Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con atto di citazione notificato l'8.3.2024 da
( ), res. Medole (MN) via F.lli Cervi 18, con l'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Convertini del foro di Mantova
APPELLANTE
nei confronti di
( residente a [...] C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , con l'avv. Matteo Bonoldi del Persona_1 foro di Mantova
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
oggetto: appello avverso la sentenza n. 635/2023 cron. emessa dal Tribunale di Mantova pubblicata il
26.9.2023, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 400/2020 in punto: dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 CC).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: appellante: rinuncia all'impugnazione. appellato: accetta la rinuncia all'impugnazione ma insiste nell'accoglimento dell'appello incidentale
(in parziale riforma della suddetta sentenza, accogliere lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, riformare il provvedimento nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, disporre la compensazione parziale delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di 1/4, ponendone a carico dell'appellante i restanti ¾ o, in ogni caso, compensare Parte_1 parzialmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado iscritto al n. 400/2020 R.G. Tribunale pagina 1 di 6
- condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96, I e III comma, c.p.c. in favore della sig.ra stante la temerarietà dell'appello svolto;
CP_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Procuratore Generale: premessa l'ammissibilità dell'appello principale, il Tribunale ha correttamente valutato e considerato tutte le risultanze dell'istruttoria compiuta, dovendo rimarcarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal Giudice, ex art. 116 c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” (Cass., 7092/22); nella fattispecie, peraltro, vanno anche valutati il fatto che il convenuto, rimasto contumace, non è comparso
a rendere l'interrogatorio formale e le deposizioni delle due testimoni escusse, di contenuto univoco;
ne consegue che non appare necessario disporre ora una nuova CTU, attesa la disponibilità manifestata solo con l'atto di appello da parte del;
in subordine, ove la Corte lo ritenga necessario, non si Pt_1 oppone allo svolgimento dell'indagine genetica;
quanto alla compensazione delle spese processuali, la soccombenza del appare prevalente rispetto alla parziale soccombenza della chiede, Pt_1 CP_1 pertanto, in principalità che l'appello principale sia rigettato, accogliendo l'appello incidentale in punto regolamentazione delle spese di lite nei termini sopra indicati;
in subordine, non si oppone allo svolgimento di una CTU ematologica sulla persona dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.2.2020 conveniva in giudizio al fine di CP_1 Parte_1 ottenere l'accertamento della paternità del sul figlio minore , nato il [...], Pt_1 Persona_1
l'affidamento esclusivo del minore alla madre ricorrente, la condanna di a versare a Parte_1 decorrere dalla domanda per il mantenimento del figlio euro 1.500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la condanna del al risarcimento del danno morale equitativamente determinato, Pt_1 oltre spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionata per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 CPC, il convenuto non si costituiva.
Veniva disposta CTU genetica ma il CTU non poteva dare corso alle operazioni peritali a causa della mancata presentazione del , dell'irreperibilità presso gli ospedali della zona di campioni Pt_1 biologici allo stesso riferiti e della mancata comparizione dei genitori del a sottoporsi ad esame Pt_1 genetico.
Venivano assunte prove testimoniali e il convenuto non si presentava a rendere l'interrogatorio formale.
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 635/2023 pubblicata il 26.9.2023 e non notificata, accoglieva la domanda relativa alla dichiarazione di paternità, affidava in via super esclusiva alla madre, Per_1 poneva a carico del per il mantenimento di euro 400 mensili con decorrenza dalla Pt_1 Per_1 domanda (febbraio 2020), oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettava la domanda di risarcimento del danno morale e compensava integralmente le spese di lite.
Osservava: pagina 2 di 6 . ai sensi dell'art. 269 c. 2 c.c. “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”: ebbene, era stata disposta CTU genetica e la consulente a tal fine nominata non aveva potuto dare corso alle operazioni peritali a causa della mancata comparizione del convenuto. Le testimoni
[...]
e rispettivamente compagna di uno zio ed amica dell'attrice, avevano Tes_1 Testimone_2 confermato che e avevano intrattenuto una lunga relazione, durata dal 2007 Parte_1 CP_1 fino alla notizia della gravidanza;
aveva dichiarato che intorno al 2015 Testimone_1 Parte_1 aveva acquistato un immobile con l'intento di ristrutturarlo insieme alla con la prospettiva di una CP_1 convivenza e parlando apertamente del progetto di avere un figlio;
dalle dichiarazioni della teste era emersa la consapevolezza del in merito al fatto che fosse suo figlio, tanto che si era Pt_1 Per_1 impegnato con la stessa testimone e con il compagno della teste, almeno in una certa fase della gravidanza e poi dopo la nascita di , a riconoscere il figlio o quantomeno a incontrarlo, salvo poi omettere di Per_1 farlo;
. la mancata costituzione del convenuto andava valutata quale argomento di prova unitamente al contenuto delle testimonianze e alla mancata comparizione del a rendere l'interrogatorio Pt_1 formale nonostante il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza dell'ordinanza che lo disponeva;
. nonostante il modello di affidamento che meglio garantisce al minore la c.d. bigenitorialità sia quello condiviso, nel caso in esame l'affidamento condiviso sarebbe risultato pregiudizievole per il minore perché il convenuto aveva manifestato completo disinteresse nei confronti del figlio fin dalla nascita, circostanza avvalorata dalle dichiarazioni delle testi che avevano confermato come il era stato Pt_1 da sempre assente nella vita di : l'affidamento esclusivo alla madre era quindi il regime più Per_1 corrispondente all'interesse di;
Per_1
. circa il mantenimento, tenuto conto della posizione economico/reddituale delle parti, dell'età del minore e della totale assenza di rapporti tra padre e figlio, si poneva a carico del convenuto un assegno di mantenimento ordinario a favore del figlio di euro 400 mensili con decorrenza dalla domanda (febbraio
2020), da versare alla ricorrente entro il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
. la domanda di risarcimento del danno morale, vista la sua genericità e la mancata allegazione circa i fatti costitutivi della propria pretesa, andava rigettata.
. considerato l'accoglimento delle domande della di dichiarazione della paternità, di affidamento CP_1 esclusivo e di previsione di un contributo al mantenimento del minore ed il rigetto invece della domanda di risarcimento del danno (soccombenza reciproca) e tenendo conto del fatto che il convenuto non costituendosi non si era opposto, le spese di lite andavano integralmente compensate.
Avverso tale sentenza, pubblicata il 26.9.2023 e non notificata, proponeva tempestivo appello Parte_1 con atto di citazione notificato l'8.3.2024 chiedendo che venissero respinte le domande proposte
[...] da soprattutto la dichiarazione giudiziale di paternità e l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio, con rifusione delle spese di lite e con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme ricevute dall'appellante. Chiedeva disporsi CTU genetica. Evidenziava che il Tribunale aveva violato il secondo comma (“la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”) e il quarto comma (“la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”) dell'art. 269 CC e che nel caso in esame non era emersa una completa e rigorosa prova della paternità perché le pagina 3 di 6 dichiarazioni rilasciate dai testi erano in larga parte relative a fatti che non rientravano nella diretta conoscenza dell'interrogando oltre ad essere generiche in relazione alle circostanze di tempo e di luogo;
le dichiarazioni rese dalla teste (secondo la quale e volevano effettuare Tes_1 Parte_1 CP_1 un tentativo di concepimento e volevano andare a vivere insieme) erano riferite per lo più a circostanze riferite alla teste dalla e contrastavano con i dati fattuali perché il non voleva un figlio CP_1 Pt_1 dalla e i due non erano mai andati a convivere avendo solo il concesso alla di abitare CP_1 Pt_1 CP_1 in un immobile di sua proprietà. Comunque il era disponibile a sottoporsi a CTU genetica. Pt_1
Con atto depositato il 21.6.2024 si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto del gravame;
proponeva appello incidentale chiedendo che il fosse condannato a rifondere all'appellante tre quarti delle spese Pt_1 del giudizio di primo grado con compensazione del restante quarto e al risarcimento del danno da lite temeraria. Deduceva l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione in modo specifico del capo della decisione di primo grado impugnato e nel merito evidenziava che dall'istruttoria di primo grado erano emersi indizi gravi, precisi e concordanti che consentivano di ritenere fondata la dichiarazione giudiziale di paternità. In via incidentale, ritenendo la decisione adottata dal Tribunale di Mantova in punto di spese erronea e ingiustificata, osservava che il giudizio di soccombenza va operato alla stregua dell'esito complessivo della lite e che la in primo grado aveva svolto quattro distinte domande delle CP_1 quali tre accolte e una sola respinta (quella di risarcimento del danno morale) sicché, se soccombenza reciproca vi era stata, era limitata a una sola delle quattro domande. Chiedeva la condanna del Pt_1 ex art. 96 I e III comma CPC stante la temerarietà dell'appello e alla rifusione delle spese del grado d'appello.
Il PG il 17.7.2024 chiedeva il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale.
All'udienza del 18.7.2024 davanti al Cons Istr. parte appellante insisteva affinché fosse disposta CTU genetica e controparte si associava a condizione che le spese fossero poste a carico dell'appellante. Il
Cons. Istr. disponeva CTU genetica con ordinanza del 18.7.2024.
Il CTU dott.ssa il 14.10.2024 depositava l'elaborato peritale. Persona_2
All'udienza del 27.11.2024 il Cons. Istr., preso atto del deposito della CTU genetica e rilevato che non era necessaria ulteriore attività istruttoria, con l'accordo delle parti fissava ex art. 350 bis CPC per la discussione orale l'udienza collegiale del 4.2.2025.
All'udienza del 4.2.2024 il Cons. Istr. svolgeva relazione orale, parte appellante dichiarava di rinunciare all'impugnazione visto l'esito della CTU, parte appellata accettava la rinuncia ma chiedeva la rifusione delle spese di appello e insisteva nell'appello incidentale. La Corte si riservava ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma CPC di depositare la sentenza entro trenta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto che all'udienza del 4.2.2025 parte appellante ha rinunciato all'appello all'esito della CTU disposta nel presente giudizio che ha concluso nel senso che le probabilità che il sia padre di Pt_1
pagina 4 di 6 sono pari a 99,99999999%, percentuale che fa ritenere la paternità “praticamente provata”. Persona_1
Parte appellata in udienza ha accettato la rinuncia sicché deve dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 III CPC limitatamente all'appello principale proposto dal . Pt_1
L'appello incidentale è fondato e può trovare accoglimento: ed invero la in primo grado aveva CP_1 svolto quattro domande (dichiarazione giudiziale di paternità, affidamento esclusivo del figlio, determinazione del contributo di mantenimento per il figlio e risarcimento del danno morale) e tre di queste sono state accolte: non si giustifica quindi l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, tanto più che la si era vista costretta ad agire in giudizio per ottenere che il figlio CP_1 fosse riconosciuto dal padre, visto il mancato riconoscimento spontaneo da parte del . Come Pt_1 richiede la pertanto, le spese di lite del primo grado vanno compensate per un quarto e i restanti CP_1 tre quarti vanno posti a carico del e si liquidano per tale quota in 5.712 euro, oltre rimborso Pt_1 spese generali, IVA e CPA, in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti dinnanzi al
Tribunale, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di parte appellante avendo la difesa della CP_1 in udienza, pur avendo accettato la rinuncia all'appello, chiesto la condanna del alle spese di Pt_1 Cont questo grado: l'art. 306 IV comma prevede che il rinunciante debba, salvo diverso accordo (accordo nel caso in esame inesistente), rimborsare le spese alle altre parti;
e del resto il ha proposto un Pt_1 appello infondato e la si è dovuta costituire e difendere nel presente grado di giudizio. Le spese CP_1 della presente fase vanno quindi poste integralmente a carico del e si liquidano in 7.000 euro – Pt_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA - avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti davanti alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi tra il minimo e il medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno in via definitiva poste a carico dell'appellante.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, pronuncia che presuppone che vi sia una male fede o colpa grave che emergano in tutta evidenza e dovendosi valorizzare il fatto che nel presente giudizio il ha chiesto di sottoporsi a CTU, ne ha Pt_1 anticipato il costo e poi in sede di udienza di discussione ha rinunciato all'impugnazione visto l'esito della CTU.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 635/2023 del Tribunale di Mantova pubblicata il 26.9.2023 e sull'appello incidentale proposto da nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore CP_1
Generale, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
. dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente all'appello principale proposto da Parte_1
pagina 5 di 6 . in accoglimento dell'appello incidentale compensa per un quarto le spese di lite del giudizio di primo grado e pone i restanti tre quarti a carico di liquidandoli per tale quota in 5.712 euro, Parte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
. condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio che Parte_1 CP_1 si liquidano in 7.000 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
. pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di . Parte_1
Brescia, 4.2.2025
Il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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