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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3002/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Giovanna Ciardi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 11/09/2025, la seguente
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3002 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Bianchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Manuela Massa CP_1 che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1550/2024, pubblicata in data 31/10/2024
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro depositato in data 10.4.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9007631769000 notificatagli il 9.4.2024 deducendo infondatezza delle pretese contributive azionate con gli avvisi di addebito presupposti, la decadenza dall'iscrizione a ruolo e dalla riscossione coattiva, l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti contributivi e l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione.
Concludeva chiedendo “Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”.
Si costituiva l' eccependo il proprio parziale difetto di legittimazione CP_1 passiva in relazione ai motivi di ricorso afferenti i vizi del procedimento di riscossione, la violazione del principio del ne bis in idem e l'infondatezza del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il
Tribunale riteneva fondati i rilievi sollevati dall' sul proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in relazione all'asserita prescrizione maturata dopo la notificazione degli avvisi di addebito presupposti e per il resto inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24, co. 5, D.Lgs n. 46/1999. Osservava il Tribunale come gli avvisi di addebito n. 397 2018
0015948811000, n. 397 2018 0035497108000, n. 397 2019 0015149491000, n. 397 2019 0033646383000, n. 397 2021 0013112858000, n. 397 2022
0010766211000, n. 397 2022 0021001059000 e n. 397 2022 0033889142000 fossero stati ritualmente notificati, talché le relative contribuzioni erano divenute irretrattabili per mancanza di opposizione nel termine di cui all'art. 24, co. 5, del D.Lgs n. 46/1999. In relazione all'avviso n. 397 2022
Corte di Appello di Roma
0021001059000 il Tribunale rilevava il difetto di interesse ad agire, essendo stato sgravato in data anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando i seguenti motivi di gravame:
- omessa pronuncia sui rilievi di nullità dell'iscrizione a ruolo e di inesistenza del ruolo;
- violazione dell'obbligo di pronunciarsi d'ufficio sulla prescrizione estintiva delle contribuzioni;
- omesso rilievo dell'applicabilità della prescrizione quinquennale dopo la notifica degli avvisi di addebito;
- erroneità delle statuizioni sul difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- erroneità delle statuizioni sulla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito;
- conseguente erronea statuizione di condanna alle spese di lite.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi”.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel CP_1 merito dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da separato dispositivo.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Corte di Appello di Roma
Preliminarmente deve rilevarsi la sussistenza della legittimazione passiva dell' per le ragioni espresse dalla sentenza delle S.U. n. 7514 del CP_1
08/03/2022, che qui deve intendersi integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Dunque, secondo il consolidato orientamento della S.C., “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”
(così Cass. n. 19985 del 19/07/2024). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Infatti, con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario).
Ciò premesso, osserva la Corte che l' ha documentato la notificazione CP_1 degli avvisi di addebito presupposti.
Gli avvisi di addebito n. 397 2018 0015948811000, n. 397 2018 0035497108000, n. 397 2019 0015149491000 e n. 397 2019 0033646383000 sono stati ritualmente notificati a mezzo posta e ricevuti dall'appellante
Corte di Appello di Roma
rispettivamente in data 1.8.2018, 25.2.2019, 22.8.2019 e 30.1.2020 come si evince dalla coincidenza fra il numero di raccomandata indicato negli avvisi di ricevimento, sottoscritti dal destinatario, e quello annotato sull'atto impositivo.
Parimenti risultano ritualmente notificati a mezzo posta nelle mani del destinatario gli avvisi di addebito n. 397 2022 0010766211000, n. 397 2022 0021001059000 e n. 397 2022 0033889142000 rispettivamente in data
2.12.2021, 9.8.2022 e 6.2.2023.
Per quanto attiene l'avviso di addebito n. 397 2022 0021001059000 non sono state censurate le statuizioni sul difetto di interesse ad agire dell'appellante per sgravio intervenuto antecedentemente alla proposizione dell'originario ricorso introduttivo.
La rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti rende incontrovertibile la pretesa contributiva ivi azionata se non per fatti estintivi verificatisi dopo tale notificazione, come correttamente rilevato dal
Tribunale. Appare evidente che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (9.4.2024) non era ancora decorso il quinquennio dalla notificazione degli avvisi di addebito n. 397 2019 0015149491000 (avvenuta il 22.8.2019), n. 397 2019 0033646383000 (avvenuta il 30.1.2020), n. 397
2022 0010766211000 (avvenuta il 2.12.2021), n. 397 2022 0021001059000 (avvenuta il 9.8.2022) e n. 397 2022 0033889142000 (perfezionatasi il
6.2.2023).
Deve essere rilevata l'inammissibilità delle domande di accertamento della prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito n. 397 2018 0015948811000 e n. 397 2018 0035497108000 per violazione del ne bis in idem. Invero, tali avvisi di addebito hanno formato oggetto del ricorso n. R.G. n. 4090/2023 proposto innanzi al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro (vd. all. A dell'originaria memoria difensiva), giudizio che risulta ad oggi ancora pendente (vd. note depositate dall' in data CP_1
7.7.2025).
Per quanto attiene all'avviso di addebito n. 397 2021 0013112858000, osserva la Corte che a fronte dell'irreperibilità relativa del destinatario, la
Corte di Appello di Roma
notifica è avvenuta per compiuta giacenza. Non vi è prova però dell'invio della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto in giacenza presso l'ufficio postale. Invero, secondo i principi sanciti dalle S.U. della Corte di Cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (così Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021). La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di addebito in esame, effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario per compiuta giacenza
(dunque senza successiva notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, c.d. CAD), non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati, cui questo Collegio intende dare continuità.
Ne consegue che in parziale riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarata la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento in relazione ai soli crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 397 2021 0013112858000. Deve invece escludersi che tali contribuzioni siano prescritte, atteso che, trattandosi di contribuzioni afferenti al periodo dall'aprile 2019 al dicembre 2019, la costituzione dell' in primo grado, CP_1 avvenuta in data 24.9.2024 ha validamente interrotto il termine di prescrizione, anche tenuto conto del differimento dei termini di pagamento al 30.9.2019 per effetto del D.L. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, deve essere dichiara inefficacia l'intimazione di pagamento opposta in relazione al solo avviso di addebito n. 397 2021 0013112858000 mentre per il resto l'originario ricorso introduttivo deve trovare rigetto.
Corte di Appello di Roma
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto l'appellante sostanzialmente soccombente sulle domande formulate e vittorioso limitatamente alla sola questione della notifica di uno degli avvisi di addebito presupposti, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del doppio grado, anche in considerazione dell'accertata violazione del ne bis in idem in relazione a due degli avvisi di addebito presupposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della gravata sentenza, così provvede: dichiara inefficace l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'avviso di addebito presupposto n. 397 2021 0013112858000; rigetta per il resto l'originario ricorso introduttivo;
compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/09/2025
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA GIOVANNA CIARDI
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Giovanna Ciardi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 11/09/2025, la seguente
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3002 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Bianchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Manuela Massa CP_1 che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1550/2024, pubblicata in data 31/10/2024
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro depositato in data 10.4.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9007631769000 notificatagli il 9.4.2024 deducendo infondatezza delle pretese contributive azionate con gli avvisi di addebito presupposti, la decadenza dall'iscrizione a ruolo e dalla riscossione coattiva, l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti contributivi e l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione.
Concludeva chiedendo “Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”.
Si costituiva l' eccependo il proprio parziale difetto di legittimazione CP_1 passiva in relazione ai motivi di ricorso afferenti i vizi del procedimento di riscossione, la violazione del principio del ne bis in idem e l'infondatezza del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il
Tribunale riteneva fondati i rilievi sollevati dall' sul proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in relazione all'asserita prescrizione maturata dopo la notificazione degli avvisi di addebito presupposti e per il resto inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24, co. 5, D.Lgs n. 46/1999. Osservava il Tribunale come gli avvisi di addebito n. 397 2018
0015948811000, n. 397 2018 0035497108000, n. 397 2019 0015149491000, n. 397 2019 0033646383000, n. 397 2021 0013112858000, n. 397 2022
0010766211000, n. 397 2022 0021001059000 e n. 397 2022 0033889142000 fossero stati ritualmente notificati, talché le relative contribuzioni erano divenute irretrattabili per mancanza di opposizione nel termine di cui all'art. 24, co. 5, del D.Lgs n. 46/1999. In relazione all'avviso n. 397 2022
Corte di Appello di Roma
0021001059000 il Tribunale rilevava il difetto di interesse ad agire, essendo stato sgravato in data anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando i seguenti motivi di gravame:
- omessa pronuncia sui rilievi di nullità dell'iscrizione a ruolo e di inesistenza del ruolo;
- violazione dell'obbligo di pronunciarsi d'ufficio sulla prescrizione estintiva delle contribuzioni;
- omesso rilievo dell'applicabilità della prescrizione quinquennale dopo la notifica degli avvisi di addebito;
- erroneità delle statuizioni sul difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- erroneità delle statuizioni sulla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito;
- conseguente erronea statuizione di condanna alle spese di lite.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi”.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel CP_1 merito dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da separato dispositivo.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Corte di Appello di Roma
Preliminarmente deve rilevarsi la sussistenza della legittimazione passiva dell' per le ragioni espresse dalla sentenza delle S.U. n. 7514 del CP_1
08/03/2022, che qui deve intendersi integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Dunque, secondo il consolidato orientamento della S.C., “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”
(così Cass. n. 19985 del 19/07/2024). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Infatti, con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario).
Ciò premesso, osserva la Corte che l' ha documentato la notificazione CP_1 degli avvisi di addebito presupposti.
Gli avvisi di addebito n. 397 2018 0015948811000, n. 397 2018 0035497108000, n. 397 2019 0015149491000 e n. 397 2019 0033646383000 sono stati ritualmente notificati a mezzo posta e ricevuti dall'appellante
Corte di Appello di Roma
rispettivamente in data 1.8.2018, 25.2.2019, 22.8.2019 e 30.1.2020 come si evince dalla coincidenza fra il numero di raccomandata indicato negli avvisi di ricevimento, sottoscritti dal destinatario, e quello annotato sull'atto impositivo.
Parimenti risultano ritualmente notificati a mezzo posta nelle mani del destinatario gli avvisi di addebito n. 397 2022 0010766211000, n. 397 2022 0021001059000 e n. 397 2022 0033889142000 rispettivamente in data
2.12.2021, 9.8.2022 e 6.2.2023.
Per quanto attiene l'avviso di addebito n. 397 2022 0021001059000 non sono state censurate le statuizioni sul difetto di interesse ad agire dell'appellante per sgravio intervenuto antecedentemente alla proposizione dell'originario ricorso introduttivo.
La rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti rende incontrovertibile la pretesa contributiva ivi azionata se non per fatti estintivi verificatisi dopo tale notificazione, come correttamente rilevato dal
Tribunale. Appare evidente che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (9.4.2024) non era ancora decorso il quinquennio dalla notificazione degli avvisi di addebito n. 397 2019 0015149491000 (avvenuta il 22.8.2019), n. 397 2019 0033646383000 (avvenuta il 30.1.2020), n. 397
2022 0010766211000 (avvenuta il 2.12.2021), n. 397 2022 0021001059000 (avvenuta il 9.8.2022) e n. 397 2022 0033889142000 (perfezionatasi il
6.2.2023).
Deve essere rilevata l'inammissibilità delle domande di accertamento della prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito n. 397 2018 0015948811000 e n. 397 2018 0035497108000 per violazione del ne bis in idem. Invero, tali avvisi di addebito hanno formato oggetto del ricorso n. R.G. n. 4090/2023 proposto innanzi al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro (vd. all. A dell'originaria memoria difensiva), giudizio che risulta ad oggi ancora pendente (vd. note depositate dall' in data CP_1
7.7.2025).
Per quanto attiene all'avviso di addebito n. 397 2021 0013112858000, osserva la Corte che a fronte dell'irreperibilità relativa del destinatario, la
Corte di Appello di Roma
notifica è avvenuta per compiuta giacenza. Non vi è prova però dell'invio della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto in giacenza presso l'ufficio postale. Invero, secondo i principi sanciti dalle S.U. della Corte di Cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (così Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021). La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di addebito in esame, effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario per compiuta giacenza
(dunque senza successiva notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, c.d. CAD), non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati, cui questo Collegio intende dare continuità.
Ne consegue che in parziale riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarata la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento in relazione ai soli crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 397 2021 0013112858000. Deve invece escludersi che tali contribuzioni siano prescritte, atteso che, trattandosi di contribuzioni afferenti al periodo dall'aprile 2019 al dicembre 2019, la costituzione dell' in primo grado, CP_1 avvenuta in data 24.9.2024 ha validamente interrotto il termine di prescrizione, anche tenuto conto del differimento dei termini di pagamento al 30.9.2019 per effetto del D.L. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, deve essere dichiara inefficacia l'intimazione di pagamento opposta in relazione al solo avviso di addebito n. 397 2021 0013112858000 mentre per il resto l'originario ricorso introduttivo deve trovare rigetto.
Corte di Appello di Roma
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto l'appellante sostanzialmente soccombente sulle domande formulate e vittorioso limitatamente alla sola questione della notifica di uno degli avvisi di addebito presupposti, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del doppio grado, anche in considerazione dell'accertata violazione del ne bis in idem in relazione a due degli avvisi di addebito presupposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della gravata sentenza, così provvede: dichiara inefficace l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'avviso di addebito presupposto n. 397 2021 0013112858000; rigetta per il resto l'originario ricorso introduttivo;
compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/09/2025
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA GIOVANNA CIARDI
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)