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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del dott. Gabriele
Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2896/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DALFINO LUCIANO con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Bari, via Nicolò Putignani 12/A
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, contumace
RESISTENTE
avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 6
• accertare e dichiarare il credito vantato dalla in danno Parte_1
della nella misura di € 32.682,04 rinveniente dalle fatture CP_1
nn. 553/23, 690/23, 753/23, 754/23, 755/23, 756/23, 778/23, 779/23,
780/23, 781/23, 782/23, 783/23, 869/23, 884/23, 885/23, 863/23 e scadute al 30.08.2023;
• per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della CP_1
ricorrente, per i titoli e le causali di cui in premessa, dell'importo di €
35.078,98, comprensivo delle somme liquidate in decreto ingiuntivo,
oltre ulteriori interessi maturati e maturandi come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi a questo
Tribunale , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
chiedendo l'accertamento del credito di euro 35.078,98 vantato nei confronti della convenuta a titolo di corrispettivo delle prestazioni di prototipia e campionario eseguite a vantaggio di quest'ultima, nonché la condanna al pagamento della somma predetta. A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che:
pagina 2 di 6 - per le prestazioni di prototipia e campionario a favore della convenuta aveva emesso le fatture nn. 553/23, 690/23, 753/23, 754/23, 755/23, 756/23,
778/23, 779/23, 780/23, 781/23, 782/23, 783/23, 869/23, 884/23, 885/23, 863/23,
mai saldate dalla convenuta;
- in data 22.03.2024 aveva depositato presso il Tribunale di Vicenza il ricorso per ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Regolamento CE n.
1896/2006, iscritto al r.g. n. 1249/2024;
- in data 09.04.2024 il Tribunale adito emetteva l'I.P.E. n. 546/2024,
ingiungendo a il pagamento della somma complessiva di euro CP_1
35.078,98, di cui euro 32.682,04 per sorte capitale, euro 740,94 per interessi ed euro 1.656,00 per competenze legali;
- ricevuta la notifica del provvedimento, in data 27.05.2024 CP_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione predetta, ai sensi dell'art. 16 del
Regolamento europeo;
- preso atto, con provvedimento del 12.06.2024 il Tribunale informava la ricorrente dell'interposta opposizione, assegnando un termine di trenta giorni per l'instaurazione dell'azione ordinaria a tutela del credito azionato.
Tanto premesso in fatto, in diritto la ricorrente sosteneva la fondatezza della domanda, sottolineando che i fatti di causa erano provati documentalmente e non contestati da con l'atto di opposizione CP_1
all' Deduceva, quindi, la violazione degli obblighi contrattuali da parte CP_2
della convenuta, non avendo la stessa pagato il corrispettivo dovuto per i campioni e i prototipi forniti da Parte_1
pagina 3 di 6 Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
II. Con decreto del 12.07.2024 il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti, assegnando termine per notifica del ricorso e del decreto alla resistente. All'udienza del 16.01.2025, rilevato che la notifica si era perfezionata nei confronti di oltre il termine di legge, il Giudice CP_1
assegnava un termine per la rinnovazione della stessa.
Successivamente, all'udienza del 27.05.2025, verificata la ritualità della notifica rinnovata, il Giudice dichiarava la contumacia di;
la CP_1
ricorrente discuteva la causa riportandosi agli atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
III. La domanda è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 17 del Reg.
CE n. 1896/2006 in quanto giudice dello Stato membro di origine, ovvero lo
Stato membro nel quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento europea.
agisce al fine di ottenere l'esecuzione della prestazione Parte_1
di pagamento di una somma pecuniaria, rimasta inadempiuta, derivante dal contratto di compravendita intercorso con . CP_1
La ricorrente ha dimostrato la sussistenza del contratto allegando i documenti di trasporto e le fatture emesse a fronte della consegna di prototipi e campioni alla convenuta. La conclusione del contratto, che non necessita di forma scritta ai fini della validità, è dimostrata ulteriormente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e depositata nel fascicolo telematico,
pagina 4 di 6 dove compratore e venditore discorrono dei rapporti obbligatori tra loro pendenti e il procuratore di riconosce l'avvenuta consegna della CP_1
merce, lamentando la presenza di vizi.
Dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio e allegato il mancato adempimento della controprestazione da parte della ricorrente-creditrice, era onere della convenuta fornire la prova liberatoria di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante. Tuttavia, la convenuta, pur ritualmente citata, è rimasta contumace e non ha fornito alcuna prova circa l'adempimento dell'obbligazione o altra causa di estinzione della medesima, ivi compresa l'eventuale sussistenza di vizi della merce venduta di cui non vi è
prova alcuna.
È quindi provato il contratto concluso tra le parti e l'avvenuta consegna della merce, di tal che deve essere condannata al pagamento del CP_1
corrispettivo, portato dalle fatture non saldate, per la somma complessiva di euro 32.682,04.
Sulla somma predetta sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di emissione delle fatture (30.08.2023) alla data di deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento europea (25.03.2024), come già richieste in sede di ingiunzione di pagamento europea, mentre da tale data (25.03.2024) al saldo sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa
(scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000) al parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale stante la contumacia della convenuta,
pagina 5 di 6 l'assenza di attività istruttoria e la semplicità delle questioni oggetto di causa,
oltre alle spese già liquidate per la fase di ingiunzione.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accerta il credito di in € 32.682,04 e condanna al Parte_1 CP_1
pagamento in favore della predetta della somma capitale di € 32.682,04= oltre interessi legali dal 30.08.2023 alla data del ricorso per ingiunzione di pagamento europea e interessi ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c. da tale data al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida, comprensive delle spese della fase di ingiunzione, in € 831 per esborsi, € 4.276,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 03.06.25
Il Giudice
Gabriele Conti
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