Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4802/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo piazza F. Chopin C.F._1
n.13 lo studio dell'avv. Claudia Spotorno che la rappresentano e difendono
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo - in
[...] P.IVA_1
persona del suo Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo, giusta procura generale alle liti in Notar del 18.12.2018, Persona_1
Repertorio n° 711, Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie
1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: Rendita a superstite
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 01.04.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso.
Dichiara la ricorrente non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente ammessa al patrocinio a carico dell'Erario e le liquida come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2024, ha convenuto in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo di “accertare e dichiarare che CP_1
il de cuius è deceduto a causa (o concausa) di malattia professionale contratta per le mansioni svolte” alle dipendenze “della Controparte_3
successivamente denominata per l'effetto condannare Controparte_4
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1
della rendita a favore del coniuge superstite, a far data dal decesso, nonché al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno funerario e degli altri emolumenti di legge”.
Ha dedotto che il proprio coniuge, , deceduto il 5 dicembre 2021, ha Persona_2
lavorato dal 1961 al 2001 nella fabbrica di piastrelle in ceramica denominata prima e successivamente Solaria, ed è stato esposto ad inalazione Controparte_3
di polveri sottili compresa silice, silicati nonché fumi caldi ed IPA che hanno avuto ruolo determinante nel cagionare il decesso.
L'Istituto, ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha rappresentato che il in vita aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento di malattia professionale Per_2
per silicosi come da provvedimento del 22.1.2019 di costituzione rendita, con riconoscimento di un grado del 20% e chiedendo la conferma del rigetto della domanda, come avvenuto in via amministrativa, atteso che l'evento morte non è riconducibile alla malattia professionale contratta.
La causa, non essendo contestata la malattia professionale, è stata istruita mediante ctu medico legale per verificare il nesso causale tra la malattia e l'evento morte.
Il CTU, assunto l'incarico, ha depositato relazione e quindi all'udienza di oggi, entrambe le parti hanno insistito nei propri atti difensivi, chiedendo la decisione della causa.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo avere preso atto della malattia professionale contratta dal de cuius ha rilevato che: “Nel caso in esame dalla documentazione clinica in atti emerge che il de cuius godeva di una rendita per una riduzione della capacità lavorativa pari al 20%, provocata da una inalazione di fibre di silice avendo avuto riconosciuto un danno biologico pari al 20% per pleurite cronica da silicosi in soggetto con sospetta sclerosi.
Emerge ancora che il ricorrente presentava una patologia di una certa rilevanza clinica caratterizzata da disfagia funzionale da probabile neoplasia esofagea;
stabilire quali delle due affezioni abbia giocato un ruolo fondamentale nel decesso, così come sostenuto dai sanitari dell' , è molto arduo in quanto soprattutto CP_1
quest'ultima ha una prognosi infausta quoad vitam.
D'altra parte nel rapporto di causalità prima di ammettere od escludere tale nesso
è buona norma fare riferimento alla letteratura scientifica più accreditata in materia (criterio di ammissibilità scientifica). Nel caso in esame pertanto assume importanza lo studio critico della documentazione in atti per cercare di capire quale delle due patologia abbia avuto un ruolo dirimente.
Nella fattispecie emerge dalla documentazione clinica che il ricorrente nel mese di giugno 2021 veniva ricoverato in ambiente ospedaliero per: <
15 Kg per impossibilità ad alimentarsi…imposta terapia di supporto e nutrizione parentale totale attraverso il Port. Durante la degenza, per il grave stato nutrizionale, veniva praticata nutrizione parentale totale ed alla dimissione venivano rilevate scadenti condizioni cliniche generali. Nessun riferimento viene prestato alla patologia respiratoria, in quanto le condizioni del ricorrente erano critiche, infatti, lo stesso si presentava in stato cachettico: profondo deperimento organico che si manifesta con una perdita di peso, indebolimento fisico, alterate capacità psichiche, diminuzione di appetito e, in particolar modo, con una perdita di tessuto adiposo e muscoloscheletrico. Questa condizione può essere il segno di diverse patologie, come ad esempio tumori. Più precisamente, si parla di cachessia in presenza di una perdita di massa corporea che non può essere contrastata nemmeno con il nutrimento: anche se la persona cachettica aumentasse il suo apporto calorico, la perdita di massa corporea continuerebbe a progredire, segnalando la presenza di una patologia primaria, responsabile di tale condizione.
La cachessia comporta un severo indebolimento fisico dei pazienti, portando a uno stato di immobilità, dovuto alla perdita di appetito, all'anemia e all'astenia. Si tratta di una condizione grave che determina un aumento della probabilità di morte per la malattia di base.
Riguardo invece alla patologia respiratoria riconosciuta come malattia professionale, l'entità della patologia non era tale da influire negativamente sul decorso della malattia disfagica che per il suo progressivo aggravamento ha condotto al decesso il de cuius.
In conclusione la tecnopatia da cui era affetto il de cuius, sulla scorta della documentazione in atti ed in particolare per la sua incidenza sul danno biologico pari al 20%, indicativo di sindrome disventilatoria di modica entità, non ha assunto un ruolo “concausale efficiente e determinante” sull'exitus, in quanto legato alla disfagia funzionale che ha comportato lo stato cachettico responsabile della morte. Inoltre, vista l'associazione delle due patologie, anche l'esame autoptico per l'accertamento della causa mortis, riscontro diagnostico a volte insostituibile, nel caso in specie – visto il tempo decorso dal decesso – non avrebbe dato ulteriori elementi sul nesso causale in quanto gli eventi morbosi possono essere stati mascherati da fenomeni tanatologici post-mortali”.
Il CTU pertanto ha concluso che “non è possibile ipotizzare con criterio di elevata probabilità che il decesso del de cuius ….sia ricollegabile in modo rilevante e determinante alla evoluzione in peius della patologia respiratoria già riconosciuta dai sanitari dell' ”. CP_5
Tale giudizio medico legale da ritenersi qui integralmente richiamato, anche nelle sue premesse, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici manifesti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. (v. relazione in atti).
Stante le risultanze della ctu, il ricorso va respinto, non potendo la morte del
[...]
Per_ ricondursi eziologicamente alla malattia professionale.
Poiché la ricorrente ha formulato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ. ai fini dell'esonero dalle spese di lite e non sussistono le condizioni di cui all'art. 96 cod.proc.civ., non va assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Atteso che la stessa è ammessa al patrocinio a carico dello Stato, le spese di lite devono porsi a carico dell'Erario e si liquidano con separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate CP_1
con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 01.04.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente