Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2026, proposto da
L’Associazione di promozione sociale La Culla di Spago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Scirè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nonché dall’avv. Mauro Scirè, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
ai decreti ingiuntivi n.372/24, 702/24, 152/25 del Giudice di Pace di Barcellona pozzo di Gotto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa RI VE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con ricorso notificato l’11 febbraio 2026, e depositato il giorno 16 febbraio 2026, parte ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato nascente dai decreti ingiuntivi in epigrafe indicati, con i quali il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato il Comune intimato al pagamento di somme di denaro in favore della ricorrente.
I suddetti titoli sono stati notificati all’Amministrazione presso la sede reale, come da documentazione versata in atti, e sono stati dichiarati definitivamente esecutivi con decreti di esecutorietà.
Premesso che con delibera n.64 del 27.11.2023 il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato il dissesto e che i decreti ingiuntivi azionati riguardano un periodo successivo al dichiarato dissesto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare l’Amministrazione comunale al pagamento delle somme in essi indicate e, segnatamente, la somma di €.15.879,21 in favore della Associazione La Culla di Spago, oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché la somma di €.874,86; in favore dell’Avv. Mauro Scirè. Ha anche chiesto di nominare per il caso di ulteriore inadempimento un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio di giorno 21 aprile 2026, presente il difensore dei ricorrenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
2. Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 248, comma 2, del D. Lgs. n. 267/20200 (c.d. T.U.E.L.) “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”; la disposizione precisa, altresì, che “ le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.
Il successivo art. 252, comma 4, chiarisce che “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva ”.
Il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della p.a. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
Secondo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “ rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di <<atti e fatti di gestione>> pregressi alla dichiarazione di dissesto ” (in termini, Cons. di Stato, Ad. Plen. 5 agosto 2020, n. 15).
Ciò premesso, va osservato che:
(i) con delibera del Consiglio comunale n. 64 del 27 novembre 2023 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ed esso versa tuttora in stato di dissesto, non risultando approvato il rendiconto di gestione di cui all'art. 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
(ii) la competenza della commissione straordinaria di liquidazione concerne i crediti nei confronti del Comune per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022;
(iii) il fatto generatore del credito oggetto della presente domanda processuale, come si evince da quanto riportato dai titoli ottemperandi di cui in epigrafe, non è anteriore alla dichiarazione di dissesto del predetto Ente comunale, atteso che sia le prestazioni di assistenza rese in favore dei minori che le relative fatture sono successive al 31 dicembre 2022.
Ne consegue, pertanto, che rispetto alla vicenda processuale in questione l'organo straordinario di liquidazione non ha competenza.
3. Precisato quanto precede, il presente ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. a), c.p.a.
È, altresì, provata l’avvenuta notifica dei titoli presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta rispettivamente in data 5 novembre 2024, 13 giugno 2025 e 27 maggio 2025, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del presente ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il l’11 febbraio 2026.
4. Il ricorso è altresì da ritenersi fondato alla luce di quanto di seguito specificato.
4.1. Osserva il Collegio che i titoli per cui è causa risultano tutt’ora non eseguiti dall’Amministrazione intimata, la quale, non costituitasi in giudizio, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; id., 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso. Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è fondato e sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ai titoli ottemperandi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
4.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Milazzo, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della presente Sezione di questo Tribunale.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare ottemperanza ai titoli esecutivi in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
RI VE, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RI VE | RA NT |
IL SEGRETARIO