Articolo 102 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 101Articolo 103
Versione
15 luglio 1964
Art. 102.

Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, la somma di cui all' articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 30.000.000.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964