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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 812/ 2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. DALL'OGLIO ANTONIO SALERNO E_
RICCARDO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA SARDEGNA 38 BRESCIA presso il difensore avv. DALL'OGLIO ANTONIO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. BALLERINI MAURO , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA STAZIONE 37 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BALLERINI MAURO
pagina 1 di 52 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2025 avente ad oggetto:
Appalto di opere pubbliche
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
11/07/2023 con il n. 1786/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia:
respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza civile n. 1786 del 2023
pubblicata il 11.07.2023 dal Tribunale di Brescia, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico dott. Luciano Ambrosoli, notificata in data 11.07.2023 a mezzo pec:
Nel merito: accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio cosi riportate:
accertati i fatti di cui in narrativa:
dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità della risoluzione unilaterale, operata dal
, del contratto di appalto 23.02.2009 n. 1350 di rep. sottoscritto Controparte_1
in data 23/02/2009 con ai sensi dell'art 136 D.lgs 163/2006; E_
dichiarare non dovuta e/o illegittima l'escussione della fideiussione assicurativa stipulata con del valore di € 39.943,00#. oltre a spese e interessi come Parte_2
dovuti alla data di effettivo pagamento;
Sempre in principalità: accertare e dichiarare la risoluzione, per inadempimento del pagina 2 di 52 , del contratto di appalto 23.02.2009 n. 1350 di rep. sottoscritto Controparte_1
in data 23/02/2009 tra le parti e Per l'effetto: condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione della somma di €. 39.943,00#.
oltre a spese e interessi come ex lege dovuti alla data di effettivo pagamento;
oltre ad
€ 19.067,00# di costi non previsti dal contratto di appalto come sopra indicati, per un totale di € 59.010,00# oltre il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori (spese generali infruttifere, lesione dell'utile, mancato ammortamento macchinari), somma che, in via subordinata, si chiede venga determinata anche in via equitativa.
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttore formulate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 del 29.11.2017. in particolare, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova n. 21-22-23-24, 25, diretti a dimostrare che a seguito della nota del Comune di del 16.10.2013, i lavori erano CP_1
effettivamente ripresi, fino all'ordinanza di sospensione dei lavori a tempo indeterminato;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
Dell'appellato
Voglia la Corte d'Appello adita Ritenuta e dichiarata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello avversario, rigettarlo, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n. 1786/23. Con vittoria di spese e di onorari in entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, E_
pagina 3 di 52 offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <1) copia lettera d'invito ricevuta il 27/11/2008; 2) copia fax del 05/02/2009, copia pagamenti effettuati e copia polizza fideiussoria;
3) copia contratto d'appalto; 4) copia richiesta di ulteriore documentazione da parte del Comune di del 08/10/2009; 5) copia fax di richiesta CP_1
rimborso al Comune di per costi non previsti;
6) copia revoca annullamento del CP_1
24/08/2010; 7) copia decreto n.13271/2010 di Regione Lombardia;
8) copia richiesta da parte di di proroga termine ultimazione lavori del 26/01/2011; 9) copia richiesta Pt_1
documentazione integrativa da parte dello Studio OL e copia fattura n.69/2011; 10) copia raccomandata di comunicazione alla di avvio del procedimento di proroga E_
dell'autorizzazione del 24/10/2011 e ricevuta di avvenuto pagamento di € 516,46; 11) copia decreto n.9527/2012 di Regione Lombardia;
12) copia sollecito e Controparte_1
copia fideiussione di € 39.943,00; 13) copia messa in mora della del 1/10/2013; 13a) Pt_1
copia comunicazione inizio lavori al 14/10/2013; 13b) copia raccomandata del 15/10/2013;
13c) copia comunicazione del 16/10/2013; 13d) copia comunicazione di sospensione lavori;
14) copia verbale di visita del cantiere;
15) copia richiesta di autorizzazione al subappalto;
15a) copia convocazione della presso il cantiere del 04/11/2013: 16) copia verbale di E_
deliberazione della Giunta Comunale del 28/01/2014 di risoluzione del contratto di appalto;
16a) copia comunicazione di risoluzione del contratto del 12/02/2014; 16b) copia convocazione del 20/02/2014; 17) copia richiesta da parte del comune escussione fideiussioni del 16/09/2016 e del 23/09/2016; 18) copia lettera del 03/10/2014; 19) copia E_
raccomandata del04/02/2015; 20) copia decreto ingiuntivo n.6038/2015; 21) copia Parte_2
dilazione di pagamento proposta dalla 22) copia accettazione dilazione da parte di E_
, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Parte_2
chiedendo, in principalità e nel merito, dichiararsi Controparte_1
l'inefficacia e/o l'illegittimità della risoluzione unilaterale ex art.136 d.lgs pagina 4 di 52 163/2006 operata dal di del contratto di appalto CP_1 CP_1
23/02/2009 n.1350 di rep sottoscritto in data 23/02/2009 con la società attrice,
non essendole imputabile il grave ritardo e l'inadempimento, e quindi:
a) dichiararsi non dovuta e/o illegittima l'escussione della fideiussione assicurativa stipulata con del valore di € 39.943,00, Parte_2
b) dichiararsi risolto per inadempimento del il contratto Controparte_1
di appalto 23/02/2009 n.1350 di rep.;
c) e per l'effetto disporsi la condanna del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore,
c.1) al risarcimento di tutti i danni da essa conseguentemente subiti, pari ad €
40.988,18 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia,
nonché
c.2) alla restituzione di quanto pagato in rivalsa, oltre alle spese del decreto ingiuntivo, per complessivi € 44.062,91,
per un totale di complessivi € 85.051,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine ha esposto:
1) che in data 27/11/2008 le era pervenuta una raccomandata da parte del
Comune di recante invito a partecipare alla gara d'appalto dei lavori CP_1
di “asportazione materiale lapideo di scarto di cava posto a discarica in pagina 5 di 52 Località Biciocca nel Comune di ”, con indicazione delle modalità CP_1
di presentazione dell'offerta ed alcuni allegati aventi ad oggetto i lavori previsti per l'esecuzione dell'appalto (doc.1: copia lettera d'invito ricevuta il
27/11/2008);
2) che la società attrice aveva deciso di partecipare a tale gara con l'obiettivo principale di poter utilizzare il materiale di risulta (ca 22.329 mc) come sottofondo stradale in altro lavoro, e che il plico sigillato contenente l'offerta era stato consegnato a mano e protocollato al n.10729 cat.06 clas 09 il
17/12/2008;
3) che a seguito di espletamento di gara informale, il cui verbale era stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente e Cave
Part n. del 29/12/2008, i lavori erano stati aggiudicati all'attrice per il prezzo complessivo di € 16.144,48 oltre IVA;
4) che in data 05/02/2009 tramite fax veniva anticipato il Prot. 835/09 del
05/02/2009 nel quale veniva comunicato all'attrice che il di CP_1
aveva predisposto il contratto di appalto, con invito a presentarsi CP_1
per la relativa stipula entro 10 giorni dal ricevimento della notifica (doc.2);
5) che in data 23/02/2009 presso la sede municipale di aveva CP_1
pertanto luogo la sottoscrizione tra le parti del contratto di appalto (doc.3),
recante, tuttavia, prescrizioni diverse da quelle descritte nella lettera d'invito,
pagina 6 di 52 in quanto: il termine di 10 giorni per l'inizio dei lavori veniva indicato non più
dalla data di consegna dei lavori ma dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo regionale ed il termine per l'ultimazione dei lavori non era più
stabilito dopo 360 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori bensì con riferimento alla data di scadenza dei decreti autorizzativi sovracomunali;
6) che in data 15/04/2009 la Regione Lombardia aveva dato comunicazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7/08/1990 n.241, dell'avvio del procedimento di recupero ambientale e che la società attrice aveva conseguentemente fatto richiesta di autorizzazione al recupero ambientale con asportazione di materiale lapideo di risulta da attività estrattiva di cava posta in località “Biciocca” e che quindi, in data 29/05/2009, la Regione, in merito alla sua richiesta, le aveva comunicato i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione;
7) che in data 8/10/2009 il Comune di aveva fatto richiesta CP_1
all'attrice di ulteriore documentazione non prevista nel bando ma ritenuta necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché
idrogeologica e forestale, nonché di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti nei confronti della Provincia di
Brescia relativi al ripristino delle aree interessate dalla trasformazione temporanea di 2.283 mq di bosco in località Biciocca ed all'attuazione del pagina 7 di 52 progetto compensativo in località Monte Bolla nel Comune di CP_1
(doc.4: copia richiesta di ulteriore documentazione da parte del di CP_1
del 08/10/2009); CP_1
7 bis) che, trattandosi di costo non previsto, la società attrice ne aveva chiesto il rimborso, tramite fax indirizzato al Comune (doc.5);
7 ter) che in data 17/03/2010 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con prot. n.2789, aveva comunicato l'annullamento dell'autorizzazione della
Regione, approvato con decreto n.3160/2009 del 30/09/2009;
7 quater) che in data 17/12/2010 la Regione Lombardia aveva approvato un nuovo decreto n.13271 col quale aveva autorizzato la società attrice al recupero di materiali litoidi di risulta da attività estrattiva dalla discarica
“Biciocca” per un periodo di un anno e per un quantitativo da asportare di mc
22.329 di calcare (doc.7: copia decreto n.13271/2010 di Regione Lombardia);
7 quinquies) che la società attrice, per quanto sopra esposto, aveva dovuto chiedere, in data 26/01/2011, la proroga di un anno per terminare i lavori,
nonché il rilascio di copia della documentazione riguardante lo svincolo idrogeologico, la predisposizione di punti fissi di tracciamento, l'emissione di un'ordinanza che ponesse il divieto di entrata nell'area interessata a soggetti terzi ed il rimborso della cauzione pari ad € 1.350,00 (doc.8);
8) che il dott. direttore dei lavori, in data 07/02/2011 aveva CP_2
pagina 8 di 52 richiesto l'integrazione del POS, perché ritenuto generico e l'attrice aveva pertanto provveduto alla sua rielaborazione, riportando il cronoprogramma dei lavori suddiviso per fasi sequenziali logiche;
8 bis) che il direttore dei lavori aveva inoltre richiesto all'attrice ulteriore documentazione necessaria per la proroga dell'autorizzazione, da essa consegnata in data 6/10/2011, ed inoltre il pagamento della fattura n.69/2011
del 14/11/2011 di € 3.704,40 per la redazione di elaborati finalizzati alla domanda di proroga dell'autorizzazione (doc.9: copia richiesta documentazione integrativa da parte dello e copia fattura CP_3
n.69/2011);
9) che con raccomandata pervenuta in data 24/10/2011 la Regione Lombardia
aveva comunicato l'avvio del procedimento per la proroga dell'autorizzazione e che l'attrice aveva provveduto al pagamento della somma di richiesta di €
516,46 (doc.10: copia raccomandata di comunicazione alla di avvio E_
del procedimento di proroga dell'autorizzazione del 24/10/2011 e ricevuta di avvenuto pagamento di € 516,46);
9bis) che la società attrice era stata autorizzata, con il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, idrogeologica e forestale, a completare tutte le opere entro il 30/09/2012;
10) che in data 25/10/2012 la Regione Lombardia, emanando il decreto n.9527,
pagina 9 di 52 aveva concesso una nuova proroga dell'autorizzazione, con scadenza al
15/11/2013, e cioè ad un anno dalla notifica di proroga da parte del CP_1
(doc.11: copia decreto n.9527/2012 di Regione Lombardia)
11) che il Comune di , con nota 14/11/2012, accettando di prorogare CP_1
l'ultimazione dei lavori sino al 15/11/2013, aveva sollecitato l'attrice a stipulare una nuova fideiussione assicurativa dell'importo di € 39.943,00, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, e che essa società attrice in data
22/12/2012 aveva provveduto alla stipula della richiesta fideiussione (doc.12:
copia sollecito Comune di e copia fideiussione di € 39.943,00); CP_1
12) che in data 1/10/2013 il aveva comunicato all'attrice che a partire CP_1
dal 6/11/2013 avrebbe provveduto alla sua messa in mora, applicando l'art.6
del contratto d'appalto e l'art.14 per la relativa risoluzione (doc.13);
13) che, subito dopo aver ricevuto tale comunicazione, la società attrice aveva comunicato al Direttore dei Lavori che l'inizio dei lavori era fissato per il
14/10/2013 (doc. 13a);
14) che, con raccomandata del 15/10/2013, il Comune di aveva CP_1
comunicato che il Responsabile Unico del Procedimento si era recato in cantiere constatando il mancato inizio dei lavori, ed evidenziando l'apertura del cancello, la mancata custodia delle aree e la presenza di materiali di risulta probabilmente abbandonati da privati (doc. 13b);
pagina 10 di 52 15) che il 16/10/2013 la società attrice era stata invitata a riprendere immediatamente i lavori ed a ripristinare la recinzione di cantiere ed il cancello, rimuovendo il materiale depositato da ignoti (doc.13c);
16) che in data 23/10/2013 l'ing. in qualità di coordinatore per la CP_4
sicurezza in fase di esecuzione, aveva accertato l'effettivo inizio dei lavori di asportazione del materiale, ma aveva richiesto ulteriore documentazione relativa all'impresa subappaltatrice ed aveva disposto la sospensione dei lavori sino alla completa consegna della documentazione richiesta, e che pertanto la società attrice era stata nuovamente costretta ad interrompere i lavori;
16bis) che, inoltre, l'ing. aveva verbalizzato di aver rilevato, a CP_4
seguito di visita in cantiere, la presenza di due imprese, situazione quest'ultima che avrebbe imposto la redazione di apposito POS e l'autorizzazione al subappalto, ed aveva ordinato la sospensione dei lavori in attesa di quanto richiesto (doc.14: copia verbale di visita del cantiere);
16ter) che il giorno seguente l'attrice, in ottemperanza a quanto rilevato dall'ing. aveva presentato la richiesta di autorizzazione al CP_4
subappalto alla società MCV di Ponte della Priula Susegana (TV) per effettuare lavorazioni di carico di parte del materiale;
17) che tuttavia il giorno 4/11/2013 il Direttore dei Lavori ing. OL aveva convocato la società attrice per il giorno 06/11/2013 ore 9.00 presso il cantiere pagina 11 di 52 per la verbalizzazione della sospensione a tempo indeterminato dei lavori, a seguito della scadenza dell'autorizzazione, con termine alla data 15/11/2013;
18) che in data 28/01/2014 la Giunta Comunale di aveva proposto CP_1
la risoluzione ex art.136 d.lgs163/2006 del contratto di appalto e che tale proposta era stata deliberata all'unanimità (doc.16: copia verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 28/01/2014 di risoluzione del contratto di appalto);
19) che pertanto con raccomandata a mezzo pec del 12/02/2014 il Comune di risolveva unilateralmente ex art.136 d.lgs 163/2006 il contratto di CP_1
appalto per grave inadempimento e grave ritardo (doc.16a) e convocava la società attrice, l ed il Direttore dei Lavori Ing. Parte_4
per il giorno 14/03/2014 presso la cava in località Biciocca per CP_2
la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti (doc.16b);
19a) che in seguito il sig. si era recato in Comune per un CP_5
chiarimento sulla vicenda chiedendo di poter esporre la propria posizione e venendo così ad apprendere che il di aveva richiesto alla CP_1 CP_1
compagnia assicurativa l'escussione delle polizze Controparte_6
assicurative n. M0988852409 par ad € 1.614,59 e n. M0999086602 pari ad €
39.943,00 (doc.17: copia richiesta da parte del comune escussione fideiussioni del 16/09/2016 e del 23/09/2016);
pagina 12 di 52 20) che con lettera 03/10/2014 (doc.18) del 3/10/2014 la società attrice aveva contestato la legittimità della richiesta di escussione delle predette polizze fideiussorie nonché della risoluzione unilaterale del contratto d'appalto da parte del;
Controparte_1
21) che in data 04/02/2015 la società aveva Controparte_6
comunicato la sua intenzione di avviare la procedura di rivalsa per recuperare l'eventuale esborso sostenuto (doc.19);
22) che la società attrice aveva in più occasioni contestato verbalmente e per iscritto la legittimità del provvedimento del ed aveva richiesto di poter CP_1
chiarire la vicenda, senza nulla ottenere, fino a che, in data 21/09/2015, il aveva notificato alla IA il CP_1 Pt_2 Controparte_6
decreto ingiuntivo n.6038/2015 per la somma totale di € 41.557,45;
23) che la IA aveva provveduto al Pt_2 Controparte_6
pagamento della somma ingiunta (doc.20);
24) che essa aveva quindi richiesto alla società attrice, in via di rivalsa, la restituzione di quanto corrisposto al CP_1
25) che la società attrice aveva perciò proposto alla IA
[...]
una dilazione di pagamento, in riferimento alla rivalsa per la Controparte_6
somma ingiunta, dilazione che era stata accettata dall'assicuratrice (docc.21-
22).
pagina 13 di 52 1.
La società attrice ha in particolare contestato come illegittima la risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento anzitutto lamentando la mancanza della documentazione e delle autorizzazioni necessarie all'avvio delle opere oggetto del contratto: ciò perché secondo il disposto di cui all'art.106 del dpr 207/2010 <L'avvio delle procedure di scelta del
contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del
procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla
accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori>>, documenti tutti nella specie mai forniti né dal responsabile del procedimento né dal direttore dei lavori, prima dell'inizio di questi.
Ha sostenuto di essersi trovata ad operare in un quadro assolutamente disorganizzato, all'interno del quale non è riuscita ad eseguire il lavoro assegnato entro i termini originariamente previsti in ragione della mancanza di un'idonea e completa progettazione e della richiesta verifica da parte del responsabile unico del procedimento, essendo quest'ultimo tenuto a verificare,
pagina 14 di 52 prima della firma del contratto, il permanere di tutte le autorizzazioni e situazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, nonché a comunicare l'avvio del procedimento per l'accertamento in contraddittorio di eventuali inadempimenti dell'impresa agli obblighi contenuti nella convenzione n.460 di rep del 19/02/2009 e nel contratto di appalto;
la società attrice ha inoltre evidenziato che tale contratto non conteneva l'onere a suo carico di ottenere le necessarie autorizzazioni regionali, perché a ciò avrebbe dovuto provvedere l'amministrazione comunale.
Ha poi affermato non poterle essere addebitato il mancato compimento dei lavori entro l'ultimo termine previsto dall'amministrazione, e ciò in quanto prima della sua scadenza, il 04/11/2013, il Direttore dei Lavori aveva sospeso a tempo indeterminato l'esecuzione dei lavori, privandola così della possibilità
di adempiere, e ciò in palese violazione dell'articolo 5 del contratto di appalto,
il quale prevede che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sia pari alla scadenza dei decreti autorizzati sovracomunali.
2.
La società attrice ha inoltre lamentato violazione o non corretta applicazione della norma di cui all'art.136 d.lgs 163/2006, la quale, in tema di risoluzione del contratto, prevede che, nel caso in cui l'appaltatore nel corso dei lavori commetta gravi inadempimenti, il direttore dei lavori dell'amministrazione appaltante, una volta accertato l'inadempimento grave che possa pagina 15 di 52 compromettere la regolare esecuzione dell'opera, debba redigere ed inviare al responsabile del procedimento una relazione analitica, contenente l'indicazione degli inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta esecuzione dei lavori, e che il responsabile del procedimento debba poi valutare la fondatezza o meno dei rilievi formulati dal direttore dei lavori, autorizzandolo, se li condivide, a contestarli per iscritto all'appaltatore, con assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di sue controdeduzioni. La società attrice ha sostenuto che la risoluzione del contratto di appalto n.1350 del 23/02/2009 per preteso suo grave inadempimento sarebbe illegittima ed illecita, difettando sia la comunicazione di avvio del procedimento sia la concessione di termini per fornire le giustificazioni. Ha
affermato che se le fosse stata offerta tale opportunità, essa avrebbe potuto evidenziare i gravi inadempimenti riconducibili all'amministrazione, quali l'assenza di un progetto originario da seguire, la mancanza di un verbale di cantierabilità, e l'inerzia dell'iter di rilascio dell'autorizzazione regionale di cui al D.R. 13271 del 17/12/2010 e successiva proroga di cui al D.R. 9227 del
25/10/2012, alla quale aveva dovuto far fronte, <
interessi>>, il direttore dei lavori Ing. OL, e per la cui attività la società
attrice aveva dovuto corrispondere adeguati compensi professionali, in forza della fattura n.69/2011 di € 3.704,40.
La società attrice ha inoltre osservato che, essendo unico inadempimento pagina 16 di 52 contestato quello relativo al ritardo nell'esecuzione dei lavori, il CP_1
avrebbe dovuto osservare la disciplina procedurale di cui al quarto
[...]
comma del citato articolo 136, il quale prevede che <qualora, al di fuori dei
precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un
termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,
per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il
termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.>>.
3.
Tanto premesso, la società attrice ha inoltre sostenuto che ad esser gravemente inadempiente sarebbe stata la stazione appaltante (il Comune di ), CP_1
per non aver permesso l'esecuzione dei lavori, disponendone la sospensione a tempo indeterminato prima della scadenza stabilita per il completamento dell'opera, e, prima ancora, per non aver compiuto le attività necessarie affinché l'appaltatore potesse realizzare le opere che gli erano state pagina 17 di 52 commissionate (Cass. 11052/2006), dalla stessa dovute sulla base della disciplina di cui agli articoli 1206 e segg. c.c. nonché dei principi generali di buona fede e correttezza oggettiva, che le imponevano di cooperare all'adempimento del contratto da parte dell'appaltatore.
Ha pertanto chiesto dichiararsi che il contratto di appalto si era risolto per grave inadempimento della committente, con conseguente diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni, di seguito indicati:
€ 103,00 (sei rinnovi) per un totale di € 618,00: emissione della garanzia fideiussoria di € 1.614,45;
€ 58,48: n.4 marche da bollo da € 14,62;
€ 428,00: deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti nei confronti della Provincia di Brescia, oltre ad € 237,00 (tre rinnovi),
per un totale di € 1.139,00;
€ 14,62 per marca da bollo, € 516,46 bollettino postale per documentazione richiesta per proroga, per un totale di € 531,08;
€ 3.704,40, pagamento fattura n.69/2011 emessa dallo Studio di Ingegneria
OL per la redazione di elaborati finalizzati alla domanda di proroga dell'autorizzazione;
€ 1.739,00, costo della struttura operativa ed amministrativa dell'impresa per la discontinuità di gestione dell'appalto valutabile a forfait (struttura pagina 18 di 52 amministrativa 20 giorni) oltre € 10.080,00 per struttura operativa (n.3 operai per 15 giorni), per un totale di € 11.819,00;
€ 1.198,00: emissione della garanzia fideiussoria di € 39.943,00
Per un totale di € 19.067,00, quali costi non previsti;
€ 21.921,18: quantificazione derivante dalla sospensione dei lavori (spese generali infruttifere, lesione dell'utile, mancato ammortamento macchinari),
oltre alla restituzione di quanto pagato per rivalsa ad Controparte_7
pari ad € 39.943,00, oltre spese e interessi per complessivi € 44.062,91.
[...]
***
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <1) deliberazione Giunta
comunale 06/12/2016 n.135; contratto 23/02/2009 n.1350 rep. segretario comunale;
3)
polizza fideiussoria 12/02/2009 n.M0988852409; 4) Decreto Regione Lombardia 17/12/2010
n.13271; 5) Decreto Regione Lombardia 17/12/2010 n.9527; 6) raccomandata CP_1
14/11/2012 n.8570 prot.; 7) polizza fideiussoria 12/12/2012 n.M0999086602; 8) e.mail
Comune 12/07/2013; 9) pec Comune 1/10/2013; 10) pec 8/10/2013; 11) per Comune E_
15/10/2013: 12) verbale visita cantiere 16/10/2013 con allegate fotografie;
13) verbale sospensione lavori a tempo indeterminato 06/11/2013; 14) Determinazione Responsabile
Servizio 31/12/2013 n.144; 15) Relazione Direttore Lavori acquisita in data 16/01/2014 con allegati;
16) Deliberazione Giunta Comunale 28/01/2014 n.9; 17) per 12/02/2014; CP_1
18) Richiesta comunale 28/04/2015; 19) Richiesta comunale 11/05/2015; 20) decreto ingiuntivo>>, il si è costituito chiedendo respingersi tutte CP_1 CP_1
le domande attoree col favore delle spese.
pagina 19 di 52 Ha in particolare dedotto:
- che con contratto 23/02/2009 n.1350 rep. segretario comunale il CP_1
aveva appaltato alla società i lavori relativi alla asportazione di E_
materiale lapideo di scarto di cava posto a discarica in località Bicocca per un corrispettivo di € 16.144,48 (doc.2);
- che, trattandosi di recupero di materiali litoidi di risulta da attività di cava posti a discarica, come tali soggetti a previa autorizzazione regionale, ex art.35
comma 4 della legge regionale n.14/1998, l'art.5 del contratto prevedeva che i lavori iniziassero entro giorni dieci dal rilascio della predetta autorizzazione regionale e che venissero conclusi nel rispetto dei termini imposti dalla autorizzazione regionale;
- che l'articolo 4 del contratto prevedeva che l'appaltatore prestasse cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione a prima richiesta, dell'importo di €
1.614,45, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- che l'articolo 14 contemplava la risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui agli articoli 118 e 119 dpr n.554/99;
- che in esecuzione dell'articolo 4 del contratto veniva prestata polizza fideiussoria 12/02/2009 n.M0988852409 dell'importo di € 1.614,45, rilasciata dalla IA (doc. n.3); Parte_5
- che, con decreto 17/12/2010 n.13271 la Regione Lombardia autorizzava la pagina 20 di 52 società all'attività di asportazione del materiale litoide oggetto del E_
contratto d'appalto con il Comune di fino alla concorrenza di CP_1
22.359 mc, fissando in € 39.943,00 l'ammontare delle garanzie patrimoniali da prestare da parte dell'Impresa (doc.4);
- che con successivo decreto 25/10/2012 n.9527 la Regione Lombardia
prorogava di un ulteriore anno il termine per eseguire l'intervento, sotto pena di inefficacia, confermando l'obbligo a carico dell'impresa di prestare le garanzie patrimoniali nella misura di € 39.943,00 (doc.5);
- che con raccomandata 14/11/2012 n.8570 prot. il Comune di CP_1
avvertiva dell'avvenuto rilascio del decreto regionale n.9527/2012 e Pt_1
chiedeva la prestazione della polizza fideiussoria, ricordando la scadenza del termine di un anno entro cui completare i lavori (da effettuarsi quindi entro il
5/11/2013: doc. n.6);
- che in effetti veniva consegnata polizza fideiussoria 12/12/2012
n.M0999086602, dell'importo di € 39.943,00, rilasciata dalla compagnia
(doc. n.7); Parte_6
- che con e.mail 12/07/2013 il Comune di contestava all'impresa CP_1
appaltatrice il mancato inizio dei lavori ed invitava ad apposito incontro il legale rappresentante della società (doc. n.8); E_
- che con pec 1/10/2013 il Comune contestata che solo una piccola parte del pagina 21 di 52 materiale era stato asportato e che quindi erano maturate le condizioni per attivare il procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento
(doc. n.9);
- che con pec 8/10/2013 la società si limitava ad informare che E_
avrebbe iniziato i lavori in data 14/10/2013 (doc. n.10);
- che con ulteriore pec 8/10/2013 il Comune contestava alla che, all'esito Pt_1
di sopralluogo in data 11/10/2013, i lavori non erano comunque iniziati e che lo stato di abbandono del cantiere e l'assenza di vigilanza avevano favorito l'abbandono di materiali di risulta da parte di terzi (doc. 11);
- che, quindi, nonostante la fosse obbligata a concludere i lavori entro E_
il termine predetto, essa non aveva realizzato l'intervento;
- che, in particolare, alla data del 16/10/2013 non aveva ancora eseguito alcunché, come accertato dal verbale di visita del cantiere in data 16/10/2013
(doc. n.12) e dal verbale di sospensione lavori a tempo indeterminato del
6/11/2013 (doc. n.13), imposto dalla perdita di efficacia della autorizzazione regionale;
- che il verbale di visita cantiere del 16/10/2013, con allegate fotografie,
attestava non esservi presente alcun lavoratore e non essere in corso alcuna lavorazione e disponeva sospendersi i lavori a tempo indeterminato in ragione della perdita di efficacia della autorizzazione regionale;
pagina 22 di 52 - che con determinazione 31/12/2013 n.144 il Responsabile dell'Ufficio aveva avviato il procedimento di risoluzione contrattuale (doc. n.14);
- che veniva acquisita relazione del Direttore dei Lavori ing. OL in data
16/01/2014 (doc. n.15);
- che la relazione: a) dava atto del fatto che a decorrere dall'ottobre del 2012
(data del decreto regionale autorizzativo) la “non” aveva “praticamente Pt_1
più condotto lavori con continuità ma saltuariamente e per cubature modeste”;
b) ricordava che la era stata sollecitata più volte verbalmente;
c) allegava Pt_1
verbale 16/03/2013 col quale si erano accertate la chiusura del cantiere e l'assenza di attività lavorativa;
d) richiamava il verbale della riunione
16/07/2013, allegato alla relazione, durante la quale si era impegnato a Pt_1
concludere i lavori entro il 5/11/2013; e) richiamava il verbale di visita
7/08/2013, allegato alla relazione, che dava atto, alla presenza di delle Pt_1
sollecitazioni ad effettuare l'intervento; f) ricordava che era stato emesso ordine di servizio 16/10/2013, allegato alla relazione, che contestava il mancato inizio dei lavori e ne sollecitava la conclusione;
g) ricordava inoltre l'ordine di sospensione dei lavori 23/10/2023, allegato alla relazione, con il quale si era contestata la presenza in cantiere di subappaltatore non autorizzato;
h) dava infine atto che, essendo maturato il termine contemplato dal provvedimento regionale, i lavori erano stati sospesi in via definitiva e che a quel momento aveva allontanato circa 2.000 mc di materiale rispetto agli Pt_1
pagina 23 di 52 oltre 22.000 mc previsi dal contratto;
- che, stante il pacifico inadempimento degli obblighi contrattuali, comprovato dalla totale assenza dei lavori appaltati, la Giunta Comunale, con deliberazione
28/01/2014 n.9, richiamata la relazione della Direzione Lavori, disponeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento (doc. n.16);
- che la risoluzione veniva comunicata alla a mezzo di pec del E_
Comune del 12/02/2014 (doc. n.17);
- che, in ragione della risoluzione contrattuale, con pec 28/04/2015 (doc. 18) ed
11/05/2015 (doc.19) il Comune chiedeva alla ed alla E_ [...]
il pagamento degli importi garantiti dalle polizze;
Controparte_8
- che, stante il mancato spontaneo adempimento di e della IA Pt_1
assicuratrice, il si vedeva costretto a richiedere decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti di che veniva concesso con Controparte_7
provvedimento 4/09/2015 (doc. n.20) del Tribunale di Brescia per l'importo capitale di € 41.557,45 (€ 1.614,45 + € 39.943,00);
- che solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo aveva luogo il pagamento della compagnia.
Tanto premesso, il ha quindi preso posizione sulle Controparte_1
singole “causae petendi” fatte valere da parte attrice.
1. Con riferimento alla illegittimità/inefficacia del provvedimento comunale di pagina 24 di 52 risoluzione contrattuale per grave inadempimento, dedotta in relazione alla tesi secondo cui l'impresa appaltatrice non avrebbe potuto operare stante l'assenza dei presupposti previsti per legge (accessibilità alle aree, assenza di impedimenti, realizzabilità del progetto), con onere dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni a carico della stazione appaltante, la difesa del ha replicato osservando che, trattandosi di appalto Controparte_1
avente ad oggetto il recupero di materiali litoidi di risulta posti a discarica,
unico presupposto per dar corso ai lavori era costituito dalla autorizzazione regionale, di cui al comma 4 dell'art.35 della legge regionale lombarda n.14/1998 (<Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di
cava posti a discarica è soggetto ad autorizzazione regionale>>),
specificamente disciplinata nel contratto d'appalto 23/02/2009 n.1530 rep., il quale, all'articolo 5, prevedeva appunto la necessità di conseguire l'autorizzazione regionale subordinando l'inizio dei lavori al relativo ottenimento e stabiliva che <il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sarà
pari alla scadenza dei decreti autorizzativi sovracomunali>>; ha aggiunto che l'autorizzazione regionale era stata concessa con un primo decreto 17/12/2010
n.13271 e poi con un secondo decreto 25/10/2012 n.9527 che imponeva di ultimare i lavori entro un anno dalla data della notifica (e quindi entro il
5/11/2013). Ha pertanto sostenuto che una volta emesso il decreto nulla avrebbe impedito all'impresa appaltatrice di eseguire l'opera, tanto che essa pagina 25 di 52 non ebbe mai a formulare alcuna riserva in ordine all'impossibilità di eseguire l'appalto, il che avrebbe reso la contestazione, infondata per le ragioni sopra esposte, anche inammissibile, in quanto nella disciplina dell'appalto pubblico le riserve vanno formalizzate non solo quando l'appaltatore pretenda maggiori compensi o lamenti danni di qualunque tipo, ma anche qualora lamenti carenze progettuali o supposte difficoltà ad eseguire il contratto (cfr Cass.9328/2016,
15013/2011). La difesa del ha peraltro osservato che la stessa impresa CP_1
appaltatrice aveva implicitamente riconosciuto non sussistere alcuna difficoltà
a realizzare l'intervento, posto che nella riunione del 16/07/2013 essa aveva assicurato che avrebbe concluso i lavori entro il 5/11/2013 e che nella sua comunicazione dell'8/10/2013 aveva affermato che avrebbe dato corso ai lavori con decorrenza dal 14/10/2013 senza sollevare questione alcuna in ordine all'eventuale impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla violazione della disciplina in tema di procedimento di risoluzione di cui all'art.136 d.lgs n.163/2006 (nel contratto all'art.14 regolata con richiamo alla previgente disciplina di cui all'art.119 dpr n.554/99, di identico contenuto), dedotta da parte attrice: a) per carenza della comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione con possibilità per l'appaltatore di formulare controdeduzioni e b) per mancata applicazione del comma 4 di tale articolo in tema di ordine della DL di concludere i lavori entro il termine di 10 giorni, la difesa della stazione appaltante ha replicato:
pagina 26 di 52 quanto al primo profilo, che più volte era stato contestato all'impresa appaltatrice il grave ritardo nell'adempimento del contratto (comunicazione
12/07/2013, comunicazione 1/10/2013, pec 15/10/2013), con espresso invito,
nella pec del 15/10/2013, a formulare controdeduzioni, senza che da parte dell'appaltatrice fosse stato controdedotto alcunché;
quanto al secondo profilo, che nella specie doveva ritenersi operante la disciplina di cui al primo comma dell'art.136 e non quella di cui al quarto comma, applicabile nella sola (residuale) ipotesi in cui sia concretamente possibile eseguire il contratto o comunque ultimarlo in tempi ragionevoli, il che non era nel caso in esame, posto che i lavori dovevano essere terminati entro il 5/11/2013 mentre alla data del 16/10/2013 nulla o quasi era stato fatto,
così che l'assoluta e totale inerzia dell'impresa appaltatrice aveva compromesso la buona riuscita dell'opera, ed anzi aveva comportato l'impossibilità stessa della relativa esecuzione;
quanto alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, perché essa non avrebbe compiuto le attività
necessarie per rendere possibile l'esecuzione dell'appalto ed avrebbe illegittimamente impedito all'impresa appaltatrice di portare a compimento i lavori, quanto alla prima contestazione, che la stessa da un lato era generica e dall'altro lato infondata, posto che, una volta emanato il decreto regionale,
nulla avrebbe impedito alla di eseguire il lavoro, e, quanto alla E_
pagina 27 di 52 seconda, che in data 5/11/2013 veniva a scadere l'efficacia del decreto regionale 25/10/2012 ed era quindi vietato proseguire i lavori, essendo peraltro palese che se un appaltatore fa decorrere undici mesi e dieci giorni facendo poco o nulla, non può pretendere di eseguire l'opera nei 20 giorni successivi;
quanto alle pretese economiche della controparte, i cui presupposti erano contestati in radice, sia nell'an sia nel quantum, per le ragioni dianzi esposte:
a) che la richiesta di rimborso di € 19.067,00 per spese non previste doveva ritenersi inammissibile e tardiva perché mai formalizzata attraverso riserve ed in ogni caso infondata dovendosi imputare la risoluzione contrattuale ad inadempimento dell'impresa appaltatrice;
b) che la richiesta di condanna al rimborso dell'importo di € 21.921,18 per supposti danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto doveva essa pure ritenersi inammissibile e tardiva ed in ogni caso infondata per le medesime considerazioni di cui al precedente punto a);
c) che la richiesta di condanna al rimborso dell'importo di € 44.062,91
doveva ritenersi infondata atteso che la non aveva pagato gli E_
importi garantiti così che il aveva dovuto agire Controparte_1
nei confronti di , la quale, a sua volta, si era Controparte_7
vista costretta a richiedere il rimborso oltre che dell'importo capitale,
dovuto in conseguenza degli inadempimenti di anche delle Pt_1
pagina 28 di 52 ulteriori spese sostenute.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, il giudice di prime cure, rilevato che i capitoli di prova dedotti erano in sostanza meramente riproduttivi dei documenti acquisiti, ha ritenuto la causa matura per la decisione. Precisate le conclusioni all'udienza del 26/05/2022, con termini massimi di legge, ha quindi definito la lite con sentenza n.1786/2023 con la quale ha respinto tutte le domande di parte attrice disponendone la condanna alla rifusione in favore dell'ente convenuto delle spese di lite.
Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione muovendo dalla premessa che la parte attrice non aveva contestato la ricostruzione in fatto contenuta nella relazione
16 gennaio 2014 del direttore dei lavori ing. OL, coerente del resto con gli atti in essa richiamati, essi pure prodotti in giudizio dalle due parti, risultandone dunque centro ed incontroverso:
a) che, secondo previsione dall'art. 5 del contratto di appalto, i lavori dovevano essere iniziati entro 10 giorni dell'autorizzazione regionale all'attività di asportazione del materiale litoide (a norma della legge regionale 14/1998) e concludersi entro i termini fissati dalla stessa autorizzazione;
b) che l'autorizzazione della Regione Lombardia disposta con decreto 17
dicembre 2010 n. 13271 (sino a quantitativo massimo di 22.359 mc su area di
11.944 mq) con efficacia di 1 anno dalla notificazione, era stata prorogata con pagina 29 di 52 nuova scadenza di 1 anno dalla notificazione, con il decreto 25 ottobre 2012 n.
9257;
c) che per molti mesi successivi alla proroga l'impresa (che sino ad allora aveva movimentato, si riporta nella relazione, 1.904 mc su area di 707 mq), non aveva nella sostanza eseguito alcun lavoro1;
d) che il primo ottobre 2013 il Comune di , in persona del RUP, CP_1
aveva contestato alla controparte che “la quantità asportata risulta essere minimale rispetto alla quantità stimata di mc 19599, come le attività di recupero ambientale previste in progetto e tanto meno quelle previste nel progetto compensativo in località Monte Bolla” e le aveva comunicato che alla scadenza del 6 novembre 2013 l'ufficio avrebbe se del caso applicato,
oltre alle penali contrattuali per i ritardi (art. 6), i poteri di risoluzione del contratto ai sensi della clausola 142 ed aveva contestualmente invitato l'impresa appaltatrice a comunicare le proprie determinazioni entro 7 giorni
(doc. 13 attore);
e) che la società aveva risposto alla contestazione e al preannuncio di E_
avvio della procedura di risoluzione al 6 novembre 2013, comunicando al
Comune e al direttore lavori che “i lavori inizieranno Lunedì 14.10.2013” (doc. 13a);
f) che il giorno 15 ottobre 2013 il RUP ing. aveva comunicato di essersi CP_9
quello stesso giorno recato, alle 14.30, presso il cantiere, e di avere verificato che i lavori non erano iniziati ed aveva inoltre rilevato che il cancello di accesso era aperto e che nel cantiere non vi era presenza di operai nè di vigilanza, il che aveva reso possibile l'abbandono, anche all'interno del cantiere, di materiali di risulta da parte di ignoti (doc. 13b);
g) che anche il giorno successivo 16 ottobre 2013 - attesta il direttore dei lavori ing. OL (v. verbale di visita, doc. 14) - i lavori non risultavano essere iniziati, e l'impresa era stata sollecitata a riprendere immediatamente le opere
(“vista la scadenza contrattuale prevista per il giorno 05/11/2013”), oltre che a ripristinare cancello e recinzione e a rimuovere il materiale abbandonato da ignoti (doc. 13c);
h) che i lavori venivano iniziati il 23 ottobre 2013 e subito sospesi
(doverosamente, seppure in atto di citazione appaia dolersi di E_
essere stata “costretta ad interrompere nuovamente i lavori”) per ordine del direttore dei lavori, in quanto le opere erano state affidate ad impresa subappaltatrice per la quale non era stata chiesta autorizzazione (doc. 13d e
14) tanto che detta richiesta veniva presentata dalla il giorno E_
successivo (doc. 15);
i) che, maturato il termine del 5 novembre 2013 individuato per la cessazione di efficacia dell'autorizzazione regionale (secondo l'attore il termine era scaduto pagina 31 di 52 invece il 15 novembre 2013), il direttore dei lavori aveva convocato l'impresa presso il cantiere per la (necessitata) sospensione a tempo indeterminato dei lavori e la riconsegna del cantiere (doc. 15a attore e 15 convenuto);
j) che, a quella data, riferisce nella relazione l'ing. OL (e non Pt_1
contesta), risultava movimentato materiale in quantità non superiore 2000 mc.
Tanto accertato in punto di fatto, il Tribunale è passato a prendere in esame analiticamente tutte le considerazioni critiche espresse dalla difesa di parte attrice.
1. Con riferimento alla tesi di parte attrice secondo cui i notevoli ritardi accumulati, anche successivi alla proroga di un anno accordata il 25 ottobre 2012, e la modesta quantità di materiale lapideo di scarto asportato alla data del 5 novembre
2013 (circa un decimo di quella prevista) di scadenza (o imminente scadenza)
dell'autorizzazione regionale prorogata, non potrebbero legittimare la risoluzione per grave inadempimento dichiarata dal , per essersi l'impresa Controparte_1
appaltatrice “trovata ad operare in un quadro assolutamente disorganizzato,
all'interno del quale non” era “riuscita ad eseguire il lavoro entro i termini originariamente previsti poiché … mancava una idonea e completa progettazione e la richiesta verifica da parte del responsabile unico del procedimento”, il che avrebbe costituito grave inadempimento non dell'appaltatore bensì della committente, con diritto del primo a vedersi risarcito dalla seconda il danno conseguentemente subito, il
Tribunale ha anzitutto ritenuto trattarsi di doglianza generica e definita per rinvio all'art.106 del d.P.R. 207/2010 (norma invero successiva alla gara informale e alla pagina 32 di 52 stessa sottoscrizione del contratto) sui presupposti dell'avvio delle procedure di scelta del contraente (accessibilità delle aree, assenza impedimenti sopravvenuti,
realizzabilità del progetto) e l'ha intesa come essenzialmente riferita alla necessità,
per procedere al recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava posti a discarica, di richiedere ed ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge regionale lombarda n. 14/1998, attività della quale era stata onerata l'impresa dopo la firma del contratto: ebbene, a tale proposito, il giudice di prime cure ha anzitutto ritenuto esser sufficiente la considerazione che l'art. 5 del contratto espressamente richiama la giuridica necessità dell'autorizzazione, dalla quale si prevede decorrerà il termine per inizio dei lavori (10 giorni naturali e consecutivi) e il tempo utile per l'ultimazione (quello di efficacia dell'autorizzazione) e che, conseguentemente,
ottenuta l'autorizzazione e la proroga, i presupposti per il doveroso adempimento dell'appaltatore si erano tutti realizzati. A ciò il Tribunale ha aggiunto l'ulteriore rilievo che l'appaltatore in nessun momento, in corso di rapporto, aveva formulato riserve in ordine agli obblighi a suo carico, ai costi e ai tempi inerenti la richiesta di autorizzazione regionale e di proroga o la consegna di polizza fideiussoria ulteriore come determinata dal decreto regionale, e in genere in ordine a carenze progettuali e impossibilità o difficoltà di esecuzione dei lavori ascrivibili a inadempimento dell'ente appaltante3, ed anzi, più volte intimato per non avere riavviato i lavori a 3 Il Tribunale ha espressamente fatto richiamo, ex multis, a Cass. sez. 1, 9 maggio 2016, n. 9328, “… sono soggette all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le pagina 33 di 52 distanza di molti mesi dopo la proroga di un anno rilasciata su sua richiesta il 25
ottobre 2012 (in pacifica assenza, in tale periodo, di qualsivoglia ostacolo all'adempimento), aveva in più occasioni assicurato un pronto avvio delle opere, fino all'ultimo rimandate, ed il completamento entro il termine indicato dalla stazione appaltante del 5 novembre 2013, e nulla aveva mai obiettato in ordine a impossibilità
o difficoltà ad adempiere per fatto della controparte.
2. Quanto alla contestata violazione della disciplina in tema di procedimento di risoluzione di cui all'art.136 d.lgs n.163/2006 per carenza della comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione con possibilità per l'appaltatore di formulare controdeduzioni e per la mancata concessione di termini per fornire le giustificazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto che la comunicazione a mezzo PEC 1 ottobre 2013 costituisse formale contestazione del grave inadempimento dell'appaltatore (per avere, a distanza di 1 anno e 10 mesi dal verbale di inizio lavori e a poche settimane dalla scadenza dell'autorizzazione regionale in data 5 novembre 2013, asportato materiale in quantità minima rispetto al totale previsto) e comunicazione dell'avvio, a far data dal 6 novembre 2013, della procedura di risoluzione del contratto;
ha affermato, in particolare, che tale comunicazione, seppure sottoscritta e direttamente inviata all'impresa dal responsabile del procedimento e non dal direttore dei lavori, destinatario “per conoscenza”, vale ad avviare la procedura di risoluzione prevista dall'art. 136 D.lgs.
163/2006 per inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
il
parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria” pagina 34 di 52 termine per controdeduzione è stato indicato in 7 giorni anziché in 15 giorni, ma l'appaltatore aveva in concreto risposto alla contestazione con la lettera 8 ottobre
2013, senza svolgere invero alcuna controdeduzione bensì assicurando di voler dare inizio ai lavori entro il 14 ottobre 2013 (in realtà li avrebbe iniziati, dopo nuovo sollecito, il 23 ottobre 2013, e lo avrebbe fatto valendosi di subappaltatore non autorizzato, con conseguente nuova e doverosa immediata sospensione), così come nessuna controdeduzione aveva svolto neppure in seguito (anche dopo la sospensione dei lavori e la restituzione del cantiere per scadenza dell'autorizzazione regionale e del termine per l'adempimento) a negazione o a spiegazione della propria inerzia protrattasi, nonostante solleciti e rassicurazioni, sin quasi alla scadenza dell'autorizzazione4. Nel merito ha poi affermato doversi ritenere ragionevole e corretta la condotta del committente, che - a fronte della pressoché irrisoria quantità
delle opere eseguite da a far tempo da gennaio 2011, della sostanziale E_
assenza di lavori a far tempo dalla proroga del 25 ottobre 2012 e sino ad ottobre 2013
nonostante plurimi solleciti e promesse, dell'assai prossima scadenza dell'autorizzazione (poco rileva che la stessa sia da 5 novembre o nel 15 novembre
2013, secondo la diversa decorrenza indicata da committente e appaltatore) – aveva valutato ormai compromessa la buona riuscita dell'opera per essere impossibile il completamento dei lavori di asportazione (e del progettato recupero ambientale) per il quale, a fronte dei tempi di 1 anno + 1 previsti, non rimanevano che poche settimane.
Il giudice di prime cure, in forza di tale considerazione, ha ritenuto corretto 4 Rileva il Tribunale che le prime contrarie deduzioni erano state espresse nella nota 3 ottobre 2014 mirata a contrastare la prospettata escussione delle fideiussioni pagina 35 di 52 l'avvio della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dei comma 1 e seguenti dell'art.136 del d.lgs 163/2006, rilevando, inoltre, che in ogni caso l'impresa appaltatrice non aveva neppure allegato in che modo e in quanti giorni avrebbe potuto, dopo avere asportato materiale per circa 2000 mc in 22 mesi,
completare il lavoro nel volgere di pochi giorni prima della scadenza del termine di efficacia dell'autorizzazione regionale.
Ha ritenuto con ciò assorbita ogni altra questione.
***
Avverso la predetta decisione ha proposto tempestivo appello la società Pt_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono;
si è costituito il chiedendo respingersi il gravame avversario, col favore Controparte_1
delle spese, previa declaratoria della relativa inammissibilità per difetto di sufficiente specificità, ai sensi dell'art.342 cpc.
Lo scrivente, quale istruttore, con ordinanza resa in esito all'udienza del
31/01/2024, ha preso posizione sui mezzi istruttori di prova orale riproposte in atto d'appello escludendone l'ammissione per i motivi ivi esposti, da intendersi qui richiamati e confermati, ed ha disposto il rinvio della causa ex art.352 cpc
(rito Cartabia) all'udienza del 5/02/2025, con assegnazione alle parti di termini per precisazione conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica.
All'udienza del 5/02/2025 la causa è stata posta in decisione.
pagina 36 di 52 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sui mezzi istruttori si è già disposto con la citata ordinanza.
Sull'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.352 cpc si prenderà
posizione con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione.
Col primo motivo l'appellante lamenta la illegittimità e/o inefficacia della risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento - mancanza della documentazione e delle autorizzazioni necessarie all'avvio delle opere oggetto del contratto d'appalto; sostiene che nessun addebito avrebbe potuto esserle mosso per il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
ricorda che secondo l'art 106 del Dpr 207/2010
“L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte
del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti
sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al
terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori” e ribadisce che nel caso in esame alcuna attestazione in merito ai 3 punti sopraindicati era stata fornita né dal responsabile del procedimento, né dal direttore dei lavori, prima che questi iniziassero;
ribadisce, ancora, di essersi trovata ad operare in un quadro assolutamente disorganizzato, all'interno del quale non era riuscita ad eseguire il lavoro entro i termini originariamente previsti, poiché mancava una idonea e completa progettazione e la richiesta verifica da parte del responsabile unico del pagina 37 di 52 Contr procedimento;
ribadisce, inoltre, che il aveva l'onere di verificare, prima della firma del contratto e dell'inizio dei lavori, il permanere di tutte le autorizzazioni e situazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, nonché di comunicare l'avvio del procedimento per l'accertamento in contraddittorio di eventuali inadempimenti dell'impresa agli obblighi contenuti nella convenzione n.460 di rep. del 19/02/2009 e nel contratto di appalto;
rileva, inoltre, che quest'ultimo non le imponeva l'onere, che competeva all'amministrazione comunale, di ottenere le necessarie autorizzazioni regionali;
aggiunge che l'amministrazione non solo non aveva svolto alcuna attività
finalizzata al loro rilascio, ma aveva anche consentito che dette attività fossero eseguite dal direttore dei lavori e che questi venisse pagato dall'impresa; sottolinea il fatto che tale situazione era perfettamente a conoscenza dell'Ente, che, proprio per le difficoltà insorte nel corso degli anni, aveva autorizzato, in più riprese, la proroga del termine per l'effettuazione dei lavori. Ne trae la conseguenza che nessun addebito poteva esserle mosso essendosi anzi essa prodigata per reperire, su richiesta del ulteriore documentazione non prevista nel bando, ma necessaria, a dire della CP_1
controparte, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché idrogeologica e forestale, oltre ad un ulteriore e non previsto deposito cauzionale di € 428,00 a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti nei confronti della Provincia di
Brescia. Ne deduce, inoltre, che neppure avrebbe potuto esserle addebitato il mancato compimento dei lavori entro l'ultimo termine previsto dalla Autorizzazione, posto che, ben prima della sua scadenza, e precisamente in data 04/11/2013, il Direttore dei lavori aveva sospeso a tempo indeterminato l'esecuzione dei lavori, privando così
l'attore della possibilità di adempiere, e ciò in violazione anche dell'art. 5 del pagina 38 di 52 contratto di appalto sottoscritto tra le parti, il quale espressamente prevede che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sarà pari alla scadenza dei decreti autorizzati sovracomunali.
***
L'art. 342 cpc dispone quanto segue: “L'appello si propone con citazione contenente
le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione
delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata”
L'orientamento giurisprudenziale sul punto è unanime a partire dalla nota pronuncia della SC di Cassazione a Sezioni Unite:
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13535 del 30/05/2018 :<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
pagina 39 di 52 natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. >>
Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che, come emerge chiaramente dal confronto tra la narrativa di cui allo “svolgimento del processo” e quella relativa al primo motivo di gravame, quest'ultimo altro non è se non la mera riproposizione della identica doglianza formulata innanzi al giudice di prime cure, il quale, sui punti qui in discussione, aveva affermato:
- che in nessun modo avrebbe potuto tenersi conto della lamentela per disorganizzazione e carenze progettuali, ovvero per omesso svolgimento da parte della committente di attività di sua pertinenza, perché, trattandosi di contratto d'appalto avente ad oggetto la rimozione di materiale lapideo di risulta in discarica, l'unico presupposto richiesto per la relativa esecuzione era costituito dal conseguimento della autorizzazione regionale prevista dalla legge regionale n.14/1998, che nella specie era stato ottenuto;
- che, peraltro, di nulla avrebbe al riguardo potuto dolersi l'impresa appaltatrice, non avendone essa fatto contestazione in sede di riserva, come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. 9238/2016), ed anzi avendo essa risposto alla contestazione per ritardo limitandosi a promettere il sollecito avvio dei lavori;
- che in nessun modo avrebbe potuto accogliersi la tesi secondo cui il mancato completamento dell'opera nel termine contrattuale sarebbe dipeso non da pagina 40 di 52 inadempienza dell'appaltatrice bensì dalla condotta della committente che illegittimamente avrebbe disposto la sospensione a tempo indeterminato dei lavori, e ciò in quanto anzitutto la sospensione era stata disposta pochi giorni prima dello spirare del termine di scadenza dell'autorizzazione, allorquando,
dopo 22 mesi di contratto, era stata rimossa soltanto una piccola parte del materiale (2000 mc) residuandone la preponderante (circa 20.000), senza che venisse fornita alcuna indicazione in ordine alle concrete modalità esecutive previste per effettuare in 20 giorni ciò che non era stato fatto in 22 mesi, e comunque la sospensione dei lavori non poteva ritenersi illegittima, essendo dipesa dall'impiego non autorizzato di subappaltatore.
Ebbene, nessuna delle argomentazioni con le quali il giudice di prime cure ha motivato il rigetto della doglianza in questione risulta esser stato fatto oggetto di specifica ed idonea censura.
Le motivazioni non censurate del Tribunale valgono pertanto a sorreggerne la decisione sul punto.
Il motivo di gravame in discorso si risolve quindi in una mera dichiarazione di dissenso, e non può pertanto costituire idoneo mezzo di impugnazione secondo il disposto di cui all'342 cpc, ancorché interpretato in senso estensivo secondo l'insegnamento sopra riportato della Suprema Corte.
Il primo motivo di gravame va pertanto dichiarato inammissibile.
pagina 41 di 52 Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione o non corretta applicazione dell'art 136 Dlgs. 163/2006 in materia di risoluzione del contratto – mancanza dei presupposti per la risoluzione ex art. 136 comma n. 1
- violazione del procedimento di cui all'art. 136 comma quarto.
Premette che, ben prima della scadenza del termine per la conclusione dei lavori, e precisamente in data 04/11/2013, il Direttore dei lavori aveva sospeso a tempo indeterminato l'esecuzione dei lavori, privando così l'appellante della possibilità di adempiere e sostiene che tale condotta si sarebbe posta in palese violazione anche dell'art. 5 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, il quale espressamente prevede “che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sarà pari alla scadenza dei
decreti autorizzati sovracomunali.”.
Sul punto è sufficiente far richiamo a quanto sopra esposto a proposito della ritenuta legittimità del provvedimento di sospensione dei lavori in quanto determinato da utilizzo di subappaltatore non autorizzato e dell'assenza di specifica censura a tale riguardo.
L'appellante continua affermando esser censurabile il comportamento del
[...]
, il quale ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 CP_1
comma n. 1 del D lgs 163/2006, sebbene le contestazioni mosse alla ditta appaltatrice riguardassero solo ed esclusivamente la tempistica dei lavori.
Ricorda che secondo il D.Lgs 163/2006 - Codice dei Contratti Pubblici,
l'Amministrazione può avvalersi della particolare forma di risoluzione prevista dall'art 136, comma 1,2 e 3, allorché l'appaltatore nel corso dei lavori, commetta pagina 42 di 52 gravi inadempimenti, che possano compromettere la regolare esecuzione dell'opera, e precisa che in tali casi il direttore dei lavori deve redigere ed inviare al responsabile del procedimento una relazione analitica, contenente l'indicazione degli inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta esecuzione dei lavori, e che il responsabile del procedimento deve poi valutare la fondatezza dei rilievi formulati dal direttore dei lavori e, se li condivide, lo autorizza a contestarli per iscritto all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni;
che, infatti, solo dopo aver acquisito le giustificazioni dell'appaltatore, il responsabile del procedimento ha il quadro completo della situazione per poter formulare all'organo deliberante dell'amministrazione le proposte definitive in ordine alla questione.
L'appellante sostiene dunque che la risoluzione del contratto di appalto n. 1350 del
23/02/2009 per gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 136 comma I sarebbe illegittima e priva di fondamento, perché l'Amministrazione non avrebbe fornito alcuna prova che il ritardo nell'esecuzione delle opere aveva compromesso, o poteva compromettere, la regolare esecuzione delle opere. Infatti non era stato possibile dare avvio alle opere sino al 2013 per cause riconducibili esclusivamente alla stazione appaltante – tra le altre: l'annullamento in data 17/03/2010, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con prot. N.2789, dell'autorizzazione della Regione, la revoca in autotutela di detto annullamento, avvenuta solo in data 24.08.2010 (doc. 6);
la nuova autorizzazione di Regione Lombardia, ottenuta solo in data 17/12/2010; le richieste di integrazioni documentali rispetto a quella originariamente prodotte, che pure erano state sufficienti ad ottenere le precedenti autorizzazioni.
pagina 43 di 52 Sul punto è sufficiente riandare a quanto già sopra esposto in ordine al primo motivo di gravame, laddove si è evidenziato come il giudice di prime cure avesse disatteso tale doglianza sia perché generica, a fronte dell'evidente sufficienza per l'esecuzione dei lavori della sola autorizzazione regionale, sia soprattutto perché non formulata mediante riserva ed anzi neppure sollevata se non in giudizio, essendosi l'impresa, a fronte della contestazione per ritardo,
limitata a promettere l'imminente avvio dei lavori.
Nel merito, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che, salvo prova del contrario, dovesse escludersi che nei 20 giorni residui prima della scadenza fosse possibile l'asporto di oltre 20.000 mc di materiale quando in tutto l'arco di sviluppo del contratto se ne erano asportati solo 2.000 mc. Si
noti che tale considerazione vale anche se raccordata al periodo di un anno anziché a quello di 22 mesi, come ritenuto in sentenza.
Sempre col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione del procedimento di risoluzione per carenza della comunicazione di avvio del procedimento e per mancata concessione di termini alla società per fornire le giustificazioni di cui all'art. 136 comma II D.lgs 163/2006.
Sul punto valgono considerazioni analoghe a quelle precedentemente esposte quanto al primo motivo di gravame.
Il Tribunale ha infatti rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, la comunicazione di avvio del procedimento era invece effettivamente pagina 44 di 52 intervenuta, posto che la comunicazione a mezzo pec 1/10/2013 doveva ritenersi costituire formale contestazione di grave inadempimento dell'appaltatore, ed ha ritenuto che tale comunicazione, seppur formalmente sottoscritta e direttamente
Contr inviata all'impresa dal e non dal DL, fosse valsa ad avviare la procedura di risoluzione prevista dall'art.136 d.lgs n.163/2006 per inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
il giudice di prime cure, dato atto del fatto che era stato assegnato un termine più breve del dovuto, ha tuttavia sottolineato che alla contestazione ricevuta l'impresa appaltatrice aveva comunque risposto (con lettera 8/10/2013), senza svolgere alcuna controdeduzione bensì assicurando di voler dare inizio ai lavori entro il
14/10/2013.
Ebbene, le anzidette considerazioni, sulla base delle quali nessuna effettiva lesione del principio del contraddittorio può ritenersi verificata nella fattispecie, non sono state fatte oggetto di specifica ed argomentata censura, e valgono quindi di per sé a reggere la conclusione nel senso del sostanziale rispetto della disciplina di cui all'art.136, comma 1, 2 e 3, del d.lgs 163/2006,
in tema di procedimento di risoluzione in danno per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice.
Il secondo motivo di gravame, prima parte, deve pertanto considerarsi, al pari del primo, inidoneo quale efficace mezzo di impugnazione, risolvendosi esso pure in una mera dichiarazione di dissenso.
pagina 45 di 52 Col secondo motivo, seconda parte, l'appellante lamenta violazione della disciplina di cui al 4° comma del citato art.136, per carenza dei presupposti per la risoluzione, violazione del procedimento e del principio dell'onere della prova,
dolendosi dell'inosservanza del disposto di cui al citato quarto comma, che così
stabilisce: << Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.>>.
Sostiene che nel caso di specie la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, avrebbe dovuto concedere un termine non inferiore a dieci giorni per il completamento delle opere, e quindi, se del caso, anche un termine maggiore, considerato che non sono stati documentati e neppure allegati motivi di urgenza nella conclusione delle opere. Sostiene inoltre non esser provato che, qualora fosse stato concesso termine di cui all'articolo suddetto art 136 comma quarto, la non avrebbe potuto adempiere, posto che nei pochi giorni di effettiva E_
lavorazione aveva comunque effettuato il prelievo di circa mc. 2000 di materiale pagina 46 di 52 lapideo. Ciò senza che la committente le avesse mai assegnato un termine per la conclusione dei lavori, così come previsto dall'art. 136 quarto comma D. Lgs n. 163
del 2006, con comunicazione della risoluzione del contratto ben prima della scadenza del termine - 15 novembre 2013 - entro cui i lavori di asporto avrebbero dovuto essere completati secondo quanto previsto dall'autorizzazione regionale, ed in violazione di quanto espressamente pattuito dall'art 5 del contratto di appalto,
laddove era indicato che “ il termine utile per l'ultimazione dei lavori sarà pari alla
scadenza dei decreti autorizzativi sovracomunali”.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore,
travisando o interpretando erroneamente il contenuto della citata pattuizione contrattuale, e ritenendo legittima la risoluzione contrattuale per inadempimento,
sebbene comunicata prima della scadenza del termine per adempiere. Ed avrebbe inoltre errato non facendo applicazione nel caso di specie del procedimento previsto dal comma quarto del citato art. 136, e ciò in quanto, sebbene la risoluzione per grave inadempimento di cui al comma 1 dell'art. 136, esiga ed implichi la compromissione della buona riuscita dei lavori, tale circostanza non solo non sarebbe stata dimostrata dal su cui grava l'onere della relativa prova, ma neppure sarebbe stata dallo CP_1
stesso allegata, avendo esso contestato esclusivamente il ritardo nell'adempimento.
Ritiene al riguardo il collegio che la fattispecie debba essere valutata con riferimento allo stato di attuazione del contratto al momento della sua risoluzione ed al prevedibile futuro sviluppo dell'esecuzione dell'opera per il tempo residuo a disposizione. Valutata la situazione in tale prospettiva è evidente che, asportati 2000
mc di materiale su 22.000, e rimasti a disposizione pochi giorni per la prosecuzione pagina 47 di 52 dell'opera, il relativo completamento entro il termine contrattuale era chiaramente divenuto assolutamente impossibile;
non solo, non era in alcun modo realistico ipotizzare una comunque proficua prosecuzione dei lavori;
si era pertanto in una situazione di inadempimento pressocchè totale, e comunque definitivo, perché non emendabile nei termini contrattualmente previsti, e dipendenti da determinazioni di autorità superiore (quella regionale). Il carattere definitivo dell'inadempimento veniva così a precludere il ricorso alla procedura di cui al quarto comma dell'art.136
del d.lgs 163/2006 (la quale suppone la concreta possibilità di esecuzione dell'opera entro i termini nuovamente assegnati).
Quanto al presunto difetto di allegazione, fin dalla sua comparsa di risposta in primo grado l'Amministrazione convenuta ha giustificato la propria determinazione con l'impossibilità, al tempo della comunicazione della risoluzione, del completamento dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine a sua disposizione. Con
il che si veniva appunto a sostanziare l'inadempimento definitivo.
Quanto poi, all'onere della prova, è vero che questo incombe sulla committente che ha unilateralmente dichiarato la risoluzione del contratto, ma è altrettanto vero che la essa può esser fornita anche mediante ricorso al procedimento presuntivo ed alla prova logica: ebbene, nessun dubbio può ragionevolmente sussistere in ordine all'impossibilità per l'impresa appaltatrice di effettuare l'asportazione di oltre 20.000
mc di materiale lapideo in pochi giorni, posto che in un intero anno ne aveva asportati solo 2.000 mc.
Per le anzidette considerazioni la corte ritiene di confermare la valutazione al pagina 48 di 52 riguardo espressa dal giudice di prime cure e perciò di respingere come infondato il gravame sul punto.
Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nello specifico erronea valutazione della prova documentale e omessa ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado, nonostante la loro essenzialità ai fini del decidere.
L'appellante sostiene anzitutto, quanto ad erronea valutazione della prova documentale, che la decisione del Tribunale sarebbe <il risultato di una, a parere di
questa difesa, non corretta disamina dei documenti n. 14 (verbale di visita del
coordinatore dei lavori dott. del 16.10.2023) e 15>>. CP_4
Il motivo è evidentemente inammissibile per manifesta genericità, in assenza di qualsiasi specifica indicazione di come il giudice di prime cure avrebbe “letto” i predetti documenti e di quale ne sarebbe stata, invece, la corretta “lettura”.
Quanto alle deduzioni istruttorie di prova orale, si fa rinvio a quanto sopra esposto ed in particolare alle motivazioni del relativo rigetto di cui alla sopra citata ordinanza, da intendersi qui richiamata ed integralmente confermata.
Col quarto motivo di gravame l'appellante ripropone la propria domanda di risoluzione del contratto di appalto n. 1350 del 23 febbraio 2009 per inadempimento del . Chiede riformarsi la sentenza impugnata, nella parte in cui Controparte_1
non ha accertato che il in qualità di amministrazione Controparte_1
committente si è reso inadempiente al contratto di appalto sottoscritto tra le parti non pagina 49 di 52 avendo permesso l'esecuzione dei lavori. Premette che il aveva Controparte_1
ritenuto che, nel caso di specie, non andasse applicata la procedura di messa in mora dell'appaltatore, di cui all'art 136 comma 4 del D lgs 163/2006, poiché “non sarebbe
stato possibile eseguire un lavoro della durata di un anno quando, a soli 20 giorni
dalla scadenza contrattuale, poco o nulla era stato eseguito” ed a tale proposito sostiene che l'affermazione secondo la quale sarebbe stato impossibile completare i lavori entro la scadenza contrattuale, o ancor più precisamente, entro il successivo termine, non inferiore a 10 giorni che la stazione appaltante avrebbe dovuto concedere all'appaltatore, sarebbe priva di alcun fondamento e riscontro probatorio.
Sul punto si è già più sopra preso posizione, ed è sufficiente farvi richiamo.
Altrettanto dicasi per le ulteriori questioni riportate nel motivo (impossibilità di iniziare i lavori prima del 2013, sospensione a tempo indeterminato dei lavori prima della scadenza della proroga, preteso inadempimento contrattuale della stazione appaltante), per le quali si era rilevata l'assenza di idonea censura avverso le argomentazioni con le quali il Tribunale le aveva disattese (in particolare con riguardo alla mancata iscrizione delle stesse in apposita riserva).
L'appellante, infine, chiede che in conseguenza del grave inadempimento del il contratto venga dichiarato risolto per fatto e colpa di Controparte_1
quest'ultimo e che, in conseguenza di ciò, ne venga disposta la condanna al risarcimento die danni, negli importi già indicati in prime cure (e riportati nella parte in fatto).
Per le ragioni sopra esposte va confermata la sentenza anche nella parte in cui pagina 50 di 52 essa ha respinto la domanda di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante.
Essendo la pretesa risarcitoria meramente conseguenziale rispetto ad essa, ne deriva il medesimo trattamento.
***
Conclusivamente, l'appello proposto da avverso la sentenza n. E_
1786/2023 del Tribunale di Brescia non può trovare accoglimento.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede secondo quanto indicato nella nota spese, redatta in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014,
n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.000,01 sino ad euro 52.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n. 1786/2023 del Tribunale di pagina 51 di 52 Brescia
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per compenso professionale tabellare,
di cui euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la “fase introduttiva”, euro 3.045,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 52 di 52 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (v. relazione e verbali allegati, doc. 15: verbale di visita in cantiere 16 marzo 2013, cantiere chiuso, nessun segno di attività recente;
verbale riunione 16 luglio 2013, convocata il 12 luglio per “il perdurare della mancata ripresa dei lavori”, nella quale si contesta a “il fermo del cantiere CP_5 che si protrae ormai da mesi” e si formalizza, “dopo numerosi solleciti verbali … la perentoria richiesta di riprendere e concludere i lavori nei tempi previsti (5 nov. 2013)”; verbale di riunione in cantiere 7 agosto 2013, la direzione lavori di nuovo contesta che i lavori non sono ripresi e CP_5
“garantisce la ripresa entro il 26 agosto 2013”) 2 (che rinvia tra gli altri all'art. 119 d.P.R. 554/1999, coincidente con l'art. 136 D.Lgs. 163/2006 e alla facoltà di recesso ex art. 122) pagina 30 di 52
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 812/ 2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. DALL'OGLIO ANTONIO SALERNO E_
RICCARDO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA SARDEGNA 38 BRESCIA presso il difensore avv. DALL'OGLIO ANTONIO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. BALLERINI MAURO , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA STAZIONE 37 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BALLERINI MAURO
pagina 1 di 52 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2025 avente ad oggetto:
Appalto di opere pubbliche
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
11/07/2023 con il n. 1786/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia:
respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza civile n. 1786 del 2023
pubblicata il 11.07.2023 dal Tribunale di Brescia, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico dott. Luciano Ambrosoli, notificata in data 11.07.2023 a mezzo pec:
Nel merito: accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio cosi riportate:
accertati i fatti di cui in narrativa:
dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità della risoluzione unilaterale, operata dal
, del contratto di appalto 23.02.2009 n. 1350 di rep. sottoscritto Controparte_1
in data 23/02/2009 con ai sensi dell'art 136 D.lgs 163/2006; E_
dichiarare non dovuta e/o illegittima l'escussione della fideiussione assicurativa stipulata con del valore di € 39.943,00#. oltre a spese e interessi come Parte_2
dovuti alla data di effettivo pagamento;
Sempre in principalità: accertare e dichiarare la risoluzione, per inadempimento del pagina 2 di 52 , del contratto di appalto 23.02.2009 n. 1350 di rep. sottoscritto Controparte_1
in data 23/02/2009 tra le parti e Per l'effetto: condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione della somma di €. 39.943,00#.
oltre a spese e interessi come ex lege dovuti alla data di effettivo pagamento;
oltre ad
€ 19.067,00# di costi non previsti dal contratto di appalto come sopra indicati, per un totale di € 59.010,00# oltre il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori (spese generali infruttifere, lesione dell'utile, mancato ammortamento macchinari), somma che, in via subordinata, si chiede venga determinata anche in via equitativa.
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttore formulate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 del 29.11.2017. in particolare, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova n. 21-22-23-24, 25, diretti a dimostrare che a seguito della nota del Comune di del 16.10.2013, i lavori erano CP_1
effettivamente ripresi, fino all'ordinanza di sospensione dei lavori a tempo indeterminato;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
Dell'appellato
Voglia la Corte d'Appello adita Ritenuta e dichiarata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello avversario, rigettarlo, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n. 1786/23. Con vittoria di spese e di onorari in entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, E_
pagina 3 di 52 offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <1) copia lettera d'invito ricevuta il 27/11/2008; 2) copia fax del 05/02/2009, copia pagamenti effettuati e copia polizza fideiussoria;
3) copia contratto d'appalto; 4) copia richiesta di ulteriore documentazione da parte del Comune di del 08/10/2009; 5) copia fax di richiesta CP_1
rimborso al Comune di per costi non previsti;
6) copia revoca annullamento del CP_1
24/08/2010; 7) copia decreto n.13271/2010 di Regione Lombardia;
8) copia richiesta da parte di di proroga termine ultimazione lavori del 26/01/2011; 9) copia richiesta Pt_1
documentazione integrativa da parte dello Studio OL e copia fattura n.69/2011; 10) copia raccomandata di comunicazione alla di avvio del procedimento di proroga E_
dell'autorizzazione del 24/10/2011 e ricevuta di avvenuto pagamento di € 516,46; 11) copia decreto n.9527/2012 di Regione Lombardia;
12) copia sollecito e Controparte_1
copia fideiussione di € 39.943,00; 13) copia messa in mora della del 1/10/2013; 13a) Pt_1
copia comunicazione inizio lavori al 14/10/2013; 13b) copia raccomandata del 15/10/2013;
13c) copia comunicazione del 16/10/2013; 13d) copia comunicazione di sospensione lavori;
14) copia verbale di visita del cantiere;
15) copia richiesta di autorizzazione al subappalto;
15a) copia convocazione della presso il cantiere del 04/11/2013: 16) copia verbale di E_
deliberazione della Giunta Comunale del 28/01/2014 di risoluzione del contratto di appalto;
16a) copia comunicazione di risoluzione del contratto del 12/02/2014; 16b) copia convocazione del 20/02/2014; 17) copia richiesta da parte del comune escussione fideiussioni del 16/09/2016 e del 23/09/2016; 18) copia lettera del 03/10/2014; 19) copia E_
raccomandata del04/02/2015; 20) copia decreto ingiuntivo n.6038/2015; 21) copia Parte_2
dilazione di pagamento proposta dalla 22) copia accettazione dilazione da parte di E_
, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Parte_2
chiedendo, in principalità e nel merito, dichiararsi Controparte_1
l'inefficacia e/o l'illegittimità della risoluzione unilaterale ex art.136 d.lgs pagina 4 di 52 163/2006 operata dal di del contratto di appalto CP_1 CP_1
23/02/2009 n.1350 di rep sottoscritto in data 23/02/2009 con la società attrice,
non essendole imputabile il grave ritardo e l'inadempimento, e quindi:
a) dichiararsi non dovuta e/o illegittima l'escussione della fideiussione assicurativa stipulata con del valore di € 39.943,00, Parte_2
b) dichiararsi risolto per inadempimento del il contratto Controparte_1
di appalto 23/02/2009 n.1350 di rep.;
c) e per l'effetto disporsi la condanna del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore,
c.1) al risarcimento di tutti i danni da essa conseguentemente subiti, pari ad €
40.988,18 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia,
nonché
c.2) alla restituzione di quanto pagato in rivalsa, oltre alle spese del decreto ingiuntivo, per complessivi € 44.062,91,
per un totale di complessivi € 85.051,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine ha esposto:
1) che in data 27/11/2008 le era pervenuta una raccomandata da parte del
Comune di recante invito a partecipare alla gara d'appalto dei lavori CP_1
di “asportazione materiale lapideo di scarto di cava posto a discarica in pagina 5 di 52 Località Biciocca nel Comune di ”, con indicazione delle modalità CP_1
di presentazione dell'offerta ed alcuni allegati aventi ad oggetto i lavori previsti per l'esecuzione dell'appalto (doc.1: copia lettera d'invito ricevuta il
27/11/2008);
2) che la società attrice aveva deciso di partecipare a tale gara con l'obiettivo principale di poter utilizzare il materiale di risulta (ca 22.329 mc) come sottofondo stradale in altro lavoro, e che il plico sigillato contenente l'offerta era stato consegnato a mano e protocollato al n.10729 cat.06 clas 09 il
17/12/2008;
3) che a seguito di espletamento di gara informale, il cui verbale era stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente e Cave
Part n. del 29/12/2008, i lavori erano stati aggiudicati all'attrice per il prezzo complessivo di € 16.144,48 oltre IVA;
4) che in data 05/02/2009 tramite fax veniva anticipato il Prot. 835/09 del
05/02/2009 nel quale veniva comunicato all'attrice che il di CP_1
aveva predisposto il contratto di appalto, con invito a presentarsi CP_1
per la relativa stipula entro 10 giorni dal ricevimento della notifica (doc.2);
5) che in data 23/02/2009 presso la sede municipale di aveva CP_1
pertanto luogo la sottoscrizione tra le parti del contratto di appalto (doc.3),
recante, tuttavia, prescrizioni diverse da quelle descritte nella lettera d'invito,
pagina 6 di 52 in quanto: il termine di 10 giorni per l'inizio dei lavori veniva indicato non più
dalla data di consegna dei lavori ma dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo regionale ed il termine per l'ultimazione dei lavori non era più
stabilito dopo 360 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori bensì con riferimento alla data di scadenza dei decreti autorizzativi sovracomunali;
6) che in data 15/04/2009 la Regione Lombardia aveva dato comunicazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7/08/1990 n.241, dell'avvio del procedimento di recupero ambientale e che la società attrice aveva conseguentemente fatto richiesta di autorizzazione al recupero ambientale con asportazione di materiale lapideo di risulta da attività estrattiva di cava posta in località “Biciocca” e che quindi, in data 29/05/2009, la Regione, in merito alla sua richiesta, le aveva comunicato i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione;
7) che in data 8/10/2009 il Comune di aveva fatto richiesta CP_1
all'attrice di ulteriore documentazione non prevista nel bando ma ritenuta necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché
idrogeologica e forestale, nonché di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti nei confronti della Provincia di
Brescia relativi al ripristino delle aree interessate dalla trasformazione temporanea di 2.283 mq di bosco in località Biciocca ed all'attuazione del pagina 7 di 52 progetto compensativo in località Monte Bolla nel Comune di CP_1
(doc.4: copia richiesta di ulteriore documentazione da parte del di CP_1
del 08/10/2009); CP_1
7 bis) che, trattandosi di costo non previsto, la società attrice ne aveva chiesto il rimborso, tramite fax indirizzato al Comune (doc.5);
7 ter) che in data 17/03/2010 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con prot. n.2789, aveva comunicato l'annullamento dell'autorizzazione della
Regione, approvato con decreto n.3160/2009 del 30/09/2009;
7 quater) che in data 17/12/2010 la Regione Lombardia aveva approvato un nuovo decreto n.13271 col quale aveva autorizzato la società attrice al recupero di materiali litoidi di risulta da attività estrattiva dalla discarica
“Biciocca” per un periodo di un anno e per un quantitativo da asportare di mc
22.329 di calcare (doc.7: copia decreto n.13271/2010 di Regione Lombardia);
7 quinquies) che la società attrice, per quanto sopra esposto, aveva dovuto chiedere, in data 26/01/2011, la proroga di un anno per terminare i lavori,
nonché il rilascio di copia della documentazione riguardante lo svincolo idrogeologico, la predisposizione di punti fissi di tracciamento, l'emissione di un'ordinanza che ponesse il divieto di entrata nell'area interessata a soggetti terzi ed il rimborso della cauzione pari ad € 1.350,00 (doc.8);
8) che il dott. direttore dei lavori, in data 07/02/2011 aveva CP_2
pagina 8 di 52 richiesto l'integrazione del POS, perché ritenuto generico e l'attrice aveva pertanto provveduto alla sua rielaborazione, riportando il cronoprogramma dei lavori suddiviso per fasi sequenziali logiche;
8 bis) che il direttore dei lavori aveva inoltre richiesto all'attrice ulteriore documentazione necessaria per la proroga dell'autorizzazione, da essa consegnata in data 6/10/2011, ed inoltre il pagamento della fattura n.69/2011
del 14/11/2011 di € 3.704,40 per la redazione di elaborati finalizzati alla domanda di proroga dell'autorizzazione (doc.9: copia richiesta documentazione integrativa da parte dello e copia fattura CP_3
n.69/2011);
9) che con raccomandata pervenuta in data 24/10/2011 la Regione Lombardia
aveva comunicato l'avvio del procedimento per la proroga dell'autorizzazione e che l'attrice aveva provveduto al pagamento della somma di richiesta di €
516,46 (doc.10: copia raccomandata di comunicazione alla di avvio E_
del procedimento di proroga dell'autorizzazione del 24/10/2011 e ricevuta di avvenuto pagamento di € 516,46);
9bis) che la società attrice era stata autorizzata, con il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, idrogeologica e forestale, a completare tutte le opere entro il 30/09/2012;
10) che in data 25/10/2012 la Regione Lombardia, emanando il decreto n.9527,
pagina 9 di 52 aveva concesso una nuova proroga dell'autorizzazione, con scadenza al
15/11/2013, e cioè ad un anno dalla notifica di proroga da parte del CP_1
(doc.11: copia decreto n.9527/2012 di Regione Lombardia)
11) che il Comune di , con nota 14/11/2012, accettando di prorogare CP_1
l'ultimazione dei lavori sino al 15/11/2013, aveva sollecitato l'attrice a stipulare una nuova fideiussione assicurativa dell'importo di € 39.943,00, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, e che essa società attrice in data
22/12/2012 aveva provveduto alla stipula della richiesta fideiussione (doc.12:
copia sollecito Comune di e copia fideiussione di € 39.943,00); CP_1
12) che in data 1/10/2013 il aveva comunicato all'attrice che a partire CP_1
dal 6/11/2013 avrebbe provveduto alla sua messa in mora, applicando l'art.6
del contratto d'appalto e l'art.14 per la relativa risoluzione (doc.13);
13) che, subito dopo aver ricevuto tale comunicazione, la società attrice aveva comunicato al Direttore dei Lavori che l'inizio dei lavori era fissato per il
14/10/2013 (doc. 13a);
14) che, con raccomandata del 15/10/2013, il Comune di aveva CP_1
comunicato che il Responsabile Unico del Procedimento si era recato in cantiere constatando il mancato inizio dei lavori, ed evidenziando l'apertura del cancello, la mancata custodia delle aree e la presenza di materiali di risulta probabilmente abbandonati da privati (doc. 13b);
pagina 10 di 52 15) che il 16/10/2013 la società attrice era stata invitata a riprendere immediatamente i lavori ed a ripristinare la recinzione di cantiere ed il cancello, rimuovendo il materiale depositato da ignoti (doc.13c);
16) che in data 23/10/2013 l'ing. in qualità di coordinatore per la CP_4
sicurezza in fase di esecuzione, aveva accertato l'effettivo inizio dei lavori di asportazione del materiale, ma aveva richiesto ulteriore documentazione relativa all'impresa subappaltatrice ed aveva disposto la sospensione dei lavori sino alla completa consegna della documentazione richiesta, e che pertanto la società attrice era stata nuovamente costretta ad interrompere i lavori;
16bis) che, inoltre, l'ing. aveva verbalizzato di aver rilevato, a CP_4
seguito di visita in cantiere, la presenza di due imprese, situazione quest'ultima che avrebbe imposto la redazione di apposito POS e l'autorizzazione al subappalto, ed aveva ordinato la sospensione dei lavori in attesa di quanto richiesto (doc.14: copia verbale di visita del cantiere);
16ter) che il giorno seguente l'attrice, in ottemperanza a quanto rilevato dall'ing. aveva presentato la richiesta di autorizzazione al CP_4
subappalto alla società MCV di Ponte della Priula Susegana (TV) per effettuare lavorazioni di carico di parte del materiale;
17) che tuttavia il giorno 4/11/2013 il Direttore dei Lavori ing. OL aveva convocato la società attrice per il giorno 06/11/2013 ore 9.00 presso il cantiere pagina 11 di 52 per la verbalizzazione della sospensione a tempo indeterminato dei lavori, a seguito della scadenza dell'autorizzazione, con termine alla data 15/11/2013;
18) che in data 28/01/2014 la Giunta Comunale di aveva proposto CP_1
la risoluzione ex art.136 d.lgs163/2006 del contratto di appalto e che tale proposta era stata deliberata all'unanimità (doc.16: copia verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 28/01/2014 di risoluzione del contratto di appalto);
19) che pertanto con raccomandata a mezzo pec del 12/02/2014 il Comune di risolveva unilateralmente ex art.136 d.lgs 163/2006 il contratto di CP_1
appalto per grave inadempimento e grave ritardo (doc.16a) e convocava la società attrice, l ed il Direttore dei Lavori Ing. Parte_4
per il giorno 14/03/2014 presso la cava in località Biciocca per CP_2
la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti (doc.16b);
19a) che in seguito il sig. si era recato in Comune per un CP_5
chiarimento sulla vicenda chiedendo di poter esporre la propria posizione e venendo così ad apprendere che il di aveva richiesto alla CP_1 CP_1
compagnia assicurativa l'escussione delle polizze Controparte_6
assicurative n. M0988852409 par ad € 1.614,59 e n. M0999086602 pari ad €
39.943,00 (doc.17: copia richiesta da parte del comune escussione fideiussioni del 16/09/2016 e del 23/09/2016);
pagina 12 di 52 20) che con lettera 03/10/2014 (doc.18) del 3/10/2014 la società attrice aveva contestato la legittimità della richiesta di escussione delle predette polizze fideiussorie nonché della risoluzione unilaterale del contratto d'appalto da parte del;
Controparte_1
21) che in data 04/02/2015 la società aveva Controparte_6
comunicato la sua intenzione di avviare la procedura di rivalsa per recuperare l'eventuale esborso sostenuto (doc.19);
22) che la società attrice aveva in più occasioni contestato verbalmente e per iscritto la legittimità del provvedimento del ed aveva richiesto di poter CP_1
chiarire la vicenda, senza nulla ottenere, fino a che, in data 21/09/2015, il aveva notificato alla IA il CP_1 Pt_2 Controparte_6
decreto ingiuntivo n.6038/2015 per la somma totale di € 41.557,45;
23) che la IA aveva provveduto al Pt_2 Controparte_6
pagamento della somma ingiunta (doc.20);
24) che essa aveva quindi richiesto alla società attrice, in via di rivalsa, la restituzione di quanto corrisposto al CP_1
25) che la società attrice aveva perciò proposto alla IA
[...]
una dilazione di pagamento, in riferimento alla rivalsa per la Controparte_6
somma ingiunta, dilazione che era stata accettata dall'assicuratrice (docc.21-
22).
pagina 13 di 52 1.
La società attrice ha in particolare contestato come illegittima la risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento anzitutto lamentando la mancanza della documentazione e delle autorizzazioni necessarie all'avvio delle opere oggetto del contratto: ciò perché secondo il disposto di cui all'art.106 del dpr 207/2010 <L'avvio delle procedure di scelta del
contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del
procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla
accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori>>, documenti tutti nella specie mai forniti né dal responsabile del procedimento né dal direttore dei lavori, prima dell'inizio di questi.
Ha sostenuto di essersi trovata ad operare in un quadro assolutamente disorganizzato, all'interno del quale non è riuscita ad eseguire il lavoro assegnato entro i termini originariamente previsti in ragione della mancanza di un'idonea e completa progettazione e della richiesta verifica da parte del responsabile unico del procedimento, essendo quest'ultimo tenuto a verificare,
pagina 14 di 52 prima della firma del contratto, il permanere di tutte le autorizzazioni e situazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, nonché a comunicare l'avvio del procedimento per l'accertamento in contraddittorio di eventuali inadempimenti dell'impresa agli obblighi contenuti nella convenzione n.460 di rep del 19/02/2009 e nel contratto di appalto;
la società attrice ha inoltre evidenziato che tale contratto non conteneva l'onere a suo carico di ottenere le necessarie autorizzazioni regionali, perché a ciò avrebbe dovuto provvedere l'amministrazione comunale.
Ha poi affermato non poterle essere addebitato il mancato compimento dei lavori entro l'ultimo termine previsto dall'amministrazione, e ciò in quanto prima della sua scadenza, il 04/11/2013, il Direttore dei Lavori aveva sospeso a tempo indeterminato l'esecuzione dei lavori, privandola così della possibilità
di adempiere, e ciò in palese violazione dell'articolo 5 del contratto di appalto,
il quale prevede che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sia pari alla scadenza dei decreti autorizzati sovracomunali.
2.
La società attrice ha inoltre lamentato violazione o non corretta applicazione della norma di cui all'art.136 d.lgs 163/2006, la quale, in tema di risoluzione del contratto, prevede che, nel caso in cui l'appaltatore nel corso dei lavori commetta gravi inadempimenti, il direttore dei lavori dell'amministrazione appaltante, una volta accertato l'inadempimento grave che possa pagina 15 di 52 compromettere la regolare esecuzione dell'opera, debba redigere ed inviare al responsabile del procedimento una relazione analitica, contenente l'indicazione degli inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta esecuzione dei lavori, e che il responsabile del procedimento debba poi valutare la fondatezza o meno dei rilievi formulati dal direttore dei lavori, autorizzandolo, se li condivide, a contestarli per iscritto all'appaltatore, con assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di sue controdeduzioni. La società attrice ha sostenuto che la risoluzione del contratto di appalto n.1350 del 23/02/2009 per preteso suo grave inadempimento sarebbe illegittima ed illecita, difettando sia la comunicazione di avvio del procedimento sia la concessione di termini per fornire le giustificazioni. Ha
affermato che se le fosse stata offerta tale opportunità, essa avrebbe potuto evidenziare i gravi inadempimenti riconducibili all'amministrazione, quali l'assenza di un progetto originario da seguire, la mancanza di un verbale di cantierabilità, e l'inerzia dell'iter di rilascio dell'autorizzazione regionale di cui al D.R. 13271 del 17/12/2010 e successiva proroga di cui al D.R. 9227 del
25/10/2012, alla quale aveva dovuto far fronte, <
interessi>>, il direttore dei lavori Ing. OL, e per la cui attività la società
attrice aveva dovuto corrispondere adeguati compensi professionali, in forza della fattura n.69/2011 di € 3.704,40.
La società attrice ha inoltre osservato che, essendo unico inadempimento pagina 16 di 52 contestato quello relativo al ritardo nell'esecuzione dei lavori, il CP_1
avrebbe dovuto osservare la disciplina procedurale di cui al quarto
[...]
comma del citato articolo 136, il quale prevede che <qualora, al di fuori dei
precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un
termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,
per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il
termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.>>.
3.
Tanto premesso, la società attrice ha inoltre sostenuto che ad esser gravemente inadempiente sarebbe stata la stazione appaltante (il Comune di ), CP_1
per non aver permesso l'esecuzione dei lavori, disponendone la sospensione a tempo indeterminato prima della scadenza stabilita per il completamento dell'opera, e, prima ancora, per non aver compiuto le attività necessarie affinché l'appaltatore potesse realizzare le opere che gli erano state pagina 17 di 52 commissionate (Cass. 11052/2006), dalla stessa dovute sulla base della disciplina di cui agli articoli 1206 e segg. c.c. nonché dei principi generali di buona fede e correttezza oggettiva, che le imponevano di cooperare all'adempimento del contratto da parte dell'appaltatore.
Ha pertanto chiesto dichiararsi che il contratto di appalto si era risolto per grave inadempimento della committente, con conseguente diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni, di seguito indicati:
€ 103,00 (sei rinnovi) per un totale di € 618,00: emissione della garanzia fideiussoria di € 1.614,45;
€ 58,48: n.4 marche da bollo da € 14,62;
€ 428,00: deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti nei confronti della Provincia di Brescia, oltre ad € 237,00 (tre rinnovi),
per un totale di € 1.139,00;
€ 14,62 per marca da bollo, € 516,46 bollettino postale per documentazione richiesta per proroga, per un totale di € 531,08;
€ 3.704,40, pagamento fattura n.69/2011 emessa dallo Studio di Ingegneria
OL per la redazione di elaborati finalizzati alla domanda di proroga dell'autorizzazione;
€ 1.739,00, costo della struttura operativa ed amministrativa dell'impresa per la discontinuità di gestione dell'appalto valutabile a forfait (struttura pagina 18 di 52 amministrativa 20 giorni) oltre € 10.080,00 per struttura operativa (n.3 operai per 15 giorni), per un totale di € 11.819,00;
€ 1.198,00: emissione della garanzia fideiussoria di € 39.943,00
Per un totale di € 19.067,00, quali costi non previsti;
€ 21.921,18: quantificazione derivante dalla sospensione dei lavori (spese generali infruttifere, lesione dell'utile, mancato ammortamento macchinari),
oltre alla restituzione di quanto pagato per rivalsa ad Controparte_7
pari ad € 39.943,00, oltre spese e interessi per complessivi € 44.062,91.
[...]
***
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <1) deliberazione Giunta
comunale 06/12/2016 n.135; contratto 23/02/2009 n.1350 rep. segretario comunale;
3)
polizza fideiussoria 12/02/2009 n.M0988852409; 4) Decreto Regione Lombardia 17/12/2010
n.13271; 5) Decreto Regione Lombardia 17/12/2010 n.9527; 6) raccomandata CP_1
14/11/2012 n.8570 prot.; 7) polizza fideiussoria 12/12/2012 n.M0999086602; 8) e.mail
Comune 12/07/2013; 9) pec Comune 1/10/2013; 10) pec 8/10/2013; 11) per Comune E_
15/10/2013: 12) verbale visita cantiere 16/10/2013 con allegate fotografie;
13) verbale sospensione lavori a tempo indeterminato 06/11/2013; 14) Determinazione Responsabile
Servizio 31/12/2013 n.144; 15) Relazione Direttore Lavori acquisita in data 16/01/2014 con allegati;
16) Deliberazione Giunta Comunale 28/01/2014 n.9; 17) per 12/02/2014; CP_1
18) Richiesta comunale 28/04/2015; 19) Richiesta comunale 11/05/2015; 20) decreto ingiuntivo>>, il si è costituito chiedendo respingersi tutte CP_1 CP_1
le domande attoree col favore delle spese.
pagina 19 di 52 Ha in particolare dedotto:
- che con contratto 23/02/2009 n.1350 rep. segretario comunale il CP_1
aveva appaltato alla società i lavori relativi alla asportazione di E_
materiale lapideo di scarto di cava posto a discarica in località Bicocca per un corrispettivo di € 16.144,48 (doc.2);
- che, trattandosi di recupero di materiali litoidi di risulta da attività di cava posti a discarica, come tali soggetti a previa autorizzazione regionale, ex art.35
comma 4 della legge regionale n.14/1998, l'art.5 del contratto prevedeva che i lavori iniziassero entro giorni dieci dal rilascio della predetta autorizzazione regionale e che venissero conclusi nel rispetto dei termini imposti dalla autorizzazione regionale;
- che l'articolo 4 del contratto prevedeva che l'appaltatore prestasse cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione a prima richiesta, dell'importo di €
1.614,45, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- che l'articolo 14 contemplava la risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui agli articoli 118 e 119 dpr n.554/99;
- che in esecuzione dell'articolo 4 del contratto veniva prestata polizza fideiussoria 12/02/2009 n.M0988852409 dell'importo di € 1.614,45, rilasciata dalla IA (doc. n.3); Parte_5
- che, con decreto 17/12/2010 n.13271 la Regione Lombardia autorizzava la pagina 20 di 52 società all'attività di asportazione del materiale litoide oggetto del E_
contratto d'appalto con il Comune di fino alla concorrenza di CP_1
22.359 mc, fissando in € 39.943,00 l'ammontare delle garanzie patrimoniali da prestare da parte dell'Impresa (doc.4);
- che con successivo decreto 25/10/2012 n.9527 la Regione Lombardia
prorogava di un ulteriore anno il termine per eseguire l'intervento, sotto pena di inefficacia, confermando l'obbligo a carico dell'impresa di prestare le garanzie patrimoniali nella misura di € 39.943,00 (doc.5);
- che con raccomandata 14/11/2012 n.8570 prot. il Comune di CP_1
avvertiva dell'avvenuto rilascio del decreto regionale n.9527/2012 e Pt_1
chiedeva la prestazione della polizza fideiussoria, ricordando la scadenza del termine di un anno entro cui completare i lavori (da effettuarsi quindi entro il
5/11/2013: doc. n.6);
- che in effetti veniva consegnata polizza fideiussoria 12/12/2012
n.M0999086602, dell'importo di € 39.943,00, rilasciata dalla compagnia
(doc. n.7); Parte_6
- che con e.mail 12/07/2013 il Comune di contestava all'impresa CP_1
appaltatrice il mancato inizio dei lavori ed invitava ad apposito incontro il legale rappresentante della società (doc. n.8); E_
- che con pec 1/10/2013 il Comune contestata che solo una piccola parte del pagina 21 di 52 materiale era stato asportato e che quindi erano maturate le condizioni per attivare il procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento
(doc. n.9);
- che con pec 8/10/2013 la società si limitava ad informare che E_
avrebbe iniziato i lavori in data 14/10/2013 (doc. n.10);
- che con ulteriore pec 8/10/2013 il Comune contestava alla che, all'esito Pt_1
di sopralluogo in data 11/10/2013, i lavori non erano comunque iniziati e che lo stato di abbandono del cantiere e l'assenza di vigilanza avevano favorito l'abbandono di materiali di risulta da parte di terzi (doc. 11);
- che, quindi, nonostante la fosse obbligata a concludere i lavori entro E_
il termine predetto, essa non aveva realizzato l'intervento;
- che, in particolare, alla data del 16/10/2013 non aveva ancora eseguito alcunché, come accertato dal verbale di visita del cantiere in data 16/10/2013
(doc. n.12) e dal verbale di sospensione lavori a tempo indeterminato del
6/11/2013 (doc. n.13), imposto dalla perdita di efficacia della autorizzazione regionale;
- che il verbale di visita cantiere del 16/10/2013, con allegate fotografie,
attestava non esservi presente alcun lavoratore e non essere in corso alcuna lavorazione e disponeva sospendersi i lavori a tempo indeterminato in ragione della perdita di efficacia della autorizzazione regionale;
pagina 22 di 52 - che con determinazione 31/12/2013 n.144 il Responsabile dell'Ufficio aveva avviato il procedimento di risoluzione contrattuale (doc. n.14);
- che veniva acquisita relazione del Direttore dei Lavori ing. OL in data
16/01/2014 (doc. n.15);
- che la relazione: a) dava atto del fatto che a decorrere dall'ottobre del 2012
(data del decreto regionale autorizzativo) la “non” aveva “praticamente Pt_1
più condotto lavori con continuità ma saltuariamente e per cubature modeste”;
b) ricordava che la era stata sollecitata più volte verbalmente;
c) allegava Pt_1
verbale 16/03/2013 col quale si erano accertate la chiusura del cantiere e l'assenza di attività lavorativa;
d) richiamava il verbale della riunione
16/07/2013, allegato alla relazione, durante la quale si era impegnato a Pt_1
concludere i lavori entro il 5/11/2013; e) richiamava il verbale di visita
7/08/2013, allegato alla relazione, che dava atto, alla presenza di delle Pt_1
sollecitazioni ad effettuare l'intervento; f) ricordava che era stato emesso ordine di servizio 16/10/2013, allegato alla relazione, che contestava il mancato inizio dei lavori e ne sollecitava la conclusione;
g) ricordava inoltre l'ordine di sospensione dei lavori 23/10/2023, allegato alla relazione, con il quale si era contestata la presenza in cantiere di subappaltatore non autorizzato;
h) dava infine atto che, essendo maturato il termine contemplato dal provvedimento regionale, i lavori erano stati sospesi in via definitiva e che a quel momento aveva allontanato circa 2.000 mc di materiale rispetto agli Pt_1
pagina 23 di 52 oltre 22.000 mc previsi dal contratto;
- che, stante il pacifico inadempimento degli obblighi contrattuali, comprovato dalla totale assenza dei lavori appaltati, la Giunta Comunale, con deliberazione
28/01/2014 n.9, richiamata la relazione della Direzione Lavori, disponeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento (doc. n.16);
- che la risoluzione veniva comunicata alla a mezzo di pec del E_
Comune del 12/02/2014 (doc. n.17);
- che, in ragione della risoluzione contrattuale, con pec 28/04/2015 (doc. 18) ed
11/05/2015 (doc.19) il Comune chiedeva alla ed alla E_ [...]
il pagamento degli importi garantiti dalle polizze;
Controparte_8
- che, stante il mancato spontaneo adempimento di e della IA Pt_1
assicuratrice, il si vedeva costretto a richiedere decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti di che veniva concesso con Controparte_7
provvedimento 4/09/2015 (doc. n.20) del Tribunale di Brescia per l'importo capitale di € 41.557,45 (€ 1.614,45 + € 39.943,00);
- che solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo aveva luogo il pagamento della compagnia.
Tanto premesso, il ha quindi preso posizione sulle Controparte_1
singole “causae petendi” fatte valere da parte attrice.
1. Con riferimento alla illegittimità/inefficacia del provvedimento comunale di pagina 24 di 52 risoluzione contrattuale per grave inadempimento, dedotta in relazione alla tesi secondo cui l'impresa appaltatrice non avrebbe potuto operare stante l'assenza dei presupposti previsti per legge (accessibilità alle aree, assenza di impedimenti, realizzabilità del progetto), con onere dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni a carico della stazione appaltante, la difesa del ha replicato osservando che, trattandosi di appalto Controparte_1
avente ad oggetto il recupero di materiali litoidi di risulta posti a discarica,
unico presupposto per dar corso ai lavori era costituito dalla autorizzazione regionale, di cui al comma 4 dell'art.35 della legge regionale lombarda n.14/1998 (<Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di
cava posti a discarica è soggetto ad autorizzazione regionale>>),
specificamente disciplinata nel contratto d'appalto 23/02/2009 n.1530 rep., il quale, all'articolo 5, prevedeva appunto la necessità di conseguire l'autorizzazione regionale subordinando l'inizio dei lavori al relativo ottenimento e stabiliva che <il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sarà
pari alla scadenza dei decreti autorizzativi sovracomunali>>; ha aggiunto che l'autorizzazione regionale era stata concessa con un primo decreto 17/12/2010
n.13271 e poi con un secondo decreto 25/10/2012 n.9527 che imponeva di ultimare i lavori entro un anno dalla data della notifica (e quindi entro il
5/11/2013). Ha pertanto sostenuto che una volta emesso il decreto nulla avrebbe impedito all'impresa appaltatrice di eseguire l'opera, tanto che essa pagina 25 di 52 non ebbe mai a formulare alcuna riserva in ordine all'impossibilità di eseguire l'appalto, il che avrebbe reso la contestazione, infondata per le ragioni sopra esposte, anche inammissibile, in quanto nella disciplina dell'appalto pubblico le riserve vanno formalizzate non solo quando l'appaltatore pretenda maggiori compensi o lamenti danni di qualunque tipo, ma anche qualora lamenti carenze progettuali o supposte difficoltà ad eseguire il contratto (cfr Cass.9328/2016,
15013/2011). La difesa del ha peraltro osservato che la stessa impresa CP_1
appaltatrice aveva implicitamente riconosciuto non sussistere alcuna difficoltà
a realizzare l'intervento, posto che nella riunione del 16/07/2013 essa aveva assicurato che avrebbe concluso i lavori entro il 5/11/2013 e che nella sua comunicazione dell'8/10/2013 aveva affermato che avrebbe dato corso ai lavori con decorrenza dal 14/10/2013 senza sollevare questione alcuna in ordine all'eventuale impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla violazione della disciplina in tema di procedimento di risoluzione di cui all'art.136 d.lgs n.163/2006 (nel contratto all'art.14 regolata con richiamo alla previgente disciplina di cui all'art.119 dpr n.554/99, di identico contenuto), dedotta da parte attrice: a) per carenza della comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione con possibilità per l'appaltatore di formulare controdeduzioni e b) per mancata applicazione del comma 4 di tale articolo in tema di ordine della DL di concludere i lavori entro il termine di 10 giorni, la difesa della stazione appaltante ha replicato:
pagina 26 di 52 quanto al primo profilo, che più volte era stato contestato all'impresa appaltatrice il grave ritardo nell'adempimento del contratto (comunicazione
12/07/2013, comunicazione 1/10/2013, pec 15/10/2013), con espresso invito,
nella pec del 15/10/2013, a formulare controdeduzioni, senza che da parte dell'appaltatrice fosse stato controdedotto alcunché;
quanto al secondo profilo, che nella specie doveva ritenersi operante la disciplina di cui al primo comma dell'art.136 e non quella di cui al quarto comma, applicabile nella sola (residuale) ipotesi in cui sia concretamente possibile eseguire il contratto o comunque ultimarlo in tempi ragionevoli, il che non era nel caso in esame, posto che i lavori dovevano essere terminati entro il 5/11/2013 mentre alla data del 16/10/2013 nulla o quasi era stato fatto,
così che l'assoluta e totale inerzia dell'impresa appaltatrice aveva compromesso la buona riuscita dell'opera, ed anzi aveva comportato l'impossibilità stessa della relativa esecuzione;
quanto alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, perché essa non avrebbe compiuto le attività
necessarie per rendere possibile l'esecuzione dell'appalto ed avrebbe illegittimamente impedito all'impresa appaltatrice di portare a compimento i lavori, quanto alla prima contestazione, che la stessa da un lato era generica e dall'altro lato infondata, posto che, una volta emanato il decreto regionale,
nulla avrebbe impedito alla di eseguire il lavoro, e, quanto alla E_
pagina 27 di 52 seconda, che in data 5/11/2013 veniva a scadere l'efficacia del decreto regionale 25/10/2012 ed era quindi vietato proseguire i lavori, essendo peraltro palese che se un appaltatore fa decorrere undici mesi e dieci giorni facendo poco o nulla, non può pretendere di eseguire l'opera nei 20 giorni successivi;
quanto alle pretese economiche della controparte, i cui presupposti erano contestati in radice, sia nell'an sia nel quantum, per le ragioni dianzi esposte:
a) che la richiesta di rimborso di € 19.067,00 per spese non previste doveva ritenersi inammissibile e tardiva perché mai formalizzata attraverso riserve ed in ogni caso infondata dovendosi imputare la risoluzione contrattuale ad inadempimento dell'impresa appaltatrice;
b) che la richiesta di condanna al rimborso dell'importo di € 21.921,18 per supposti danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto doveva essa pure ritenersi inammissibile e tardiva ed in ogni caso infondata per le medesime considerazioni di cui al precedente punto a);
c) che la richiesta di condanna al rimborso dell'importo di € 44.062,91
doveva ritenersi infondata atteso che la non aveva pagato gli E_
importi garantiti così che il aveva dovuto agire Controparte_1
nei confronti di , la quale, a sua volta, si era Controparte_7
vista costretta a richiedere il rimborso oltre che dell'importo capitale,
dovuto in conseguenza degli inadempimenti di anche delle Pt_1
pagina 28 di 52 ulteriori spese sostenute.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, il giudice di prime cure, rilevato che i capitoli di prova dedotti erano in sostanza meramente riproduttivi dei documenti acquisiti, ha ritenuto la causa matura per la decisione. Precisate le conclusioni all'udienza del 26/05/2022, con termini massimi di legge, ha quindi definito la lite con sentenza n.1786/2023 con la quale ha respinto tutte le domande di parte attrice disponendone la condanna alla rifusione in favore dell'ente convenuto delle spese di lite.
Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione muovendo dalla premessa che la parte attrice non aveva contestato la ricostruzione in fatto contenuta nella relazione
16 gennaio 2014 del direttore dei lavori ing. OL, coerente del resto con gli atti in essa richiamati, essi pure prodotti in giudizio dalle due parti, risultandone dunque centro ed incontroverso:
a) che, secondo previsione dall'art. 5 del contratto di appalto, i lavori dovevano essere iniziati entro 10 giorni dell'autorizzazione regionale all'attività di asportazione del materiale litoide (a norma della legge regionale 14/1998) e concludersi entro i termini fissati dalla stessa autorizzazione;
b) che l'autorizzazione della Regione Lombardia disposta con decreto 17
dicembre 2010 n. 13271 (sino a quantitativo massimo di 22.359 mc su area di
11.944 mq) con efficacia di 1 anno dalla notificazione, era stata prorogata con pagina 29 di 52 nuova scadenza di 1 anno dalla notificazione, con il decreto 25 ottobre 2012 n.
9257;
c) che per molti mesi successivi alla proroga l'impresa (che sino ad allora aveva movimentato, si riporta nella relazione, 1.904 mc su area di 707 mq), non aveva nella sostanza eseguito alcun lavoro1;
d) che il primo ottobre 2013 il Comune di , in persona del RUP, CP_1
aveva contestato alla controparte che “la quantità asportata risulta essere minimale rispetto alla quantità stimata di mc 19599, come le attività di recupero ambientale previste in progetto e tanto meno quelle previste nel progetto compensativo in località Monte Bolla” e le aveva comunicato che alla scadenza del 6 novembre 2013 l'ufficio avrebbe se del caso applicato,
oltre alle penali contrattuali per i ritardi (art. 6), i poteri di risoluzione del contratto ai sensi della clausola 142 ed aveva contestualmente invitato l'impresa appaltatrice a comunicare le proprie determinazioni entro 7 giorni
(doc. 13 attore);
e) che la società aveva risposto alla contestazione e al preannuncio di E_
avvio della procedura di risoluzione al 6 novembre 2013, comunicando al
Comune e al direttore lavori che “i lavori inizieranno Lunedì 14.10.2013” (doc. 13a);
f) che il giorno 15 ottobre 2013 il RUP ing. aveva comunicato di essersi CP_9
quello stesso giorno recato, alle 14.30, presso il cantiere, e di avere verificato che i lavori non erano iniziati ed aveva inoltre rilevato che il cancello di accesso era aperto e che nel cantiere non vi era presenza di operai nè di vigilanza, il che aveva reso possibile l'abbandono, anche all'interno del cantiere, di materiali di risulta da parte di ignoti (doc. 13b);
g) che anche il giorno successivo 16 ottobre 2013 - attesta il direttore dei lavori ing. OL (v. verbale di visita, doc. 14) - i lavori non risultavano essere iniziati, e l'impresa era stata sollecitata a riprendere immediatamente le opere
(“vista la scadenza contrattuale prevista per il giorno 05/11/2013”), oltre che a ripristinare cancello e recinzione e a rimuovere il materiale abbandonato da ignoti (doc. 13c);
h) che i lavori venivano iniziati il 23 ottobre 2013 e subito sospesi
(doverosamente, seppure in atto di citazione appaia dolersi di E_
essere stata “costretta ad interrompere nuovamente i lavori”) per ordine del direttore dei lavori, in quanto le opere erano state affidate ad impresa subappaltatrice per la quale non era stata chiesta autorizzazione (doc. 13d e
14) tanto che detta richiesta veniva presentata dalla il giorno E_
successivo (doc. 15);
i) che, maturato il termine del 5 novembre 2013 individuato per la cessazione di efficacia dell'autorizzazione regionale (secondo l'attore il termine era scaduto pagina 31 di 52 invece il 15 novembre 2013), il direttore dei lavori aveva convocato l'impresa presso il cantiere per la (necessitata) sospensione a tempo indeterminato dei lavori e la riconsegna del cantiere (doc. 15a attore e 15 convenuto);
j) che, a quella data, riferisce nella relazione l'ing. OL (e non Pt_1
contesta), risultava movimentato materiale in quantità non superiore 2000 mc.
Tanto accertato in punto di fatto, il Tribunale è passato a prendere in esame analiticamente tutte le considerazioni critiche espresse dalla difesa di parte attrice.
1. Con riferimento alla tesi di parte attrice secondo cui i notevoli ritardi accumulati, anche successivi alla proroga di un anno accordata il 25 ottobre 2012, e la modesta quantità di materiale lapideo di scarto asportato alla data del 5 novembre
2013 (circa un decimo di quella prevista) di scadenza (o imminente scadenza)
dell'autorizzazione regionale prorogata, non potrebbero legittimare la risoluzione per grave inadempimento dichiarata dal , per essersi l'impresa Controparte_1
appaltatrice “trovata ad operare in un quadro assolutamente disorganizzato,
all'interno del quale non” era “riuscita ad eseguire il lavoro entro i termini originariamente previsti poiché … mancava una idonea e completa progettazione e la richiesta verifica da parte del responsabile unico del procedimento”, il che avrebbe costituito grave inadempimento non dell'appaltatore bensì della committente, con diritto del primo a vedersi risarcito dalla seconda il danno conseguentemente subito, il
Tribunale ha anzitutto ritenuto trattarsi di doglianza generica e definita per rinvio all'art.106 del d.P.R. 207/2010 (norma invero successiva alla gara informale e alla pagina 32 di 52 stessa sottoscrizione del contratto) sui presupposti dell'avvio delle procedure di scelta del contraente (accessibilità delle aree, assenza impedimenti sopravvenuti,
realizzabilità del progetto) e l'ha intesa come essenzialmente riferita alla necessità,
per procedere al recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava posti a discarica, di richiedere ed ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge regionale lombarda n. 14/1998, attività della quale era stata onerata l'impresa dopo la firma del contratto: ebbene, a tale proposito, il giudice di prime cure ha anzitutto ritenuto esser sufficiente la considerazione che l'art. 5 del contratto espressamente richiama la giuridica necessità dell'autorizzazione, dalla quale si prevede decorrerà il termine per inizio dei lavori (10 giorni naturali e consecutivi) e il tempo utile per l'ultimazione (quello di efficacia dell'autorizzazione) e che, conseguentemente,
ottenuta l'autorizzazione e la proroga, i presupposti per il doveroso adempimento dell'appaltatore si erano tutti realizzati. A ciò il Tribunale ha aggiunto l'ulteriore rilievo che l'appaltatore in nessun momento, in corso di rapporto, aveva formulato riserve in ordine agli obblighi a suo carico, ai costi e ai tempi inerenti la richiesta di autorizzazione regionale e di proroga o la consegna di polizza fideiussoria ulteriore come determinata dal decreto regionale, e in genere in ordine a carenze progettuali e impossibilità o difficoltà di esecuzione dei lavori ascrivibili a inadempimento dell'ente appaltante3, ed anzi, più volte intimato per non avere riavviato i lavori a 3 Il Tribunale ha espressamente fatto richiamo, ex multis, a Cass. sez. 1, 9 maggio 2016, n. 9328, “… sono soggette all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le pagina 33 di 52 distanza di molti mesi dopo la proroga di un anno rilasciata su sua richiesta il 25
ottobre 2012 (in pacifica assenza, in tale periodo, di qualsivoglia ostacolo all'adempimento), aveva in più occasioni assicurato un pronto avvio delle opere, fino all'ultimo rimandate, ed il completamento entro il termine indicato dalla stazione appaltante del 5 novembre 2013, e nulla aveva mai obiettato in ordine a impossibilità
o difficoltà ad adempiere per fatto della controparte.
2. Quanto alla contestata violazione della disciplina in tema di procedimento di risoluzione di cui all'art.136 d.lgs n.163/2006 per carenza della comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione con possibilità per l'appaltatore di formulare controdeduzioni e per la mancata concessione di termini per fornire le giustificazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto che la comunicazione a mezzo PEC 1 ottobre 2013 costituisse formale contestazione del grave inadempimento dell'appaltatore (per avere, a distanza di 1 anno e 10 mesi dal verbale di inizio lavori e a poche settimane dalla scadenza dell'autorizzazione regionale in data 5 novembre 2013, asportato materiale in quantità minima rispetto al totale previsto) e comunicazione dell'avvio, a far data dal 6 novembre 2013, della procedura di risoluzione del contratto;
ha affermato, in particolare, che tale comunicazione, seppure sottoscritta e direttamente inviata all'impresa dal responsabile del procedimento e non dal direttore dei lavori, destinatario “per conoscenza”, vale ad avviare la procedura di risoluzione prevista dall'art. 136 D.lgs.
163/2006 per inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
il
parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria” pagina 34 di 52 termine per controdeduzione è stato indicato in 7 giorni anziché in 15 giorni, ma l'appaltatore aveva in concreto risposto alla contestazione con la lettera 8 ottobre
2013, senza svolgere invero alcuna controdeduzione bensì assicurando di voler dare inizio ai lavori entro il 14 ottobre 2013 (in realtà li avrebbe iniziati, dopo nuovo sollecito, il 23 ottobre 2013, e lo avrebbe fatto valendosi di subappaltatore non autorizzato, con conseguente nuova e doverosa immediata sospensione), così come nessuna controdeduzione aveva svolto neppure in seguito (anche dopo la sospensione dei lavori e la restituzione del cantiere per scadenza dell'autorizzazione regionale e del termine per l'adempimento) a negazione o a spiegazione della propria inerzia protrattasi, nonostante solleciti e rassicurazioni, sin quasi alla scadenza dell'autorizzazione4. Nel merito ha poi affermato doversi ritenere ragionevole e corretta la condotta del committente, che - a fronte della pressoché irrisoria quantità
delle opere eseguite da a far tempo da gennaio 2011, della sostanziale E_
assenza di lavori a far tempo dalla proroga del 25 ottobre 2012 e sino ad ottobre 2013
nonostante plurimi solleciti e promesse, dell'assai prossima scadenza dell'autorizzazione (poco rileva che la stessa sia da 5 novembre o nel 15 novembre
2013, secondo la diversa decorrenza indicata da committente e appaltatore) – aveva valutato ormai compromessa la buona riuscita dell'opera per essere impossibile il completamento dei lavori di asportazione (e del progettato recupero ambientale) per il quale, a fronte dei tempi di 1 anno + 1 previsti, non rimanevano che poche settimane.
Il giudice di prime cure, in forza di tale considerazione, ha ritenuto corretto 4 Rileva il Tribunale che le prime contrarie deduzioni erano state espresse nella nota 3 ottobre 2014 mirata a contrastare la prospettata escussione delle fideiussioni pagina 35 di 52 l'avvio della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dei comma 1 e seguenti dell'art.136 del d.lgs 163/2006, rilevando, inoltre, che in ogni caso l'impresa appaltatrice non aveva neppure allegato in che modo e in quanti giorni avrebbe potuto, dopo avere asportato materiale per circa 2000 mc in 22 mesi,
completare il lavoro nel volgere di pochi giorni prima della scadenza del termine di efficacia dell'autorizzazione regionale.
Ha ritenuto con ciò assorbita ogni altra questione.
***
Avverso la predetta decisione ha proposto tempestivo appello la società Pt_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono;
si è costituito il chiedendo respingersi il gravame avversario, col favore Controparte_1
delle spese, previa declaratoria della relativa inammissibilità per difetto di sufficiente specificità, ai sensi dell'art.342 cpc.
Lo scrivente, quale istruttore, con ordinanza resa in esito all'udienza del
31/01/2024, ha preso posizione sui mezzi istruttori di prova orale riproposte in atto d'appello escludendone l'ammissione per i motivi ivi esposti, da intendersi qui richiamati e confermati, ed ha disposto il rinvio della causa ex art.352 cpc
(rito Cartabia) all'udienza del 5/02/2025, con assegnazione alle parti di termini per precisazione conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica.
All'udienza del 5/02/2025 la causa è stata posta in decisione.
pagina 36 di 52 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sui mezzi istruttori si è già disposto con la citata ordinanza.
Sull'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.352 cpc si prenderà
posizione con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione.
Col primo motivo l'appellante lamenta la illegittimità e/o inefficacia della risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento - mancanza della documentazione e delle autorizzazioni necessarie all'avvio delle opere oggetto del contratto d'appalto; sostiene che nessun addebito avrebbe potuto esserle mosso per il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
ricorda che secondo l'art 106 del Dpr 207/2010
“L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte
del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti
sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al
terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori” e ribadisce che nel caso in esame alcuna attestazione in merito ai 3 punti sopraindicati era stata fornita né dal responsabile del procedimento, né dal direttore dei lavori, prima che questi iniziassero;
ribadisce, ancora, di essersi trovata ad operare in un quadro assolutamente disorganizzato, all'interno del quale non era riuscita ad eseguire il lavoro entro i termini originariamente previsti, poiché mancava una idonea e completa progettazione e la richiesta verifica da parte del responsabile unico del pagina 37 di 52 Contr procedimento;
ribadisce, inoltre, che il aveva l'onere di verificare, prima della firma del contratto e dell'inizio dei lavori, il permanere di tutte le autorizzazioni e situazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, nonché di comunicare l'avvio del procedimento per l'accertamento in contraddittorio di eventuali inadempimenti dell'impresa agli obblighi contenuti nella convenzione n.460 di rep. del 19/02/2009 e nel contratto di appalto;
rileva, inoltre, che quest'ultimo non le imponeva l'onere, che competeva all'amministrazione comunale, di ottenere le necessarie autorizzazioni regionali;
aggiunge che l'amministrazione non solo non aveva svolto alcuna attività
finalizzata al loro rilascio, ma aveva anche consentito che dette attività fossero eseguite dal direttore dei lavori e che questi venisse pagato dall'impresa; sottolinea il fatto che tale situazione era perfettamente a conoscenza dell'Ente, che, proprio per le difficoltà insorte nel corso degli anni, aveva autorizzato, in più riprese, la proroga del termine per l'effettuazione dei lavori. Ne trae la conseguenza che nessun addebito poteva esserle mosso essendosi anzi essa prodigata per reperire, su richiesta del ulteriore documentazione non prevista nel bando, ma necessaria, a dire della CP_1
controparte, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché idrogeologica e forestale, oltre ad un ulteriore e non previsto deposito cauzionale di € 428,00 a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti nei confronti della Provincia di
Brescia. Ne deduce, inoltre, che neppure avrebbe potuto esserle addebitato il mancato compimento dei lavori entro l'ultimo termine previsto dalla Autorizzazione, posto che, ben prima della sua scadenza, e precisamente in data 04/11/2013, il Direttore dei lavori aveva sospeso a tempo indeterminato l'esecuzione dei lavori, privando così
l'attore della possibilità di adempiere, e ciò in violazione anche dell'art. 5 del pagina 38 di 52 contratto di appalto sottoscritto tra le parti, il quale espressamente prevede che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sarà pari alla scadenza dei decreti autorizzati sovracomunali.
***
L'art. 342 cpc dispone quanto segue: “L'appello si propone con citazione contenente
le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione
delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata”
L'orientamento giurisprudenziale sul punto è unanime a partire dalla nota pronuncia della SC di Cassazione a Sezioni Unite:
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13535 del 30/05/2018 :<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
pagina 39 di 52 natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. >>
Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che, come emerge chiaramente dal confronto tra la narrativa di cui allo “svolgimento del processo” e quella relativa al primo motivo di gravame, quest'ultimo altro non è se non la mera riproposizione della identica doglianza formulata innanzi al giudice di prime cure, il quale, sui punti qui in discussione, aveva affermato:
- che in nessun modo avrebbe potuto tenersi conto della lamentela per disorganizzazione e carenze progettuali, ovvero per omesso svolgimento da parte della committente di attività di sua pertinenza, perché, trattandosi di contratto d'appalto avente ad oggetto la rimozione di materiale lapideo di risulta in discarica, l'unico presupposto richiesto per la relativa esecuzione era costituito dal conseguimento della autorizzazione regionale prevista dalla legge regionale n.14/1998, che nella specie era stato ottenuto;
- che, peraltro, di nulla avrebbe al riguardo potuto dolersi l'impresa appaltatrice, non avendone essa fatto contestazione in sede di riserva, come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. 9238/2016), ed anzi avendo essa risposto alla contestazione per ritardo limitandosi a promettere il sollecito avvio dei lavori;
- che in nessun modo avrebbe potuto accogliersi la tesi secondo cui il mancato completamento dell'opera nel termine contrattuale sarebbe dipeso non da pagina 40 di 52 inadempienza dell'appaltatrice bensì dalla condotta della committente che illegittimamente avrebbe disposto la sospensione a tempo indeterminato dei lavori, e ciò in quanto anzitutto la sospensione era stata disposta pochi giorni prima dello spirare del termine di scadenza dell'autorizzazione, allorquando,
dopo 22 mesi di contratto, era stata rimossa soltanto una piccola parte del materiale (2000 mc) residuandone la preponderante (circa 20.000), senza che venisse fornita alcuna indicazione in ordine alle concrete modalità esecutive previste per effettuare in 20 giorni ciò che non era stato fatto in 22 mesi, e comunque la sospensione dei lavori non poteva ritenersi illegittima, essendo dipesa dall'impiego non autorizzato di subappaltatore.
Ebbene, nessuna delle argomentazioni con le quali il giudice di prime cure ha motivato il rigetto della doglianza in questione risulta esser stato fatto oggetto di specifica ed idonea censura.
Le motivazioni non censurate del Tribunale valgono pertanto a sorreggerne la decisione sul punto.
Il motivo di gravame in discorso si risolve quindi in una mera dichiarazione di dissenso, e non può pertanto costituire idoneo mezzo di impugnazione secondo il disposto di cui all'342 cpc, ancorché interpretato in senso estensivo secondo l'insegnamento sopra riportato della Suprema Corte.
Il primo motivo di gravame va pertanto dichiarato inammissibile.
pagina 41 di 52 Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione o non corretta applicazione dell'art 136 Dlgs. 163/2006 in materia di risoluzione del contratto – mancanza dei presupposti per la risoluzione ex art. 136 comma n. 1
- violazione del procedimento di cui all'art. 136 comma quarto.
Premette che, ben prima della scadenza del termine per la conclusione dei lavori, e precisamente in data 04/11/2013, il Direttore dei lavori aveva sospeso a tempo indeterminato l'esecuzione dei lavori, privando così l'appellante della possibilità di adempiere e sostiene che tale condotta si sarebbe posta in palese violazione anche dell'art. 5 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, il quale espressamente prevede “che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sarà pari alla scadenza dei
decreti autorizzati sovracomunali.”.
Sul punto è sufficiente far richiamo a quanto sopra esposto a proposito della ritenuta legittimità del provvedimento di sospensione dei lavori in quanto determinato da utilizzo di subappaltatore non autorizzato e dell'assenza di specifica censura a tale riguardo.
L'appellante continua affermando esser censurabile il comportamento del
[...]
, il quale ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 CP_1
comma n. 1 del D lgs 163/2006, sebbene le contestazioni mosse alla ditta appaltatrice riguardassero solo ed esclusivamente la tempistica dei lavori.
Ricorda che secondo il D.Lgs 163/2006 - Codice dei Contratti Pubblici,
l'Amministrazione può avvalersi della particolare forma di risoluzione prevista dall'art 136, comma 1,2 e 3, allorché l'appaltatore nel corso dei lavori, commetta pagina 42 di 52 gravi inadempimenti, che possano compromettere la regolare esecuzione dell'opera, e precisa che in tali casi il direttore dei lavori deve redigere ed inviare al responsabile del procedimento una relazione analitica, contenente l'indicazione degli inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta esecuzione dei lavori, e che il responsabile del procedimento deve poi valutare la fondatezza dei rilievi formulati dal direttore dei lavori e, se li condivide, lo autorizza a contestarli per iscritto all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni;
che, infatti, solo dopo aver acquisito le giustificazioni dell'appaltatore, il responsabile del procedimento ha il quadro completo della situazione per poter formulare all'organo deliberante dell'amministrazione le proposte definitive in ordine alla questione.
L'appellante sostiene dunque che la risoluzione del contratto di appalto n. 1350 del
23/02/2009 per gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 136 comma I sarebbe illegittima e priva di fondamento, perché l'Amministrazione non avrebbe fornito alcuna prova che il ritardo nell'esecuzione delle opere aveva compromesso, o poteva compromettere, la regolare esecuzione delle opere. Infatti non era stato possibile dare avvio alle opere sino al 2013 per cause riconducibili esclusivamente alla stazione appaltante – tra le altre: l'annullamento in data 17/03/2010, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con prot. N.2789, dell'autorizzazione della Regione, la revoca in autotutela di detto annullamento, avvenuta solo in data 24.08.2010 (doc. 6);
la nuova autorizzazione di Regione Lombardia, ottenuta solo in data 17/12/2010; le richieste di integrazioni documentali rispetto a quella originariamente prodotte, che pure erano state sufficienti ad ottenere le precedenti autorizzazioni.
pagina 43 di 52 Sul punto è sufficiente riandare a quanto già sopra esposto in ordine al primo motivo di gravame, laddove si è evidenziato come il giudice di prime cure avesse disatteso tale doglianza sia perché generica, a fronte dell'evidente sufficienza per l'esecuzione dei lavori della sola autorizzazione regionale, sia soprattutto perché non formulata mediante riserva ed anzi neppure sollevata se non in giudizio, essendosi l'impresa, a fronte della contestazione per ritardo,
limitata a promettere l'imminente avvio dei lavori.
Nel merito, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che, salvo prova del contrario, dovesse escludersi che nei 20 giorni residui prima della scadenza fosse possibile l'asporto di oltre 20.000 mc di materiale quando in tutto l'arco di sviluppo del contratto se ne erano asportati solo 2.000 mc. Si
noti che tale considerazione vale anche se raccordata al periodo di un anno anziché a quello di 22 mesi, come ritenuto in sentenza.
Sempre col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione del procedimento di risoluzione per carenza della comunicazione di avvio del procedimento e per mancata concessione di termini alla società per fornire le giustificazioni di cui all'art. 136 comma II D.lgs 163/2006.
Sul punto valgono considerazioni analoghe a quelle precedentemente esposte quanto al primo motivo di gravame.
Il Tribunale ha infatti rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, la comunicazione di avvio del procedimento era invece effettivamente pagina 44 di 52 intervenuta, posto che la comunicazione a mezzo pec 1/10/2013 doveva ritenersi costituire formale contestazione di grave inadempimento dell'appaltatore, ed ha ritenuto che tale comunicazione, seppur formalmente sottoscritta e direttamente
Contr inviata all'impresa dal e non dal DL, fosse valsa ad avviare la procedura di risoluzione prevista dall'art.136 d.lgs n.163/2006 per inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
il giudice di prime cure, dato atto del fatto che era stato assegnato un termine più breve del dovuto, ha tuttavia sottolineato che alla contestazione ricevuta l'impresa appaltatrice aveva comunque risposto (con lettera 8/10/2013), senza svolgere alcuna controdeduzione bensì assicurando di voler dare inizio ai lavori entro il
14/10/2013.
Ebbene, le anzidette considerazioni, sulla base delle quali nessuna effettiva lesione del principio del contraddittorio può ritenersi verificata nella fattispecie, non sono state fatte oggetto di specifica ed argomentata censura, e valgono quindi di per sé a reggere la conclusione nel senso del sostanziale rispetto della disciplina di cui all'art.136, comma 1, 2 e 3, del d.lgs 163/2006,
in tema di procedimento di risoluzione in danno per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice.
Il secondo motivo di gravame, prima parte, deve pertanto considerarsi, al pari del primo, inidoneo quale efficace mezzo di impugnazione, risolvendosi esso pure in una mera dichiarazione di dissenso.
pagina 45 di 52 Col secondo motivo, seconda parte, l'appellante lamenta violazione della disciplina di cui al 4° comma del citato art.136, per carenza dei presupposti per la risoluzione, violazione del procedimento e del principio dell'onere della prova,
dolendosi dell'inosservanza del disposto di cui al citato quarto comma, che così
stabilisce: << Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.>>.
Sostiene che nel caso di specie la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, avrebbe dovuto concedere un termine non inferiore a dieci giorni per il completamento delle opere, e quindi, se del caso, anche un termine maggiore, considerato che non sono stati documentati e neppure allegati motivi di urgenza nella conclusione delle opere. Sostiene inoltre non esser provato che, qualora fosse stato concesso termine di cui all'articolo suddetto art 136 comma quarto, la non avrebbe potuto adempiere, posto che nei pochi giorni di effettiva E_
lavorazione aveva comunque effettuato il prelievo di circa mc. 2000 di materiale pagina 46 di 52 lapideo. Ciò senza che la committente le avesse mai assegnato un termine per la conclusione dei lavori, così come previsto dall'art. 136 quarto comma D. Lgs n. 163
del 2006, con comunicazione della risoluzione del contratto ben prima della scadenza del termine - 15 novembre 2013 - entro cui i lavori di asporto avrebbero dovuto essere completati secondo quanto previsto dall'autorizzazione regionale, ed in violazione di quanto espressamente pattuito dall'art 5 del contratto di appalto,
laddove era indicato che “ il termine utile per l'ultimazione dei lavori sarà pari alla
scadenza dei decreti autorizzativi sovracomunali”.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore,
travisando o interpretando erroneamente il contenuto della citata pattuizione contrattuale, e ritenendo legittima la risoluzione contrattuale per inadempimento,
sebbene comunicata prima della scadenza del termine per adempiere. Ed avrebbe inoltre errato non facendo applicazione nel caso di specie del procedimento previsto dal comma quarto del citato art. 136, e ciò in quanto, sebbene la risoluzione per grave inadempimento di cui al comma 1 dell'art. 136, esiga ed implichi la compromissione della buona riuscita dei lavori, tale circostanza non solo non sarebbe stata dimostrata dal su cui grava l'onere della relativa prova, ma neppure sarebbe stata dallo CP_1
stesso allegata, avendo esso contestato esclusivamente il ritardo nell'adempimento.
Ritiene al riguardo il collegio che la fattispecie debba essere valutata con riferimento allo stato di attuazione del contratto al momento della sua risoluzione ed al prevedibile futuro sviluppo dell'esecuzione dell'opera per il tempo residuo a disposizione. Valutata la situazione in tale prospettiva è evidente che, asportati 2000
mc di materiale su 22.000, e rimasti a disposizione pochi giorni per la prosecuzione pagina 47 di 52 dell'opera, il relativo completamento entro il termine contrattuale era chiaramente divenuto assolutamente impossibile;
non solo, non era in alcun modo realistico ipotizzare una comunque proficua prosecuzione dei lavori;
si era pertanto in una situazione di inadempimento pressocchè totale, e comunque definitivo, perché non emendabile nei termini contrattualmente previsti, e dipendenti da determinazioni di autorità superiore (quella regionale). Il carattere definitivo dell'inadempimento veniva così a precludere il ricorso alla procedura di cui al quarto comma dell'art.136
del d.lgs 163/2006 (la quale suppone la concreta possibilità di esecuzione dell'opera entro i termini nuovamente assegnati).
Quanto al presunto difetto di allegazione, fin dalla sua comparsa di risposta in primo grado l'Amministrazione convenuta ha giustificato la propria determinazione con l'impossibilità, al tempo della comunicazione della risoluzione, del completamento dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine a sua disposizione. Con
il che si veniva appunto a sostanziare l'inadempimento definitivo.
Quanto poi, all'onere della prova, è vero che questo incombe sulla committente che ha unilateralmente dichiarato la risoluzione del contratto, ma è altrettanto vero che la essa può esser fornita anche mediante ricorso al procedimento presuntivo ed alla prova logica: ebbene, nessun dubbio può ragionevolmente sussistere in ordine all'impossibilità per l'impresa appaltatrice di effettuare l'asportazione di oltre 20.000
mc di materiale lapideo in pochi giorni, posto che in un intero anno ne aveva asportati solo 2.000 mc.
Per le anzidette considerazioni la corte ritiene di confermare la valutazione al pagina 48 di 52 riguardo espressa dal giudice di prime cure e perciò di respingere come infondato il gravame sul punto.
Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nello specifico erronea valutazione della prova documentale e omessa ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado, nonostante la loro essenzialità ai fini del decidere.
L'appellante sostiene anzitutto, quanto ad erronea valutazione della prova documentale, che la decisione del Tribunale sarebbe <il risultato di una, a parere di
questa difesa, non corretta disamina dei documenti n. 14 (verbale di visita del
coordinatore dei lavori dott. del 16.10.2023) e 15>>. CP_4
Il motivo è evidentemente inammissibile per manifesta genericità, in assenza di qualsiasi specifica indicazione di come il giudice di prime cure avrebbe “letto” i predetti documenti e di quale ne sarebbe stata, invece, la corretta “lettura”.
Quanto alle deduzioni istruttorie di prova orale, si fa rinvio a quanto sopra esposto ed in particolare alle motivazioni del relativo rigetto di cui alla sopra citata ordinanza, da intendersi qui richiamata ed integralmente confermata.
Col quarto motivo di gravame l'appellante ripropone la propria domanda di risoluzione del contratto di appalto n. 1350 del 23 febbraio 2009 per inadempimento del . Chiede riformarsi la sentenza impugnata, nella parte in cui Controparte_1
non ha accertato che il in qualità di amministrazione Controparte_1
committente si è reso inadempiente al contratto di appalto sottoscritto tra le parti non pagina 49 di 52 avendo permesso l'esecuzione dei lavori. Premette che il aveva Controparte_1
ritenuto che, nel caso di specie, non andasse applicata la procedura di messa in mora dell'appaltatore, di cui all'art 136 comma 4 del D lgs 163/2006, poiché “non sarebbe
stato possibile eseguire un lavoro della durata di un anno quando, a soli 20 giorni
dalla scadenza contrattuale, poco o nulla era stato eseguito” ed a tale proposito sostiene che l'affermazione secondo la quale sarebbe stato impossibile completare i lavori entro la scadenza contrattuale, o ancor più precisamente, entro il successivo termine, non inferiore a 10 giorni che la stazione appaltante avrebbe dovuto concedere all'appaltatore, sarebbe priva di alcun fondamento e riscontro probatorio.
Sul punto si è già più sopra preso posizione, ed è sufficiente farvi richiamo.
Altrettanto dicasi per le ulteriori questioni riportate nel motivo (impossibilità di iniziare i lavori prima del 2013, sospensione a tempo indeterminato dei lavori prima della scadenza della proroga, preteso inadempimento contrattuale della stazione appaltante), per le quali si era rilevata l'assenza di idonea censura avverso le argomentazioni con le quali il Tribunale le aveva disattese (in particolare con riguardo alla mancata iscrizione delle stesse in apposita riserva).
L'appellante, infine, chiede che in conseguenza del grave inadempimento del il contratto venga dichiarato risolto per fatto e colpa di Controparte_1
quest'ultimo e che, in conseguenza di ciò, ne venga disposta la condanna al risarcimento die danni, negli importi già indicati in prime cure (e riportati nella parte in fatto).
Per le ragioni sopra esposte va confermata la sentenza anche nella parte in cui pagina 50 di 52 essa ha respinto la domanda di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante.
Essendo la pretesa risarcitoria meramente conseguenziale rispetto ad essa, ne deriva il medesimo trattamento.
***
Conclusivamente, l'appello proposto da avverso la sentenza n. E_
1786/2023 del Tribunale di Brescia non può trovare accoglimento.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede secondo quanto indicato nella nota spese, redatta in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014,
n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.000,01 sino ad euro 52.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n. 1786/2023 del Tribunale di pagina 51 di 52 Brescia
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per compenso professionale tabellare,
di cui euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la “fase introduttiva”, euro 3.045,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 52 di 52 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (v. relazione e verbali allegati, doc. 15: verbale di visita in cantiere 16 marzo 2013, cantiere chiuso, nessun segno di attività recente;
verbale riunione 16 luglio 2013, convocata il 12 luglio per “il perdurare della mancata ripresa dei lavori”, nella quale si contesta a “il fermo del cantiere CP_5 che si protrae ormai da mesi” e si formalizza, “dopo numerosi solleciti verbali … la perentoria richiesta di riprendere e concludere i lavori nei tempi previsti (5 nov. 2013)”; verbale di riunione in cantiere 7 agosto 2013, la direzione lavori di nuovo contesta che i lavori non sono ripresi e CP_5
“garantisce la ripresa entro il 26 agosto 2013”) 2 (che rinvia tra gli altri all'art. 119 d.P.R. 554/1999, coincidente con l'art. 136 D.Lgs. 163/2006 e alla facoltà di recesso ex art. 122) pagina 30 di 52