Articolo 48 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 47Articolo 49
Versione
1 dicembre 1960
Art. 48.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960