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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Marisa Morello Parte_1
ricorrente e
- in proprio e quale Controparte_1 mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppina Possidente resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
15.01.2025.
Con ricorso depositato in data 29.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229003194611000 notificata il 09.08.2022, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dagli CP_1
1 avvisi di addebito n. 33020130001272909000, n. 33020140000282842000, n.
33020140001019562000, n. 33020140002351482000 e n. 3302015000259874000, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della attesa l'epoca di riferimento della contribuzione oggetto di causa. Controparte_2
Ancora in via preliminare si afferma l'ammissibilità dell'odierno ricorso, considerato che, lo stesso, contiene un solo motivo integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
2 Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che gli avvisi di addebito n.
33020130001272909000, n. 33020140000282842000, n. 33020140001019562000, n.
33020140002351482000 e n. 3302015000259874000, sono stati notificati, rispettivamente, il 16.12.2013, il 03.06.2014, il 27.10.2014, il 23.01.2015 e il
21.10.2015.
Sul punto, inammissibili devono ritenersi le doglianze relative alla invalida notifica dei predetti avvisi, non solo, perché sollevate dal ricorrente soltanto nelle note di trattazione scritta depositate il 25.08.2024, ma anche, perché tardivamente proposte oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. e oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito contemplati nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione
3 sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Ciò detto, , costituendosi in giudizio, ha provato di Controparte_3 aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale del credito con la notifica: 1) in data 13.08.2015, del preavviso di fermo n. 03080201400007914000 (relativo agli
AVA n. 33020130001272909000, n. 33020140000282842000); 2) in data 14.12.2016, dell'intimazione di pagamento n. 03020169004757323000 (relativo a tutti gli AVA oggetto di giudizio);
Orbene, avendo il termine di prescrizione iniziato nuovamente a decorrere in data
14.12.2016, deve ritenersi al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, lo stesso non era ancora decorso, considerata la sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
In particolare, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma
9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal
31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del
14.12.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n.
03020169004757323000, avvenuta il 14.12.2016) spostano il termine finale di prescrizione della pretesa contributiva in esame alla data del 21.10.2022, laddove l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 09.08.2022, prima della scadenza del quinquennio.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
4 Le spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle resistenti, liquidate in € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA.
Catanzaro, li 16.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Marisa Morello Parte_1
ricorrente e
- in proprio e quale Controparte_1 mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppina Possidente resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
15.01.2025.
Con ricorso depositato in data 29.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229003194611000 notificata il 09.08.2022, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dagli CP_1
1 avvisi di addebito n. 33020130001272909000, n. 33020140000282842000, n.
33020140001019562000, n. 33020140002351482000 e n. 3302015000259874000, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della attesa l'epoca di riferimento della contribuzione oggetto di causa. Controparte_2
Ancora in via preliminare si afferma l'ammissibilità dell'odierno ricorso, considerato che, lo stesso, contiene un solo motivo integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
2 Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che gli avvisi di addebito n.
33020130001272909000, n. 33020140000282842000, n. 33020140001019562000, n.
33020140002351482000 e n. 3302015000259874000, sono stati notificati, rispettivamente, il 16.12.2013, il 03.06.2014, il 27.10.2014, il 23.01.2015 e il
21.10.2015.
Sul punto, inammissibili devono ritenersi le doglianze relative alla invalida notifica dei predetti avvisi, non solo, perché sollevate dal ricorrente soltanto nelle note di trattazione scritta depositate il 25.08.2024, ma anche, perché tardivamente proposte oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. e oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito contemplati nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione
3 sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Ciò detto, , costituendosi in giudizio, ha provato di Controparte_3 aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale del credito con la notifica: 1) in data 13.08.2015, del preavviso di fermo n. 03080201400007914000 (relativo agli
AVA n. 33020130001272909000, n. 33020140000282842000); 2) in data 14.12.2016, dell'intimazione di pagamento n. 03020169004757323000 (relativo a tutti gli AVA oggetto di giudizio);
Orbene, avendo il termine di prescrizione iniziato nuovamente a decorrere in data
14.12.2016, deve ritenersi al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, lo stesso non era ancora decorso, considerata la sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
In particolare, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma
9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal
31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del
14.12.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n.
03020169004757323000, avvenuta il 14.12.2016) spostano il termine finale di prescrizione della pretesa contributiva in esame alla data del 21.10.2022, laddove l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 09.08.2022, prima della scadenza del quinquennio.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
4 Le spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle resistenti, liquidate in € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA.
Catanzaro, li 16.01.2025
Il Giudice del Lavoro
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