Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 14/01/2021, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 01353/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2020, proposto da
Wte s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Depurazioni Benacensi s.c. a r.l. non costituito in giudizio;
nei confronti
Gadfer s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Biancospino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Piacenza, via S. Siro n.17;
Depurazioni Benacensi s.c.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga e Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona in via A. Sciesa 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento, comunicato con nota prot. MG/ef/799/2020/DB del 17 novembre 2020, con il quale Depurazioni Benacensi s.c. a r.l. ha aggiudicato l’appalto per il servizio di smaltimento - recupero dei fanghi biologici disidratati e di solo trasporto di vaglio e sabbie prodotti presso il depuratore sito nel Comune di Peschiera del Garda – n° gara S.A. 7800467 – CIG 834468296C”;
nonché nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente:
- del verbale di gara del 29 luglio 2020;
- del verbale della seduta riservata del 3 novembre 2020 relativo alla verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, nonché di tutta la corrispondenza intercorsa e richiamata per relationem nel predetto verbale.
- di qualsiasi ulteriore atto, presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gadfer S.r.l. e di Depurazioni Benacensi S.C.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorso ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti appare preferibile l’orientamento secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è configurabile un obbligo dichiarativo ai sensi dell’art. 80 per la figura del responsabile tecnico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 213; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II 2 settembre 2020, n. 633), fermo restando che rispetto all’omissione contestata sarebbe comunque ammissibile il soccorso istruttorio e la controinteressata ha depositato in giudizio la documentazione che attesta l’assenza di pregiudizi ;
- che da una lettura congiunta dei DGUE di Gadfer s.r.l., e di C.R.E. s.r.l., nonché dalla relazione elaborata nel corso della procedura di concordato preventivo, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, l’aggiudicataria sembra aver fornito tutti gli elementi valutativi alla stazione appaltante per giudicare sulla propria affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, tenuto peraltro conto dell’avvenuta sostituzione del legale rappresentante di Gadfer s.r.l.;
- che in caso di ammissione di un’impresa concorrente la giurisprudenza ritiene sufficiente anche un giudizio implicito di affidabilità ad opera della stazione appaltante, a fronte della possibilità comunque riconosciuta al giudice di vagliare eventuali irrazionalità o incongruenze della decisione adottata (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2019, n. 7506);
- che alla luce delle puntuali controdeduzioni della stazione appaltante le censure proposte avverso il giudizio di congruità dell’offerta non appaiono fondate;
- che infatti le iniziali sottostime contenute nell’offerta dell’aggiudicataria nel corso dell’istruttoria sembrano aver trovato un’adeguata compensazione rispetto ad altre voci nelle giustificazioni, e la ricorrente non allega elementi idonei a dimostrare l’insostenibilità, nel suo complesso, dell’offerta della controinteressata;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO