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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 617/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 617 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocata Giovanna Campagna del Foro di P.IVA_1
Messina), (C.F.: ), e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo
[...] CodiceFiscale_2
Neri del Foro di Reggio Calabria.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, l'appello è infondato.
3. L'appellante censura la sentenza numero 879/2019 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria nell'ambito del giudizio di prestazione d'opera intellettuale, promosso da CP_1
e di contro
[...] CP_2 Controparte_2 Controparte_3
Gli attori avevano stipulato – al riguardo – una convenzione d'incarico con la convenuta,
[...]
per la progettazione e la direzione dei lavori inerenti a una struttura commerciale-turistica, senza – tuttavia – ricevere l'intero compenso pattuito (e pari a 59.315,60 euro).
3.2. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda degli attori, condannando
[...]
al pagamento della somma di 32.018,30 euro in favore di , Parte_1 Controparte_1
e al versamento dell'ulteriore somma di 27.297,30 euro a beneficio di di CP_2 CP_2
; lo stesso Tribunale – però – respingeva la richiesta d'un aumento del 25% del
[...]
compenso e degli interessi di mora, ex d. lgs. 231/2002.
3.3. Parte appellante – più partitamente – deduce come la sentenza di primo grado abbia erroneamente I) ritenuto la mancata contestazione di Controparte_4 prestazioni professionali né la valenza circa la correttezza nell'esecuzione della convenzione d'incarico, a fronte della – sostenuta – critica puntuale, da parte della società, alle prestazioni effettuate, II) sottovalutato la mancata prova – da parte degli attori – dell'adempimento delle prestazioni previste nella convenzione d'incarico: ciò, poiché la documentazione prodotta
(inclusa la "Domanda Unica" presentata al Comune di Reggio Calabria) non dimostrerebbe l'effettivo svolgimento dell'attività professionale pattuita;
III) omesso di considerare come il progetto presentato dagli attori non corrispondesse a quello previsto nella convenzione d'incarico (descrivendo la relazione tecnica un'opera diversa e di entità minore rispetto a quella pattuita, in virtù della mancanza della componente commerciale, pure teoricamente prevista); IV) non abbia valorizzato l'esaustività della somma (di 76.211,00 euro) già corrisposta (da agli attori) per l'attività resa. Parte_1
3.4. Gli appellati resistono all'iniziativa avversaria, eccependo in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame per carenza della specificità dei motivi, e sostenendo nel merito l'ineccepibilità della decisione impugnata e concludendo per la reiezione dell'impugnazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 17 giugno 2025, la causa è stata decisa in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. Occorre innanzitutto precisare come la causa attenga alla debenza (o meno) del compenso pattuito (con una convenzione apparentemente risalente al 2009, ma comunque incontestata nella sua storicità), per la presentazione all'Autorità amministrativa del mero progetto di realizzazione d'un complesso industriale, con destinazione anche commerciale e turistica, situato a Reggio Calabria (in prossimità delle bretelle del fiume Calopinace).
6.1. Non è – pertanto – in discussione la corresponsione della parcella professionale inerente all'ultimazione della prestazione d'opera, ma soltanto quella contemplata dai contraenti
(società committente e professionisti appellati) come dovuta al raggiungimento della prima fase dell'impegno professionale: fase – appunto – individuata dai contraenti nella (mera) stesura d'un progetto realizzabile.
7. Ciò chiarito, consta (da quanto evincibile alla luce della produzione degli attori in primo grado, formalizzata in sede di memorie ex art. 183, VI c., n. 2., c.p.c.) l'avvenuto deposito – sebbene a iniziativa d'un rappresentante legale della società – di un'istanza amministrativa
(denominata "domanda unica"), presentata al Comune di Reggio Calabria il 10 dicembre
2009, e protocollata al numero 215621.
7.1. Sempre in sede di memorie ex art. 183, VI c., n. 2., c.p.c., risulta – altresì – depositato un documento denominato "Progetto comportante deroga allo strumento urbanistico [...] per la costruzione di un edificio per attività produttive nel settore del turismo", di cui emerge – dal tenore dei timbri apposti sul medesimo – l'acquisizione (a iniziativa dei professionisti) presso lo Sportello delle attività produttive del Comune reggino.
7.2. Detto progetto si caratterizza – più segnatamente – per una prima parte prevalentemente discorsiva, e per una seconda sezione in cui sono (anche graficamente) delineati i tratti salienti del manufatto da edificare.
7.3. La prima parte dell'elaborato – più specificamente – dà conto dello stato dei luoghi, della collocazione geografica del lotto interessato dalla costruzione, della sintesi della normativa
(urbanistica) applicabile (avuto anche riguardo alla differenza fra variante e deroga allo strumento urbanistico), della prevista consistenza dell'opera, della sua articolazione e finalizzazione.
7.4. La seconda parte – a sua volta – esprime (sia numericamente sia mediante rappresentazioni grafiche) le sagome di massima, la possibile articolazione interna, le misure rilevanti (quali altezze, lunghezze e superfici), le pertinenze e gli accessi.
8. Orbene, a questo stadio della motivazione appare utile rammentare come la somma rivendicata sia associata – nella convenzione d'incarico, e per ammissione della stessa preponente (si veda – in proposito – pagina 6 della citazione in appello) – alla presentazione
3 d'un progetto apertamente qualificato come "preliminare", avente quale destinatario il locale
Sportello delle attività produttive.
8.1. Sennonché, il progetto preliminare costituisce la prima delle fasi progettuali, prodromica alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo.
8.2. Esso implica una ricognizione iniziale delle peculiarità del bene edificando, la sua correlazione con i bisogni dell'area di relativo inserimento, l'illustrazione d'una planimetria generale e degli elaborati grafici, in uno a quella delle prime quantificazioni di spesa.
9. Orbene, tutti i contenuti minimi sopradescritti appaiono presenti, nel documento esibito dagli attori.
9.1. Il progetto preliminare è stato – invero – redatto, e la domanda di variante allo strumento urbanistico parimenti stesa e depositata all'Ente locale competente.
9.2. A fronte d'un compenso complessivo pattuito in misura (ben) più ampia – dunque – le somme rivendicate dagli appellati sono effettivamente dovute, perché coincidenti col compenso pattuito per una fase progettuale liminare e iniziale, pienamente raggiunta e adempiuta dai progettisti.
10. In forza di tutto quanto appena illustrato – quindi – l'appello va respinto integralmente.
11. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1
nei confronti di e , disattese ogni altra istanza Controparte_1 Controparte_2
ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello interamente;
4 - condanna la società appellante alla rifusione delle competenze processuali in favore delle controparti costituite, e liquidate complessivamente nell'importo pari a 7.160,00, euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta definizione della vertenza con sentenza di rigetto, ai fini della valutazione – da compiersi a opera della Cancelleria – circa l'eventuale sussistenza delle condizioni prodromiche all'esigibilità – nei confronti dell'appellante – dell'ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (così come modificato dall'art. 1, XVII c., l. n. 228/2012).
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 617 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocata Giovanna Campagna del Foro di P.IVA_1
Messina), (C.F.: ), e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo
[...] CodiceFiscale_2
Neri del Foro di Reggio Calabria.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, l'appello è infondato.
3. L'appellante censura la sentenza numero 879/2019 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria nell'ambito del giudizio di prestazione d'opera intellettuale, promosso da CP_1
e di contro
[...] CP_2 Controparte_2 Controparte_3
Gli attori avevano stipulato – al riguardo – una convenzione d'incarico con la convenuta,
[...]
per la progettazione e la direzione dei lavori inerenti a una struttura commerciale-turistica, senza – tuttavia – ricevere l'intero compenso pattuito (e pari a 59.315,60 euro).
3.2. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda degli attori, condannando
[...]
al pagamento della somma di 32.018,30 euro in favore di , Parte_1 Controparte_1
e al versamento dell'ulteriore somma di 27.297,30 euro a beneficio di di CP_2 CP_2
; lo stesso Tribunale – però – respingeva la richiesta d'un aumento del 25% del
[...]
compenso e degli interessi di mora, ex d. lgs. 231/2002.
3.3. Parte appellante – più partitamente – deduce come la sentenza di primo grado abbia erroneamente I) ritenuto la mancata contestazione di Controparte_4 prestazioni professionali né la valenza circa la correttezza nell'esecuzione della convenzione d'incarico, a fronte della – sostenuta – critica puntuale, da parte della società, alle prestazioni effettuate, II) sottovalutato la mancata prova – da parte degli attori – dell'adempimento delle prestazioni previste nella convenzione d'incarico: ciò, poiché la documentazione prodotta
(inclusa la "Domanda Unica" presentata al Comune di Reggio Calabria) non dimostrerebbe l'effettivo svolgimento dell'attività professionale pattuita;
III) omesso di considerare come il progetto presentato dagli attori non corrispondesse a quello previsto nella convenzione d'incarico (descrivendo la relazione tecnica un'opera diversa e di entità minore rispetto a quella pattuita, in virtù della mancanza della componente commerciale, pure teoricamente prevista); IV) non abbia valorizzato l'esaustività della somma (di 76.211,00 euro) già corrisposta (da agli attori) per l'attività resa. Parte_1
3.4. Gli appellati resistono all'iniziativa avversaria, eccependo in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame per carenza della specificità dei motivi, e sostenendo nel merito l'ineccepibilità della decisione impugnata e concludendo per la reiezione dell'impugnazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 17 giugno 2025, la causa è stata decisa in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. Occorre innanzitutto precisare come la causa attenga alla debenza (o meno) del compenso pattuito (con una convenzione apparentemente risalente al 2009, ma comunque incontestata nella sua storicità), per la presentazione all'Autorità amministrativa del mero progetto di realizzazione d'un complesso industriale, con destinazione anche commerciale e turistica, situato a Reggio Calabria (in prossimità delle bretelle del fiume Calopinace).
6.1. Non è – pertanto – in discussione la corresponsione della parcella professionale inerente all'ultimazione della prestazione d'opera, ma soltanto quella contemplata dai contraenti
(società committente e professionisti appellati) come dovuta al raggiungimento della prima fase dell'impegno professionale: fase – appunto – individuata dai contraenti nella (mera) stesura d'un progetto realizzabile.
7. Ciò chiarito, consta (da quanto evincibile alla luce della produzione degli attori in primo grado, formalizzata in sede di memorie ex art. 183, VI c., n. 2., c.p.c.) l'avvenuto deposito – sebbene a iniziativa d'un rappresentante legale della società – di un'istanza amministrativa
(denominata "domanda unica"), presentata al Comune di Reggio Calabria il 10 dicembre
2009, e protocollata al numero 215621.
7.1. Sempre in sede di memorie ex art. 183, VI c., n. 2., c.p.c., risulta – altresì – depositato un documento denominato "Progetto comportante deroga allo strumento urbanistico [...] per la costruzione di un edificio per attività produttive nel settore del turismo", di cui emerge – dal tenore dei timbri apposti sul medesimo – l'acquisizione (a iniziativa dei professionisti) presso lo Sportello delle attività produttive del Comune reggino.
7.2. Detto progetto si caratterizza – più segnatamente – per una prima parte prevalentemente discorsiva, e per una seconda sezione in cui sono (anche graficamente) delineati i tratti salienti del manufatto da edificare.
7.3. La prima parte dell'elaborato – più specificamente – dà conto dello stato dei luoghi, della collocazione geografica del lotto interessato dalla costruzione, della sintesi della normativa
(urbanistica) applicabile (avuto anche riguardo alla differenza fra variante e deroga allo strumento urbanistico), della prevista consistenza dell'opera, della sua articolazione e finalizzazione.
7.4. La seconda parte – a sua volta – esprime (sia numericamente sia mediante rappresentazioni grafiche) le sagome di massima, la possibile articolazione interna, le misure rilevanti (quali altezze, lunghezze e superfici), le pertinenze e gli accessi.
8. Orbene, a questo stadio della motivazione appare utile rammentare come la somma rivendicata sia associata – nella convenzione d'incarico, e per ammissione della stessa preponente (si veda – in proposito – pagina 6 della citazione in appello) – alla presentazione
3 d'un progetto apertamente qualificato come "preliminare", avente quale destinatario il locale
Sportello delle attività produttive.
8.1. Sennonché, il progetto preliminare costituisce la prima delle fasi progettuali, prodromica alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo.
8.2. Esso implica una ricognizione iniziale delle peculiarità del bene edificando, la sua correlazione con i bisogni dell'area di relativo inserimento, l'illustrazione d'una planimetria generale e degli elaborati grafici, in uno a quella delle prime quantificazioni di spesa.
9. Orbene, tutti i contenuti minimi sopradescritti appaiono presenti, nel documento esibito dagli attori.
9.1. Il progetto preliminare è stato – invero – redatto, e la domanda di variante allo strumento urbanistico parimenti stesa e depositata all'Ente locale competente.
9.2. A fronte d'un compenso complessivo pattuito in misura (ben) più ampia – dunque – le somme rivendicate dagli appellati sono effettivamente dovute, perché coincidenti col compenso pattuito per una fase progettuale liminare e iniziale, pienamente raggiunta e adempiuta dai progettisti.
10. In forza di tutto quanto appena illustrato – quindi – l'appello va respinto integralmente.
11. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1
nei confronti di e , disattese ogni altra istanza Controparte_1 Controparte_2
ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello interamente;
4 - condanna la società appellante alla rifusione delle competenze processuali in favore delle controparti costituite, e liquidate complessivamente nell'importo pari a 7.160,00, euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta definizione della vertenza con sentenza di rigetto, ai fini della valutazione – da compiersi a opera della Cancelleria – circa l'eventuale sussistenza delle condizioni prodromiche all'esigibilità – nei confronti dell'appellante – dell'ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (così come modificato dall'art. 1, XVII c., l. n. 228/2012).
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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