Articolo 3 della Legge 28 marzo 1962, n. 232
Articolo 2
Versione
2 giugno 1962
Art. 3.
In dipendenza della presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a modificare, con propri decreti, la denominazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernente il contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (O.E.C.E.).

Entrata in vigore il 2 giugno 1962