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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 11201/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 11201 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Frattamaggiore (NA), via Montegrappa n. 40, presso lo studio dell'avv.
Stefano Marchese che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, P.I Controparte_1
, in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti p.t., P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo de Martino con studio in Napoli alla
Via S. Giacomo n. 32, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Elio de Martino, e presso lo studio del primo in Napoli alla Via S. Giacomo
n. 32 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, notificato 8.5.2023, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2767/2023 del
29.3.2023 e notificato in pari data con il quale, su istanza di
[...]
, le era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 497.878,07, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 per “utilizzo spazi a bordo delle proprie motonavi”.
In particolare l'opponente eccepiva che nessuna prestazione di utilizzo spazi a bordo di motonavi era stata resa, in quanto, in realtà,
e in data Parte_1 Controparte_1
17/07/2018, avevano costituito un Consorzio trasporti speciali infiammabili e rifiuti, c.d. Cotrasir.
n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Ebbene l'AGCM, con provvedimento sanzionatorio poi confermato dal
Giudice Amministrativo, aveva constatato che l'impiego del consorzio
Cotrasir, nel mercato del trasporto marittimo di merci pericolose, costituiva un'intesa vietata all'art. 2 della L. 287/90 e dell'art. 101 del
TFUE, atteso che le imprese decidevano di non operare più in concorrenza tra loro, ripartendosi il mercato, accordandosi sulle tariffe da praticare e suddividendosi i ricavi.
Conseguentemente l'accordo delle parti, sulla base del quale erano state emesse le fatture oggetto del d.i., era nullo, con relativo diritto anche alla ripetizione di € 100.431,21 oltre interessi per pagamenti eseguiti in conformità dell'intesa vietata.
In via subordinata, chiedeva di compensare il credito della opposta con un proprio controcredito.
3. Si costituiva l'opposta la quale eccepiva l'irrilevanza e non opponibilità delle sorti del , l'infondatezza dell'opposizione Parte_2 ed il riconoscimento del credito da parte dell'opponente, la quale aveva chiesto in riconvenzionale la compensazione con un proprio presunto controcredito.
4. In prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecuzione e venivano rigettate le istanze istruttore (cfr. ordinanza del 4.12.2023), con relativo rinvio all'udienza del 6.2.2025 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
(udienza poi sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte).
5. L'opposizione è fondata e va accolta.
5.1. Va innanzitutto premesso che l'opponente non ha ammesso l'esistenza del credito dell'opposta.
Il debitore, viceversa, ha eccepito la nullità dell'accordo, costituente un'intesa vietata ai sensi della normativa nazionale e sovranazionale, con relativa inesistenza del credito, proponendo domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito fondata sulla predetta nullità.
Soltanto in via subordinata, per l'ipotesi in le fatture oggetto del d.i. fossero state riconosciute da questo giudice come emesse n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 4 legittimamente, l'opponente dichiarava di proporre una diversa domanda riconvenzionale fondata su un proprio presunto controcredito.
Su quest'ultima domanda il Tribunale non si pronuncerà, trattandosi di questione assorbita dall'accoglimento della domanda principale, per come si vedrà a breve.
5.2. Non è altresì condivisibile quanto sostenuto dall'opposta, secondo cui le vicende del Consorzio Cotrasir sarebbero irrilevanti nel caso di specie.
Invero il è stato costituito dalle odierne parti in causa, e tre Parte_2
delle quattro fatture poste alla base del d.i. sono state già vagliate dall'AGCM, e successivamente dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato come oggetto di un'intesa vietata.
In particolare, come confermato poi anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11134/2023, allegata dall'opponente con le note conclusionali, l'accordo stipulato tra le società del gruppo Cotrasir, nel quale rientrano la e la violava la normativa Parte_1 CP_1 prevista dall'art. 14 della L. 287/90 e dall'art. 101 TFUE, prevedendo, tra l'altro, anche un patto di non concorrenza reciproca tra gli armatori.
Inoltre, nel Regolamento Interno del Cotrasir, sequestrato dall'Agcm
(p. 41 del relativo provvedimento sanzionatorio depositato dall'opponente in uno all'atto di opposizione), all'art. 2, si legge: “Le due società e , si impegnano a rispettare nella Parte_1 CP_1
suddivisione dei ricavi le percentuali indicate e procureranno, nel caso di diversa quantità di corrispettivi, di fatturarsi reciprocamente degli spazi di carico per riequilibrarli”, continuando all'art. 3: “Le due società su richiamate si impegnano a percorrere annualmente le miglia su enunciate;
eventuali differenze saranno conguagliate in denaro sempre con una reciproca fatturazione di “spazi di carico” o conguagliati nell'anno successivo con una minore o maggiore attività, secondo i casi che si verificheranno, percorrendo maggiori o minori miglia per la gestione dei servizi”.
Non si tratta, dunque, di fatturazioni relative a spazi di carico bensì ad eventuali conguagli annuali relative alla differenza di miglia percorse n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 5 tra le due società nonché di conguagli economici derivanti dalle diverse quote di partecipazione all'interno del Cotrasir.
Ancora, al punto n. 115 di pag. 44 del provvedimento dell'Agcm si legge che: “la somma di € 102.924,06 definita come già fatturata risulta in effetti comparire come somma di due fatture (al netto di Iva), emesse dalla nei confronti della in relazione ai mesi di CP_1 Parte_1 novembre e dicembre 2018”.
Le fatture a cui si fa riferimento sono proprio le fatture n. 147 del 30 novembre 2018 e n. 149 del 31 dicembre 2018, sulle quali si fonda il d.i. oggi opposto.
Ancora, alla pag. 45 del provvedimento dell'Agcm al punto n. 116, si legge che: “in un documento reperito presso la è presente una CP_2 fattura di verso avente ad oggetto l'addebito per CP_1 Parte_1
utilizzo degli spazi a bordo delle ns motonavi per il periodo dal 01 gennaio al 31 maggio 2019, pari al valore di € 85.744,64, ossia
l'importo finale che risultava dover essere corrisposto da Parte_1
a ”, ossia l'importo contenuto nella fattura n. 12 del Pt_3
14.0.2019, anch'essa oggetto del d.i..
Da qui la rilevanza del nella vicenda de qua. Parte_2
In definitiva, nella causale delle fatture solo fittiziamente veniva indicata quale “utilizzo dello spazio a bordo delle proprie motonavi”, trattandosi viceversa di eventuali conguagli annuali relativi alla differenza di miglia percorse tra le due società nonché conguagli economici derivanti dalle diverse quote di partecipazione all'interno del
Cotrasir.
Tale pratica commerciale è stata considerata illecita, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale della libera concorrenza, con relativa applicazione di sanzioni alle società coinvolte.
D'altro canto tale valutazione si fonda, indirettamente, anche sul fatto che le parti avevano costituito un Consorzio trasporti speciali infiammabili e rifiuti, c.d. “Cotrasir” per il trasporto marittimo di rifiuti n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 6 ed infiammabili (e non dunque per l'occupazione degli spazi a bordo delle proprie motonavi, attività mai esistita tra le parti).
Peraltro, a fronte della contestazione del credito e dell'inadempimento della controparte, ex art. 1460 c.c., di non aver effettuato l'occupazione degli spazi a bordo delle proprie motonavi, fondata solo su fatture ed estratto autentico, l'opposta avrebbe dovuto depositare altra documentazione a corredo della domanda, come contratti di trasporto, autorizzazioni accosti ovvero i biglietti corrispondenti alle fatture oggetto di giudizio.
5.3. Per quanto sopra descritto, va accolta anche la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la ripetizione di € 100.431,21 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dall'8.5.2023 e fino al soddisfo, con revoca del d.i. opposto.
Tali pagamenti sono stati provati dall'opponente con documentazione depositata al momento della costituzione in giudizio (e neppure contestati dall'opposta).
11. Le spese, attesa la soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 con applicazione di valori minimi, ampiamente satisfattivi per l'attività espletata (scaglione fino ad € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2767/2023;
2) condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di di € 100.431,21 Parte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dall'8.5.2023 e fino al soddisfo;
3) condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese Parte_1
n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 7 relative al presente giudizio che liquida in euro 634,00 per esborsi per spese ed euro 11.229,00 per compensi, oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. avv. Stefano Marchese dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 11201/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 11201 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Frattamaggiore (NA), via Montegrappa n. 40, presso lo studio dell'avv.
Stefano Marchese che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, P.I Controparte_1
, in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti p.t., P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo de Martino con studio in Napoli alla
Via S. Giacomo n. 32, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Elio de Martino, e presso lo studio del primo in Napoli alla Via S. Giacomo
n. 32 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, notificato 8.5.2023, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2767/2023 del
29.3.2023 e notificato in pari data con il quale, su istanza di
[...]
, le era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 497.878,07, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 per “utilizzo spazi a bordo delle proprie motonavi”.
In particolare l'opponente eccepiva che nessuna prestazione di utilizzo spazi a bordo di motonavi era stata resa, in quanto, in realtà,
e in data Parte_1 Controparte_1
17/07/2018, avevano costituito un Consorzio trasporti speciali infiammabili e rifiuti, c.d. Cotrasir.
n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Ebbene l'AGCM, con provvedimento sanzionatorio poi confermato dal
Giudice Amministrativo, aveva constatato che l'impiego del consorzio
Cotrasir, nel mercato del trasporto marittimo di merci pericolose, costituiva un'intesa vietata all'art. 2 della L. 287/90 e dell'art. 101 del
TFUE, atteso che le imprese decidevano di non operare più in concorrenza tra loro, ripartendosi il mercato, accordandosi sulle tariffe da praticare e suddividendosi i ricavi.
Conseguentemente l'accordo delle parti, sulla base del quale erano state emesse le fatture oggetto del d.i., era nullo, con relativo diritto anche alla ripetizione di € 100.431,21 oltre interessi per pagamenti eseguiti in conformità dell'intesa vietata.
In via subordinata, chiedeva di compensare il credito della opposta con un proprio controcredito.
3. Si costituiva l'opposta la quale eccepiva l'irrilevanza e non opponibilità delle sorti del , l'infondatezza dell'opposizione Parte_2 ed il riconoscimento del credito da parte dell'opponente, la quale aveva chiesto in riconvenzionale la compensazione con un proprio presunto controcredito.
4. In prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecuzione e venivano rigettate le istanze istruttore (cfr. ordinanza del 4.12.2023), con relativo rinvio all'udienza del 6.2.2025 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
(udienza poi sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte).
5. L'opposizione è fondata e va accolta.
5.1. Va innanzitutto premesso che l'opponente non ha ammesso l'esistenza del credito dell'opposta.
Il debitore, viceversa, ha eccepito la nullità dell'accordo, costituente un'intesa vietata ai sensi della normativa nazionale e sovranazionale, con relativa inesistenza del credito, proponendo domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito fondata sulla predetta nullità.
Soltanto in via subordinata, per l'ipotesi in le fatture oggetto del d.i. fossero state riconosciute da questo giudice come emesse n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 4 legittimamente, l'opponente dichiarava di proporre una diversa domanda riconvenzionale fondata su un proprio presunto controcredito.
Su quest'ultima domanda il Tribunale non si pronuncerà, trattandosi di questione assorbita dall'accoglimento della domanda principale, per come si vedrà a breve.
5.2. Non è altresì condivisibile quanto sostenuto dall'opposta, secondo cui le vicende del Consorzio Cotrasir sarebbero irrilevanti nel caso di specie.
Invero il è stato costituito dalle odierne parti in causa, e tre Parte_2
delle quattro fatture poste alla base del d.i. sono state già vagliate dall'AGCM, e successivamente dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato come oggetto di un'intesa vietata.
In particolare, come confermato poi anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11134/2023, allegata dall'opponente con le note conclusionali, l'accordo stipulato tra le società del gruppo Cotrasir, nel quale rientrano la e la violava la normativa Parte_1 CP_1 prevista dall'art. 14 della L. 287/90 e dall'art. 101 TFUE, prevedendo, tra l'altro, anche un patto di non concorrenza reciproca tra gli armatori.
Inoltre, nel Regolamento Interno del Cotrasir, sequestrato dall'Agcm
(p. 41 del relativo provvedimento sanzionatorio depositato dall'opponente in uno all'atto di opposizione), all'art. 2, si legge: “Le due società e , si impegnano a rispettare nella Parte_1 CP_1
suddivisione dei ricavi le percentuali indicate e procureranno, nel caso di diversa quantità di corrispettivi, di fatturarsi reciprocamente degli spazi di carico per riequilibrarli”, continuando all'art. 3: “Le due società su richiamate si impegnano a percorrere annualmente le miglia su enunciate;
eventuali differenze saranno conguagliate in denaro sempre con una reciproca fatturazione di “spazi di carico” o conguagliati nell'anno successivo con una minore o maggiore attività, secondo i casi che si verificheranno, percorrendo maggiori o minori miglia per la gestione dei servizi”.
Non si tratta, dunque, di fatturazioni relative a spazi di carico bensì ad eventuali conguagli annuali relative alla differenza di miglia percorse n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 5 tra le due società nonché di conguagli economici derivanti dalle diverse quote di partecipazione all'interno del Cotrasir.
Ancora, al punto n. 115 di pag. 44 del provvedimento dell'Agcm si legge che: “la somma di € 102.924,06 definita come già fatturata risulta in effetti comparire come somma di due fatture (al netto di Iva), emesse dalla nei confronti della in relazione ai mesi di CP_1 Parte_1 novembre e dicembre 2018”.
Le fatture a cui si fa riferimento sono proprio le fatture n. 147 del 30 novembre 2018 e n. 149 del 31 dicembre 2018, sulle quali si fonda il d.i. oggi opposto.
Ancora, alla pag. 45 del provvedimento dell'Agcm al punto n. 116, si legge che: “in un documento reperito presso la è presente una CP_2 fattura di verso avente ad oggetto l'addebito per CP_1 Parte_1
utilizzo degli spazi a bordo delle ns motonavi per il periodo dal 01 gennaio al 31 maggio 2019, pari al valore di € 85.744,64, ossia
l'importo finale che risultava dover essere corrisposto da Parte_1
a ”, ossia l'importo contenuto nella fattura n. 12 del Pt_3
14.0.2019, anch'essa oggetto del d.i..
Da qui la rilevanza del nella vicenda de qua. Parte_2
In definitiva, nella causale delle fatture solo fittiziamente veniva indicata quale “utilizzo dello spazio a bordo delle proprie motonavi”, trattandosi viceversa di eventuali conguagli annuali relativi alla differenza di miglia percorse tra le due società nonché conguagli economici derivanti dalle diverse quote di partecipazione all'interno del
Cotrasir.
Tale pratica commerciale è stata considerata illecita, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale della libera concorrenza, con relativa applicazione di sanzioni alle società coinvolte.
D'altro canto tale valutazione si fonda, indirettamente, anche sul fatto che le parti avevano costituito un Consorzio trasporti speciali infiammabili e rifiuti, c.d. “Cotrasir” per il trasporto marittimo di rifiuti n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 6 ed infiammabili (e non dunque per l'occupazione degli spazi a bordo delle proprie motonavi, attività mai esistita tra le parti).
Peraltro, a fronte della contestazione del credito e dell'inadempimento della controparte, ex art. 1460 c.c., di non aver effettuato l'occupazione degli spazi a bordo delle proprie motonavi, fondata solo su fatture ed estratto autentico, l'opposta avrebbe dovuto depositare altra documentazione a corredo della domanda, come contratti di trasporto, autorizzazioni accosti ovvero i biglietti corrispondenti alle fatture oggetto di giudizio.
5.3. Per quanto sopra descritto, va accolta anche la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la ripetizione di € 100.431,21 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dall'8.5.2023 e fino al soddisfo, con revoca del d.i. opposto.
Tali pagamenti sono stati provati dall'opponente con documentazione depositata al momento della costituzione in giudizio (e neppure contestati dall'opposta).
11. Le spese, attesa la soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 con applicazione di valori minimi, ampiamente satisfattivi per l'attività espletata (scaglione fino ad € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2767/2023;
2) condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di di € 100.431,21 Parte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dall'8.5.2023 e fino al soddisfo;
3) condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese Parte_1
n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 7 relative al presente giudizio che liquida in euro 634,00 per esborsi per spese ed euro 11.229,00 per compensi, oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. avv. Stefano Marchese dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 11201/2023 r.g.a.c. Pag. 8