Art. 47.
I termini fissati con l' art. 1 della legge 11 luglio 1907, n. 534 , per la compilazione dei piani regolatori e per la presentazione delle domande di mutuo, sono, rispettivamente, prorogati di due anni e di sei mesi.
I termini fissati con l' art. 1 della legge 11 luglio 1907, n. 534 , per la compilazione dei piani regolatori e per la presentazione delle domande di mutuo, sono, rispettivamente, prorogati di due anni e di sei mesi.