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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/10/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2634 /2020 da:
L'avv. LOMBARDI FRANCESCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CO per parte convenuta e intervenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2634 del RGC dell'anno 2020 avente ad oggetto adempimento e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Lombardi
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marino Reda Controparte_2 C.F._2
e BA IA CO
CONVENUTO
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._3 CP_4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Marino Reda e BA IA C.F._4
CO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto e , deducendo: a) che, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 per risolvere una precedente controversia con ha stipulato con la stessa una Controparte_1
1 transazione l'8 novembre 2017 in virtù della quale la società avrebbe venduto una unità immobiliare sita in Rende, via Savino, a Vittorio Sabato e autorizzandoli a pagare CP_4 direttamente all'odierno attore euro 82.500,00; b) che, nel successivo atto pubblico del 13 novembre 2017, cui l' non ha partecipato, la società ha venduto l'immobile a Pt_1 CP_2
, autorizzandolo ex art. 1269 c.c. a pagare euro 82.500,00 all'attore; c) che
[...] CP_2
ha accettato;
d) che, tuttavia, l'assegno bancario di euro 8.500,00, indicato nel rogito di
[...] vendita, recante il n. 5044036106-05, non è stato mai consegnato e incassato dall'attore.
Ha chiesto, pertanto, il pagamento di tale importo.
1.2. Con note sostitutive dell'udienza dell'11 giugno 2021, l'attore, preso atto dell'intervenuto fallimento della società ha rinunciato alla domanda proposta nei Controparte_1 confronti di detta società, chiedendo termine per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo a per la prosecuzione del giudizio. Controparte_2
1.3. Si è costituito , eccependo, in via pr eliminare, l'incompetenza per territorio Controparte_2 del Tribunale di Castrovillari in favore del Tribunale di Cosenza.
Nel merito, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione, non essendosi mai obbligato direttamente nei confronti dell'attore.
1.4. Sono, poi, intervenuti e chiedendo il rigetto delle domande Controparte_3 CP_4 attoree e la restituzione dell'acconto di euro 5.000,00 versato all'attore e non scomputato dal totale di euro 82.500,00 euro, da ritenersi pagato per intero, anche in relazione a ll'assegno di euro
8.500,00 per come attestato con efficacia fidefaciente dal notaio nell'atto pubblico di vendita.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza.
Infatti, la domanda è stata originariamente proposta anche nei confronti del la società , la CP_1 quale aveva sede in Cassano allo Ionio, nel circondario del Tribunale adito, il quale risultava, quindi, competente per territorio.
Pertanto, considerato che la competenza si determina al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.) e le vicende successive risultano irrilevanti, la rinuncia alla domanda nei confronti della citata società non può determinare uno spostamento della competenza territoriale verso il Tribunale di Cosenza.
3. Nel merito, venuta meno per rinuncia la domanda attorea verso è Controparte_1 necessario esaminare soltanto la pretesa avanzata verso . Controparte_2
Tale domanda è infondata.
Infatti, la transazione dell'8 novembre 2017 è stata stipulata dall'attore con Controparte_1 senza alcun intervento da parte di , il quale, quindi, non ha assunto alcun obbligo Controparte_2 con l' in considerazione dell'efficacia inter partes del contratto. Pt_1
Con il successivo atto pubblico del 13 novembre 2017, al quale l' è rimasto estrane o, Pt_1 ha autorizzato , ex art. 1269 c.c., a pagare direttamente Controparte_1 Controparte_2 complessivi euro 82.500,00 all'odierno attore.
2 L'acquirente si è limitato ad accettare l'incarico, senza, tuttavia, manifestare alcuna volontà di obbligarsi direttamente verso l' . Pt_1
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1269 c.c., in caso di delegazione di pagamento, il delegato può (non deve) obbligarsi verso il creditore.
Pertanto, è ben possibile che il delegato accetti semplicemente di eseguir e il pagamento al creditore senza manifestare la volontà di obbligarsi nei suoi confronti.
In tal caso, il creditore conserva la sua ragione di credito verso il debitore/delegante, ma non è titolare di alcun diritto nei confronti del delegato.
Nel caso di specie, quindi, in assenza di qualsiasi obbligo assunto direttamente dal delegato nei confronti dell'attore, quest'ultimo non può pretendere il pagamento nei Controparte_2 confronti del delegato medesimo.
L'eventuale inadempimento del delegato, pertanto, può spiegare effetti nel suo rapporto con il delegante, ma, in assenza dell'assunzione dell'obbligo verso il creditore, non attruibuisce a quest'ultimo il diritto di pretendere il pagamento dal delegato.
4. Va, poi, respinta anche la domanda proposta dai terzi intervenuti, da qualificarsi come richiesta di restituzione di pagamento indebito, in quanto si tratterebbe di una somma superiore a quella che l'attore avrebbe avuto diritto a conseguire.
Al riguardo, si osserva che, in un atto pubblico, il notaio p uò attestare con efficacia fidefaciente soltanto i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni fatte dalle parti, ma non anche la veridicità del contenuto di dette dichiarazioni (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2023, n. 18848, secondo cui “l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante”).
Pertanto, nel caso di specie, la dichiarazione contenuta nell'atto del 13 novembre 2017 (al quale, come detto, non ha partecipato l'attore), secondo cui l'assegno di euro 8.500,00 sarebbe stato consegnato all' , ha efficacia fidefaciente in ordine al fatto che tale dichiarazione è stata Pt_1 fatta al notaio, ma non anche della sua veridicità, vale a dire se effe ttivamente l'assegno è stato consegnato.
Alcuna altra prova di tale consegna e del successivo incasso è stata acquisita, dovendosi ritenere inammissibile la prova per testi richiesta dagli intervenuti ex art. 2726 c.c., per come eccepito da parte attrice con la terza memoria istruttoria, nella quale è stato evidenziato che trattasi di prova da acquisire documentalmente, né è emersa in sede di interrogatorio formale, avendo l'attore negato di aver ricevuto l'assegno.
Di conseguenza, in assenza di prova dell a consegna dell'assegno e dell'incasso da parte dell'attore di euro 8.500,00, non può certamente ritenersi indebita la percezione di euro 5.000,00 ricevuti dallo stesso quale acconto per lo stesso titolo.
3 5. Le spese di lite sostenute da parte attrice sono poste a carico degli intervenuti, mentre le spese di lite sostenute da sono poste a carico di parte attrice;
tutte le spese sono liquidate in dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocra tico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti di;
Controparte_2
2) Rigetta la domanda proposta dagli intervenuti nei confronti di parte attrice;
3) Condanna gli intervenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da , che Controparte_2 liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 17 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
4
L'avv. LOMBARDI FRANCESCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CO per parte convenuta e intervenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2634 del RGC dell'anno 2020 avente ad oggetto adempimento e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Lombardi
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marino Reda Controparte_2 C.F._2
e BA IA CO
CONVENUTO
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._3 CP_4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Marino Reda e BA IA C.F._4
CO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto e , deducendo: a) che, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 per risolvere una precedente controversia con ha stipulato con la stessa una Controparte_1
1 transazione l'8 novembre 2017 in virtù della quale la società avrebbe venduto una unità immobiliare sita in Rende, via Savino, a Vittorio Sabato e autorizzandoli a pagare CP_4 direttamente all'odierno attore euro 82.500,00; b) che, nel successivo atto pubblico del 13 novembre 2017, cui l' non ha partecipato, la società ha venduto l'immobile a Pt_1 CP_2
, autorizzandolo ex art. 1269 c.c. a pagare euro 82.500,00 all'attore; c) che
[...] CP_2
ha accettato;
d) che, tuttavia, l'assegno bancario di euro 8.500,00, indicato nel rogito di
[...] vendita, recante il n. 5044036106-05, non è stato mai consegnato e incassato dall'attore.
Ha chiesto, pertanto, il pagamento di tale importo.
1.2. Con note sostitutive dell'udienza dell'11 giugno 2021, l'attore, preso atto dell'intervenuto fallimento della società ha rinunciato alla domanda proposta nei Controparte_1 confronti di detta società, chiedendo termine per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo a per la prosecuzione del giudizio. Controparte_2
1.3. Si è costituito , eccependo, in via pr eliminare, l'incompetenza per territorio Controparte_2 del Tribunale di Castrovillari in favore del Tribunale di Cosenza.
Nel merito, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione, non essendosi mai obbligato direttamente nei confronti dell'attore.
1.4. Sono, poi, intervenuti e chiedendo il rigetto delle domande Controparte_3 CP_4 attoree e la restituzione dell'acconto di euro 5.000,00 versato all'attore e non scomputato dal totale di euro 82.500,00 euro, da ritenersi pagato per intero, anche in relazione a ll'assegno di euro
8.500,00 per come attestato con efficacia fidefaciente dal notaio nell'atto pubblico di vendita.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza.
Infatti, la domanda è stata originariamente proposta anche nei confronti del la società , la CP_1 quale aveva sede in Cassano allo Ionio, nel circondario del Tribunale adito, il quale risultava, quindi, competente per territorio.
Pertanto, considerato che la competenza si determina al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.) e le vicende successive risultano irrilevanti, la rinuncia alla domanda nei confronti della citata società non può determinare uno spostamento della competenza territoriale verso il Tribunale di Cosenza.
3. Nel merito, venuta meno per rinuncia la domanda attorea verso è Controparte_1 necessario esaminare soltanto la pretesa avanzata verso . Controparte_2
Tale domanda è infondata.
Infatti, la transazione dell'8 novembre 2017 è stata stipulata dall'attore con Controparte_1 senza alcun intervento da parte di , il quale, quindi, non ha assunto alcun obbligo Controparte_2 con l' in considerazione dell'efficacia inter partes del contratto. Pt_1
Con il successivo atto pubblico del 13 novembre 2017, al quale l' è rimasto estrane o, Pt_1 ha autorizzato , ex art. 1269 c.c., a pagare direttamente Controparte_1 Controparte_2 complessivi euro 82.500,00 all'odierno attore.
2 L'acquirente si è limitato ad accettare l'incarico, senza, tuttavia, manifestare alcuna volontà di obbligarsi direttamente verso l' . Pt_1
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1269 c.c., in caso di delegazione di pagamento, il delegato può (non deve) obbligarsi verso il creditore.
Pertanto, è ben possibile che il delegato accetti semplicemente di eseguir e il pagamento al creditore senza manifestare la volontà di obbligarsi nei suoi confronti.
In tal caso, il creditore conserva la sua ragione di credito verso il debitore/delegante, ma non è titolare di alcun diritto nei confronti del delegato.
Nel caso di specie, quindi, in assenza di qualsiasi obbligo assunto direttamente dal delegato nei confronti dell'attore, quest'ultimo non può pretendere il pagamento nei Controparte_2 confronti del delegato medesimo.
L'eventuale inadempimento del delegato, pertanto, può spiegare effetti nel suo rapporto con il delegante, ma, in assenza dell'assunzione dell'obbligo verso il creditore, non attruibuisce a quest'ultimo il diritto di pretendere il pagamento dal delegato.
4. Va, poi, respinta anche la domanda proposta dai terzi intervenuti, da qualificarsi come richiesta di restituzione di pagamento indebito, in quanto si tratterebbe di una somma superiore a quella che l'attore avrebbe avuto diritto a conseguire.
Al riguardo, si osserva che, in un atto pubblico, il notaio p uò attestare con efficacia fidefaciente soltanto i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni fatte dalle parti, ma non anche la veridicità del contenuto di dette dichiarazioni (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2023, n. 18848, secondo cui “l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante”).
Pertanto, nel caso di specie, la dichiarazione contenuta nell'atto del 13 novembre 2017 (al quale, come detto, non ha partecipato l'attore), secondo cui l'assegno di euro 8.500,00 sarebbe stato consegnato all' , ha efficacia fidefaciente in ordine al fatto che tale dichiarazione è stata Pt_1 fatta al notaio, ma non anche della sua veridicità, vale a dire se effe ttivamente l'assegno è stato consegnato.
Alcuna altra prova di tale consegna e del successivo incasso è stata acquisita, dovendosi ritenere inammissibile la prova per testi richiesta dagli intervenuti ex art. 2726 c.c., per come eccepito da parte attrice con la terza memoria istruttoria, nella quale è stato evidenziato che trattasi di prova da acquisire documentalmente, né è emersa in sede di interrogatorio formale, avendo l'attore negato di aver ricevuto l'assegno.
Di conseguenza, in assenza di prova dell a consegna dell'assegno e dell'incasso da parte dell'attore di euro 8.500,00, non può certamente ritenersi indebita la percezione di euro 5.000,00 ricevuti dallo stesso quale acconto per lo stesso titolo.
3 5. Le spese di lite sostenute da parte attrice sono poste a carico degli intervenuti, mentre le spese di lite sostenute da sono poste a carico di parte attrice;
tutte le spese sono liquidate in dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocra tico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti di;
Controparte_2
2) Rigetta la domanda proposta dagli intervenuti nei confronti di parte attrice;
3) Condanna gli intervenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da , che Controparte_2 liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 17 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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