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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/12/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: Responsabilità professionale medica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IL TA, in funzione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza del 23 dicembre 2025 fissata in modalità trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2043 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Agnello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ad Agrigento in Via Manzoni n. 1
RICORRENTE
Nei confronti di:
Controparte_1
C.F. , in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Dott. con sede ad Agrigento in Viale della Vittoria 321, elettivamente Controparte_2 domiciliata ad Agrigento in Via Dante n. 49 presso lo studio dell'Avv. Angela Maria Serena
Galvano ;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 30.9.2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio l chiedendo la condanna di quest'ultima Controparte_1 al versamento in suo favore della somma di € 200.000,00 ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria,
1 assumendo di aver subito un pregiudizio alla propria integrità fisica in conseguenza di condotte sanitarie inadeguate e negligenti.
Ha esposto in particolare di essere stata ricoverata il 10 agosto 2018 presso l'Ospedale
San Giovanni Di Dio di Agrigento per parto cesareo;
che dopo il parto, avvenuto regolarmente, aveva iniziato ad accusare forti dolori;
che nonostante avesse più volte segnalato il persistere e l'aggravarsi del dolore, veniva dimessa senza un adeguato accertamento.
Ha riferito di essersi recata nuovamente al pronto soccorso il 16 agosto, per il persistere e l'aggravarsi della sintomatologia dolorosa e della febbre ove, a seguito di alcuni iniziali accertamenti clinici, nel sospetto di una infezione si decideva per il ricovero urgente.
Qui, espediti gli accertamenti iniziali, veniva instaurata terapia antibiotica a largo spettro.
Tuttavia, persistendo la febbre e le algie veniva richiesti ulteriori accertamenti, tra cui ecografia addome, TAC addome senza e con mdc e consulenza chirurgica.
In esito a tali accertamenti lo specialista chirurgo riteneva necessario procedere a laparotomia. Nel corso della degenza successiva alla laparotomia, le condizioni della paziente mostravano un graduale e progressivo miglioramento sui seguiva la dimissione avvenuta in data 25/08/2018.
La ricorrente ha sostenuto di aver subito un grave danno alla sua integrità psico-fisica in quanto non sarebbe in grado di sostenere un'eventuale futura gravidanza;
di soffrire, frequentemente, di dolori addominali persistenti nonché di attacchi di panico, caratterizzati da respiro affannoso e forti tremori, una depressione reattiva, trattata con ascolto e terapia.
Ha dunque allegato l'inadeguatezza della profilassi antibiotica somministrata;
la mancata tempestiva valutazione dell'infezione che la affliggeva, a suo dire già presente al momento delle dimissioni, avvenute senza effettuare gli accertamenti diagnostici necessari.
L si è costituita contestando ogni pretesa e chiedendone il rigetto, previa Controparte_3 acquisizione al procedimento della consulenza tecnica d'ufficio depositata a definizione della procedura di istruzione preventiva n. 1555/2023 r.g. Tribunale di Agrigento.
Il procedimento è stato istruito con produzioni documentali e con l'acquisizione della consulenza tecnica preventiva resa nel giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art 8
L 24/2017 (Gelli – Bianco).
All'odierna udienza i procuratori formulavano le proprie domande e precisavano le conclusioni con le note di trattazione scritta;
ritenuta la causa matura veniva dunque incamerata per la decisione.
Brevi considerazioni in diritto
La Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità dell'ente ospedaliero come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del
2 ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198 e diverse successive conformi).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo che fa sorgere a carico dell'ente ospedaliero (o della casa di cura privata), accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve sottolinearsi che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (così in generale Cass., Sez. U, n. 577 del 11/01/2008; nonché Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).
Le evidenze processuali
Ritiene il Tribunale che il procedimento possa essere deciso alla luce della consulenza tecnica del collegio peritale nominato nel giudizio per ATP ex art 8 L 24/2017, che appare completa ed esaustiva non rendendosi dunque necessaria la rinnovazione sollecitata da parte ricorrente.
Va dato atto innanzitutto che l'iter clinico è documentato nelle cartelle cliniche n.
9765/2018 e n, 9974/2018 dell . Controparte_3
Il Collegio peritale ha ricostruito le vicende per cui è causa come segue.
La paziente non ha eseguito il tampone vagino-rettale per lo streptococco, ma il decorso della gravidanza è stato fisiologico. Il 10/08/2018, alle 18:50, la paziente è stata sottoposta a taglio cesareo che si è svolto regolarmente, con estrazione di un feto femminile vitale (peso
3 3160 g, Apgar 9 a 1 e 5 minuti). La profilassi antibiotica pre-operatoria (Cefalosporina) è stata somministrata alle 18:00. Il decorso post-operatorio non ha presentato criticità, se non la prescrizione di , e non si sono rilevati segni di infezione, sebbene fosse presente Per_1 una leucocitosi di poco significato. La paziente è stata dimessa il 13/08/2018 con prescrizioni per ferro, folico, Clexane e controllo a 40 giorni.
Nel periodo successivo alla dimissione la paziente avrebbe riportato dolori addominali che sono diventati più intensi con il passare dei giorni. Al 16/08/2018, il dolore si sarebbe acutizzato, portandola a contattare il medico di famiglia che le ha consigliato il ricovero.
Arrivata in pronto soccorso è stato riscontrato uno "stato febbrile e dolore addominale in puerpera" e una temperatura corporea di 39,5°C.
L'esame obiettivo ha evidenziato un addome dolente alla palpazione, mentre l'ecografia e la radiografia addominale non hanno fornito risultati conclusivi.
Il 20/08/2018, per il persistere del dolore e l'espansione del disturbo addominale si è disposta nuova ecografia, che ha mostrato versamenti fluidi in diverse sedi addominali, inclusi i recessi periepatica e perisplenica, con segni di un'infiammazione estesa. Un successivo esame TC ha confermato una reazione infiammatoria addominale estesa, con versamenti in varie sedi, incluso il peritoneo e lo scavo pelvico, sospetti per una raccolta flogistico- ascessuale.
Di fronte a questi risultati, i medici hanno richiesto una valutazione chirurgica urgente e la paziente è stata sottoposta ad intervento di laparotomia. Nei giorni seguenti, la paziente ha mostrato un rapido miglioramento, con la rimozione del sondino nasogastrico il 21/08/2018 e del drenaggio addominale il 22/08/2018. La paziente è stata dimessa il 23/08/2018 con terapia antibiotica (Flagyl) e anticoagulante (Enoxaparin) per 18 giorni, e indicazioni per il controllo a 30 giorni e la rimozione dei punti di sutura a 10 giorni.
Così sintetizzata la vicenda clinica, il collegio peritale ha verificato se siano riscontrabili condotte censurabili nell'operato dei sanitari dell nella gestione della Controparte_3 paziente.
Il caso in esame riguarda una complicanza infettiva addominale verificatasi dopo un intervento di taglio cesareo, che ha portato a un'infezione del sito chirurgico (ISC), manifestatasi entro 30 giorni dall'intervento. Le infezioni del sito chirurgico sono complicanze che possono presentarsi a livello della ferita chirurgica o degli spazi e organi interessati, e sono conseguenti all'intervento o alle manovre pre, intra e post-operatorie.
Si tratterà quindi di verificare se la profilassi antibiotica pre-intervento è stata somministrate nei modi e nei tempi corretti, e se la terapia antibiotiche intraprese in occasione del primo manifestarsi dell'infezione sono state adeguate, se la scelta di procedere ad intervento chirurgico sia condivisibile, e se, quanto osservato alle indagini TAC e descritto
4 nel corso della laparotomia del 20/08/2018 possa far configurare una o più condotte colpose nel sanitari che hanno eseguito l'intervento di taglio cesareo.
La profilassi antibiotica è uno degli strumenti principali per prevenire le infezioni post- operatorie;
deve essere somministrata 30-60 minuti prima dell'incisione cutanea, come indicato dalle linee guida internazionali.
Nel caso in esame, la profilassi antibiotica è stata eseguita correttamente: è stata somministrata Cefazolina 2 g per via endovenosa 60 minuti prima dell'intervento, come documentato nella cartella clinica. La somministrazione di antibiotici è stata registrata in vari documenti clinici, tra cui la scheda infermieristica di terapia, la check-list sulla sicurezza in sala operatoria e il piano di profilassi antibiotica.
Inoltre, durante il periodo post-operatorio, la paziente non ha manifestato segni clinici di infezione fino alla dimissione, avvenuta il 13/08/2018, quando era apiretica e con esame obiettivo negativo.
Tuttavia, successivamente, il 16/08/2018, la paziente ha manifestato febbre persistente e dolore addominale, sintomi che hanno portato a un nuovo ricovero e a un intervento chirurgico d'urgenza (laparotomia) il 20/08/2018.
In questa fase è stata instaurata una terapia antibiotica empirica con carbapenemico
(MERREM) e metronidazolo (DEFLAMON), in linea con le raccomandazioni per il trattamento di infezioni addominali.
Un esame TAC ha evidenziato la presenza di versamento addominale diffuso e saccature di probabile natura flogistico-ascessuale, confermando la necessità dell'intervento chirurgico.
Durante l'intervento laparotomico, è stato possibile bonificare il campo addominale, rimuovere aderenze intestinali e confermare che non vi era lesione intestinale all'origine dell'infezione, escludendo quindi una possibile responsabilità dei sanitari.
Il quadro di addome acuto ha reso necessaria una laparotomia ombelico-pubica per consentire un'esplorazione completa della cavità addominale e la risoluzione della complicanza infettiva. È stato osservato che la piccola deiscenza della sutura uterina, localizzata nella plica vescico-uterina, era probabilmente la causa primaria della diffusione dell'infezione.
La causa principale della deiscenza della sutura e dell'infezione addominale sembra essere stata una stenosi del canale cervicale, che ha ostacolato il normale deflusso di sangue e secrezioni dall'utero post-operatorio. Questo ristagno ematico ha aumentato la pressione endouterina e ha indebolito la sutura uterina, favorendo la contaminazione batterica. È stato ritenuto che i batteri provenienti dalla zona cervico-vaginale abbiano infettato la cavità addominale attraverso la deiscenza della sutura, causando l'infezione.
Conclusioni
5 Il collegio peritale, le cui conclusioni si condividono in quanto lineari, coerenti e frutto dei necessari approfondimenti, non ha riscontrato errori o negligenze da parte dei sanitari in relazione alla scelta del trattamento terapeutico e alla complessiva della gestione della paziente.
Le infezioni del sito chirurgico, inclusi gli ascessi pelvici, sono complicanze note di interventi chirurgici, comprese le operazioni di taglio cesareo.
Sulla base delle evidenze documentali allegate la formazione manifestatasi a distanza di pochi giorni dal taglio cesareo della deiscenza della sutura isterotomica e dell'infezione addominale, poi riparata chirurgicamente, è derivata dal ristagno di sangue in utero a causa della stenosi del canale cervicale. Il sangue, non potendo defluire dal canale cervicale ha progressivamente disteso la cavità uterina e posto sotto tensione la sutura isterotomica e, sovrainfettatosi a causa della presenza di germi di provenienza cervico-vaginale, causato la deiscenza del materiale di sutura della breccia e diffuso in addome l'infezione.
La profilassi antibiotica è stata eseguita nei tempi e nei modi previsti da linee guida nazionali ed internazionali. Per quanto riportato in discussione, la profilassi antibiotica, pur se correttamente eseguita, riduce ma non azzera il rischio di formazione di una infezione successiva alla chirurgia, che è dunque, da considerare una complicanza prevedibile ma insopprimibile delle procedure chirurgiche, non operatore dipendente. Per i motivi pocanzi esposti, nessun profilo di responsabilità medica può essere attribuito agli esecutori dell'intervento chirurgico del 10/08/2018.
Nessun rilievo può essere mosso alla gestione clinica di reparto ed alle modalità e tempistiche di dimissione del 13/08/2018. La paziente è stata dimessa dopo un esame obiettivo negativo, in buone condizioni generali. Né doglianze possono essere mosse alla gestione della paziente relativamente al secondo ricovero del 16/08/2018: la infatti, Pt_1 veniva visitata in urgenza dal medico di turno, veniva eseguiti tutti gli accertamenti previsti in casi simili e prescritta idonea antibioticoterapia sistemica con fiale di MERREM e DEFLAMON, in presenza di un quadro pienamente compatibile con una infezione addominale. Pienamente condivisibile la scelta salvifica della laparotomia che ha permesso di bonificare gli ascessi, lisare le aderenze, risolvere la stenosi cervicale, drenare il materiale endouterino e correggere il difetto di parete uterino. La decisione di procedere con la laparotomia urgente è stata dunque corretta, considerando il quadro clinico e i risultati degli esami diagnostici.
In definitiva, pertanto, la domanda va interamente respinta, non ravvisandosi alcun profilo di negligenza e imperizia degli operatori sanitari poiché è emerso che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente mentre che gli esiti sono stati determinati da un evento non evitabile.
6 Le spese di lite seguono come di consueto il principio della soccombenza (valore indeterminabile e bassa complessità).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_3 così provvede:
RIGETTA ogni domanda dell'attrice e la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni in € 3810,00 in compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 23 dicembre 2025 Il Giudice
IL TA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IL TA, in funzione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza del 23 dicembre 2025 fissata in modalità trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2043 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Agnello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ad Agrigento in Via Manzoni n. 1
RICORRENTE
Nei confronti di:
Controparte_1
C.F. , in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Dott. con sede ad Agrigento in Viale della Vittoria 321, elettivamente Controparte_2 domiciliata ad Agrigento in Via Dante n. 49 presso lo studio dell'Avv. Angela Maria Serena
Galvano ;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 30.9.2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio l chiedendo la condanna di quest'ultima Controparte_1 al versamento in suo favore della somma di € 200.000,00 ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria,
1 assumendo di aver subito un pregiudizio alla propria integrità fisica in conseguenza di condotte sanitarie inadeguate e negligenti.
Ha esposto in particolare di essere stata ricoverata il 10 agosto 2018 presso l'Ospedale
San Giovanni Di Dio di Agrigento per parto cesareo;
che dopo il parto, avvenuto regolarmente, aveva iniziato ad accusare forti dolori;
che nonostante avesse più volte segnalato il persistere e l'aggravarsi del dolore, veniva dimessa senza un adeguato accertamento.
Ha riferito di essersi recata nuovamente al pronto soccorso il 16 agosto, per il persistere e l'aggravarsi della sintomatologia dolorosa e della febbre ove, a seguito di alcuni iniziali accertamenti clinici, nel sospetto di una infezione si decideva per il ricovero urgente.
Qui, espediti gli accertamenti iniziali, veniva instaurata terapia antibiotica a largo spettro.
Tuttavia, persistendo la febbre e le algie veniva richiesti ulteriori accertamenti, tra cui ecografia addome, TAC addome senza e con mdc e consulenza chirurgica.
In esito a tali accertamenti lo specialista chirurgo riteneva necessario procedere a laparotomia. Nel corso della degenza successiva alla laparotomia, le condizioni della paziente mostravano un graduale e progressivo miglioramento sui seguiva la dimissione avvenuta in data 25/08/2018.
La ricorrente ha sostenuto di aver subito un grave danno alla sua integrità psico-fisica in quanto non sarebbe in grado di sostenere un'eventuale futura gravidanza;
di soffrire, frequentemente, di dolori addominali persistenti nonché di attacchi di panico, caratterizzati da respiro affannoso e forti tremori, una depressione reattiva, trattata con ascolto e terapia.
Ha dunque allegato l'inadeguatezza della profilassi antibiotica somministrata;
la mancata tempestiva valutazione dell'infezione che la affliggeva, a suo dire già presente al momento delle dimissioni, avvenute senza effettuare gli accertamenti diagnostici necessari.
L si è costituita contestando ogni pretesa e chiedendone il rigetto, previa Controparte_3 acquisizione al procedimento della consulenza tecnica d'ufficio depositata a definizione della procedura di istruzione preventiva n. 1555/2023 r.g. Tribunale di Agrigento.
Il procedimento è stato istruito con produzioni documentali e con l'acquisizione della consulenza tecnica preventiva resa nel giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art 8
L 24/2017 (Gelli – Bianco).
All'odierna udienza i procuratori formulavano le proprie domande e precisavano le conclusioni con le note di trattazione scritta;
ritenuta la causa matura veniva dunque incamerata per la decisione.
Brevi considerazioni in diritto
La Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità dell'ente ospedaliero come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del
2 ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198 e diverse successive conformi).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo che fa sorgere a carico dell'ente ospedaliero (o della casa di cura privata), accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve sottolinearsi che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (così in generale Cass., Sez. U, n. 577 del 11/01/2008; nonché Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).
Le evidenze processuali
Ritiene il Tribunale che il procedimento possa essere deciso alla luce della consulenza tecnica del collegio peritale nominato nel giudizio per ATP ex art 8 L 24/2017, che appare completa ed esaustiva non rendendosi dunque necessaria la rinnovazione sollecitata da parte ricorrente.
Va dato atto innanzitutto che l'iter clinico è documentato nelle cartelle cliniche n.
9765/2018 e n, 9974/2018 dell . Controparte_3
Il Collegio peritale ha ricostruito le vicende per cui è causa come segue.
La paziente non ha eseguito il tampone vagino-rettale per lo streptococco, ma il decorso della gravidanza è stato fisiologico. Il 10/08/2018, alle 18:50, la paziente è stata sottoposta a taglio cesareo che si è svolto regolarmente, con estrazione di un feto femminile vitale (peso
3 3160 g, Apgar 9 a 1 e 5 minuti). La profilassi antibiotica pre-operatoria (Cefalosporina) è stata somministrata alle 18:00. Il decorso post-operatorio non ha presentato criticità, se non la prescrizione di , e non si sono rilevati segni di infezione, sebbene fosse presente Per_1 una leucocitosi di poco significato. La paziente è stata dimessa il 13/08/2018 con prescrizioni per ferro, folico, Clexane e controllo a 40 giorni.
Nel periodo successivo alla dimissione la paziente avrebbe riportato dolori addominali che sono diventati più intensi con il passare dei giorni. Al 16/08/2018, il dolore si sarebbe acutizzato, portandola a contattare il medico di famiglia che le ha consigliato il ricovero.
Arrivata in pronto soccorso è stato riscontrato uno "stato febbrile e dolore addominale in puerpera" e una temperatura corporea di 39,5°C.
L'esame obiettivo ha evidenziato un addome dolente alla palpazione, mentre l'ecografia e la radiografia addominale non hanno fornito risultati conclusivi.
Il 20/08/2018, per il persistere del dolore e l'espansione del disturbo addominale si è disposta nuova ecografia, che ha mostrato versamenti fluidi in diverse sedi addominali, inclusi i recessi periepatica e perisplenica, con segni di un'infiammazione estesa. Un successivo esame TC ha confermato una reazione infiammatoria addominale estesa, con versamenti in varie sedi, incluso il peritoneo e lo scavo pelvico, sospetti per una raccolta flogistico- ascessuale.
Di fronte a questi risultati, i medici hanno richiesto una valutazione chirurgica urgente e la paziente è stata sottoposta ad intervento di laparotomia. Nei giorni seguenti, la paziente ha mostrato un rapido miglioramento, con la rimozione del sondino nasogastrico il 21/08/2018 e del drenaggio addominale il 22/08/2018. La paziente è stata dimessa il 23/08/2018 con terapia antibiotica (Flagyl) e anticoagulante (Enoxaparin) per 18 giorni, e indicazioni per il controllo a 30 giorni e la rimozione dei punti di sutura a 10 giorni.
Così sintetizzata la vicenda clinica, il collegio peritale ha verificato se siano riscontrabili condotte censurabili nell'operato dei sanitari dell nella gestione della Controparte_3 paziente.
Il caso in esame riguarda una complicanza infettiva addominale verificatasi dopo un intervento di taglio cesareo, che ha portato a un'infezione del sito chirurgico (ISC), manifestatasi entro 30 giorni dall'intervento. Le infezioni del sito chirurgico sono complicanze che possono presentarsi a livello della ferita chirurgica o degli spazi e organi interessati, e sono conseguenti all'intervento o alle manovre pre, intra e post-operatorie.
Si tratterà quindi di verificare se la profilassi antibiotica pre-intervento è stata somministrate nei modi e nei tempi corretti, e se la terapia antibiotiche intraprese in occasione del primo manifestarsi dell'infezione sono state adeguate, se la scelta di procedere ad intervento chirurgico sia condivisibile, e se, quanto osservato alle indagini TAC e descritto
4 nel corso della laparotomia del 20/08/2018 possa far configurare una o più condotte colpose nel sanitari che hanno eseguito l'intervento di taglio cesareo.
La profilassi antibiotica è uno degli strumenti principali per prevenire le infezioni post- operatorie;
deve essere somministrata 30-60 minuti prima dell'incisione cutanea, come indicato dalle linee guida internazionali.
Nel caso in esame, la profilassi antibiotica è stata eseguita correttamente: è stata somministrata Cefazolina 2 g per via endovenosa 60 minuti prima dell'intervento, come documentato nella cartella clinica. La somministrazione di antibiotici è stata registrata in vari documenti clinici, tra cui la scheda infermieristica di terapia, la check-list sulla sicurezza in sala operatoria e il piano di profilassi antibiotica.
Inoltre, durante il periodo post-operatorio, la paziente non ha manifestato segni clinici di infezione fino alla dimissione, avvenuta il 13/08/2018, quando era apiretica e con esame obiettivo negativo.
Tuttavia, successivamente, il 16/08/2018, la paziente ha manifestato febbre persistente e dolore addominale, sintomi che hanno portato a un nuovo ricovero e a un intervento chirurgico d'urgenza (laparotomia) il 20/08/2018.
In questa fase è stata instaurata una terapia antibiotica empirica con carbapenemico
(MERREM) e metronidazolo (DEFLAMON), in linea con le raccomandazioni per il trattamento di infezioni addominali.
Un esame TAC ha evidenziato la presenza di versamento addominale diffuso e saccature di probabile natura flogistico-ascessuale, confermando la necessità dell'intervento chirurgico.
Durante l'intervento laparotomico, è stato possibile bonificare il campo addominale, rimuovere aderenze intestinali e confermare che non vi era lesione intestinale all'origine dell'infezione, escludendo quindi una possibile responsabilità dei sanitari.
Il quadro di addome acuto ha reso necessaria una laparotomia ombelico-pubica per consentire un'esplorazione completa della cavità addominale e la risoluzione della complicanza infettiva. È stato osservato che la piccola deiscenza della sutura uterina, localizzata nella plica vescico-uterina, era probabilmente la causa primaria della diffusione dell'infezione.
La causa principale della deiscenza della sutura e dell'infezione addominale sembra essere stata una stenosi del canale cervicale, che ha ostacolato il normale deflusso di sangue e secrezioni dall'utero post-operatorio. Questo ristagno ematico ha aumentato la pressione endouterina e ha indebolito la sutura uterina, favorendo la contaminazione batterica. È stato ritenuto che i batteri provenienti dalla zona cervico-vaginale abbiano infettato la cavità addominale attraverso la deiscenza della sutura, causando l'infezione.
Conclusioni
5 Il collegio peritale, le cui conclusioni si condividono in quanto lineari, coerenti e frutto dei necessari approfondimenti, non ha riscontrato errori o negligenze da parte dei sanitari in relazione alla scelta del trattamento terapeutico e alla complessiva della gestione della paziente.
Le infezioni del sito chirurgico, inclusi gli ascessi pelvici, sono complicanze note di interventi chirurgici, comprese le operazioni di taglio cesareo.
Sulla base delle evidenze documentali allegate la formazione manifestatasi a distanza di pochi giorni dal taglio cesareo della deiscenza della sutura isterotomica e dell'infezione addominale, poi riparata chirurgicamente, è derivata dal ristagno di sangue in utero a causa della stenosi del canale cervicale. Il sangue, non potendo defluire dal canale cervicale ha progressivamente disteso la cavità uterina e posto sotto tensione la sutura isterotomica e, sovrainfettatosi a causa della presenza di germi di provenienza cervico-vaginale, causato la deiscenza del materiale di sutura della breccia e diffuso in addome l'infezione.
La profilassi antibiotica è stata eseguita nei tempi e nei modi previsti da linee guida nazionali ed internazionali. Per quanto riportato in discussione, la profilassi antibiotica, pur se correttamente eseguita, riduce ma non azzera il rischio di formazione di una infezione successiva alla chirurgia, che è dunque, da considerare una complicanza prevedibile ma insopprimibile delle procedure chirurgiche, non operatore dipendente. Per i motivi pocanzi esposti, nessun profilo di responsabilità medica può essere attribuito agli esecutori dell'intervento chirurgico del 10/08/2018.
Nessun rilievo può essere mosso alla gestione clinica di reparto ed alle modalità e tempistiche di dimissione del 13/08/2018. La paziente è stata dimessa dopo un esame obiettivo negativo, in buone condizioni generali. Né doglianze possono essere mosse alla gestione della paziente relativamente al secondo ricovero del 16/08/2018: la infatti, Pt_1 veniva visitata in urgenza dal medico di turno, veniva eseguiti tutti gli accertamenti previsti in casi simili e prescritta idonea antibioticoterapia sistemica con fiale di MERREM e DEFLAMON, in presenza di un quadro pienamente compatibile con una infezione addominale. Pienamente condivisibile la scelta salvifica della laparotomia che ha permesso di bonificare gli ascessi, lisare le aderenze, risolvere la stenosi cervicale, drenare il materiale endouterino e correggere il difetto di parete uterino. La decisione di procedere con la laparotomia urgente è stata dunque corretta, considerando il quadro clinico e i risultati degli esami diagnostici.
In definitiva, pertanto, la domanda va interamente respinta, non ravvisandosi alcun profilo di negligenza e imperizia degli operatori sanitari poiché è emerso che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente mentre che gli esiti sono stati determinati da un evento non evitabile.
6 Le spese di lite seguono come di consueto il principio della soccombenza (valore indeterminabile e bassa complessità).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_3 così provvede:
RIGETTA ogni domanda dell'attrice e la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni in € 3810,00 in compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 23 dicembre 2025 Il Giudice
IL TA
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