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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/08/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 3224 del 06.10.2021 Oggetto: ricalcolo pensione mediante computo emolumenti extramensili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 187/2022 del
Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, promossa da con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2
Salvatore Graziuso,
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Cannoletta, CP_1
APPELLATO
All'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi il Tribunale del Lavoro di Lecce del 20.02.2018, , CP_1 titolare di pensione cat. VO 10049308 percepita da novembre 2005, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla rideterminazione della stessa, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile, per i periodi di contribuzione figurativa di disoccupazione involontaria presenti negli anni 1991 (26 settimane), 1994 (5 settimane), 1995 (22 settimane), 1996 (25 settimane), 1997 (11 settimane), e 1998
(16 settimane), la stessa retribuzione globale percepita in costanza di rapporto di lavoro anche a titolo CP_ di compensi extra mensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive di tredicesima. Deduceva che l resistente in violazione dell'art.8 L. 155/81 non ne aveva tenuto conto in sede di liquidazione della pensione. Concludeva chiedendo il ricalcolo della pensione con inclusione degli extramensili anche per le settimane coperte da contribuzione figurativa, la condanna dell' alla riliquidazione della Pt_1 pensione in € 700,26 alla decorrenza da perequarsi secondo legge di anno in anno, ed al pagamento delle somme differenziali dovute ammontanti ad euro 8.639,03, oltre interessi legali e/o rivalutazione.
Costituitosi nel giudizio di I grado, l' eccepiva l'intervenuta decadenza e la prescrizione del Pt_1 diritto vantato e della conseguente pretesa creditoria;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso per difetto di prova ex art. 2967 c.c., non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla ritenuta mancata inclusione degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della contribuzione figurativa per disoccupazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice adito, dichiarata l'inammissibilità della domanda per i ratei di pensione riferiti ad epoca precedente i tre anni dalla data di deposito del ricorso e dunque da epoca precedente il 20.2.2015, nel merito dichiarava il ricorso parzialmente fondato accogliendolo nei limiti di cui alla motivazione. Ed invero, disposta CTU, aderendo alle conclusioni formulate dal perito, l'adito Tribunale dichiarava che, alla data della decorrenza originaria, la pensione doveva essere pari ad € 686,09 e condannava l' al pagamento delle differenze pensionistiche dovute per il periodo 1.3.2015-30.4.2021 pari ad Pt_1
€ 4.064,59. Stante la parziale reciproca soccombenza, compensava le spese di giudizio nella misura di ½, condannando l' al pagamento della residua parte liquidata in euro 700,00 oltre rimborso Pt_1 spese forfettario ed accessori di legge.
Con ricorso depositato il 04/04/2022 l proponeva appello impugnando la sentenza nella parte Pt_1 in cui il Giudice di prime cure aveva aderito acriticamente alle conclusioni del CTU condannando l' in misura eccedente rispetto al dovuto. In particolare, eccepiva che il Consulente avesse Pt_2 commesso degli errori materiali nella totalizzazione delle retribuzioni rivalutate e ciò sia con riferimento al calcolo della quota B che al calcolo della quota A, risultato errato. Sosteneva che il predetto errore di calcolo era stato già evidenziato nelle note di udienza dell'08/05/2021, ma che il
Consulente, chiamato a chiarimenti dal Giudice di I grado, aveva ribadito la correttezza del proprio calcolo. Evidenziato che le proprie affermazioni e i conteggi effettuati risultavano suffragati dal modello Unicarpe, prodotto anche in grado di appello, concludeva chiedendo che la pensione mensile, alla decorrenza, andasse rideterminata in € 675,05, maggiore rispetto all'importo in pagamento ma inferiore rispetto a quello calcolato dal CTU, per cui la condanna doveva essere limitata al pagamento degli arretrati nell'importo effettivamente dovuto, oltre spese di lite.
Costituendosi nel presente grado di giudizio contestava i dati contabili riportati nell'atto di CP_1 appello in quanto erronei e comunque privi di riscontri probatori, considerato che si era limitato Pt_1
a produrre il modello Unicarpe, ovvero il provvedimento di concessione della pensione che comprova unicamente l'errore commesso dall'Istituto, rilevato dal CTU e ammesso dall' medesimo nella Pt_2 propria nota amministrativa del 6.4.2021. Peraltro, l' , si era limitato a riportare le stesse Pt_1 osservazioni proposte al CTU di I grado per le quali il perito era stato chiamato a chiarimenti e da tali chiarimenti era risultata la correttezza e conferma dei calcoli nuovamente eseguiti. Concludeva chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, oltre spese di lite.
Disposta C.T.U. al fine di verificare l'esattezza dei calcoli effettuati ed acquisito l'elaborato, all'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione, come di seguito specificato.
Il presente giudizio nasce dalla richiesta di ricalcolo della propria pensione cat. VO formulata da tenendo conto, nella determinazione della contribuzione figurativa relativa ai periodi CP_1
di disoccupazione involontaria, della retribuzione effettivamente percepita nel periodo precedente a quello di disoccupazione. A seguito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, alle cui risultanze il
Giudice di I grado aveva aderito, al ricorrente veniva riconosciuto il diritto a percepire l'importo mensile di € 686,09, invece di quello di € 655,19 e conseguentemente le differenze pensionistiche a far data dall'01/03/2015 pari ad € 4.064,59.
L' ha impugnato la decisione lamentando un errore contabile nel quale sarebbe incorso il CTU Pt_1
di I grado, già evidenziato in sede di osservazioni alla relazione, rimasto privo di riscontro sia da parte del Consulente che del Giudice di I grado, consistente nella errata determinazione della sommatoria delle retribuzioni rivalutate poste a base del calcolo della retribuzione settimanale media.
Pertanto, con ordinanza formulata all'udienza del 21.2.2025, questa Corte ha chiesto al CTU, nominato nel presente grado di appello, di determinare l'importo pensionistico dovuto a decorrere dal
20/02/2015, nonché di ricalcolare le eventuali differenze pensionistiche spettanti all'appellato all'esito della corretta determinazione del valore retributivo della pensione medesima per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria (anni compresi tra il 1991 ed il 1998, ex art. 8, co.1, L. 155/81, tenute presenti le osservazioni contenute nell'atto di appello, qualora fondate.
Il Consulente ha utilizzato lo stesso metodo di calcolo di cui si è avvalso il CTU di I grado, in quanto non contestato dall' , consistente nel dividere anno per anno l'importo delle retribuzioni da Pt_1 lavoro indicate nell'estratto conto previdenziale per il numero di settimane accreditate e moltiplicare il valore ottenuto per le settimane di disoccupazione. Tanto premesso ha esaminato anno per anno la valorizzazione delle retribuzioni figurative effettuata dal precedente professionista, evidenziando che il conteggio effettuato risulta corretto per gli anni 1991, 1994, 1997 e 1998 mentre presenta un errore di calcolo relativamente agli anni 1995 e 1996. Il Consulente nominato da questa Corte ha precisato che per l'anno 1995 il CTU di primo grado ha preso a base per il calcolo della retribuzione settimanale media l'importo degli emolumenti da lavoro dipendente per € 6.955,9252, mentre l'importo riportato in estratto conto è diverso, essendo pari ad €
6.995,9252. Conseguentemente è risultato diverso l'importo delle retribuzioni figurative per disoccupazione, che è di € 5.130,35, e quello delle retribuzioni complessive, pari ad € 12.126,28.
Anche per l'anno 1996 il conteggio presenta un errore di calcolo: il primo CTU ha conteggiato correttamente la retribuzione settimanale media del periodo di lavoro e ha correttamente determinato le retribuzioni figurative per disoccupazione in € 6.006,16; tuttavia, nel sommare l'importo così calcolato a quello delle retribuzioni da lavoro, pari ad € 2.642,71, ha invertito le cifre, indicando l'importo di Euro 8.468,87 in luogo di Euro 8.648,87.
Tali errori, però risultano a favore dell'Ente previdenziale appellante, in quanto hanno diminuito le retribuzioni poste a base del conteggio.
Quanto, invece, all'errore segnalato dall' appellante, relativo alla sommatoria delle Pt_2 retribuzioni rivalutate, il CTU incaricato nel presente grado ha riscontrato che l'errore esiste, è a sfavore dell influenza il conteggio del rateo pensionistico, avendo incrementato Controparte_3 la base di calcolo della retribuzione settimanale media.
Sulla base dei dati predetti, opportunamente corretti, il CTU ha sviluppato il calcolo della pensione dalla decorrenza evidenziando una differenza mensile, a favore del , pari ad € 28,62 e CP_1 differenze pensionistiche, calcolate sino a 31/05/2025, pari ad € 4.034,07.
Non vi sono ragioni per discostarsi dai risultati dell'indagine, eseguita secondo corretta metodologia ed immune da errori di computo, rispetto al cui contenuto le parti non hanno, peraltro, presentato osservazioni.
L'appello, pertanto, è accolto per quanto di ragione.
Le spese del doppio grado vengono compensate in considerazione della reciproca soccombenza, atteso che il diritto riconosciuto al pensionato è risultato di misura inferiore rispetto a quello preteso.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, restano a carico dell' . Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/04/2022 dall' nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza n. 3224 del 06/10/2021 del Tribunale di Lecce così provvede: CP_1
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante a percepire la pensione VO in godimento nell'importo mensile alla data di decorrenza della stessa di 679,16 e condanna l' al pagamento delle differenze pensionistiche a far data dal 20.2.2015 quantificate in euro 4.034,07 Pt_1 sino al 31.05.2025.
Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Pone definitamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate in separato decreto. Pt_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'11/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 187/2022 del
Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, promossa da con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2
Salvatore Graziuso,
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Cannoletta, CP_1
APPELLATO
All'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi il Tribunale del Lavoro di Lecce del 20.02.2018, , CP_1 titolare di pensione cat. VO 10049308 percepita da novembre 2005, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla rideterminazione della stessa, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile, per i periodi di contribuzione figurativa di disoccupazione involontaria presenti negli anni 1991 (26 settimane), 1994 (5 settimane), 1995 (22 settimane), 1996 (25 settimane), 1997 (11 settimane), e 1998
(16 settimane), la stessa retribuzione globale percepita in costanza di rapporto di lavoro anche a titolo CP_ di compensi extra mensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive di tredicesima. Deduceva che l resistente in violazione dell'art.8 L. 155/81 non ne aveva tenuto conto in sede di liquidazione della pensione. Concludeva chiedendo il ricalcolo della pensione con inclusione degli extramensili anche per le settimane coperte da contribuzione figurativa, la condanna dell' alla riliquidazione della Pt_1 pensione in € 700,26 alla decorrenza da perequarsi secondo legge di anno in anno, ed al pagamento delle somme differenziali dovute ammontanti ad euro 8.639,03, oltre interessi legali e/o rivalutazione.
Costituitosi nel giudizio di I grado, l' eccepiva l'intervenuta decadenza e la prescrizione del Pt_1 diritto vantato e della conseguente pretesa creditoria;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso per difetto di prova ex art. 2967 c.c., non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla ritenuta mancata inclusione degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della contribuzione figurativa per disoccupazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice adito, dichiarata l'inammissibilità della domanda per i ratei di pensione riferiti ad epoca precedente i tre anni dalla data di deposito del ricorso e dunque da epoca precedente il 20.2.2015, nel merito dichiarava il ricorso parzialmente fondato accogliendolo nei limiti di cui alla motivazione. Ed invero, disposta CTU, aderendo alle conclusioni formulate dal perito, l'adito Tribunale dichiarava che, alla data della decorrenza originaria, la pensione doveva essere pari ad € 686,09 e condannava l' al pagamento delle differenze pensionistiche dovute per il periodo 1.3.2015-30.4.2021 pari ad Pt_1
€ 4.064,59. Stante la parziale reciproca soccombenza, compensava le spese di giudizio nella misura di ½, condannando l' al pagamento della residua parte liquidata in euro 700,00 oltre rimborso Pt_1 spese forfettario ed accessori di legge.
Con ricorso depositato il 04/04/2022 l proponeva appello impugnando la sentenza nella parte Pt_1 in cui il Giudice di prime cure aveva aderito acriticamente alle conclusioni del CTU condannando l' in misura eccedente rispetto al dovuto. In particolare, eccepiva che il Consulente avesse Pt_2 commesso degli errori materiali nella totalizzazione delle retribuzioni rivalutate e ciò sia con riferimento al calcolo della quota B che al calcolo della quota A, risultato errato. Sosteneva che il predetto errore di calcolo era stato già evidenziato nelle note di udienza dell'08/05/2021, ma che il
Consulente, chiamato a chiarimenti dal Giudice di I grado, aveva ribadito la correttezza del proprio calcolo. Evidenziato che le proprie affermazioni e i conteggi effettuati risultavano suffragati dal modello Unicarpe, prodotto anche in grado di appello, concludeva chiedendo che la pensione mensile, alla decorrenza, andasse rideterminata in € 675,05, maggiore rispetto all'importo in pagamento ma inferiore rispetto a quello calcolato dal CTU, per cui la condanna doveva essere limitata al pagamento degli arretrati nell'importo effettivamente dovuto, oltre spese di lite.
Costituendosi nel presente grado di giudizio contestava i dati contabili riportati nell'atto di CP_1 appello in quanto erronei e comunque privi di riscontri probatori, considerato che si era limitato Pt_1
a produrre il modello Unicarpe, ovvero il provvedimento di concessione della pensione che comprova unicamente l'errore commesso dall'Istituto, rilevato dal CTU e ammesso dall' medesimo nella Pt_2 propria nota amministrativa del 6.4.2021. Peraltro, l' , si era limitato a riportare le stesse Pt_1 osservazioni proposte al CTU di I grado per le quali il perito era stato chiamato a chiarimenti e da tali chiarimenti era risultata la correttezza e conferma dei calcoli nuovamente eseguiti. Concludeva chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, oltre spese di lite.
Disposta C.T.U. al fine di verificare l'esattezza dei calcoli effettuati ed acquisito l'elaborato, all'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione, come di seguito specificato.
Il presente giudizio nasce dalla richiesta di ricalcolo della propria pensione cat. VO formulata da tenendo conto, nella determinazione della contribuzione figurativa relativa ai periodi CP_1
di disoccupazione involontaria, della retribuzione effettivamente percepita nel periodo precedente a quello di disoccupazione. A seguito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, alle cui risultanze il
Giudice di I grado aveva aderito, al ricorrente veniva riconosciuto il diritto a percepire l'importo mensile di € 686,09, invece di quello di € 655,19 e conseguentemente le differenze pensionistiche a far data dall'01/03/2015 pari ad € 4.064,59.
L' ha impugnato la decisione lamentando un errore contabile nel quale sarebbe incorso il CTU Pt_1
di I grado, già evidenziato in sede di osservazioni alla relazione, rimasto privo di riscontro sia da parte del Consulente che del Giudice di I grado, consistente nella errata determinazione della sommatoria delle retribuzioni rivalutate poste a base del calcolo della retribuzione settimanale media.
Pertanto, con ordinanza formulata all'udienza del 21.2.2025, questa Corte ha chiesto al CTU, nominato nel presente grado di appello, di determinare l'importo pensionistico dovuto a decorrere dal
20/02/2015, nonché di ricalcolare le eventuali differenze pensionistiche spettanti all'appellato all'esito della corretta determinazione del valore retributivo della pensione medesima per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria (anni compresi tra il 1991 ed il 1998, ex art. 8, co.1, L. 155/81, tenute presenti le osservazioni contenute nell'atto di appello, qualora fondate.
Il Consulente ha utilizzato lo stesso metodo di calcolo di cui si è avvalso il CTU di I grado, in quanto non contestato dall' , consistente nel dividere anno per anno l'importo delle retribuzioni da Pt_1 lavoro indicate nell'estratto conto previdenziale per il numero di settimane accreditate e moltiplicare il valore ottenuto per le settimane di disoccupazione. Tanto premesso ha esaminato anno per anno la valorizzazione delle retribuzioni figurative effettuata dal precedente professionista, evidenziando che il conteggio effettuato risulta corretto per gli anni 1991, 1994, 1997 e 1998 mentre presenta un errore di calcolo relativamente agli anni 1995 e 1996. Il Consulente nominato da questa Corte ha precisato che per l'anno 1995 il CTU di primo grado ha preso a base per il calcolo della retribuzione settimanale media l'importo degli emolumenti da lavoro dipendente per € 6.955,9252, mentre l'importo riportato in estratto conto è diverso, essendo pari ad €
6.995,9252. Conseguentemente è risultato diverso l'importo delle retribuzioni figurative per disoccupazione, che è di € 5.130,35, e quello delle retribuzioni complessive, pari ad € 12.126,28.
Anche per l'anno 1996 il conteggio presenta un errore di calcolo: il primo CTU ha conteggiato correttamente la retribuzione settimanale media del periodo di lavoro e ha correttamente determinato le retribuzioni figurative per disoccupazione in € 6.006,16; tuttavia, nel sommare l'importo così calcolato a quello delle retribuzioni da lavoro, pari ad € 2.642,71, ha invertito le cifre, indicando l'importo di Euro 8.468,87 in luogo di Euro 8.648,87.
Tali errori, però risultano a favore dell'Ente previdenziale appellante, in quanto hanno diminuito le retribuzioni poste a base del conteggio.
Quanto, invece, all'errore segnalato dall' appellante, relativo alla sommatoria delle Pt_2 retribuzioni rivalutate, il CTU incaricato nel presente grado ha riscontrato che l'errore esiste, è a sfavore dell influenza il conteggio del rateo pensionistico, avendo incrementato Controparte_3 la base di calcolo della retribuzione settimanale media.
Sulla base dei dati predetti, opportunamente corretti, il CTU ha sviluppato il calcolo della pensione dalla decorrenza evidenziando una differenza mensile, a favore del , pari ad € 28,62 e CP_1 differenze pensionistiche, calcolate sino a 31/05/2025, pari ad € 4.034,07.
Non vi sono ragioni per discostarsi dai risultati dell'indagine, eseguita secondo corretta metodologia ed immune da errori di computo, rispetto al cui contenuto le parti non hanno, peraltro, presentato osservazioni.
L'appello, pertanto, è accolto per quanto di ragione.
Le spese del doppio grado vengono compensate in considerazione della reciproca soccombenza, atteso che il diritto riconosciuto al pensionato è risultato di misura inferiore rispetto a quello preteso.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, restano a carico dell' . Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/04/2022 dall' nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza n. 3224 del 06/10/2021 del Tribunale di Lecce così provvede: CP_1
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante a percepire la pensione VO in godimento nell'importo mensile alla data di decorrenza della stessa di 679,16 e condanna l' al pagamento delle differenze pensionistiche a far data dal 20.2.2015 quantificate in euro 4.034,07 Pt_1 sino al 31.05.2025.
Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Pone definitamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate in separato decreto. Pt_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'11/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi