;
entrambi dell' C.F._4 Controparte_3
presso i cui uffici, in Roma alla Via XX Settembre n. 97, (C.A.P. 00187) sono entrambi
[...] domiciliati. Indirizzo PEC: t Email_2
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 - opposizione avverso ordinanza ingiuntiva.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7 luglio 2025, il cui provvedimento è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente : Parte_1
“- in via incidentale, sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale ut supra indicate in relazione agli artt. 1, lett. C) e 3 del D. Lgs. 195 del 2008;
in via ulteriormente preliminare, nel contempo,
- la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione contenuta nel decreto numero 452633, ivi opposta, notificata all'opponente in data 18 dicembre 2024, con la quale il Dirigente Generale ha ordinato ed
1 ingiunto al signor di pagare, per la violazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 Parte_1 novembre 2008, n. 195, la sanzione pecuniaria di Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
NEL MERITO,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, di accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
- in via preliminare dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione di legge, mancando la indicazione del giudice competente per territorio e le indicazioni sulle modalità di presentazione dell'opposizione cosi come previsto ex lege;
- in via ulteriormente preliminare dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione, per assoluta carenza di potere da parte del funzionario che ha emanato l'atto opposto, in quanto emessa dal Dirigente Generale, senza alcuna delega;
- in via principale, nella denegata ipotesi che le richieste in via preliminare non vengano accolte, accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi del presente ricorso ut supra esposti e accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, e per le causali di cui in premessa in fatto ed in diritto, la nullità e/o annullamento e/o la revoca e/o l'archiviazione dell'ordinanza ingiunzione opposta contenuta nel decreto numero 452633, ivi opposta, notificata all'opponente in data 18 dicembre 2024, emessa dal Dirigente Generale, per inesistenza della violazione, per mancanza dei presupposti di applicazione della sanzione, per mancanza di motivazione del provvedimento ivi opposto, e per tutte le ragioni indicate nella superiore premessa in fatto ed in diritto, come ampiamente esposto e documentato nonché risultante per tabulas, da parte del signor Parte_1 presunto trasgressore, e/o dichiararne la nullità e/o la revoca,
nonché disporre la revoca del sequestro e l'immediata restituzione dell'assegno sequestrato all'emittente, per lo stralcio definitivo e per ogni conseguente provvedimento, non sussistendo alcuno dei presupposti che possano far considerare la pretesa e supposta infrazione come sanzionabile nei confronti dell'esponente, così come espressamente contestate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che la richiesta in via principale non venga accolta, applicare la sanzione minima prevista per la violazione contestata e disporre il pagamento della somma minima ivi prevista;
- in ogni caso, condannare l'Amministrazione opposta al pagamento delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio, con l'aggiunta delle spese generali, c.p.a. come per legge e successive occorrende.
per parte resistente opposta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: In via preliminare:
- confermare il rigetto dell'istanza di sospensiva del decreto sanzionatorio opposto. Nel merito:
- respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- confermare il sequestro e disporre la confisca delle somme fatte oggetto di tale provvedimento cautelare fino alla concorrenza della sanzione e delle eventuali spese processuali liquidate;
- condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa come da notula”
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 iscritto a ruolo il 15.1.2025 , interponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 452633 contenente l'ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
[..
[...] [
del sistema finanziario) chiedendone Controparte_4 dichiararsi la nullità, l'illegittimità, la revoca del sequestro dell'assegno e la sua immediata restituzione, nonchè contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Faceva riferimento il ricorrente a fatti verificatisi il 13 giugno 2024 allorchè, entrando in Italia alla dogana di
Como a bordo di un'autovettura proveniente dalla Svizzera, veniva fermato per un controllo doganale da una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio per un controllo di accertamento di eventuale superamento o meno della soglia di legge di € 10.000 di denaro (o titoli equivalenti) trasferito transnazionalmente, e nel primo caso, del riscontro del possesso della copia della c.d. dichiarazione valutaria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs.
n. 195/2008.
In tali circostanze, preventivamente avvertito dai militari, qualificatisi, dell'obbligo di dichiarare le somme che aveva con sé e di redigere la dichiarazione relativa al trasporto di denari (e equivalente in titoli) in ipotesi di disponibilità con sè pari o superiore ad euro 10.000,00, dichiarava, mentendo, di avere con sé Pt_1 solamente € 1.000,00 circa, mentre la GdF accertava la presenza, nel proprio portafoglio personale, di un assegno bancario nr. 517109275 0-05 “non trasferibile” di importo pari ad euro 50.000,00, emesso dalla
[...]
, filiale di Velletri, privo dell'indicazione del beneficiario e della data di emissione. Controparte_5
Per tali ragioni con verbale GDF -2024 - 23 del 13 giugno 2024, cui seguiva il decreto sanzionatorio contenente l'ordinanza-ingiunzione nel presente giudizio opposta, il gli elevava la Controparte_1 sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000,00, oltre euro 20,00 di spese per la presunta violazione dell'art. 3 del d.lgs. n.195/2008 per omissione nella redazione della dichiarazione di importazione al seguito del citato assegno bancario “non trasferibile” di euro 50.000,00, privo dell'indicazione del beneficiario e della data di emissione, e dunque con presunta responsabilità per l'importo di € 40.000 (pari all'importo dell'assegno al netto della franchigia di euro 10.000,00 previsto ex lege).
Deduceva il ricorrente svariati vizi della predetta ordinanza, dalla mancata indicazione del giudice competente per territorio, alla carenza di potere del funzionario emanante l'atto opposto, poiché emessa dal Dirigente
Generale senza alcuna delega allegata, alla grave carenza motivazionale dell'atto (non sostituibile da mere formule di rito), ed in ogni caso la carenza nel merito dei presupposti per inapplicabilità della normativa azionata non costituendo l'assegno denaro contante e non avendo egli di conseguenza portato in Italia una somma superiore ad € 10.000; evidenziava, in ogni caso, l'illegittima nella determinazione della sanzione.
Con decreto del 17.3.2025 il sottoscritto G.I., letti gli artt. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 e art. 415 cpc, fissava udienza al 6 dicembre 2023 invitando il ricorrente a provvedere alla notifica a controparte entro dieci giorni, a quest'ultima a costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza e alla cancelleria a provvedere alla notifica, del decreto nonché del ricorso, all'autorità emettente l'ordinanza (ex art. 6 co.VIII d.lgs 1 settembre
2011, n. 150), e quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rigettandola.
Cont Con comparsa del 16.4.2025 si costituiva il contestando tutti i rilievi avversari e chiedendo pertanto respingersi il ricorso e confermarsi l'ordinanza ingiuntiva, comprensiva dell'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria irrogata, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza, in presenza, del 7.5.2025 le parti si riportavano ai propri atti e il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc al 7 luglio 2025 in trattazione cartolare ex art. 127 ter. In tale
3 data, lette le note di trattazione scritta con funzione di note difensive depositate da entrambe le parti, il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali e corretta instaurazione del contradditorio.
Il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo l'ordinanza stata notificata il 18.12.2024, il ricorso iscritto il 15.1.2025.
Correttamente radicata è la causa davanti alla giurisdizione ordinaria, e segnatamente al Tribunale di Como, territorialmente competente stante il luogo di elevazione della sanzione.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, ciò che ha consentito la costituzione, rituale e tempestiva da Cont parte del In relazione alla circostanza che la cancelleria del Tribunale abbia notificato solo il ricorso in opposizione ma non il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il profilo può ritenersi sanato Cont dalla costituzione di e dalla conoscenza sostanziale della circostanza.
Sussiste l'interesse ad agire, come la legittimazione ad causam e ad processum, da parte ricorrente, come anche quella passiva dell'Ente evocato in giudizio.
Non risultano adeguatamente enucleati, non lo sono stati ab initio (atto introduttivo) ed in ogni caso non risultano sussistenti, i presupposti per indurre il G.I. a sollevare questione di costituzionalità della normativa
(sul punto vedasi infra § V).
III. Sulle eccezioni pregiudiziali.
Giova trattare preliminarmente le eccezioni di mancata indicazione dell'Autorità Giudiziaria cui presentare l'opposizione e di carenza di potere del Funzionario emanante l'atto.
Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
Con riferimento alla prima, risulta sufficiente evidenziare che il ricorrente ha pienamente espletato il proprio diritto di difesa, tanto nelle fasi precedenti al presente giudizio (presentazione di opposizione a sequestro e di note difensive) nonché nel presente giudizio, a riprova del fatto che “nessuna violazione del diritto di difesa, in concreto, si è verificata né prima né dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione” (Cass.
Sent. n. 10923/2021 e n. 4377/2009), anche perché nel decreto sanzionatorio notificato alla parte veniva chiaramente indicato, nella parte dedicata alle “avvertenze”, la possibilità di proporre opposizione e che questa avrebbe dovuto essere “proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione”, luogo di cui era perfettamente a conoscenza come dimostrano le circostanze relative alla Pt_1 predisposizione del verbale, sostanzialmente pacifiche.
Quanto all'eccezione di carenza di potere del Funzionario emanante l'atto opposto, essa trascura il disposto di cui in materia di rapporto artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 –applicabile, al MEF, in virtù del D.P.C.M. n.
67/2013 (“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter , e 23 -quinquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”) e successive modifiche, secondo cui:
- (art. 4) “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
4 di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;
- (art.. 16, comma 1, lett. d) “i Dirigenti di Uffici dirigenziali generali “adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti”.
D'altra parte, si osservi, anche in ipotesi di specificazione normativa pure prevista, il potere in esame da parte del Funzionario va comunque ravvisato nell'ambito del principio relativo al rapporto organico tra il Direttore
Generale e l'Ufficio di sua pertinenza e l'Ente di riferimento (per cui al Dirigente spetta la concreta adozione di provvedimenti amministrativi rispetto cui nell'Organo di governo risiede il potere di definizione degli obiettivi e delle strategie dell'Amministrazione.
IV. Sul merito della domanda.
Passando al vaglio nel merito della domanda, la stessa deve essere rigettata, non essendo meritevole di accoglimento, né in ordine alla paventata carenza motivazionale dell'atto né in relazione all'asserita assenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione.
I due profili meritano trattazione congiunta, e richiedono una preliminare rassegna dei principi di declinazione dell'onere della prova in materia di ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione a sanzione amministrativa e in relazione alla normativa violata nella fattispecie concreta
IV.I - Essendo il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, il suo oggetto deve intendersi delimitato, con riferimento alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione;
conseguentemente l'onere di allegazione resta a carico dell'opponente e quello probatorio segue il disposto di cui all'art.2697 c.c., tenuto conto dell'inversione procedurale che si ha in un giudizio oppositivo: spetta pertanto grava su parte resistente, quale attore in senso sostanziale (seppur non formale), la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa;
e all'opponente, invece, dimostrare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate e provate dall'amministrazione (vds ex multis Cass. Sent. n.
20878/2020)
Ciò premesso, nel verbale accertativo vengono sufficientemente e chiaramente indicate le circostanze succitate che risultano sostanzialmente pacifiche, ovvero le circostanze di tempo e di luogo, il fatto che l'accertamento sia stato eseguito dopo che aveva attraversato la barriera doganale, in entrata nel territorio nazionale, Pt_1 nonché la circostanza che detenesse l'assegno citato, e dunque titoli equiparabili al denaro contante per valori superiore alla soglia prevista ex lege (per un totale di euro 50,000,00), nonché la dichiarazione menzognera da questi rilasciata in ordine al denaro e/o titoli detenuti in quel momento e l'omessa redazione della dichiarazione valutaria prevista da legge.
Del resto, si osservi, il verbale accertativo , rivestendo la natura di atto pubblico, è dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. e pertanto fa “piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (ex multis Cass. n.
3632/2020) e nel caso di specie non risulta essere stata presentata querela di falso.
5 IV.II - La difesa di oltre al profilo della dimenticanza di detenere l'assegno –del tutto inescusabile ed in Pt_1 ogni caso non suffragato da elementi di prova, nemmeno presuntivi- poggia essenzialmente sulla non equiparabilità di un assegno bancario al denaro contante rilevante per la normativa, ed in ogni caso sull'irrilevanza effettiva di tale assegno, poiché attinente ad un rapporto bancario chiuso e dunque non più attivo dal mese di marzo 2019, e che pertanto non avrebbe potuto più essere portato all'incasso.
Entrambe le difese, tuttavia, risultano inconferenti.
Costituisce fatto notorio, oltre che principio indiscusso in materia di titoli di credito utilizzati come mezzo di pagamento, che la chiusura del conto in banca non impedisca al prenditore dell'assegno di chiedere il pagamento, in quanto l'assegno non perde validità.
D'altra parte, anche facendo riferimento ai soli principi del codice civile, senza richiamare la normativa di settore, si rammenta la valenza dell'assegno bancario quale promessa di pagamento nei confronti del prenditore, ai sensi dell'art. 1988 c.c., in presenza della sottoscrizione di traenza, con possibilità dunque di costituire idoneo rapporto obbligatorio di natura economica;
come anche la natura di strumento di garanzia.
In ogni caso, soccorre anche la giurisprudenza di merito di secondo grado del distretto di Corte d'Appello cui appartiene l'odierno Tribunale (Corte di Appello di Milano, Sez. I Civ, Sent. n. 3724/2019) secondo cui “…non può costituire elemento ostativo la circostanza che il titolo oggetto di causa sia stato tratto su un conto corrente estinto al momento della contestazione, atteso che l'art. 1 punto 2) del succitato decreto (id est il d.lgs. n. 165/2008) parifica al denaro contante anche i titoli emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna”.
IV.III - Sottesa a tale conclusione è, d'altra parte, l'equiparabilità degli assegni, e in generale dei titoli di credito, alla nozione di “denaro contante” richiamato dalla normativa a fondamento della quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione. Equiparabilità che contesta, su tale profilo fondando il profilo principale di Pt_1 opposizione.
Giova pertanto a questo punto richiamare la normativa in materia, ovvero il d.lgs. n. 195/2008.
L'art. 3, comma 1, della citata normativa, attuativa del Reg. CE 1889/2005, recita (come applicabile ratione temporis, per fatti verificatisi fino al 31.12.24) che “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all' . L'obbligo Controparte_6 di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”.
Ed al secondo comma prevede:“La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa:
a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell' . Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione Controparte_6 attribuito dal sistema telematico doganale;
b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento”.
L'articolo 3 prosegue poi al comma V nel prevedere che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non Controparte_7 trasferibilità”
6 L'art.1, comma 1, lett. C ), nell'offrire le definizioni ai termini indicati nel corpo normativo del decreto legislativo 15/2008, precisa intendersi per “denaro contante”, oltre alle banconote e alle monete metalliche aventi corso legale, al n.2 “gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque;
gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
Dal combinato delle disposizioni che precedono deve concludersi per ritenere gli assegni bancari come sussumibili all'interno della definizione di “denaro contante” rilevante ai fini dell'applicabilità della disciplina;
e per la loro l'esclusione dall'obbligo della dichiarazione solo in presenza contestuale dei due seguenti elementi presenti sul titolo: da una parte l'indicazione del nominativo del beneficiario, dall'altra la clausola di non trasferibilità.
Orbene, nel caso di specie, essendo l'assegno privo di indicazione del beneficiario, dunque di almeno uno dei due elementi contestualmente richiesti, avrebbe dovuto essere soggetto all'obbligo dichiarativo, adempimento che invece non ha curato, oltre a non aver dichiarato l'esistenza stessa dell'assegno. Pt_1
La fattispecie concreta risulta pertanto perfettamente sovrapponibile a quella astratta costituente violazione del dettato normativo e condizione sufficiente per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
La condotta tenuta dal ricorrente determina la configurazione dell'illecito contestato ed opposto in quanto per la stessa risulta sufficiente la sola “…astratta idoneità di titoli siffatti alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato: idoneità che è stata ravvisata persino in titoli mancanti della data, del luogo di emissione o della firma di girata ovvero in assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili dalla banca trattaria” (Cass. 11337/97).
Pertinente è il richiamo svolto da parte resistente (vds pag.15 comparsa costituzione) in ordine alla configurazione della fattispecie sanzionata nel caso di specie quale fattispecie di pericolo astratto e pertanto con “irrilevanza, al fine di configurare una causa di esenzione, [del]la circostanza che il trasferimento del titolo non sia idoneo a dare luogo a movimenti di capitali da uno Stato ad un altro” (Cass.n. 11894/2024).
Per tutte le ragioni che precedono si deve concludere in ordine all'autosufficienza, ai fini della sanzione irrogata, dell'astratta idoneità dell'assegno alla successiva costituzione di rapporti obbligatori, anche se risulti privo di copertura (Cass. n. 2351/2017).
La presunzione di colpevolezza in relazione all'illecito perpetrato, non può infine essere sconfessata da alcun elemento in atti, non essendo stato fornito alcun elemento di prova o, quantomeno, presuntivo, da parte del ricorrente in senso opposto.
V. Sulla domanda subordinata: quantum della sanzione irrogata e rideterminazione della sanzione minima.
In ordine al quantum, l'art. 9, 1. così dispone:
“La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10.000 euro;
7 b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10.000 euro.
2. Nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, e' pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3.
3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità' della sanzione, l'amministrazione procedente terrà' conto dell'entità' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità' dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3,
l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148”.
Orbene nel caso di specie, essendo l'importo oggetto di trasferimento in eccedenza pari a € 40.000 (al netto della franchigia di € 10.000), trova applicazione il dictum di cui alla lettera b, dunque con sanzione prevista nella misura tra il 30 e il 50% dell'importo.
La sanzione di € 12.000, costituisce proprio l'equivalente monetario della percentuale del 30% rispetto all'importo di € 40.000, pertanto risulta già essere applicato il minimo edittale, ragione per cui esula ogni delibazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per limitare, come richiesto, l'importo, essendo quello ingiunto il minimo alla luce dell'importo “trasferito o che si tenta di trasferire”.
Anche in ordine al quantum, pertanto, la domanda –spiegata in via subordinata- deve essere rigettata, essendo la sanzione stata calcolata nel rispetto dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 195/2008, rispetto cui è preclusa al
Giudice (ex art. 6, comma XII, d.lgs. n. 150/ 2011) qualsiasi rimodulazione discrezionale in melius se volta a scendere al di sotto della soglia minima prevista ex lege.
Per tutte le ragioni che precedono l'ordinanza opposta risulta correttamente stata emessa e non meritevole di censura da alcun punto di vista.
In ogni caso, e con valenza assorbente ogni doglianza relativa alla dedotta carenza motivazionale dell'ordinanza ingiunzione, si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. SS. UU., Sent. n.
1786/2010) per cui “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
VI. Sulle conclusioni.
Le argomentazione che precedono portano a concludere per l'irrilevanza dei profili di opposizione svolti da parte ricorrente, e, conseguentemente, per la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. ….. e del verbale n. GDF –
2024 – CO168 – 23- 13/06/2024, suo presupposto.
La richiesta, svolta in via preliminare incidentale (soltanto) nelle note conclusive, di sottoposizione al vaglio della Corte costituzionale di questione pregiudiziale di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 1, lett. C)
e 3 del D. Lgs. 195 del 2008, non risulta accoglibile in quanto al vaglio necessario e preventivo che deve
8 compiere il magistrato remittente non risulta esservi alcun profilo di violazione della Carta costituzionale non risultando il complesso della disciplina richiamata nel presente paragrafo né irragionevole né violativo degli artt. 2 e 3 della Costituzione per disparità di trattamento o sproporzione;
e dunque la richiesta si appalesa manifestamente infondata.
Non si comprende d'altronde come mai se il ricorrente avesse ritenuto la normativa di cui al D. Lgs. 195 del
2008, non abbia sottoposto il profilo con l'atto introduttivo anziché con le memorie conclusive, se non per intento dilatorio.
Il rigetto della domanda principale porta con sé la conferma del provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (vds decreto del 17.3.25 di fissazione udienza) come anche il diniego delle istanze di revoca del sequestro e di immediata restituzione dell'assegno sequestrato.
VII. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate -tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) alla luce del valore di causa (valore della sanzione, € 12.000,00), ai medi, con riferimento alle prime due fasi, ai minimi per quella di trattazione (in assenza di istruttoria) e quella decisionale
(residuata in mero rinvio); nel solco del dettato della Suprema Corte (ex multis Cass 1627472022) per cui
“qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente”; con riduzione del 20 % ex art. 152 bis c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in opposizione ex art. 22,
Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed art. 6 D. Lgs. 150/2011 da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Respinge la domanda di parte ricorrente.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, che quantifica, complessivamente, Controparte_1 in € 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 1 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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