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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA LL, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7570/2025 vertente
TRA
appresentato e difeso dall'avv.to SPIEZIA ANTONIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO C.F.
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CORVINO ALFONSO CP_1
Resistente
Con ricorso del 30/05/2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 5740 del 2024 con riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ma che nonostante il regolare invio in data 28.1.2025 del decreto e dell'AP70
l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1 provveduto al pagamento in data 1.8.2025 con vittoria di spese o in subordine con compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che i ratei rimasti inadempiuti sono stati versati dall' in data 1.8.2025 CP_1 Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa ma va tenuto presente anche che il ricorso risulta depositato a soli due giorni dalla scadenza dello spatium deliberandi concesso ( con un sollecito inviato ancor prima della scadenza), mente non risulta la data delle notifica del ricorso
Sussistono pertanto le ragioni per compensare per due terzi le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. MA
LL definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per due terzi le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico dell' liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro CP_1
400,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa 2.12.2025 Il Giudice
MA LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA LL, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7570/2025 vertente
TRA
appresentato e difeso dall'avv.to SPIEZIA ANTONIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO C.F.
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CORVINO ALFONSO CP_1
Resistente
Con ricorso del 30/05/2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 5740 del 2024 con riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ma che nonostante il regolare invio in data 28.1.2025 del decreto e dell'AP70
l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1 provveduto al pagamento in data 1.8.2025 con vittoria di spese o in subordine con compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che i ratei rimasti inadempiuti sono stati versati dall' in data 1.8.2025 CP_1 Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa ma va tenuto presente anche che il ricorso risulta depositato a soli due giorni dalla scadenza dello spatium deliberandi concesso ( con un sollecito inviato ancor prima della scadenza), mente non risulta la data delle notifica del ricorso
Sussistono pertanto le ragioni per compensare per due terzi le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. MA
LL definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per due terzi le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico dell' liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro CP_1
400,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa 2.12.2025 Il Giudice
MA LL