Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 918 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
27 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 27/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 918/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione preavviso di fermo;
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv. G. Parte_1 C.F._1
Gurnari e F. Gangemi;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E. Perugini in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresenta p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. CP_3
Marsili in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.03.2020, il ricorrente indicato in epigrafe, ha formulato opposizione a preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900002738000, notificato il
05.08.2019, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 09420190021057723000,
09420210012536962000, 09420220007812949000, 09420230006090311000.
In particolare, evidenziando la mancata notificazione delle cartelle suddette, ha eccepito la prescrizione del credito riportato nelle cartelle in ragione del fatto che sarebbe decorso il termine quinquennale tra la data di configurazione del credito e quella di presunta notifica della cartella.
Ha altresì rilevato la violazione dell'art. 25, d.lgs. 46/99 e, nel merito, la formulazione di innumerevoli richieste di cancellazione dall'albo.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della pretesa nonché l'annullamento dell'atto opposto per i motivi suesposti.
Si è costituita in giudizio che, ricostruendo la posizione previdenziale del ricorrente, ha CP_3 sostenuto l'infondatezza delle doglianze avversarie, formulando altresì domanda riconvenzionale per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione afferente alla decadenza dal diritto ad iscrivere a ruolo le somme contestate.
Si è costituita in giudizio che, allegando in atti l'avvenuta notifica, a Controparte_1
mezzo pec, delle cartelle citate, ha chiesto il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare giova chiarire che il preavviso di fermo è disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n.
602/1973, come modificato dall'art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 46/1999.
Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte (S.U. n. 11087/2010), dopo un iniziale contrasto, il preavviso di fermo quale atto preordinato all'espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un credito, è atto impugnabile poiché contiene, oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica, anche la comunicazione ultima che, decorso inutilmente il termine per pagare, si provvederà all'iscrizione del fermo sul bene mobile registrato, presso i pubblici registri, senza ulteriore comunicazione, sicché sussiste l'interesse del contribuente ad impugnarlo poiché, diversamente, lo stesso dovrebbe attendere il decorso dei trenta giorni per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso.
Altresì, secondo il più recente orientamento, l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, avendo il fermo natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, si sostanzia e va qualificata come un'azione ordinaria di accertamento negativo della pretesa creditoria, e non come opposizione esecutiva, sicché
l'impugnativa, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. ex multis, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015).
Orbene, una volta delineata la natura giuridica del preavviso di fermo e chiarita l'impugnabilità di esso, occorre valutare le censure mosse dal ricorrente nei confronti dei resistenti, rappresentate dalla prescrizione del credito dal momento della sua configurazione alla data di notifica della cartella di pagamento nonché dalla violazione dell'art. 25, d.lgs. 46/99.
Giova, preliminarmente, sottolineare come il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) preveda le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. Civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n.
80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Quanto all'eccezione di tardività nell'iscrizione a ruolo del credito contributivo, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che inverte il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la CP_4
decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.” (v. Cass. n. 26395/2013 e n. 774/2015).
La doglianza, pertanto, non merita accoglimento.
Con riguardo alla presunta omessa notificazione delle cartelle opposte, funzionale all'esperimento dell'eccezione di prescrizione, il rilievo è privo di fondamento.
In particolare va rigettata la contestazione relativa alla notificazione a mezzo pec effettuata da da un indirizzo diverso da quello inserito nei Pubblici elenchi ex art. 16 ter D.L. Controparte_1
n. 179 del 2012.
Giova effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, d.l. 1983/2016, convertito in l. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi
d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria
e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC)".
Appare evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI-PEC, dall'altro non dispone alcunchè circa l'indirizzo PEC del mittente.
Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'60, D.P.R.
600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 982/2023) ha, del resto, osservato che
“[..] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica [..] utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale [..] non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [..] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022
[..]”.
Per tali motivi, essendo stata effettuata la notificazione delle cartelle opposte e non essendo pacificamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, risulta altresì infondata l'eccezione di estinzione dei crediti contributivi.
Infine, nel merito, in relazione alla presunta cancellazione dall'albo, quale circostanza ostativa alla pretesa contributiva, alcuna prova è stata fornita dall'attore
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura determinata dal valore della causa rientrante nello scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00 -, in favore di ognuno dei resistenti ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che si liquidano in € 4.635,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 27/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo