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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9969 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19174/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice CO IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Alfredo Porfido e Carlo Vitaliano nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a Islamabad intimata con ordine al rilascio Controparte_2 dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia ai sigg.ri (coniuge), (figlio), (figlia) e CP_3 CP_4 CP_5 Persona_1
(figlio) con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della il nullaosta al ricongiungimento CP_6 familiare con la moglie , nata a [...] in data [...] e i figli CP_3
, nato a [...] in data [...], , nata a [...] CP_4 CP_5
(Pakistan) in data 20.08.2014, , nato a SH (Pakistan) in [...] Persona_1
14.05.2022 - ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, Controparte_2
l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto. CP_2
Ha quindi sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Con memorie del 27.06.2025 parte ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_7 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 1° luglio 2025
Il giudice
CO IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice CO IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Alfredo Porfido e Carlo Vitaliano nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a Islamabad intimata con ordine al rilascio Controparte_2 dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia ai sigg.ri (coniuge), (figlio), (figlia) e CP_3 CP_4 CP_5 Persona_1
(figlio) con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della il nullaosta al ricongiungimento CP_6 familiare con la moglie , nata a [...] in data [...] e i figli CP_3
, nato a [...] in data [...], , nata a [...] CP_4 CP_5
(Pakistan) in data 20.08.2014, , nato a SH (Pakistan) in [...] Persona_1
14.05.2022 - ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, Controparte_2
l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto. CP_2
Ha quindi sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Con memorie del 27.06.2025 parte ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_7 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 1° luglio 2025
Il giudice
CO IL